CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 aprile 2009
171.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 28

ALLEGATO

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

ULTERIORE ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis
(Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, istituita ai sensi della direttiva 2004/49/CE).

1. Al fine di dare piena esecuzione alle disposizioni della direttiva 2004/49/CE ed, in particolare, all'articolo 16, assicurando operatività e regolarità di funzionamento, anche con riferimento alle risorse umane destinate ad operarvi, all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, quale autorità nazionale preposta alla sicurezza ferroviaria, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/59/CE, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia, da approvarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie.».
39. 06.Governo.
(Inammissibile)