CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2009
188.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 GIUGNO 2009

Pag. 123

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 2 e 5;
b) al comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c);
c) sopprimere il comma 2.
1. 5. Zunino.

Al comma 1, la lettera a) apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «l'indicazione degli obiettivi strategici, delle modalità di collaborazione e delle eventuali attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;
2) al numero 3) dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «, qualora venga istituita un'organizzazione comune e».
* 1. 1. Vignali.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) il numero 2 è sostituito dal seguente: 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'indicazione degli obiettivi strategici, delle modalità di collaborazione e delle eventuali attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;
b) al numero 3, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «, qualora venga istituita un organizzazione comune e».
* 1. 3. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2 è sostituito dal seguente: 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'indicazione degli obiettivi strategici, delle modalità di collaborazione e delle eventuali attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;
b) al numero 3, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «, qualora venga istituita un'organizzazione comune e».
*1. 4. Froner.

Al comma 1, lettera a) numero 2, sopprimere le parole da: «e dopo le parole» sino alla fine del numero.
1. 6. Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Pag. 124

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: «e sono aggiunte» fino alla fine del periodo.
1. 7. Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per favorire processi integrati d'internazionalizzazione da parte delle piccole e medie imprese alle regioni che prevedono contributi a favore dei consorzi monoregionali previsti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono attribuite quote di risorse statali d'ammontare non superiore alle risorse regionali stanziate, al fine della loro destinazione congiunta alla concessione di tali contributi. L'ammontare delle risorse statali destinate a ciascuna regione è stabilito con decreto annualmente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
1-ter. I contributi previsti dal comma 1 sono rivolti alla copertura di non più del 50 per cento delle spese sostenute dai consorzi in relazione a progetti, anche pluriennali, per l'internazionalizzazione con il limite massimo annuale di 150.000 euro. I progetti possono riguardare anche piccole e medie imprese non consorziate, purché in numero inferiore a quelle consorziate.
1-quater. I contributi previsti dal comma 1 destinati ai consorzi multiregionali sono concessi dal Ministro dello sviluppo economico. I progetti sono preventivamente approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico e i contributi possono essere concessi per non più del 50 per cento in via anticipata, fermo in ogni caso l'obbligo di successiva rendicontazione delle spese sostenute.
1-quinquies. Fermo il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 delle funzioni relative alla promozione e al sostegno dei consorzi monoregionali, i contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi dal Ministro dello Sviluppo Economico qualora la regione in cui hanno sede non partecipi al cofinanziamento. Tuttavia in tal caso il limite massimo annuale dei contributi è ridotto a 75.000 euro.
1-sexies. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.
1. 2. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

ART. 2.

Sopprimere il comma 8.
2. 3. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 8, dopo le parole: i distretti in situazioni di crisi inserire le seguenti: con riferimento ai tassi di occupazione e di disoccupazione ed alla loro dinamica nel triennio precedente.
2. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Casarano, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa, Confindustria Lecce, sottoscritto il 1o aprile 2008, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale, ad elevata specializzazione nei settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero del Pit

Pag. 125

n. 9 - territorio salentino-Leccese, nella misura di 20 milioni di euro alla Regione Puglia.
2. 7. Bellanova.

Al comma 12, lettera g), sostituire la parola: sostenute con la seguente: individuate e inserire dopo le parole: sviluppo economico, le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. 9. Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 12, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) dello sviluppo competitivo del settore del turismo con particolare riferimento all'adeguamento delle strutture turistico ricettive e alla promozione di forme di turismo ecocompatibile nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
2. 10. Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 12, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia, dei sistemi di illuminazione del Veneto e del tessile-abbigliamento di Prato mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite, rispettivamente, di 1,3 milioni di euro, 1,3 milioni di euro e 1,4 milioni di euro per ciascuno dei distretti indicati.
2. 6. Lulli.

Al comma 12, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto nonché di altri sistemi produttivi locali in crisi mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 1 milione di euro per ciascuno dei distretti oggetto di accordi di programma.
2. 8. Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 12, lettera h), dopo le parole: delle armi di Brescia, aggiungere le parole: del distretto industriale della sedia del Friuli-Venezia Giulia, della filiera tessile molisana, e alla medesima lettera sostituire le parole: dei due distretti con le parole: dei distretti.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
12-bis. Ad integrazione degli oneri di cui al precedente comma 12, si provvede per il 2009 e il 2010, con una riduzione di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2009, pari a 10 milioni per il 2009, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a programmi di incentivazione da parte delle piccole e medie imprese o loro consorzi non può essere superiore a 1 milione di euro. Per le micro imprese tale soglia è ridotta a 300 mila euro.
* 2. 4. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Pag. 126

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a programmi di incentivazione da parte delle piccole e medie imprese o loro consorzi non può essere superiore a 1 milione di euro. Per le micro imprese tale soglia è ridotta a 300 mila euro.
* 2. 5. Froner.

ART. 3.

Al comma 2, sopprimere la lettera l) e il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera mm), della legge n. 42 del 2009, le parole: nelle aree sottoutilizzate sono sostituite dalle seguenti:, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
3. 3.Lo Presti.

Sopprimere il comma 6.
3. 2.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, sostituire le parole: Il Cipe, nell'ambito delle risorse fino alle parole: Fondo medesimo con le parole: L'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA destina, nell'ambito delle proprie risorse.
3. 1.Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 1.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimerlo.
* 4. 2.Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 2.Zunino.

All'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro quattro mesi;
b) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis)
riduzione degli oneri amministrativi e finanziari gravanti sulle imprese e sugli altri operatori economici e professionali per le procedure di inizio di attività o di realizzazione di impianti produttivi al fine di conseguire gli obiettivi indicati dalla Commissione europea nella comunicazione COM (2008) 394 (Small Business Act);
b-ter) riduzione a un terzo dei tempi di svolgimento della Conferenza dei servizi prevedendone l'esecuzione in via telematica;
b-quater) predisposizione in formato elettronico e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni degli atti dell'amministrazione e del privato e dei relativi allegati;
c) al comma 4, dopo le parole: sono adottati inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,».
5. 3.Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Pag. 127

All'articolo 5, comma 4, dopo le parole: per l'espressione del parere aggiungere le parole: vincolante.
5. 1.Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 2.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Misure per l'attivazione immediata dei nuovi impianti produttivi e attività economiche nonché semplificazione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese).

1. In caso di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.
4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione di cui commi 1, 2 e 3 agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.
5. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.
6. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 5 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 5 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.
7. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 5 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 5 non possono essere alienati prima di due anni dalla data della variante pena la nullità dell'atto di compravendita.
8. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore di lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
9. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
10. La comunicazione di cui al comma 8 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 9 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.
11. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi

Pag. 128

8 e 9 agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.
12. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con il regolamento di cui al comma 15.
13. Nei casi di cui al comma 12 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi.
14. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 12 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.
15. Le attività economiche di cui al presente articolo e i casi particolari di cui al comma 12 sono individuati con regolamento emanato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commissioni parlamentari. La valutazione di impatto ambientale deve essere resa nell'ambito della conferenza di servizi, convocata ai sensi del comma 13.
16. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».
17. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».
6. 6.Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
6. 5.Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, premettere le seguenti parole:
«I decreti legislativi di cui all'articolo 5, possono altresì prevedere che,»;
b) sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1 sono individuate con i tempi e le modalità di cui all'articolo 5. Restano ferme le vigenti disposizioni riguardanti certificazioni di competenza del Ministero della giustizia.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6, sopprimere le seguenti parole: procedure e.
6. 3.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: «in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione,» inserire le parole: «per tre anni».
6. 1.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Pag. 129

Al comma 3, sostituire le parole: «di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa» con le seguenti: «che attengono ai profili della pubblica sicurezza o della difesa».
6. 4.Zunino.

ART. 7.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione in corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalità di seguito descritte:
a) è riconosciuto, attraverso apposito procedimento da instaurare presso i riscossori all'uopo abilitati, il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;
b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente;
c) nel caso in cui il contribuente non intenda o non possa avvalersi della riduzione di cui alla lettera b) che precede, o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.

3-ter. In caso di cessione di un veicolo ai soggetti che ne fanno commercio in proprio, regolarmente abilitati ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite vendita con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente nel periodo durante il quale è consentito il rinnovo della tassa automobilistica senza l'applicazione di sanzioni, l'interruzione del pagamento della tassa stessa spettante a tali soggetti, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per i veicoli ad essi consegnati per la rivendita, si applica con efficacia e decorrenza dall'inizio di detto periodo.
7. 1.Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

ART. 8.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta dovuta, calcolata dalla data

Pag. 130

di stipula del contratto di locazione finanziaria, è riconosciuta ai singoli comuni dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Conseguentemente:
All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al presente comma non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9».
8. 1.Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 9.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 1.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 10.

Ai commi 6, 8 e 12, dopo le parole: «nuove eventuali obbligazioni contrattuali» inserire le seguenti: «e di continuare ad operare anche per i contratti già stipulati».
10. 1.Zunino.

ART. 15.

Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 473 sopprimere le parole: «, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,».
15. 3.Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al numero 1, lettera a), primo comma, sopprimere le parole: «, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale» e le parole: «nazionali o esteri,» e sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000» con le seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000»;
al secondo periodo, sopprimere le parole: «nazionali o esteri,» alla lettera b), capoverso «Art. 474», primo periodo sopprimere le parole: «nazionali o esteri»;
alla lettera e), capoverso «Art. 517-ter», primo periodo, sopprimere le parole: «, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale» e al secondo periodo sopprimere le parole: «con offerta diretta ai consumatori»;

Sopprimere il comma 7.
* 15. 1. Versace.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», primo periodo, sopprimere le parole: «potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale» e le parole: «nazionali o esteri» e sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000» con le seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000»;
al secondo periodo, sopprimere le parole: «nazionali o esteri»; alla lettera b), capoverso «Art. 474», primo periodo, sopprimere le parole: «nazionali o esteri»;
alla lettera e), capoverso «Art. 517-ter», primo periodo, sopprimere le parole: «, potendo conoscere dell'esistenza del titolo

Pag. 131

di proprietà industriale»; al secondo periodo sopprimere le parole: «con offerta diretta ai consumatori»;
sopprimere il comma 7.
* 15. 2. Vietti, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 1, lettera e) capoverso Art. 517-ter sopprimere le parole: «, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,».
15. 4.Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 16.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 è abrogato.
16. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 17.

Apportare le seguenti modifiche:
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria a quale, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore».
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-ter. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».
4-ter. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473, 474, 517 del codice, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».
4-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 260 del codice di procedura penale è abrogato.
* 17. 1.Versace.

Apportare le seguenti modifiche:
Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice

Pag. 132

penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria la quale, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore».

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-ter. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta ai sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».
4-ter. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473, 474, 517 del codice, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».
4-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 260 del codice di procedura penale è abrogato.
* 17. 3.Vietti, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria la quale, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
8-ter. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato.
4-ter. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473, 474, 517 del codice, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».
4-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 260 del codice di procedura penale è abrogato.

Pag. 133

4-quinquies. Al comma 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale le parole: «decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro» sono sostituite dalle seguenti: «decorso il termine di sei mesi dalla data di effettuazione del sequestro».
17. 2.Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

ART. 18.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per far fronte alle spese correnti relative al rafforzamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato, il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato, per l'anno 2009, della somma di 3,2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 3,2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
18. 1.Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e misure sul mercato agricolo» inserire le seguenti: «nonché per altre finalità istituzionali dell'Agenzia medesima».
18. 2.Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «860.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,45 milioni di euro»;
b) dopo le parole: «si provvede», sono aggiunte le seguenti: «quanto a 590.000 euro mediante corrispondente riduzione, nella misura di 590.000 euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».
18. 3.Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

ART. 19.

Sopprimere il comma 4.
19. 2.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Il Consiglio, nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, opera coinvolgendo i rappresentanti delle imprese e delle categorie economiche interessate dalla contraffazione».
19. 6. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il Consiglio è tenuto a redigere e presentare al Parlamento una relazione annuale entro il 30 giugno sui

Pag. 134

risultati della lotta alla contraffazione, nonché sulla propria attività».
19. 9. Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, il Consiglio opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale e della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari».
19. 8. Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 15, alinea, sopprimere le parole: «anche con riferimento all'aspetto processuale».
19. 3. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) ed f).
19. 7. Zunino.

Al comma 15, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: g) rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e le misure di contrasto alla contraffazione.
* 19. 1.Versace.

Al comma 15, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e le misure di contrasto alla contraffazione.
* 19. 5. Vietti, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 15, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
«f-bis) rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e le misure di contrasto alla contraffazione;
f-ter) prevedere che i prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario, di cui all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 o di quello successivamente modificato dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge».
19. 4. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

ART. 21.

Sopprimere i commi 3 e 4.
* 21. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere i commi 3 e 4.
* 21. 2. Lulli, Fluvi, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura annuale, può proporre una copertura fino ad una durata massima di cinque anni a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza della prima annualità, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
3-bis. In ogni caso si applica ai contratti assicurativi l'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Pag. 135

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «comma 3» inserire: «e 3-bis».
21. 3. Lulli, Fluvi, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 1. Monai, Cimadoro, Scilipoti, Piffari, Borghesi, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale» inserire le seguenti: «, da realizzare d'intesa con gli enti locali interessati,».
25. 9. Lulli, Benamati, Federico Testa, Vico, Froner, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «rifiuti radioattivi», inserire le parole: «ferme restando le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, di attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, ad eccezione di quelle contenute nel Capo VII e nell'articolo 33 del citato decreto».
25. 12. Bratti, Mariani, Realacci, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «agli enti locali» con le seguenti: «alla provincia nonché ai comuni confinanti, anche se situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».
25. 3. Monai, Cimadoro, Scilipoti, Piffari, Borghesi, Palomba.

Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole: «e tutte le opere connesse».
25. 13.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e tutte le opere connesse» inserire le seguenti: «, da realizzare comunque d'intesa con gli enti locali interessati,».
25. 10.Lulli, Vico, Federico Testa, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e tutte le opere connesse», aggiungere le seguenti: «strettamente indispensabili e funzionali alla realizzazione degli impianti».
25. 5.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 2, lettera n) dopo le parole: «standard internazionali in materia.», aggiungere le seguenti: «Conseguentemente la componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, finalizzata alla copertura dei medesimi costi, è soppressa».
25. 8.Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 2, lettera n), ultimo periodo, sostituire dalle parole: «che ospitano la centrale nucleare» fino alla fine della lettera, con le parole: «che ospitano la centrale nucleare o i siti di stoccaggio dei materiali e rifiuti radioattivi, anche ai comuni confinanti, ancorché situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».
25. 4.Monai, Cimadoro, Scilipoti, Borghesi, Piffari, Palomba.

Pag. 136

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il contributo a carico dei suddetti produttori deve essere calcolato in modo da garantire una dotazione del Fondo tale da risultare congrua per il perseguimento delle sue finalità».
25. 6.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 2, lettera q) sostituire le parole: «e alla sua economicità,» con le parole: «e per assicurare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale nel pieno rispetto delle direttive comunitarie delle convenzioni internazionali in materia di diritto di accesso alle informazioni ambientali».
25. 2.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 2, lettera q) sostituire le parole: «alla sua economicità» con le seguenti: «ai suoi rischi, intrinseci ed estrinseci, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di gestione e 'smaltimento delle scorie radioattive».
25. 11.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) «dismissione accelerata, prima della realizzazione dei nuovi impianti, degli insediamenti obsoleti esistenti sugli attuali siti, e svolgimento delle necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico, che non saranno oggetto di nuove realizzazioni».
25. 7.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

ART. 26.

Sopprimerlo.
26. 1.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge», aggiungere le seguenti: «, e previa consultazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
26. 4.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Sopprimere il comma 3.
* 26. 2.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Sopprimere il comma 3.
* 26. 5.Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Sopprimere il comma 3.
* 26. 6.Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:
3. L'articolo 1, comma 298, legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 1, comma 493, legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 504/1995 è aumentata del 25 per cento.
26. 3.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Pag. 137

ART. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico).

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogamente potranno usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica impianti realizzati su edifici nuovi o in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, qualora essi non siano fisicamente realizzabili facendo coincidere il punto di prelievo e il punto di immissione».
27. 22.Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di equiparare la disciplina dello scambio sul posto tra fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento, il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è abrogato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvederà ad emanare un'apposita delibera al riguardo.
27. 64.Cimadoro.

Al comma 9 alinea, dopo le parole: «e dei trasporti» inserire le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,».
27. 42.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 9, dopo le parole: «predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,» inserire le seguenti: «e con la consultazione delle principali organizzazioni nazionali delle parti economiche rappresentate nel CNEL,t».
27. 37.Froner.

Al comma 9, lettera e), aggiungere in fine le parole: «nonché interventi finalizzati allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007, in materia di politiche energetiche».
27. 5. Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoli, Piffari.

Al comma 9, sopprimere la lettera f).
27. 24. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 9, dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) il Piano agroenergetico nazionale definito con proprio decreto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
27. 43. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 9, dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) dall'attuazione delle lettere e) ed t) non devono derivare nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate per l'erario.»:
sopprimere la lettera a) del comma 10;
sopprimere il comma 11;

sopprimere il comma 13;
al comma 26, primo periodo, dopo le parole: «bassa e media temperatura» inserire le seguenti: «con esclusione delle procedure relative a disposizioni di carattere fiscale»;
sopprimere il comma 27;
sopprimere il comma 36.
27. 41. Zunino.

Pag. 138

Sopprimere il comma 10.
27. 44. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 10, sopprimere le lettere b) e c).
27. 47. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
* 27. 25. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 10 sopprimere la lettera b).
* 27. 46. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 162, sostituire le parole: «2010», con le parole: «2011».
27. 6. Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).
* 27. 26. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).
* 27. 45. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente: e) al comma 163, sostituire le parole: «2011», con le parole: «2012».
27. 7. Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Sopprimere il comma 13.
* 27. 8. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere il comma 13.
* 27. 27. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Sopprimere il comma 13.
* 27. 48. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 14 dopo le parole: «e dei trasporti» inserire le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».
27. 49. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodi, Trappolino.

Sopprimere il comma 16.
* 27. 28. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Sopprimere il comma 16.
* 27. 52. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto

Pag. 139

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica fotovoltaica dalla fonte solare a concentrazione estendendo i benefici previsti per il solare fotovoltaico dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
27. 50. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:
a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 1 MW»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività».
27. 51.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 17.
27. 29.Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione dì quanto stabilito dal comma 16, e rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 16, coerentemente con le esenzioni di cui al comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, e con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili e di promozione dell'efficienza energetica assunti a livello nazionale e comunitario.
27. 30.Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, all'articolo 30, sostituire il comma 12 con il seguente:
12. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, il comma 1 è sostituito con il seguente:
1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004,

Pag. 140

n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.
27. 36.Lo Presti.

Al comma 22, lettera a), sostituire le parole: «tutte le opere connesse», con le parole: «tutte le opere strettamente connesse».
27. 9.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 22, lettera d), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: «di manutenzione» inserire la parola: «ordinaria».
27. 53.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 22, dopo la lettera d), capoverso 4-sexies, aggiungere infine il seguente periodo: «Per tali interventi è comunque necessario l'invio di una comunicazione alle amministrazioni interessate».
27. 38.Froner.

Sopprimere il comma 25.
* 27. 10.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Sopprimere il comma 25.
* 27. 54.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 25.
* 27. 56.Vico.

Al comma 25, sostituire le parole: «Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione» con le seguenti: «Agli impianti di produzione di energia elettrica di nuova generazione alimentati con carbon fossile».
27. 55.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 26, dopo le parole: «risorse geotermiche che garantisca» aggiungere le parole: «, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale,».
27. 11.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Pifferi.

Al comma 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) introdurre una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ciascuna concessione geotermica e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione;».
27. 21.Tortoli, Alessandri.

Pag. 141

Al comma 26, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) Introdurre una specifica disciplina dei limiti delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singola coltivazione geotermica e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.
27. 39.Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Al comma 29, capoverso Art. 46, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: di richiedere il parere motivato dagli enti locali con le parole: di richiedere il parere favorevole della regione e il consenso degli enti locali.
27. 32.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 29, capoverso Art. 46, sostituire il punto 2 con il seguente:
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce, ai fini urbanistici ed edilizi, una proposta di variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato, per la cui approvazione viene seguita la procedura stabilita dalla normativa vigente in materia di governo del territorio.
27. 57.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 32, sopprimere i capoversi 79, 80 e 81.
27. 13.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Al comma 32, capoverso comma 79, primo periodo, dopo le parole: le amministrazioni statali interessate aggiungere le seguenti: previo parere favorevole della regione e sentiti gli enti locali, e al secondo periodo, dopo le parole: e ogni altra operazione, aggiungere le parole: nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale.
27. 33. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 32, capoverso comma 80, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale, aggiungere le parole: previo consenso della regione e parere degli enti locali interessati.
27. 34. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 32, capoverso comma 80, sostituire le parole: dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente con le seguenti: dell'amministrazione regionale interessata.
27. 15. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 32, dopo il capoverso 80, aggiungere il seguente:
80-bis. Il permesso di cui al comma 79 e l'autorizzazione di cui al comma 80 sono rilasciati previo acquisizione del parere vincolante degli enti locali competenti per territorio
27. 58. Margiotta, Codurelli.

Al comma 32, sostituire il capoverso 81 con il seguente:
81. Ferma restando l'eventuale applicazione delle norme di tutela ambientale,

Pag. 142

paesaggistica o storico artistica, più restrittive le attività di prospezione di cui al comma 79 sono in ogni caso sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
27. 59. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 32, capoverso comma 82-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
27. 17. Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Al comma 32, capoverso comma 82-ter, sostituire le parole: significativi e permanenti con le parole: significativi o permanenti.
27. 18. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 32, dopo il capoverso 82-ter, aggiungere il seguente:
82-ter.1. La concessione di cui al comma 82-ter è rilasciata previo acquisizione del parere vincolante degli enti locali competenti per territorio.
27. 60. Margiotta, Codurelli.

Al comma 32, capoverso comma 82-sexies, sostituire le parole: soggette ad autorizzazione, con le parole: soggette, previa valutazione di impatto ambientale, ad autorizzazione.
27. 19. Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari.

Al comma 33, sostituire le parole: 82-sexies, con le parole: 78.
27. 20. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 36, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le parole: 2 milioni di euro.
27. 61. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. È abrogato il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1986, n. 896.
27. 40. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 39 con il seguente:
39. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite con le seguenti: «15 gradi centigradi»;
b) al comma 5 le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite con le seguenti: «15 gradi centigradi».
27. 35. Lo Presti.

Sopprimere il comma 44.
27. 63. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 44 con il seguente:
44. L'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con

Pag. 143

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:
«Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto clima ed energia adottato dal Consiglio europeo il 6 aprile 2009 e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali dei rifiuti, comprensivi di tutte le attività connesse alla gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
27. 62. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
44-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente;
c) al comma 2, la lettera t-quater) è sostituita dalla seguente:
t-quater) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione con propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;
d) al comma 2-bis, le parole: «svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare», sono sostituite dalle seguenti: «propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
e) il comma 5-ter è soppresso.
27. 65. Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Per garantire l'efficace vigilanza sulla gestione, sullo smaltimento e sul recupero dei rifiuti, per assicurare l'efficiente funzionamento del relativo settore, in funzione del raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti alternative, all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

Pag. 144

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti.», al secondo periodo, sono aggiunte le seguenti lettere: «h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; i) supporta il Ministro nell'attività di coordinamento della pianificazione di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I risultati delle attività di cui al presente comma, insieme alla pertinente documentazione, sono altresì trasmessi al Ministero delle politiche agricole e forestali.»;
b) il comma 2 è così sostituito:
2. L'Unità tecnica per i rifiuti è composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.;
c) il comma 3 è così sostituito:
3. La durata in carica dei componenti dell'Unità è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità;
d) il comma 5 è abrogato;
e) il primo periodo del comma 6 è così sostituito: «All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, garantendo in ogni caso anche la conclusione dei programmi del Consorzio Nazionale Imballaggi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. All'Unità tecnica per i rifiuti sono trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo. La denominazione «Unità tecnica per i rifiuti» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Osservatorio nazionale sui rifiuti», ovunque presente.
27. 0. 1. Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Pag. 145

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazioni degli oneri amministrativi per la gestione dei rifiuti e controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti).

1. Al fine di assicurare che la gestione dei rifiuti abbia luogo in condizioni di piena legalità, anche nell'ambito di contesti emergenziali, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due esperti rappresentanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti. Ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese.
3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) all'articolo 188, al comma 3, lettera b), sono soppresse le parole da: «a condizione che», sino alla fine del comma;
b) all'articolo 188, è soppresso il comma 4;
c) all'articolo 189, al comma 2, sono soppresse le parole da: «ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70», sino alla fine del comma;
d) all'articolo 189, al comma 3, le parole da: «alle camere di commercio, industria e artigianato», a: «legge 25 gennaio 1994, n. 70», sono sostituite con le seguenti: «con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3-bis»;
e) all'articolo 189, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale elabora i dati di cui ai commi 3, 4 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.»;
f) all'articolo 190, al comma 1, le lettere b) e d) sono soppresse;
g) all'articolo 190, i commi 4, 6, 6-bis e 7 sono soppressi;
h) all'articolo 193, i commi 2, 5, 6 e 10 sono soppressi;

Pag. 146

i) all'articolo 193, al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

4. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono abrogate le sezioni 1, 2 e 4 della comunicazione rifiuti e le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 278 del 17 dicembre 2008.
27. 0. 2. Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Dopo, l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'Allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali».
27. 0. 4. Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Promozione della concorrenza nei mercati energetici).

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.
27. 0. 5. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Pag. 147

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: «c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a: a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».
2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), Al decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 52, comma 3, lettera f), dopo la parola «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza»;
b) all'allegato i, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh », sono sostituite dalle parole: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh».
27. 0. 6. Lulli, Froner.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis. (Misure in materia di gestione dei rifiuti e per incrementare le percentuali di recupero di materia). 1. Al fine di favorire l'attuazione dei piani regionali e provinciali finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, all'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nell'ultimo periodo, le parole da: «nei seguenti casi:» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «ed i certificati verdi sono moltiplicati per il coefficiente di 1,8, nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti e che nell'ambito di riferimento siano stati adottati piani finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani o da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti.
27. 0. 7.Fava.

ART. 28.

Sopprimere il comma 1.
28. 1. Vignali.

Pag. 148

Sopprimere il comma 4.
* 28. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.
* 28. 4. Zunino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25.000 euro».
28. 3. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

ART. 29.

Sopprimerlo.
29. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: «mediche e industriali» aggiungere le seguenti: «nonché le funzioni ed i compiti di salvaguardia e di protezione fisica passiva degli impianti e dei materiali nucleari».
29. 9. Bratti, Mariani, Realacci, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Jannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo:
Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole:
«apposite convenzioni» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
29. 7. Zunino.

Al comma 3, dopo parole: «altamente specializzato» aggiungere le seguenti: «da reclutare attraverso procedure concorsuali mirate e da aggiornare e riqualificare se provenienti da enti già esistenti».
29. 10. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, lettera h), aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'Agenzia, inoltre, nelle materie di propria competenza, può provvedere a formulare indirizzi su tematiche di ricerca diretti agli enti del settore della ricerca scientifica e può sviluppare autonomamente, a valere sulle proprie risorse, specifici progetti di studio e di sperimentazione».
29. 4. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 5, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando altresì l'informazione ai cittadini sulla gestione delle scorie».
29. 3. Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoli, Piffari, Palomba.

Al comma 5, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.
29. 6. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. L'Agenzia è dotata di un Comitato tecnico e scientifico di supporto per i suoi organi, avente funzioni consultive e propositive. Il Comitato è formato di 11 componenti scelti tra professori e ricercatori nelle discipline scientifiche di competenza dell'Agenzia. Alla costituzione ed alla disciplina di funzionamento del Comitato provvede l'Agenzia entro 30 giorni dalla sua istituzione.
29. 5. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Pag. 149

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «dodici».
29. 8. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 30.

Sopprimere il comma 6.
30. 9. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Al fine di tutelare i clienti finali utilizzatori di gas, di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale e di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato agli stessi clienti finali, i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono prorogati al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
30. 10. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 6, sostituire le parole: dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana con le seguenti: delle attività produttive manifatturiere italiane.
30. 5. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 6, alinea, sostituire dalla parola: industriali fino alle parole: utilizzo di gas con la seguente: finali.

Conseguentemente al comma 6, lettera b), sopprimere la parola: industriali.
30. 11.Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente al comma 25 secondo periodo, dopo le parole: «potrà prevedere» sopprimere la parola: che e sopprimere le parole: sia esclusa dall'applicazione del periodo precedente.
30. 8.Zunino.

Sopprimere il comma 26.
30. 1.Paroli.

Al comma 26, sostituire le parole: e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione del gas naturale con le seguenti: in materia di distribuzione del gas naturale. Il comma 2 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppresso.
30. 3.Fava.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
26-bis. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18

Pag. 150

giugno 2000, n. 267, le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante».
26-ter. Al comma 10, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «, per i settori diversi da quelli idrico,» sono soppresse.
* 30. 2.Mazzocchi.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
26-bis. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante».
26-ter. Al comma 10, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «, per i settori diversi da quelli idrico, sono soppresse».
* 30. 4.Fava.

Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
«1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale ai 10 per cento che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590-settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 10 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele».
30. 6.Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Sostituire il comma 29 con il seguente:
29. Il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel, al fine di aumentare il limite del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 dal 5 al 7 per cento.
30. 7.Lo Presti.

ART. 31.

Sopprimerlo.
* 31. 1.Monai, Cimadoro, Borghese.

Sopprimerlo.
* 31. 4.Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:
a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da

Pag. 151

fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alta disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alta costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività.
31. 2.Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:
a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, è inserito il seguente:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.
31. 3.Froner.

ART. 32.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «soggetti investitori terzi» inserire le seguenti: «che sia sufficiente a coprire integralmente le esigenze finanziarie dell'intero investimento ivi comprese le eventuali maggiori esigenze di funzionamento di Terna S.p.A.»;
b) al comma 1, sopprimere le parole: «a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti»;
c) al comma 2, dopo le parole: sviluppo economico» inserire le seguenti: «al Ministro dell'economia e delle finanze»;
d) sopprimere il comma 3;
e) sopprimere il comma 4;
f) sopprimere il comma 6;
g) sopprimere il comma 7;
h) sopprimere il comma 9.
32. 1.Zunino.

Sopprimere il comma 6.
32. 2.Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 36.

Sopprimere i commi 3 e 4.
36. 2.Zunino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 18-bis, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

Pag. 152

28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro».
36. 1.Lo Presti.

ART. 38.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché per lo sviluppo industriale delle reazioni piezonucleari scoperte e brevettate dal CNR.
38. 1.Torazzi.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi nel settore dell'energia rinnovabile di tipo geotermico.
38. 2.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
38. 3.Zunino.

ART. 39.

Sopprimere il comma 2.
39. 1.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: esigenze energetiche inserire le seguenti: a condizione che si tratti esclusivamente di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quelle assimilate,.
39. 2.Villecco Calipari, Ferranti, Vico.

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: Per i casi di motivato dissenso espressi dalle amministrazioni sali e regionali preposte alla tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, del paesaggio, dell'ambiente ed ecosistema nonché ella salute pubblica si applicano le vigenti norme delle leggi 240 del 2000 e 15 del 2005 in materia di conferenze di servizi.
39. 3.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 41.

Sopprimerlo.
* 41. 1.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimerlo.
* 41. 4.Ferranti.

Sopprimere i commi 5 e 6.
41. 3.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, sopprimere le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. 2.Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 42.

Al comma 4, lettera b), sostituire la cifra: 1,30 con la seguente: 1,80.
* 42. 5.Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 4, lettera b), sostituire la cifra: 1,30 con la seguente: 1,80.
* 42. 3.Fava.

Pag. 153

All'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Dopo il comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è inserito il seguente:
«145-bis. La tariffa onnicomprensiva di cui al comma precedente è estesa all'energia elettrica prodotta da impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei combustibili da essi derivati nel limite massimo di 18 MW di potenza media annua ascrivibile alla sola frazione biodegradabile».
b) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il numero 6 è sostituito dal seguente: 6. Biomasse e gas: 28»;
c) al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il numero 7 è sostituito dal seguente: 7. Rifiuti urbani e combustibili da essi derivati nel limite massimo di 18 MW di potenza media annua ascrivibile alla sola frazione biodegradabile»;
d) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il numero 8 è sostituito dal seguente: 8. Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione: 18».
42. 1.Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 6, lettera c), capoverso 8, sostituire le parole: del 19 gennaio 2009: 0,80 con le seguenti: del 19 gennaio 2009: 18.
42. 2.Faenzi.

All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera c), capoverso 8, sostituire la cifra: 0,80 con la cifra: 18;
b) al comma 8, sopprimere le parole:, dall'esercizio commerciale,.
42. 4.Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 8, dopo le parole: è cumulabile aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
42. 6.Zunino.

ART. 43.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole «è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano», sono sostituite dalle seguenti: «è rideterminata nella misura di euro 750 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 1000 per le installazioni degli impianti a metano».
43. 1.Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

ART. 44.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale).

1. Al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'Ambiente stipula appositi Accordi di Programma con gli enti locali coinvolti e le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete

Pag. 154

di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione.
3. L'installazione di detti impianti, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti già metano o privi di colonnine elettriche, sia in nuove stazioni di servizio.
4. Saranno ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano. Non saranno invece ammissibili i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.
5. Il contributo per ciascun impianto, è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, così come definiti al precedente comma, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.
6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministero per lo sviluppo economico, vengono individuate modalità operative e criteri per l'erogazione dei suddetti contributi. I contributi di cui ai commi precedenti non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.
7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio, è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o gpl, per autotrazione. Con decreto del Ministero per lo Sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle presenti disposizioni, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di etti al presente comma.
8. All'onere di cui al presente articolo, si provvede con una riduzione di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come integrate dall'articolo 7 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazione dalla legge 9 aprile 2009, n. 133, pari a 60 milioni per il 2009, e 20 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
44. 0. 1.Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 45.

Sopprimerlo.
45. 1.Albonetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma.
45. 3.Albonetti.

Al comma 1, dopo le parole: ottenute in terraferma, aggiungere le seguenti: e in mare.
45. 2.Albonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: corrispondenti al valore con le seguenti: corrispondenti al 50 per cento del valore.
45. 4.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Messina, Di Stanislao.

Al comma 1, sostituire le parole: al 10 per cento con le seguenti: al 15 per cento.
45. 8.Margiotta, Luongo, Vico.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore.
45. 9.Margiotta, Luongo, Vico.

Pag. 155

Al comma 4, dopo le parole: dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: d'intesa con le regioni interessate.
45. 7.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 4, dopo le parole: nelle regioni interessate inserire le seguenti: dall'estrazione di idrocarburi gassosi.
45. 10.Margiotta, Luongo, Vico.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
45. 6.Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Messina, Di Stanislao.

Al comma 5, dopo le parole: in ciascuna regione interessata inserire le seguenti: dall'estrazione di idrocarburi gassosi.
45. 11.Margiotta, Luongo, Vico.

ART. 48.

Al comma 1, la parola: esclusivamente è soppressa.
48. 1.Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 49.

Sopprimerlo.
* 49. 7.Ferranti, Cavallaro.

Sopprimerlo.
* 49. 6.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 49.
(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione collettiva). - 1. I consumatori e gli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi dei commi 2 e 3, possono richiedere al tribunale in composizione collegiale, che ha sede nel capoluogo del circondario ove ha sede o residenza il convenuto, la condanna al risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme che derivino da prodotti difettosi di cui agli articoli 114 e seguenti del codice del consumo o conseguenti a comportamenti in violazione dei principi di lealtà e buona fede o causati da atti illeciti, posti in essere nell'ambito di

Pag. 156

rapporti giuridici contrattuali, extracontrattuali, di pratiche commerciali o da comportamenti lesivi del principio di libera concorrenza, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o utenti. Soggetti legittimati passivi alla azione collettiva sono le persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio delle proprie attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e industriali ovvero propri intermediari.
2. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune. Il comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.
3. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla trasmissione del relativo schema, sono determinati gli adempimenti da compiere, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa; il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale sia nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per fare fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno; le modalità per l'adesione successiva alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegare al verbale di udienza.
4. La domanda è proposta con ricorso contenente, oltre agli elementi indicati nell'articolo 125 del codice di procedura civile, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti offerti in comunicazione.
5. L'azione è ammessa quando: il numero dei consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a duecentocinquanta persone fisiche; risultano soddisfatti gli adempimenti di cui al comma 3; concorrono elementi di fatto e di diritto che ne attestino la fondatezza. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti, l'azione è ammessa se il numero dei medesimi è almeno pari a cento persone fisiche.
6. Il ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale competente insieme con i documenti in esso indicati. Il presidente del tribunale, entro venti giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni. Il presidente del tribunale stabilisce termini più elevati nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero. Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile almeno quindici giorni prima dell'udienza.
7. Sull'ammissibilità il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione strettamente necessari in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento da assumere, decidendo in camera di consiglio con decreto motivato. Se richiesto da una delle parti può disporre la consulenza tecnica prevista dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile. Contro il decreto è ammesso reclamo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, con ricorso alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Pag. 157

8. Con il provvedimento che ammette l'azione, il tribunale, ovvero la corte d'appello in sede di reclamo, fissa l'udienza prevista dall'articolo 183 del codice di procedura civile e il procedimento prosegue secondo le norme dello stesso codice che disciplinano il processo di cognizione davanti al tribunale in composizione collegiale. Copia del provvedimento è immediatamente comunicata al presidente del tribunale per gli adempimenti relativi alla formazione del collegio. Insieme alla comunicazione è disposta la trasmissione del fascicolo di causa alla cancelleria del giudice. Tra la comunicazione del provvedimento alle parti e al presidente del tribunale e l'udienza non può intercorrere un termine inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi giorni. Degli atti istruttori compiuti nel procedimento per decidere sull'ammissibilità dell'azione è vietata ogni utilizzazione nel giudizio.
9. Della data dell'udienza è dato avviso, a cura del comitato, nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso contiene la sintetica descrizione dell'azione proposta, gli estremi delle parti e le modalità di adesione al comitato, che possono essere esercitate sino al giorno precedente all'udienza fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni nel procedimento davanti al tribunale.
10. L'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 e gli effetti previsti dall'articolo 2945 del codice civile, decorrono dalla data di notifica del ricorso di cui al precedente comma 4 e operano con riferimento ai diritti di ciascun consumatore o utente, purché conseguenti al medesimo fatto o violazione dedotto in giudizio.
11. La sentenza pronunciata tra le parti è efficace nei confronti di ciascun consumatore o utente iscritto nell'elenco degli aderenti al comitato allegato alla decisione e sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 132 del codice di procedura civile.
12. La spedizione del titolo in forma esecutiva, di cui all'articolo 475, comma 2, del codice di procedura civile, può farsi soltanto a favore del comitato ed è efficace per ciascun consumatore o utente iscritto nell'elenco degli aderenti.
13. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno ovvero dalla dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, ciascun consumatore o utente può chiedere, con le forme previste per il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, l'ingiunzione di pagamento della somma liquidata dal tribunale per il medesimo fatto dedotto in giudizio. La domanda non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta avanzata all'organismo di conciliazione istituito su iniziativa del convenuto, d'intesa con il comitato o con le associazioni dei consumatori, ovvero, in difetto dell'istituzione, dalla diffida avanzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche attraverso il comitato e le associazioni dei consumatori, al convenuto medesimo.
14. Il comitato è tenuto a garantire, attraverso idonee forme di pubblicità, le informazioni sull'attività svolta sino alla definizione della vertenza e a redigere il conto finale dell'iniziativa, con l'indicazione di tutte le somme introitate e delle spese sostenute. Il conto, sottoscritto dal presidente e da almeno due aderenti al comitato, è depositato presso la sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui ha sede il tribunale adito o in cui si è conclusa la transazione per essere posto a visione di chiunque vi abbia interesse».

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
49. 5.Lo Presti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 49.
(Modifica dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

1. L'articolo 140-bis dei codice dei consumo, di cui al decreto legislativo 6

Pag. 158

settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 130-bis. - (Azione risarcitoria collettiva). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui ai comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale dei luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce figli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 dei codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi dei presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità del contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimenti necessari per la prosecuzione dei giudizio.
4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella torma della conciliazione giudiziale.
6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività dei verbale di conciliazione; le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza, La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le

Pag. 159

disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 dei citato decreto legislativo n. 5 dei 2003, e successive modificazioni.
8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 1, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, in fine di chiedere l'accertamento in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti dei responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudici previsti dal presente comma.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 4 unitamente all'accertamento della qualità di creditore in sensi del commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 dei codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti dei medesimo codice di procedura civile, da parte dei giudice competente su richiesta dei singolo consumatore o utente.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.
11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.
12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione dei procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito dei ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.
13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta.
14. Qualora il ricorso proposto ai sensi dei comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali».

2. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principio dei risarcimento dei danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato.
b) alla rubrica, le parole: «Class action» sono soppresse.

4. L'articolo 19 dei decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, è soppresso.
49. 1.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Pag. 160

Al comma 1, dopo il capoverso 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori. L'azione è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta. Qualora il ricorso proposto sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali.
49. 4.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice al consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
49. 2.Monai, Cimadoro, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per una migliore efficacia delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, per il potenziamento e l'ammodernamento logistico dei Tribunali di cui al comma 4. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di ripartizione della presente somma. Al relativo onere si provvede, quanto a 60 milioni per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133.
49. 3.Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 50.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. In considerazione della possibile criticità della situazione finanziaria del fondo speciale, a causa della concomitanza del periodo di massimo impegno di erogazione delle prestazioni per il sostegno al reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Alitalia collocato in cassa integrazione straordinaria mobilità (2009-2015) a causa della crisi che ha investito molte aziende nel settore per le ricadute della crisi mondiale sul trasporto

Pag. 161

aereo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può concedere anticipazioni al fondo speciale, per il biennio 2009-2010 nei limiti del doppio delle entrate previste dalla I nota di variazione del bilancio 2009 del fondo speciale certificata dall'istituto, per il biennio 2011/2012 e per il biennio 2013/2014 nei limiti, rispettivamente, del doppio delle entrate che saranno stanziate nei bilanci di previsione del fondo speciale degli anni 2011 e 2013 certificati dall'Istituto.
50. 1.Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione, Fondo di garanzia e Fondo speciale per la tutela dei viaggiatori e dei turisti all'estero, il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei).

1. Al comma 2 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare:
a) nella misura di euro 2,50, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
b) nella misura di euro 0,50, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 100, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per il perseguimento delle seguenti finalità:
1) il finanziamento delle iniziative urgenti e indispensabili per la tutela dei viaggiatori e dei turisti all'estero, nelle situazioni di emergenza causate da eventi naturali eccezionali, oppure da situazioni socio-politiche particolarmente critiche, tali da compromettere l'ordinaria attività dei vettori e/o dei tour operator, individuate dal Ministero degli affari esteri - Unità di crisi;
2) il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che, versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovano nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori;
3) il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che debbano fare fronte a situazioni d'emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio-politiche particolarmente critiche tali da compromettere l'ordinaria operatività della programmazione».

2. Al comma 3 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al Fondo speciale di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco degli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti nazionali e internazionali per singolo aeroporto».
3. Al comma 5 dell'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il funzionamento, la struttura e la modalità di gestione del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite, per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b) del comma 2 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 43, e successive modificazioni, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori

Pag. 162

e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137.
50. 0. 1.Valducci.

ART. 51.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
51. 1.Zunino.

ART. 52.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
52. 2. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ed eventuali con la seguente: nonché.
52. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 56.

Sopprimerlo.
56. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4 e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di spesa euro 70 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si provvede, per un importo pari a 50 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative ai superalcolici di cui all'allegato i del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
56. 2. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 58.

Sopprimerlo.
* 58. 2. Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.
* 58. 3. Meta, Lovelli, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni, Ginefra, Laratta, Melandri.

Al comma 3, sostituire la parola: in Italia con le seguenti: nell'Unione europea.
58. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 59.

Sopprimerlo.
* 59. 2. Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.
* 59. 3. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Pag. 163

Sopprimerlo.
* 59. 4. Lovelli, Meta, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni, Ginefra, Laratta, Melandri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: coperta dal servizio inserire le seguenti:, sentite le imprese interessate.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
59. 1. Golfo, Della Vedova.

ART. 60.

Sopprimerlo.
* 60. 1. Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.
* 60. 3. Meta, Lovelli, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni, Ginefra, Laratta, Melandri.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
60. 4. Golfo, Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), numero 3), alinea sostituire le parole: è aggiunta con le seguenti: sono aggiunte e le parole: la seguente lettera con le seguenti: le seguenti lettere.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso g-bis), aggiungere il seguente:
g-ter) relativamente a ciascun contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario l'esercente mantiene una contabilità separata certificata.
60. 2. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 61.

Sopprimerlo.
* 61. 2. Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

ART. 61.

Sopprimerlo.
* 61. 6.Lovelli, Meta, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Melandri.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quale misura idonea a conformare gradualmente la normativa italiana a quella europea è da intendersi l'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 9, del decreto-legge del 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
61. 3.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire, il secondo periodo con i seguenti: Qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007, le autorità competenti devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 30 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle richiamate previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e

Pag. 164

all'articolo 8, secondo paragrafo del regolamento (CE) n. 1370/2007, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
* 61. 1.Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007, le autorità competenti devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 30 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle richiamate previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, secondo paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370/2007, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
* 61. 5.Viola, Federico Testa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
61-bis. Le autorità competenti potranno avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 13 70/2007, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nei limiti e nel rispetto delle previsioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 23-bis commi 3, 4 e 5 nonché nel rispetto dei regolamenti previsti dall'articolo 23-bis comma 10 della medesima legge limitatamente ai fini di cui alle lettere a), b) e g) di tale norma.
61. 4.Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 62.

Sopprimerlo.
* 62. 1.Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.
* 62. 2.Meta, Lovelli, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Melandri.

All'articolo 62, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), il numero 2 è sostituito con il seguente:
2) al comma 10, la parola: 2008 è sostituita con la parola: 2011;
b) alla lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) al comma 1, dopo le parole:
servizi di loro competenza sono aggiunte le seguenti:, sentite le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese ferroviarie richiedenti»;
c) alla lettera f), dopo il numero 1, inserire il seguente:
1-bis): al comma 5, dopo le parole: ove disponibile sono aggiunte le seguenti: e a condizioni di parità tra richiedenti;
d) alla lettera g), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Gli accordi quadro sono conclusi per un periodo di dieci anni, rinnovabile di

Pag. 165

altri cinque in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e a condizione che questi costituiscano l'oggetto di impegni contrattuali.
62. 3.Golfo, Della Vedova.

ART. 63.

Sopprimerlo.
* 63. 1.Nicco.

Sopprimerlo.
* 63. 2.Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.
* 63. 3.Lovelli, Meta, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Melandri.

Pag. 166

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2320-bis-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria per il 2008);
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.