CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2009
178.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Pedofilia e pedopornografia culturale).

1. Dopo l'articolo 414 del codice penale, è aggiunto il seguente: «Art. 414-bis. (Pedofilia e pedopornografia culturale). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609 quinquies, compiute in danno di minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».
2. All'articolo 600-septies, primo comma, secondo periodo, del codice penale dopo le parole: «ai delitti previsti dalla presente sezione», sono inserite le seguenti: «o al delitto di cui all'articolo 414-bis».

ART. 2.
(Adescamento di minore).

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale, è aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies. (Adescamento di minore). Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».
2. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 609-undecies»;
3. All'articolo 609-nonies, secondo comma, del codice penale le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 609-undecies».

ART. 3.
(Omessa denuncia di reato in danno di minore).

1. Dopo l'articolo 364 del codice penale, è aggiunto il seguente: «Art. 364-bis. (Omessa denuncia di reato in danno di minore). Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia

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all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a due anni.»

ART. 4.
(Distrazione di documenti redatti dal minore).

1. All'articolo 600-ter del codice penale dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, avendo il minore in affidamento per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

ART. 5.
(Decorrenza del termine di prescrizione).

1. All'articolo 158 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Per i reati di cui agli articoli 571, 572, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1) e 5), 609-quater e 609-octies, commessi nei confronti dei minori degli anni diciotto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha compiuto il diciottesimo anno di età, tranne i casi in cui prima di tale termine sia stata presentata querela o denuncia».

ART. 6.
(Sommarie informazioni).

1. All'articolo 351 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero».

ART. 7.
(Incidente probatorio).

1. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «602, 414-bis, 609 undecies e 364-bis».
2. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, le parole «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «612-bis, 414-bis, 609-undecies e 364-bis».

ART. 8.
(Esame dei testimoni).

1. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, le parole «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «612-bis, 414-bis, 609-undecies e 364-bis».