CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2009
193.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01542 Rao e Vietti: Problematiche relative ai giudici onorari.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO

Rispondo agli On. interroganti rimarcando l'imperitura attenzione che il Ministro della Giustizia ha dimostrato per le esigenze della magistratura onoraria.
Sin dall'inizio della presente legislatura, sono state affrontate le tematiche connesse al progetto di riforma della categoria e, in tutte le occasioni, è stato giustamente messo in risalto l'impegno qualitativamente e quantitativamente gravoso che la magistratura onoraria è chiamata a gestire.
Premesso ciò, ritengo doveroso segnalare che gli emolumenti dovuti ai magistrati onorari sono quantificati dal personale di cancelleria in relazione alle attività svolte dal titolare della funzione e sulla base degli importi che vengono determinati a norma degli articoli 11 e 15 della legge n. 374/91. I singoli Uffici giudiziari, infatti, dopo aver quantificato le indennità mensili spettanti al titolare della funzione (in base alle attività svolte), ne dispongono il pagamento tramite l'inserimento del dato nel sistema informatico GiudiciNet.
Tengo a precisare, però, che il pagamento ordinato dal singolo Ufficio giudiziario viene effettuato sempre e comunque, anche in mancanza di fondi sul pertinente capitolo di bilancio (cap. 1362), poiché le spettanze in questione vengono prima pagate dalle tesorerie dello Stato e, soltanto in un secondo momento, scaricate su tale capitolo.
Ne discende, che eventuali problematiche riguardanti lentezze nelle operazioni di pagamento, non potendo essere imputate a carenze di fondi, vanno verosimilmente ricercate nel momento precedente al pagamento e, cioè, nella fase di quantificazione ed ordinazione della spesa.
Il Ministero della giustizia, quindi, non ha bloccato i pagamenti delle indennità dovute alla magistratura onoraria ma, in presenza di accertate irregolarità, ha fatto applicazione della circolare del 4 settembre 2008, distinguendo i casi in cui ai magistrati onorari spetti una sola indennità giornaliera, da quelli in cui ne spettino due.
Con specifico riferimento agli Uffici giudiziari indicati nell'interrogazione in discussione, rappresento, infatti, che l'Ispettorato Generale, previo incarico conferito dall'On. Guardasigilli in data 3 settembre 2008, ha svolto un'inchiesta amministrativa presso la sezione distaccata di Empoli del Tribunale di Firenze, al fine di verificare la regolarità delle liquidazioni disposte in favore dei magistrati onorari in servizio presso il predetto Ufficio. L'indagine ispettiva - estesa al Tribunale fiorentino - ha rilevato, per alcuni casi, una corresponsione non dovuta della cosiddetta indennità di udienza ai giudici onorari, con conseguente decisione dello stesso Tribunale di procedere, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989 (nella formulazione previgente alla modifica di cui alla legge n. 186 del 2008), al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Quanto alle problematiche riguardanti la magistratura onoraria presso il distretto della Corte di Appello dell'Aquila, tengo a precisare che, sulla base delle attuali disposizioni normative, la corresponsione delle indennità è necessariamente subordinata all'effettivo svolgimento del servizio.

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Pertanto, pur derivando la paralisi delle ordinarie attività giudiziarie da un evento eccezionale e drammatico qual è quello sismico, non risulta possibile, allo stato della legislazione vigente, corrispondere alla magistratura onoraria alcuna indennità.
Faccio presente, infine, che già da tempo l'Ufficio Legislativo, su impulso del Ministro della giustizia, ha avviato i lavori preparatori per la messa a punto di uno schema di disegno di legge in materia di riforma organica della magistratura onoraria, mirando al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della stessa.
Scopo della riforma è quello di aumentare la professionalità dei magistrati onorari e di attuare un più razionale impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, obiettivi per il cui raggiungimento sono allo studio non solo la revisione degli attuali criteri di accesso, selezione, formazione e aggiornamento professionale dei predetti magistrati, ma anche il rinnovo dell'incarico (ferma restando la natura onoraria e temporanea dello stesso), oltre alla modifica delle condizioni che legittimano l'impiego dei magistrati onorari presso i tribunali e gli uffici di procura.

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ALLEGATO 2

5-01543 Ferranti e Oliviero: Sulla carenza di organico nella Procura di Crotone.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO

In risposta all'interrogazione dell'On. Ferranti ritengo utile innanzi tutto rappresentare la reale situazione operativa della Procura della Repubblica di Crotone. Detto ufficio giudiziario - composto dal Procuratore della Repubblica e da sei sostituti procuratori - presenta, allo stato, la vacanza di quattro dei sei posti di sostituto procuratore; tali vacanze sono state pubblicate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 gennaio e 1 8 maggio 2009.
La situazione come sopra descritta, peraltro, tiene conto del trasferimento ad altri uffici delle dottoresse Alessandra Susca e Maria Teresa Moscatelli le quali, tuttavia, non hanno ancora assunto possesso delle nuove funzioni loro attribuite presso gli Uffici requirenti di destinazione.
Quanto ai tempi del trasferimento dei magistrati ora indicati, si fa presente che per la dottoressa Susca è stata presentata richiesta di proroga massima nelle funzioni attualmente ricoperte da parte del Procuratore della Repubblica di Crotone e, nello stesso tempo, richiesta di anticipato possesso nelle nuove funzioni da parte del Procuratore della Repubblica di Matera. Tenuto conto della situazione operativa e delle esigenze dei due uffici interessati si è disposto il rigetto di entrambe le richieste e, dunque, la dottoressa Susca dovrà lasciare l'ufficio attualmente ricoperto nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del trasferimento sul Bollettino Ufficiale del Ministero, pubblicazione che avverrà, presumibilmente, nel prossimo mese di settembre o in quello ottobre.
Per la dottoressa Moscatelli, invece, ci si riserva di valutare la richiesta di proroga della presa di possesso, non appena sarà nota la data di pubblicazione del trasferimento sul Bollettino Ufficiale del Ministero.
Alla luce di quanto detto, pertanto, presso la Procura crotonese prestano attualmente servizio cinque sostituti, ivi compreso il Capo dell'Ufficio.
Ciò premesso, deve rappresentarsi, in linea più generale, che il Governo si è prontamente fatto carico di risolvere la problematica riguardante la copertura delle sedi giudiziarie disagiate e degli organici negli Uffici di Procura. In data 16 settembre 2008 è stato, infatti, emanato il decreto legge n. 143, convertito nella legge n. 181 del 2008, con il quale è stato integralmente rivisto il sistema degli incentivi da corrispondersi ai magistrati che accettano di trasferirsi in tali sedi.
In particolare, è stato modificato l'articolo 2 della legge n. 133 del 1998 e, al fine dell'individuazione delle sedi disagiate, sono stati fissati i nuovi criteri della mancata copertura del posto nell'ultima pubblicazione ed il parametro della scopertura dell'ufficio, rapportata alla media nazionale.
È stata, poi, introdotta la possibilità di trasferire d'ufficio, presso le sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti, i magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni. In particolare, è stata prevista la possibilità, per il CSM, di indicare tra le sedi disagiate quelle «a copertura immediata», in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste

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vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni, come avvenuto appunto per l'ufficio requirente di Crotone.
Va precisato, inoltre, che questo tipo di trasferimento prescinde dall'esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del magistrato.
Esso può riguardare magistrati che:
svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni;
alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro o abbiano successivamente revocato tale domanda;
prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.

Detta disciplina incontra un limite unicamente con riguardo ai magistrati in servizio presso altre sedi disagiate ovvero presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico.
Nel ribadire la costante attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche segnalate dagli interroganti, si fa presente che alle carenze di organico della Procura di Crotone potrà, dunque, nell'immediato farsi fronte applicando la normativa sopra descritta, riguardante appunto il trasferimento d'ufficio dei magistrati ultradecennali presso le sedi a copertura immediata.

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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.
* 1. 1.Contento.
(Approvato)

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.
* 1. 2.Ferranti.
(Approvato)

ART. 8.

Al comma 2, lettera B, sostituire le parole: di autorità amministrative esistenti con le seguenti: di autorità giudiziarie nonché di autorità amministrative esistenti.
8. 1.Ferranti.

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ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 2449 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
rilevato che nell'allegato B, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, è inserita anche la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, ai fini del suo recepimento entro il 26 dicembre 2010;
condivisa l'esigenza di recepire la predetta direttiva al fine di garantire organicità alla tutela penale dell'ambiente;
ritenuto tuttavia che nel caso in esame la legge comunitaria non appare essere lo strumento migliore per recepire la direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente, in quanto la complessità della materia oggetto della medesima richiederebbe la presentazione di un autonomo disegno di legge di delega da parte del Governo, che verrebbe esaminato in maniera maggiormente approfondita da parte del Parlamento rispetto all'esame di uno schema di decreto legislativo che verrebbe trasmesso al Parlamento sulla base della legge comunitaria;
espressa pertanto l'opportunità di espungere dall'allegato B la predetta direttiva ed auspicata la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge volto a recepire tale direttiva entro il 26 dicembre 2010;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, commi 1 e 3, allegato B, la Commissione di merito sopprima il riferimento alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 01.
(Nuova numerazione di alcuni articoli del codice penale).

1. La numerazione degli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 609-nonies, 609-decies del codice penale è modificata nel seguente modo: «578-bis» anziché «609-bis», «578-ter» anziché «609-ter», «578-quater» anziché «609-quater», «578-quinquies» anziché «609-quinquies», «578-sexies» anziché «609-sexies», «578-septies» anziché «609-septies», «578-octies» anziché «609-octies», «578-nonies» anziché «609-nonies», «578-decies» anziché «609-nonies».
2. Gli articoli di cui al comma 1, come rinumerati, trovano la loro nuova collocazione all'interno del Capo I «Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale» anziché del Capo III «Dei delitti contro la libertà individuale» del medesimo Libro II Titolo XII del codice penale.
3. I riferimenti nell'ordinamento agli articoli del codice penale numerati sulla base del testo del codice penale previgente rispetto alla modifica introdotta con la presente legge sono da intendersi relativi agli articoli come rispettivamente rinumerati.
01. 01. Rampelli, Marsilio.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 609-bis del codice penale, rinumerato come articolo 578-bis del codice penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 578-bis. - (Violenza sessuale). - 1. Chiunque, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
4. Se una sentenza definitiva di condanna accerta che uno dei crimini sessuali di cui agli articoli 578-bis, 578-quater, 578-quinquies, o 578-octies è stato commessa da un pubblico dipendente o da un incaricato di pubblico servizio si aggiunge comunque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La stessa pena accessoria si applica in caso di patteggiamento per uno dei suddetti crimini. L'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva o che abbia patteggiato per uno dei suddetti crimini ha il dovere di licenziare

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in tronco il dipendente, che è da presumersi infedele ai sensi di legge, o l'incaricato del pubblico servizio».

2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice penale, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero del delitto previsto dall'articolo 578-bis del codice penale».
1. 14. Rampelli, Marsilio.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 609-bis del codice penale, rinumerato come articolo 578-bis del codice penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 578-bis. - (Violenza sessuale). - 1. Chiunque, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
4. Se una sentenza definitiva di condanna accerta che uno la violenza sessuale è stato commessa da un pubblico dipendente o da un incaricato di pubblico servizio si aggiunge comunque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La stessa pena accessoria si applica in caso di patteggiamento per uno dei suddetti crimini. L'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva o che abbia patteggiato per uno dei suddetti crimini ha il dovere di licenziare in tronco il dipendente, che è da presumersi infedele ai sensi di legge, o l'incaricato del pubblico servizio».
2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice penale, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero del delitto previsto dall'articolo 578-bis del codice penale».
1. 13. Rampelli, Marsilio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - 1. Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3. Nei casi di minore gravità la pena della reclusione è da due a sei anni.
4. È punito con la pena fino ad un anno chiunque arreca a taluno molestia, anche verbale, a contenuto sessuale. Se la molestia è recata sul luogo di lavoro, allo scopo di ottenere favori di natura sessuale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
1. 4. Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 609-bis, primo comma, sostituire le parole: chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con le parole: chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso.
1. 2. Pelino.

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Al comma 1, capoverso 609-bis, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da sette a tredici.
1. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 dell'Art. 609-bis, sostituire le parole: da sei a dodici anni con le seguenti: da sette a dodici anni.
1. 5. Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 609-bis, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente sostituire l'articolo 3 con il seguente:
Art. 3. - (Atti sessuali vietati) - 1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
Art. 609-bis. - (Atti sessuali vietati). - Quando i fatti di cui all'articolo 609-bis, per specifiche modalità dell'azione o per la natura degli atti commessi, sono di minore gravità, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.
1. 30. Contento.

Sostituire il comma 3 dell'Art. 609-bis del codice penale con il seguente:
3. Nei casi di minore gravità la pena della reclusione è da due a sei anni.
1. 6. Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

Al comma 4, capoverso Art. 609-bis, aggiungere il seguente comma:
4. È punito con la pena fino ad un anno chiunque arreca a taluno molestia, anche verbale, a contenuto sessuale. Se la molestia è recata sul luogo di lavoro, allo scopo di Ottenere favori di natura sessuale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
1. 7. Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 609-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Se una sentenza definitiva di condanna accerta che uno dei crimini sessuali di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, o 609-octies è stato commesso da un pubblico dipendente o da un incaricato di pubblico servizio si aggiunge comunque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La stessa pena accessoria si applica in caso di patteggiamento per uno dei suddetti crimini. L'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva o che abbia patteggiato per uno dei suddetti crimini ha il dovere di licenziare in tronco il dipendente, che è da presumersi infedele ai sensi di legge, o l'incaricato del pubblico servizio.
1. 10. Rampelli, Marsilio.

Al comma 1, capoverso Art. 609-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Se una sentenza definitiva di condanna accerta che la violenza sessuale è stata commessa da un pubblico dipendente o da un incaricato di pubblico servizio si aggiunge Comunque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La stessa pena accessoria si applica in caso di patteggiamento per uno dei suddetti crimini. L'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva o che abbia patteggiato per uno dei suddetti crimini ha il dovere di licenziare in tronco il dipendente, che è da presumersi infedele ai sensi di legge, o l'incaricato del pubblico servizio.
1. 11. Rampelli, Marsilio.

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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Alla lettera 7-bis), dell'articolo 407, comma 2, lettera a), le parole «609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter» sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-ter».
1. 100. Contento.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ovvero dei delitti previsti dagli articolo 609-bis, con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 3, capoverso Art. 609-bis, di cui al comma 1, 609- quater e 609-octies del codice penale.
1. 8. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero del delitto previsto dall'articolo 609-bis, aggiungere le seguenti: commi 1 e 2.
1. 9. Vietti, Rao.

Dopo il comma 2 dell'articolo 609-bis aggiungere il seguente:
2-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi da chi ha assunto volontariamente sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, la pena è aumentata fino ad un terzo.
1. 1.Lamorte.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da dodici a venti anni.
1. 01.Pelino.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1 dell'articolo 609-ter del codice penale, sostituire le parole: da sette a quattordici anni con le seguenti: da otto a quindici anni.
2. 4.Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

Al comma 1 dell'articolo 609-ter del codice penale, sostituire le parole: da sette a quattordici anni con le seguenti: da sette a quindici anni.
2. 4.(Nuova formulazione) Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 609-ter, sostituire la parola: sette con la seguente: otto.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: otto con la seguente: 10.
2. 1.Di Pietro, Palomba.

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Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, comma 1, sopprimere il numero 5-bis).
2. 100.Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, comma 1, sopprimere i numeri 5-bis) e 5-ter).
2. 100.(Nuova formulazione)Contento.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, sostituire il numero 7 con il seguente:
7. Su di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. 7.Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso 609-ter, dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.
2. 2.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, Art. 609-ter, comma 1, dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
8) nei confronti del coniuge o del convivente.
2. 101.Lorenzin, Saltamartini, De Nichilo Rizzoli.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, dopo il numero 7 aggiungere il seguente:
8) nei confronti di persona legata all'autore del reato da un rapporto di lavoro subordinato.
2. 5.Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi, De Nichilo Rizzoli.

Al comma 1, capoverso 609-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La pena è della reclusione da dieci a venti anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
2. 6.Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 100.Contento.

Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 609-«ter del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 609-ter.
(Molestie sessuali).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 3.000 euro».
3. 101.Il Governo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3

All'articolo 660 del codice penale dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante atti o comportamenti a

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contenuto sessuale, è punito con l'arresto da sei me ad un anno e colta da 1.000 a 5.000 euro.».
3. 2.Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

Sostituirlo con il seguente:
Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

Art. 609-ter.
(Molestie sessuali).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque molesta taluno mediante comportamenti lesivi della libertà sessuale, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
3. 3.Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso 609-ter.1, sostituire le parole: da tre mesi a due anni con le seguenti: da due a quattro anni.
3. 1.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 609-quater del codice penale).

1. Il secondo comma dell'articolo 609-quater del codice penale è abrogato.
3. 02.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 609-quinquies del codice penale).

1. All'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».
3. 04.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Pene accessorie aggiuntive).

1. La condanna per i reati di cui all'articolo 1 comporta:
a) l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 28 del codice penale) nel caso in cui il condannato nel commettere il reato di cui all'articolo 1 abbia abusato della propria funzione;
b) l'interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 del codice penale);
c) la decadenza dalla potestà genitoriale (articolo 34 del codice penale) nel caso in cui sia coinvolto un minore o il condannato abbia abusato delle relazioni familiari;
d) la sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte (articolo 35 del codice penale);
e) la sospensione della patente di guida.

2. Il giudice con la sentenza di condanna può disporre il divieto di espatrio.
3. Dopo il primo comma dell'articolo 176 del codice penale aggiungere il seguente: «Il condannato a pena detentiva per i reati di cui all'articolo 609-bis, 609-ter e 609-octies, può essere ammesso alla liberazione condizionale di cui al comma 1 a condizione che sia inserito in un percorso riabilitativo individuale che garantisca un processo di recupero e reinserimento sociale e che eviti la reiterazione dei reati di violenza sessuale, da svolgere presso i CIM (Centri di sanità mentale) e presso i Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.), che, con

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scadenza semestrale compiono perizie sul condannato a cui fa seguito una relazione sullo stato dell'effettiva riuscita del percorso riabilitativo.
3. 05.Concia.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Elenco pubblico dei condannati per i reati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale).

1. È istituito l'«Elenco delle persone condannate per violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo».
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico e consultabile.
3. Nell'elenco vengono inseriti i nominativi con le relative fotografie di coloro che, scontata la pena per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale, tornano in libertà.
4. Le modalità attuative, organizzative e di pubblicità legate alla presente disposizione sono stabilite da uno o più decreti legislativi dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da presentare per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. 06.Cosenza.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.
2. Per le finalità previste dal comma l, il questore può avvalersi delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Dall'attivazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. 0100.Mariarosaria Rossi, Contento, Costa.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 609-octies, comma 2, sostituire la parola: partecipa con la seguente: concorre.
4. 5. Vietti, Rao.

Al comma 2 sostituire la parola: sette con la seguente: otto.

Conseguentemente al comma 3 sostituire la parola dieci con undici.
4. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2 sostituire le parole: da sette a sedici anni con la seguente: da otto a sedici anni.
4. 1. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 609-octies, al comma due sostituire la parola: sedici con la parola: quattordici.
4. 4. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

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Al comma 1, capoverso Art. 609-octies, comma 7, sopprimere le parole: per qualsiasi ragione.
4. 6. Vietti, Rao.

All'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 609-octies, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
4. 3. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «terzo comma», sono inserite le seguenti: «609-bis, 609-quater, e 609-octies, salvo risulti l'insussistenza delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.
4. 010. Lo Presti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale, il numero 2) è sostituito dal seguente:
2) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
4. 020. Lo Presti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Adescamento di minorenni).

Alla sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
«Art. 609-undecies. Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione diretta a sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da due a cinque anni».
4. 02. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 609-nonies, il primo capoverso è preceduto dal seguente:
«Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies, non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche dal primo comma dell'articolo 62-bis».
4. 01. Di Pietro, Palomba.

ART. 5.

Sopprimerlo.
*5. 100. Il relatore.

Sopprimerlo.
*5. 101. Contento.

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Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 362 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
2. Quando intende assumere informazioni da persone minori di quattordici anni, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando deve assumere informazioni da minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale.
3. Quando sussistano imprescindibili esigenze di urgenza dell'accertamento o di segretezza investigativa, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'assunzione di informazioni dalle persone di cui al comma precedente, indicando altresì i temi di prova. Il decreto è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari e, comunque, prima che abbia luogo l'audizione, unitamente al fascicolo delle indagini. Il giudice, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del decreto del pubblico ministero, qualora ritenga insussistenti i presupposti di segretezza, dispone con ordinanza che si proceda con incidente probatorio.
4. Se il giudice non si pronuncia nei cinque giorni il pubblico ministero procede all'assunzione delle informazioni dai minori, avvalendosi obbligatoriamente dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Le informazioni raccolte sono documentate integralmente, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. È altresì redatto verbale in forma riassuntiva.
b) Dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
5-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di anni quattordici o, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362 comma 1-bis, dalla persona offesa minorenne, il difensore chiede che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza.
c) All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-0bis. Il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persone minori i inferme di mente, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, quando lo richiedano esigenze di tutela della personalità del dichiarante.
c-bis) All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sono soppresse e seguenti parole: «all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero».
d) All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «Se la richiesta viene presentata ai sensi dell'articolo 392, comma 1-bis, la parte istante deve altresì indicare le specifiche esigenze di tutela del testimone vulnerabile, valutate alla luce del titolo di reato per cui si procede o di altri fattori concreti».
e) All'articolo 393 comma 2-bis del codice di procedura penale, le parole «di cui all'articolo 392, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 392, comma 1-0bis e 362, comma 2».
f) All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Quando dispone l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 362 comma 2, il giudice fa notificare l'ordinanza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori e, contestualmente,

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deposita in cancelleria gli atti del fascicolo delle indagini. Si applica l'articolo 396. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice emette ordinanza che contiene i requisiti previsti dal comma precedente».
g) Il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.
h) All'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-bis, 4-ter sono abrogati.
i) Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dall'articolo 498. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati.
5. 102. Ferranti.

Al comma 1, capoverso d-bis), dopo le parole: previsto dall'articolo 609-bis, aggiungere le seguenti: commi 1 e 2.
5. 3. Vietti, Rao.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: 572 e ovvero della persona offesa maggiorenne.
5. 5. Vietti, Rao.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.
2-ter. All'articolo 498 del codice dì procedura penale i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati; dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

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3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati».
5. 2. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Un privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), qualora questa sia in corso, non è perseguibile, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.
5. 1. Di Biagio.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per la realizzazione dei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata»).

1. Al fine di assicurare che chi si è reso colpevole del reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice Penale, dopo la fine della sua condanna, possa tornare a nuocere alla società, il Ministro di grazia e di giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'istituzione, all'interno delle strutture carcerarie esistenti o in nuove strutture carcerarie individuabili tra quelle già esistenti ma inutilizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di «centri carcerari di ospedalizzazione forzata».
2. Nell'attuare la delega di cui ai comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:
a) i «centri carcerari di ospedalizzazione forzata» sono destinati per periodi di un anno, rinnovabili senza limiti, ai condannati per reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice Penale che, una volta scontata l'intera loro pena, siano giudicati ancora pericolosi per la società o a rischio di recidiva;
b) all'interno dei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata», in cui vige il regime carcerario, vengono attuate terapie atte a rendere le persone ivi internate non più pericolosi per la società o a rischio di recidiva;
c) la decisione se rinnovare o meno la permanenza all'interno del «centri carcerari di ospedalizzazione forzata» spetta una commissione nazionale formata da tre magistrati e da tre medici specializzati nella cura delle devianze sessuali nominati, rispettivamente, con decreto del Ministro di grazia e giustizia e con decreto

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del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
d) il detenuto nei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata» ha la facoltà di chiedere, in cambio del diritto di essere definitivamente rilasciato, la somministrazione di trattamenti chimici - stabiliti in un elenco a cura del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che viene rinnovato e aggiornato ogni cinque anni - che ne neutralizzino la pericolosità sociale il rischio di recidiva.
3. Il decreto legislativo o i decreti legislativi di attuazione sono presentati per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
5. 05. Cosenza.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30).

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma i, è aggiunto il seguente:
1-bis. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, viene in ogni caso sempre adottato entro trenta giorni dopo che essi siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale, così da far loro scontare la pena prevista in patria. Qualora non vi sia la certezza che lo Stato di provenienza intenda o sia in grado di assicurare il pieno compimento della pena decretata dalla magistratura italiana, il provvedimento di allontanamento viene differito al momento in cui il condannato per i reati di cui al precedente capoverso abbia scontato la pena prevista.
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Il provvedimento di cui al comma 1-bis è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto notificato all'interessato.
5. 04. Cosenza.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 100. Contento.

ART. 7.

Sopprimerlo.
*7. 100. Il relatore.

Sopprimerlo.
*7. 1. Di Pietro.

Sopprimerlo.
* 7. 101. Contento.

Al comma 1, capoverso «4-ter», sostituire le parole: anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto con le seguenti: qualora sia titolare di un reddito

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non superiore al doppio di quello di cui al comma 1.
7. 2. Vietti, Rao.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in tema di risarcimento del danno a favore del coniuge o convivente vittima del reato di violenza sessuale).

All'articolo 609-bis del codice penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il Giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune.
Il Giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o il convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 del codice penale con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna.
7. 102. Brigandì.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 100. Contento.

Al comma 2, dopo le parole: è servizi sociali inserire le seguenti: e i presidi sanitari.
8. 1. Fucci.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Princìpi e strumenti nel sistema sanitario). 1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime dei reati di cui all'articolo 612-bis c.p. e 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, del codice penale, attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».
2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis c.p., promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».
8. 07. Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

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Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
a) Dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
«1. Ciascuna Regione e Provincia autonoma vara, nell'ambito dei programmi di formazione previsti, moduli specialistici sul tema della violenza sessuale ed assistenza alle vittime, sia fisica che psichica, per i ginecologi e gli operatori sanitari e para-sanitari operanti nei Pronto soccorsi e nelle strutture ospedaliere pubbliche.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, adotta le linee guida per la definizione dei corsi di formazione di cui al comma 1-bis».
8. 017. Fucci.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:
a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori e della violenza sessuale;
b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.
3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori e della violenza sessuale.
8. 010. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione dello sportello d'ascolto contro la violenza alle donne e ai minori presso i reparti di pronto soccorso delle aziende ospedaliere).

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità e della Conferenza Stato regioni, al fine di poter offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso istituiscono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza.
2. Gli sportelli d'ascolto di cui al comma 1 hanno la funzione di accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne e dei minori vittime di violenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché mediante gli stanziamenti previsti dal

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Fondo per le pari opportunità istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. 01. Livia Turco, Ferranti, Murer, Binetti, Bossa, D'Incecco, Lenzi, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Per diffondere la necessità della massima vigilanza nelle donne rispetto al pericolo di subire violenze sessuali e far comprendere ai potenziali colpevoli di reati di violenza sessuale che essi rischiano di compromettere la loro stessa esistenza andando incontro a atteggiamento inflessibile da parte dello Stato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, avvia e cura la realizzazione di una «Campagna informativa istituzionale sui pericoli della violenza sessuale». La campagna informativa istituzionale di cui al comma 1, attuata mediante la pubblicazione sul sito internet dei Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia. Per la prima fase di attuazione degli articoli 14 e 12 della presente proposta di legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro per le pari opportunità, è autorizzato ad erogare le risorse necessarie prelevandole dal contributo di 25 milioni di euro di cui al terzo capoverso dell'articolo 1-bis, comma 7, dei decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184.
8. 011. Cosenza.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Programmi a tutela delle vittime di violenza e discriminazione).

1. Le regioni, gli enti locali ed i centri antiviolenza, possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché di reintegrazione personale e sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. I programmi di cui al comma 1 possono riguardare altresì il soddisfacimento, almeno per il periodo di durata del processo penale, delle esigenze alloggiative, del reinserimento lavorativo e sociale della donna nonché degli eventuali figli minori.
3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di cui al comma 1 sono definiti con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
8. 02. Murer, Livia Turco, Ferranti, Binetti, Bossa, D'Incecco, Lenzi, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sistema previdenziale).

1. A favore delle lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 612-bis, del codice penale, sono stabilite modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi con decreto

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del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto.
8. 03. Samperi, Ferranti, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Relazione annuale al Parlamento).

1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e contro gli atti di violenza sessuale.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.
8. 04. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Pollastrini, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Statistiche sulla violenza).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini del monitoraggio, della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612-bis del codice penale e del fenomeno della violenza sessuale, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura con cadenza almeno biennale lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni suddetti, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio».
8. 05. Ferranti, Pollastrini, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. Nel titolo II del libro II del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-ter. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). - 1. I mezzi di

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comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.
2. È vietato utilizzare l'immagine della donna in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari.
3. Il Ministro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni e di organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».
8. 06. Ferranti, Pollastrini, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Protocolli d'intesa).

1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture promuovono protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine), e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centro antiviolenza).
2. I protocolli di cui al comma precedente hanno come obiettivo:
a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;
b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;
c) la formazione degli operatori del settore;
d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
e) l'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.
8. 08. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi.
2. Le Istituzioni scolastiche sono tenute a verificare che il materiale scolastico

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adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne.
8. 013. Concia.

All'articolo 8, inserire il seguente comma 3:
3. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità, promuove nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole medie e superiori, corsi di sensibilizzazione contro la violenza sessuale.
8. 101. Lorenzin, Saltamartini, De Nichilo Rizzoli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Il Ministero dell'Istruzione nell'ambito delle ore dedicate all'educazione e alla cittadinanza e alla Costituzione, promuove corsi di sensibilizzazione contro la violenza sessuale.
8. 018. Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Maria Rosaria Rossi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Annualmente gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, anche di concerto, programmano corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
8. 09. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer Pedoto Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli Froner Marchioni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 9.
(Potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria).

1. La presente legge reca norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, nonché misure volte alla specializzazione delle Forze dell'ordine per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali, al coordinamento delle funzioni e delle azioni previste dalla legislazione vigente in materia, nonché disposizioni volte al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, disciplinati dagli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale, come novellati dalla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di consentire una maggiore efficacia delle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento professionali, in materia di violenze sessuali, di maltrattamenti e di abusi, per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.
3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno e assistenza ai cittadini in relazione ai fenomeni di abusi e di maltrattamenti nonché ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.
8. 01. Pelino.

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Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione di nuclei specializzati).

1. Sono istituiti, presso gli ospedali sede di pronto soccorso, nuclei specia lizzati per le vittime di violenze sessuali, in funzione ventiquattro ore al giorno, con personale fornito di adeguata preparazione in campo medico-legale e psicologico. Tali nuclei specializzati comprendono almeno uno psicologo e un ginecologo.
2. Ciascun nucleo specializzato, di cui al comma 1, accoglie la vittima della violenza sessuale, l'aiuta a superare il trauma e ad affrontare la procedura necessaria per le indagini, comprendente visita ginecologica e accertamenti medici, visita medico-legale nonché raccolta e adeguata conservazione dei reperti, in modo da consentire la denuncia della violenza sessuale entro i termini prescritti, e mette in atto ogni altra attività utile alla stessa vittima.
3. Presso i commissariati e i posti di polizia di pubblica sicurezza e presso i comandi dell'Arma dei carabinieri è disponibile l'elenco completo dei nuclei specializzati di cui al comma 1.
8. 015. Pelino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione didattica in materia di lotta contro la violenza).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro della Gioventù, con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto, approva le linee-guida nazionali per l'introduzione nelle scuole primarie e secondarie di appositi programmi, nell'ambito del sistema educativo di educazione civica, allo scopo reclutando personale specializzato in materia psicologico-sessuale, per educare i bambini e gli adolescenti in chiave psico-didattica, durante l'impegno scolastico, a un più sano sviluppo della personalità e della relazionabilità con l'altro sesso, indispensabile a un corretto approccio con l'educazione sessuale.
8. 016. Pelino.