CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2009
170.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 MAGGIO 2009

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ALLEGATO 1

Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (C. 2320).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, inserire la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione di rischi di alluvioni.
* 1. 1.La VIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, inserire la seguente direttiva: 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
* 1. 4.Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).
1. 2.La XIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/97/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).
1. 3.La XIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE

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e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari;
1. 5.Borghesi, Messina, Barbato, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2005/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
1. 6.Borghesi, Messina, Barbato, Formisano, Razzi.
(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) nella predisposizione dei decreti legislativi è assicurata una effettiva parità dl trattamento dei cittadini italiani rispetto a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare sul territorio nazionale, una disciplina più restrittiva di quella applicabile ai cittadini degli altri Stati membri.
2. 1.Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

Art. 3-bis.
(Aiuti di Stato).

1. Oggetto del presente articolo sono gli aiuti di Stato alle imprese di cui alla comunicazione della Commissione europea-Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 17 dicembre 2008.
2. Fino al 31 dicembre 2010 è consentita, nel rispetto delle norme di cui agli articoli da 3-ter a 3-undecies, la concessione, a livello nazionale, regionale e locale, degli aiuti di Stato alle imprese previsti dai successivi articoli da 3-quater a 3-octies.
3. Per imprese si intendono i soggetti economici rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Art. 3-ter.
(Esclusioni).

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese di tutti i settori produttivi e commerciali, salvo le specifiche esclusioni previste dal presente articolo.
2. Non possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese che, anche sulla base di dichiarazioni rese in via telematica, non dichiarano che al 30 giugno 2008 non versavano in condizioni di difficoltà.
3. Un'impresa è da considerarsi «in difficoltà» nei casi indicati dal punto 2.1 della comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e dall'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 800/2008.
4. Non possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese che non dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non

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rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) numero 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. Tale verifica è effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica.

Art. 3-quater.
(Aiuti di importo limitato).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, calcolato, al lordo delle imposte dovute, con riferimento al triennio dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che essi siano in forma di regime, che siano trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e che, prima di concederli, sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta del beneficiario che informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti a partire dal 1o gennaio 2008, nonché su altri aiuti di cui al presente articolo. In tal caso gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti non supera l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalità del presente comma.
2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo le imprese di tutti i settori produttivi e commerciali, con esclusione di quelle che operano nei seguenti settori:
a) pesca;
b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
i) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o;
ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo le misure che costituiscono aiuti all'esportazione e gli aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

Art. 3-quinquies.
(Aiuti di Stato sotto forma di garanzie).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il premio annuale minimo da pagare, per garanzie concesse sulla base della soglia di sicurezza di cui alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 155/02 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o sulla base di metodologie di calcolo già approvate dalla Commissione può essere ridotto, per un periodo massimo di 2 anni dalla concessione della garanzia, entro i seguenti limiti:
i) 25 per cento per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio;
ii) 15 per cento per le imprese di grandi dimensioni.
b) l'importo massimo del prestito non supera, per le imprese costituite entro il 1o gennaio 2008, la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 e, per le imprese costituite dal 1o gennaio 2008, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività;

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c) oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio;
d) la misura della garanzia non supera il 90 per cento del prestito.

Art. 3-sexies.
(Aiuti di Stato sotto forma di tasso di interesse agevolato).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il tasso d'interesse non è inferiore a quello overnight della Banca d'Italia, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale calcolata nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
b) il metodo di calcolo di cui alla precedente lettera è applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2012.

2. Fino al 31 dicembre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito Internet, secondo criteri di facile reperibilità, il tasso overnight, fissato dalla Banca d'Italia.

Art. 3-septies.
(Aiuti per la produzione di «prodotti verdi»).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese consistenti nella riduzione del tasso d'interesse su prestiti pubblici o privati per investimenti destinati al finanziamento di progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale, o di prodotti che comportino il superamento di tali standard, a condizione che l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2010 e la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore degli standard di cui sopra. L'aiuto può essere concesso anche per progetti esistenti, qualora sia necessario a consentirne il proseguimento a causa della mutata situazione economica.
2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacità di produzione di più del 3 per cento su mercati di prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato SEE, misurato in dati di valore, si è tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del PIL dello Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni.
3. La riduzione del tasso di interesse è fissata al 25 per cento, per le imprese di grandi dimensioni ed al 50 per cento, per le PMI. Il tasso d'interesse agevolato può essere applicato per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito.

Art. 3-octies.
(Adeguamento delle misure di aiuti di Stato esistenti relative al capitale di rischio).

1. È consentita la concessione di aiuti pubblici destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, nei limiti delle seguenti soglie:
a) l'ammontare degli investimenti finanziati mediante l'aiuto di Stato non supera 2,5 milioni di euro l'anno, per ogni beneficiario;

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b) almeno il 30 per cento del finanziamento proviene da investitori privati, quale che sia la zona in cui è situata l'impresa beneficiaria.

2. Ai sensi del par. 4.6.2 della Comunicazione di cui all'articolo 3-bis, restano comunque applicabili le altre condizioni contenute negli Orientamenti.

Art. 3-nonies.
(Cumulo).

1. I massimali d'aiuto fissati nella Comunicazione di cui all'articolo 1 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.
2. Le misure d'aiuto temporanee previste dalla Comunicazione di cui all'articolo 1 non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento de minimis per i medesimi costi ammissibili.
3. Se un'impresa ha già ricevuto aiuti de minimis prima dell'entrata in vigore del presente quadro di riferimento temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della presente comunicazione e degli aiuti de minimis ricevuti non deve superare 500.000 EUR tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti de minimis ricevuti dopo l'1o gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro dei punti 4.3, 4.4, 4.5 o 4.6 della Comunicazione di cui all'articolo 1.
4. Le misure di aiuto temporanee possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria (vedi articolo 8).

Art. 3-decies.
(Monitoraggio e relazioni).

1. Entro il 15 luglio del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui all'articolo 3-bis, i concedenti, eventualmente per il tramite delle amministrazioni competenti, forniscono un elenco dei nuovi regimi posti in essere ai sensi del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede a formare un elenco complessivo e a trasmetterlo, entro il 31 luglio, alla Commissione europea.
2. Entro il 30 settembre del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui all'articolo 3-bis, le amministrazioni inviano al Dipartimento di cui al comma 1 una relazione per ciascun regime di aiuti, che fornisca gli elementi dai quali si evinca la eventuale necessità di mantenere le misure adottate oltre il predetto periodo. Il Dipartimento provvede a trasmettere, entro il 31 ottobre, una relazione complessiva alla Commissione.
3. I soggetti di cui al comma 1 conservano le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 4, relative alla concessione degli aiuti di cui al presente decreto per dieci anni e le trasmettono al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo.
4. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza della presente disposizione.

Art. 3-undecies.
(Disposizioni finanziarie e finali).

1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti contenuti nel presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri, avvalendosi delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-bis.
3. L'efficacia delle norme contenute nel presente decreto, così come notificate ai

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sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea.
3. 01.Brandolini, Gozi.
(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.
(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i 24 membri titolari e i 24 membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le Autonomie regionali e locali:
a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti, designati in modo da garantire adeguata rappresentanza sia alle Giunte, sia alle Assemblee legislative regionali;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai cui lavori partecipano due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma».
6. 1.Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c)
dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.
(Parità di trattamento).

1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e trattamento dei cittadini comunitari».
6. 2.Gozi, Garavini, Farinone, Zampa.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo che, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee datata 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, e nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, adegui la normativa che disciplina l'accesso al pensionamento

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di vecchiaia vigente nel settore pubblico, fissando, per uomini e donne, un'unica età a regime tra i 62 ed i 67 anni, prevedendo a tal fine adeguati meccanismi di gradualità e flessibilità.
9. 1.Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:
a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;
b) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) costituire con risorse straordinarie un Fondo finalizzato a finanziare:
1) l'accesso al lavoro delle donne fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010;
2) le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;
3) la continuità di reddito ed il reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
4) i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dare attuazione, anche in funzione dell'organizzazione dell'offerta formativa nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie, ad un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio di genere;
e) promuovere e sostenere in via legislativa ed economica la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;
f) prevedere l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità;
g) promuovere i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, lettera d), è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2009.
1-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis e 1-ter, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quinquies. Per gli anni successivi al 2009, si provvede alla copertura dei relativi oneri con stanziamenti previsti in sede di approvazione della legge finanziaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), dalla legge 468 del 1978.
9. 2.La XI Commissione.

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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:
a) prevedere un ulteriore stanziamento pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, finalizzato ad incrementare le risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) promuovere i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedendo lo stanziamento di una somma di 50 milioni di euro per l'anno 2010;
c) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, lettere a) e b), si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.
9. 3.Paladini, Porcino, Razzi, Formisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:
a) al fine di attuare i principi concernenti il Dialogo sociale, assicurare nei contratti collettivi nazionali e in ogni luogo di lavoro, l'individuazione nell'ambito dei Comitati paritetici per la Parità e le Pari Opportunità, degli organismi preposti a promuovere e monitorare la parità di trattamento economico e giuridico e le prassi per l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, nonché alla verifica del rispetto dei codici di comportamento e di promozione delle «buone pratiche».
9. 4.De Biasi.

ART. 10.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: acquisire il parere, con le seguenti: acquisire l'intesa.
10. 4.Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) stimolare azioni a tutela della qualità dell'aria nel Mezzogiorno e nelle isole;.
10. 7.Fallica, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
10. 1.La VIII Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere

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l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;.
10. 2.La VIII Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere adeguati strumenti e idonee risorse a favore delle strutture e degli organi preposti alle attività di rilevamento e analisi dei dati, di cui alla precedente lettera c), per garantire la salute dei cittadini e dell'ambiente;.
10. 5.Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il riordino della normativa di cui alla presente lettera, deve comunque avvenire nel rispetto degli impegni presi in sede UE in materia, e in coerenza con il piano d'azione «una politica energetica per l'Europa».
10. 6.Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) introdurre una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.
10. 3.La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede a modificare il comma 7-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo prevedendo che, ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, sia assicurata la compatibilità delle relative caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche con il sito di destinazione.
10. 01.La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede altresì a modificare il comma 1, lettera b), numero 5), dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo integrando la fattispecie dei rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, con il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie utilizzate nell'attività agricola, nonché la pollina utilizzata nell'attività agricola previa autorizzazione dei comuni competenti per territorio, ovvero con i medesimi materiali qualora utilizzati come biomasse per fini energetici.
10. 02.La VIII Commissione.

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Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico).

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 15 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002;

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Contestualmente all'attuazione della delega ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento ed aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.
5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e la data di entrata in vigore

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dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato.
6. L'articolo 10 del decreto legislativo 15 agosto 2005, n. 194, è abrogato.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 03.Il Relatore.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune di mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente in materia di vini a denominazione d'origine vitivinicola, ivi compresa la legge 10 febbraio 1992, n. 164, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione ed imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia ed applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
13. 01.La XIII Commissione.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Abolizione del divieto di commercializzazione dei suini alle stalle di sosta).

1. Anche in considerazione dei contenuti della direttiva 2008/71/CE del Consiglio

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del 15 giugno 2008 è abrogata ogni disposizione che impone alle stalle di sosta la diretta ed esclusiva destinazione al macello dei suini introdotti nelle stesse.
14. 01.Contento.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002).

1. Il comma 1, lettera a), dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, è abrogato.
2. Le imprese di condizionamento sono tenute ad indicare in etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.
3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ed alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 8, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformità alle indicazioni facoltative qualora utilizzate di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modificazioni.
4. I frantoi oleari, anche al fine di verificare gli adempimenti di cui all'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono iscritti in apposito registro tenuto da AGEA e comunicano preventivamente ad AGEA medesima l'inizio di attività in ciascuna campagna olearia.
5. AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire da parte di ciascun frantoio oleario, nonché le regole di registrazione e di controllo nel SIAN. Nell'ambito dei servizi del SIAN, AGEA realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
6. All'articolo 23 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«1-bis. La preparazione delle miscele di cui al primo comma è consentita per la commercializzazione in altri Stati membri e per l'esportazione nei Paesi terzi. È consentita la commercializzazione sul territorio interno di miscele di oli di oliva con altri oli vegetali provenienti da Paesi comunitari o altri Paesi terzi».

7. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.
8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
9. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.
10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
14. 02.Il Relatore.

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ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/107/CE).

1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi bovini da latte detenuti in stalla e ai quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di poter avviare controlli incrociati tra i dati in possesso dell'anagrafe nazionale bovina e quelli in possesso dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.
15. 01.Borghesi, Di Giuseppe, Razzi, Formisano.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge.».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.».
3. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa consultazione della Commissione europea».
4. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
16. 3.Di Giuseppe, Formisano, Razzi.

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Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, le parole da: secondo i dettami fino alla fine del comma sono soppresse.
* 16. 4.Di Giuseppe, Borghesi, Rota, Formisano, Razzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, le parole da: secondo i dettami fino alla fine del comma sono soppresse.
* 16. 7.Brugger.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis) al comma 8, dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta la seguente lettera:
ee) i criteri e le misure di contenimento sulla specie la cui consistenza necessiti di limitazione;
1-ter) All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente comma:
5) nelle aziende di cui al comma 1, è consentito, senza limitazione di tempo, l'esercizio del tiro al volo su animali non appartenenti a specie selvatiche su animali da allevamento e su quelli la cui consistenza necessiti di limitazioni ai sensi del precedente articolo 10, comma 8 lettera ee).

Conseguentemente, al comma 5 aggiungere la seguente lettera:
c) la lettera aa) è soppressa.
16. 1.Belcastro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte 11, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e quella 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 3 a 7 sono sostituiti con i seguenti:
3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.
4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 2009 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2009 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il

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regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
16. 9.Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla lettera b) sono inserite le parole: storno (Sturnus vulgaris), fringuello (Fringilla coelebs).
16. 11.Consiglio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur).
16. 10.Consiglio.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del primo periodo è inserito il seguente:
«L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione durante il ritorno ai luogo di nidificazione».
16. 6.Di Giuseppe, Razzi, Borghesi, Formisano.
(Irricevibile)

Al comma 2, prima delle parole: I termini di cui al comma 1, inserire le seguenti: L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
16. 8.Brugger.

Sopprimere il comma 3.
* 16. 2.La XIII Commissione

Sopprimere il comma 3.
* 16. 5.Di Giuseppe, Razzi, Borghesi, Formisano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria».
16. 14.Consiglio.

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) alla lettera e) sopprimere le parole «da immobili» sino a «abitazione»

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e sostituirle con le seguenti «dal punto più vicino all'appostamento di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, anche se disabitati, o da muro di cinta come definito dall'articolo 878 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni,».
16. 12.Consiglio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 30, primo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) le parole «da lire 2.000.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da euro 1.500 a euro 8.000»;
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».
16. 15.Consiglio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 31, primo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 619 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-bis, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie.
La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.238».
16. 16.Consiglio.
(Inammissibile)

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro della salute e delle politiche sociali e per gli affari regionali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificato dalla direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente sul latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma l, lettere c) e f), in coerenza con i principi e criteri di semplificazione normativa, di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa, prevedendo in particolare che modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, a indicazioni tecniche recate dagli allegati di cui all'emanando decreto legislativo, siano adottate

Pag. 195

con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Disposizioni per il parziale recepimento con la seguente: Recepimento.
17. 1.Abrignani.

ART. 21.

Sopprimerlo.
* 21. 5.Il Governo.

Sopprimerlo.
* 21. 2.La XIII Commissione.

Sopprimerlo.
* 21. 1.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimerlo.
* 21. 3.Di Giuseppe, Razzi, Borghesi, Formisano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286).

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi o di paste aromatizzate di agrumi, non possono essere colorate se non contengono succo di agrumi.
1-bis. La denominazione e l'immagine contenute nell'etichetta delle bevande di cui al comma 1 non devono richiamare, in alcun modo, la presenza di agrumi qualora la percentuale di succo di agrumi è inferiore al 12 per cento.».
21. 4.Abrignani.

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 6.Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
22. 7.Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
22. 8.Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per gli enti pubblici territoriali il requisito dell'esercizio di attività commerciali o agricole di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intende realizzato anche in assenza di redditività. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica.
22. 16.Bressa, Froner, Gnecchi, Gozi, Farinone.

Pag. 196

Al comma 8, sostituire le parole: comma 5, capoverso, con le seguenti: comma 4;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: commi da 5 a 7 con le seguenti: commi 4 e 7.
22. 3.La VI Commissione.

Al comma 10, premettere il seguente periodo:
In deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE in materia IVA intracomunitaria relativamente al luogo di prestazione dei servizi, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.
22. 14.Zeller, Brugger.
(Irricevibile)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, a quanto previsto dal comma 10-bis del presente articolo.
10-quater. Per prevenire la formazione di rifiuti agli esercenti di attività di trasporto merci, agli enti ed imprese pubbliche di trasporto ed agli esercenti autoservizi e trasporti a fune, che acquistano pneumatici ricostruiti ai sensi dei Regolamenti ECE ONU 108 e 109 e certificati dal ricostruttore secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto, entro il limite di uno stanziamento di 30 milioni di euro all'anno, un credito di imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, recuperabile mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il certificato del ricostruttore, di cui al comma precedente, rilasciato al momento dell'acquisto di ogni pneumatico ricostruito ed allegato alla fattura di vendita, deve contenere i seguenti elementi: i dati del ricostruttore, i dati del cliente, il numero progressivo del certificato apposto dal ricostruttore, i riferimenti della fattura di vendita, la matricola e la marca del pneumatico, la data e la firma di chi rilascia il certificato.
10-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
22. 15.Raisi, Foti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 41, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, dopo il comma 16-sexiesdecies inserire il seguente:
16-sexiesdecies-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nello Stato di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle Province e Comuni confinanti con lo stesso, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione

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del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni. All'onere derivante dal precedente comma, e quantificato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
22. 29.Il Relatore.

Al comma 11, alinea, sostituire le parole: a distanza dei seguenti giochi: con le seguenti:, anche a distanza, di:

Conseguentemente, al medesimo comma 11, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
i) case da gioco.

Conseguentemente dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:
32-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione siciliana di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.
32-ter. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa su richiesta del sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale.
22. 2.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Al comma 15, lettera f), e al comma 16, lettera b), sostituire le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 300.000.

Conseguentemente, al comma 16, lettera c), sostituire le parole: euro 350.000 con le seguenti: euro 600.000.
22. 31.Il Relatore.

Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 11 senza la prescritta concessione, rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o di un titolo abilitativo rilasciato dalle autorità di un altro Stato dell'Unione Europea per l'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi assimilabili ai giochi di cui al comma 11, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tranne nel caso in cui sia in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalle autorità di un altro Stato Membro dell'Unione Europea che consenta l'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di tali giochi.
22. 22.Gozi, Farinone, Garavini, Zampa, Verini.
(Inammissibile)

Al comma 23, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
22. 10.Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

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Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 11 senza la prescritta concessione ma è in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro dell'Unione Europea per l'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi assimilabili ai giochi di cui al comma 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 27. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ma che sia in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro dell'Unione Europea che consente l'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di tali giochi. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato intima altresì al soggetto sanzionato di presentare domanda per il rilascio della concessione entro trenta giorni. In caso di inadempimento, si applica quanto previsto al comma 28.
22. 17.Gozi, Farinone, Zampa, Verini, Garavini.
(Inammissibile)

Al comma 24, dopo le parole: dai commi da 11 a 22 aggiungere le seguenti: , e non sia abilitato alla organizzazione, esercizio e raccolta a distanza del gioco o di giochi analoghi con tali diverse modalità e tecniche in base a titolo rilasciato dalle autorità di altro Stato membro dell' Unione Europea,
22. 19.Gozi, Farinone, Garavini, Verini, Zampa.
(Inammissibile)

Al comma 24, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni e sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 700 a euro 7.000.
22. 11.Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Al comma 25 dopo le parole: senza la prescritta concessione aggiungere ovvero del titolo abilitativo rilasciato per tali giochi o per giochi analoghi dalle autorità di altro Stato membro dell'Unione Europea.
22. 20.Gozi, Zampa, Farinone, Garavini, Verini.
(Inammissibile)

Al comma 25, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un anno e sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 700 a euro 7.000.
22. 12.Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente comma:
25-bis. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 o di giochi analoghi organizzati senza la prescritta concessione ma in base a titolo abilitativo rilasciato dalle autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 27.
22. 21.Gozi, Farinone, Zampa, Garavini, Verini.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, al comma 27, sopprimere le parole: a 26 con le seguenti: a 25.
22. 9.Messina, Barbato, Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

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Al comma 26, sopprimere le parole: con l'arresto fino a tre mesi o.
22. 4.La VI Commissione.

Al comma 26, sostituire le parole: con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000 con le seguenti: con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000.
22. 23.Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.
(Inammissibile)

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: in tutto o in parte, inserire le seguenti: relativamente ai giochi di cui al comma 11,.
22. 5.La VI Commissione.

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi in materia di libera prestazione di servizi, di cui all'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.
22. 28.Il Relatore.

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita esclusivamente ai soggetti che all'entrata in vigore della presente legge sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono ai fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.
*22. 13.Messina, Formisano, Borghesi, Razzi.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita esclusivamente ai soggetti che all'entrata in vigore della presente legge sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il

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Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.
* 22. 18.Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 è così modificato:
«1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali sono, tuttavia, consentite esclusivamente le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici senza scopo di lucro.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite».
22. 30.Consiglio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
32-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione siciliana di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.
32-ter. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa su richiesta del sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale.
22. 1.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, perseguendo la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico nonché la lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, le concessioni per l'esercizio e la raccolta dei giochi gestiti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sono subordinate alla presentazione da parte delle società richiedenti di idonea certificazione antimafia. Le società già titolari di concessione devono produrre la medesima certificazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
22. 25.Il Relatore.

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Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, in seguito alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, si daranno attuazione solo alle disposizioni che modificano la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi non già modificate dalla direttiva 2008/118/CE citata.

Conseguentemente, all'allegato B di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, aggiungere la seguente direttiva: 2004/106/CE del 16 novembre 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi.
22. 01. Borghesi, Messina, Barbato, Formisano, Razzi.

ART. 23.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) l'incremento del pluralismo dei mezzi di informazione attraverso la piena attuazione alla direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché attraverso l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008-Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive.
23. 1. Misiti, Formisano, Razzi.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
b-bis) i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
b-ter) la proporzione di spot pubblicitari televisivi e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, conformemente a quanto previsto nel Considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, la nozione di spot pubblicitario televisivo deve essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti;
b-quater) nel ridefinire la nozione di «produttori indipendenti dalle emittenti» di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.
23. 2. De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzarella, Bachelet, Russo, Rossa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive).

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo

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2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
23. 01. Misiti, Formisano, Razzi.

ART. 24.

Apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, lettera a), capoverso Sezione III, comma 1, lettera a) sostituire le parole: incluso destrosio e prodotti derivati, purché con le seguenti: incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché;
al comma 1, lettera a), capoverso Sezione III, comma 1, lettera b), sostituire le parole: a base di grano e prodotti derivati, purché con le seguenti: a base di grano, nonché prodotti derivati purché;
al comma 1, lettera a), capoverso Sezione III, comma 6, lettera a), sostituire le parole: grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché con le seguenti: grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché.
24. 1. Abrignani.

Sopprimere il comma 3.
24. 5. Di Giuseppe, Borghesi, Razzi, Formisano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. È abrogato l'articolo 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27

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gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 lettere e) ed f) non si applicano nel caso di ingredienti indicati nell'allegato 2, sezione III.».

Il secondo periodo è soppresso.
24. 2. Froner.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
24. 4. Di Giuseppe, Borghesi, Razzi, Formisano.
(Inammissibile)

Al comma 4, sopprimere le parole: secondo periodo del.
24. 6. Froner, Zucchi.

ART. 26.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
26. 3. Bellotti.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) assicurare lo smaltimento ecocompatibile degli articoli pirotecnici, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti.
26. 4. Bellotti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti.
* 26. 6. Froner.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti.
* 26. 9. Poli, Zinzi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta individuazione degli articoli pirotecnici nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica.
26. 2. Bellotti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ed univoca.
* 26. 7. Froner.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ed univoca.
* 26. 10. Poli, Zinzi.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: possesso aggiungere le seguenti: di taluni.
26. 1. Bellotti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: nei limiti sino a: protezione ambientale.
26. 5. Bellotti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2

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ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.
* 26. 8. Froner.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.
* 26. 11. Poli, Zinzi.

ART. 28.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) adeguare la disciplina relativa al risultato della votazione a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2007/36/CE, prevedendo che le azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, siano tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, salvo che nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio nelle quali il computo delle azioni proprie sarà regolato dall'articolo 2368, comma 3, codice civile, all'uopo modificando l'articolo 2357-ter, comma 2, secondo periodo, codice civile;
28. 1. Gottardo.

ART. 30.

Al comma 1, dopo le parole: relativa ai contratti di credito ai consumatori, inserire le seguenti: che provvederanno ad apportare al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni.

Conseguentemente,
al comma 1, sopprimere la lettera
a);
al comma 1, lettera b), sostituire le parole: se del caso, con le seguenti: in tutto o in parte;
al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo 144 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni con le seguenti: attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
al comma 1, lettera f), sostituire l'alinea con la seguente:
f) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in modo da:;
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa

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e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;
al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; con le seguenti: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori;
al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovrà essere assicurata la trasparenza, nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'articolo 4 della medesima legge;
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e/o la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al precedente numero 3-bis;
al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5);
al comma 1, lettera
f), numero 6), aggiungere, infine, le seguenti parole:, al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;
al comma 1, lettera f), numero 8), sostituire le parole: degli agenti in attività finanziarie, con le seguenti: degli agenti in attività finanziaria già abilitati;
al comma 1, lettera f), sostituire il numero 9) con il seguente:
9) per i mediatori creditizi: prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;
al comma 1, lettera f), numero 10), sostituire le parole: dell'intermediario con le seguenti: del soggetto;
al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 11).
30. 1. La VI Commissione.

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: adottato inserire le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
30. 2. La VI Commissione.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: tutela del consumatore, inserire le seguenti: comprese quelle inerenti la commissione di massimo scoperto.
30. 3. La VI Commissione.

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ART. 33.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: degli interessati, aggiungere le seguenti: all'acquisizione e alla detenzione di armi e, dopo le parole: prevedendo a tal fine, aggiungere le seguenti: una idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente ed.
33. 2. La I Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
h-bis) adeguamento della disciplina delle armi per uso sportivo in modo da consentirne anche il porto ai titolari di licenza per uso di difesa personale.
33. 1. Contento.

ART. 34.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE concernenti la protezione delle galline ovaiole, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) interventi per la riconversione, delocalizzazione (in aree conformi alle norme urbanistiche) o acquisizione di strutture di allevamento che adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o con sistemi alternativi (a terra o all'aperto), come indicato dalla direttiva comunitaria sul benessere degli animali (1999/74/CE);
b) priorità agli interventi di riconversione, delocalizzazione o acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni di benessere animale previste dalla sopraccitata direttiva europea;
c) realizzazione di filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo produttivo. Allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova fresche o ovoprodotti);
d) priorità per le filiere integrate e certificate che utilizzano materie prime esclusivamente di provenienza nazionale;
e) priorità per la realizzazione di filiere integrate per la produzione di uova ed ovoprodotti biologici;
f) interventi per l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione;
g) interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti;
h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani sui mercati esteri;
i) interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con università e centri di ricerca;
l) interventi per il trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero di energia.

8-ter. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 è inserito il seguente:
«3-bis. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C ed allegato II del decreto 20 aprile 2006, può avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di Programma Quadro (APQ), promossi dalle Regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure di Contratti di Filiera e di distretto come da Decreto del Ministro

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delle politiche agricole e forestali del 1o agosto 2003 e successive modifiche. Gli Accordi di programma o i Contratti di Filiera sono parte integrante ed in attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».
34. 1. Il relatore.

ART. 36.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 90, sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
36. 2. Paladini, Porcino, Razzi, Formisano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.
36. 1. Paladini, Porcino, Razzi, Formisano, Borghesi.

ART. 38.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.
38. 2. La X Commissione.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: ivi inclusi quelli della sicurezza delle strutture, infrastrutture, impianti e altre opere di ingegneria.
38. 1. Pianetta.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: nel rispetto delle prerogative delle regioni e degli Enti locali.
38. 7. Torazzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
38. 6. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) nel rispetto del principio di libera concorrenza ed al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale in riferimento al costo del lavoro, prevedere il divieto per le imprese di far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
38. 8. Fedriga.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
s-bis) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.
38. 5. Torazzi.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
s-bis) prevedere idonee modalità di vigilanza al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione

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europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi.
38. 3. Torazzi.

Dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
s-bis) prevedere un regime transitorio quinquennale per l'applicazione delle disposizioni attuative della presente direttiva al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale, di garantire i consumatori in termini di sicurezza e rispetto ambientale nonché evitare le criticità connesse a fenomeni di disomogeneità economica e sociale tra gli Stati membri, con particolare riferimento ai Paesi entrati a far parte dell'Unione Europea a partire dal 2004.
38. 4. Torazzi.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento).

1. A seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.
2. I decreti legislativi di cui al comma precedente dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare il riconoscimento dell'ente unico di accreditamento nazionale facente parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire i requisiti di qualità e sicurezza;
b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato, secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera a);
c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente unico di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;
d) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;
e) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I decreti

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legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che verranno posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni responsabili.
* 38. 01. Froner.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento).

1. A seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.
2. I decreti legislativi di cui al comma precedente dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare il riconoscimento dell'ente unico di accreditamento nazionale facente parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire i requisiti di qualità e sicurezza;
b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato, secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera a);
c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente unico di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;
d) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;
e) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute

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e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I decreti legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che verranno posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni responsabili.
*38. 02. Poli, Zinzi.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Attuazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti).

1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE), n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal Capo II del citato Regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
39. 01. Abrignani.

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Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale).

1. Il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è abrogato.
39. 03. Il Governo.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE dell'11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE dell'11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime procedure.
3. Ai fini della presente delega, per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nella presente delega e comunque a quanto necessario per rendere il quadro normativo vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, previa verifica della coerenza con tali direttive degli istituti processuali già vigenti e già adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema processuale, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo;
b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ancorché non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE;
c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale, dettando le abrogazioni necessarie;
d) recepire integralmente l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva

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2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela;
e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del contratto e prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in corso di procedura;
f) recepire l'articolo 2, paragrafo 6 e l'articolo 2-quater, della direttiva 89/665/CEE, nonché l'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma e l'articolo 2-quater, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo:
f.1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;
f.2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati con l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva la eventuale riunione dei procedimenti;
f.3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la massima celerità e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;
f.4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice abbiano forma sintetica;
f.5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento siano concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se tanto non ostacoli le esigenze di celere definizione;
g) recepire l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto a giudice competente, con i seguenti criteri:
g.1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra questione;
g.2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione dei provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito alla camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare;
g.3) il termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica, se anteriore;
h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:
h.1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi di cui all'articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), delle citate direttive, con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli

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interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire;
h.2) nel caso di cui all'articolo 2-sexies, paragrafo 1, delle citate direttive, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni alternative;
h.3) fuori dai casi di cui alle lettere h.1) e h.2), lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato;
h.4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e massimi delle stesse;
i) recepire l'articolo 2-septies della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2-septies della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dei citati articoli 2-septies e il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati articoli 2-septies;
l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il ministero competente e il procedimento;
m) dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, secondo i seguenti criteri:
m.1) incentivare l'accordo bonario;
m.2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternative al giudizio civile;
m.3) prevedere che le stazioni appaltanti indicano sin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
m.4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
m.5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti temporali ivi previsti.
5. Dall'attuazione della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall'attuazione della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
39. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del Gruppo europeo di interesse economico).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione nell'ordinamento nazionale della disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti ad integrare nel codice civile le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, nonché ad attuare il necessario coordinamento con la normativa vigente, nel rispetto dei principi di omogeneità e di coerenza giuridica, logica e sistematica della legislazione.
39. 02. Il Relatore.

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ART. 40.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.
(Costituzione e natura giuridica dei GECT, istruttoria e controlli).

1. I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale con sede legale in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ovvero di diritto privato e iscritti in due appositi e distinti registri istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato Generale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale è l'autorità nazionale competente a ricevere la notifica e i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1082/2006.
3. La fase istruttoria, prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1082/2006, è svolta dal Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coordinamento del Segretariato Generale della stessa Presidenza, sentite le amministrazioni centrali competenti rispetto alle attività svolte dal costituendo GECT.
4. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti per l'espletamento del controllo di gestione dei fondi pubblici da parte del GECT sono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, la Corte dei conti e la Guardia di finanza. Le procedure di vigilanza sulla gestione dei fondi pubblici da parte dei GECT aventi sede in Italia sono stabilite d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.
5. Dalle attività connesse all'istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 41 e 42.
40. 2. Nicco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i trattati di pace e gli altri impegni di natura internazionale sottoscritti dallo Stato italiano a tutela dei propri confini.
40. 1. Biancofiore.
(Inammissibile)

ART. 41.

Al comma 1, dopo le parole: previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli Affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli interessi nazionali di politica estera, aggiungere le seguenti: ed a salvaguardia dei trattati di pace e degli altri impegni di natura internazionale sottoscritti dallo Stato italiano a tutela dei propri confini.
41. 1. Biancofiore.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Presidenza del Consiglio - Segretariato Generale si assicura che, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.
41. 2. Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Razzi, Formisano.

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ART. 43.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.
43. 1. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.
(Irricevibile)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
43. 2. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.
(Irricevibile)

ART. 44.

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:
z-bis) prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati.
44. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
(Irricevibile)

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modificazioni in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata).

1. All'articolo 61, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le parole: «da destinare all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate».
2. All'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «del comune» sono aggiunte le seguenti: «, della provincia e della regione».
44. 01. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere, infine, le seguenti parole:, e i delitti di criminalità organizzata, riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2) della decisione quadro 2008/841/GAI.
45. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
(Irricevibile)

ART. 46.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali

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sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea.
46. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
(Irricevibile)

Al comma 1, lettera b), capoverso numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salva la presenza di cause di non punibilità.
46. 2. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
(Irricevibile)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: individuando i motivi tra quelli indicati con le seguenti: conformemente a quelli di cui.
46. 3. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
(Irricevibile)

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: alle condizioni previste con le seguenti: alle condizioni e secondo i presupposti previsti.
46. 4. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
(Irricevibile)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: lettera b), inserire le seguenti: in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale.
46. 5. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
(Irricevibile)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell'articolo 314 del codice penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo stato di emissione in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;
46. 6. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.
(Irricevibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata).

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
prevedere che:
1. l'attuazione della direttiva 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, è diretta a perseguire la criminalità organizzata su scala transnazionale, nell'ambito del riavvicinamento del diritto penale sostanziale e del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze negli Stati membri dell'Unione;
2. con riferimento ai reati integranti la partecipazione a un'organizzazione criminale con dimensioni transfrontaliere, la definizione deve ricomprendere: a) la delimitazione della nozione di «organizzazione criminale», quale associazione strutturata da più di due persone che agisce in modo concertato allo scopo

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di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale; b) la delimitazione della nozione di «associazione strutturata», quale associazione non costituitasi per la commissione estemporanea di un reato, e che non necessariamente debba prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
3. al fine della configurazione del reato rilevano le seguenti condotte: a) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione; b) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui al punto 2 del presente articolo, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività;
4. applicare la previsione dei reati di cui al presente articolo anche alle persone giuridiche, dichiarate responsabili per i reati commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione preminente in seno alla stessa, basata sul potere di rappresentanza e di controllo, nonché sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica. La responsabilità delle persone giuridiche lascia impregiudicata la possibilità di avviare procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o complici di uno dei reati di cui al numero 2 del presente articolo. Con riferimento alle pene da applicare alle persone giuridiche, prevedere tra le pene o misure effettive, proporzionate e dissuasive, anche la previsione di: a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; b) divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali; c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) scioglimento giudiziario; e) chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate per commettere il reato.
46. 01. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.
(Irricevibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni).

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
1) l'attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni è diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, compresa la

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Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2002, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;
2) possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, siano composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata;
3) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;
4) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui all'articolo 371-bis codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;
5) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;
6) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;
7) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;
8) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano;
9) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra, di ritardare per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;
10) per quanto concerne la responsabilità civile, per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, sia responsabile lo Stato italiano, salvo la possibilità di rivalsa nei confronti dello Stato straniero per i danni cagionati dai loro funzionari sul nostro territorio.
46. 02. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.
(Irricevibile)

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Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. La sezione 6 dell'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è soppressa.
46. 03. Zucchi, Brandolini, Oliverio, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «nella misura del 50 per cento mentre la restante parte è a carico della fiscalità generale».
46. 06. Zucchi, Oliverio, Brandolini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora siano immessi sul mercato prodotti costituiti dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati. Nel caso in cui gli stessi soggetti di cui al presente comma immettano sul mercato prodotti derivati dalla loro materia prima, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. Nell'ipotesi che detti operatori utilizzino più unità produttive, l'onere tariffario deve essere calcolato in modo forfetario».
46. 04. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora i prodotti immessi al consumo siano costituiti o derivati dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati».
46. 05. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 - Partenariato orientale. COM(2008)823 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Partenariato orientale;
rilevato che:
a) la proposta di istituire il Partenariato, pur muovendosi nel solco della politica di vicinato, si prefigge di segnare una svolta positiva nel rafforzamento dei rapporti tra l'Unione europea e i paesi interessati (Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia), sulla base della considerazione per cui la stabilizzazione, il progresso economico e il consolidamento del processo di democratizzazione di questi paesi possono concorrere in misura decisiva alla sicurezza dell'UE;
b) l'area confinante ad est con l'UE è stata investita nel corso degli ultimi decenni da profondi cambiamenti, a seguito del crollo dell'Unione sovietica, con la creazione di nuove entità che, non senza difficoltà, sono impegnate nel faticoso lavoro di costruzione e consolidamento di istituzioni statali e di ordinamenti giuridici, lavoro per il quale le esperienze delle democrazie mature dei paesi dell'UE possono costituire un riferimento essenziale. Peraltro, i rapporti di questi paesi con l'Unione si sono progressivamente intensificati a mano a mano che procedeva il processo di allargamento e che i confini dell'Unione si spostavano ad est;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) il rafforzamento dei rapporti prefigurato dal progetto di partenariato orientale, sia sul piano multilaterale che su quello bilaterale, attraverso la stipula di accordi di associazione, può offrire notevoli vantaggi sia per i paesi interessati sia per la stessa UE. Allo scopo di valorizzare tutte le potenzialità del progetto è tuttavia necessario che esso sia realizzato con il massimo equilibrio. In particolare, la collocazione geografica dei paesi interessati e le vicende che hanno interessato l'area orientale confinante con l'UE devono indurre a procedere con la massima cautela nella realizzazione del progetto di partenariato, evitando che lo stesso si presti ad ingenerare equivoci o preoccupazioni quanto alle intenzioni dell'UE, con particolare riguardo al valore strategico della collaborazione con la Russia;
b) l'impegno per la traduzione concreta del progetto di partenariato orientale non deve peraltro andare a scapito di altre iniziative altrettanto significative assunte dall'UE; pertanto, in sede di determinazione delle risorse finanziarie da assegnare alla politica di partenariato, occorre garantire che non venga alterato il rapporto attualmente esistente fissato in un terzo per il partenariato orientale e in due terzi per il partenariato mediterraneo;
c) il consolidamento dei contatti deve investire tutte le sfere e coinvolgere tutti gli attori utili allo scopo (sistema produttivo,

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istituzioni, ivi comprese quelle parlamentari che possono svolgere un ruolo prezioso per favorire il dialogo e lo scambio di esperienze, la società civile);
d) sul piano economico, appare pienamente condivisibile l'obiettivo di istituire una zona di libero scambio, anche in relazione all'ingresso dei paesi interessati nel WTO; a tal fine si dovranno privilegiare, nell'ambito dei programmi di sostegno allo sviluppo economico, le iniziative in grado di rafforzare i sistemi produttivi dei paesi interessati e la integrazione delle loro economie a livello internazionale; particolare attenzione dovrà essere dedicata alla collaborazione in materia di energia, in considerazione del rilievo che per alcuni dei paesi interessati riveste il passaggio sui rispettivi territori di infrastrutture attraverso le quali è assicurata la fornitura di gas ai mercati europei;
e) dovrà inoltre attribuirsi carattere prioritario alle politiche per le piccole e medie imprese, nonché ai patti in materia di mobilità e sicurezza, affinché la intensificazione dei rapporti non si traduca in una occasione vantaggiosa per le organizzazioni criminali ovvero per l'immigrazione illegale;
f) dovrà essere assegnata la massima attenzione allo sviluppo della società civile come fattore di crescita e di consolidamento dei sistemi democratici e pluralisti. I progressi registrati negli scorsi anni in materia non sono infatti uniformi. In particolare, in quasi tutti i paesi occorre rafforzare l'imparzialità e l'indipendenza del potere giudiziario e garantire integralmente la libertà di riunione e di espressione allo scopo di allinearsi agli standard europei in materia di diritti civili e politici.

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ALLEGATO 3

Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza - Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione. 17104/08.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la relazione dell'attuazione della strategia europea di sicurezza;
apprezzata l'impostazione di base del documento che pone l'accento sull'importanza strategica che assume, ai fini della sicurezza dell'Europa, la stabilizzazione delle aree immediatamente limitrofe, allo stesso tempo evidenziando la necessità, a fronte di minacce complesse e differenziate, quali sono quelle attuali, di combinare più strumenti di intervento che non si limitino al ricorso ai metodi tradizionali, e in particolare alle sole risposte di carattere militare, ma che sappiano valorizzare anche il dialogo politico e diplomatico, oltre che i servizi di intelligence;
considerato che:
a) i fenomeni terroristici presentano caratteristiche sempre più allarmanti per l'Europa, in particolare in relazione alla radicalizzazione di alcuni gruppi i cui membri sono di provenienza extracomunitaria;
b) si fa sempre più intenso l'utilizzo, da parte di gruppi terroristici e criminali, delle più avanzate tecnologie informatiche e delle più evolute tecniche finanziarie per sfuggire ai controlli delle autorità competenti e reperire le risorse necessarie a programmare e realizzare attentati terroristici o atti criminali;
c) le iniziative sino ad oggi adottate a livello internazionale, con il fattivo contributo di alcuni dei Paesi membri dell'UE, ai fini della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, alternando il dialogo con l'adozione di misure sanzionatorie, non hanno assicurato risultati pienamente soddisfacenti per cui appare necessario rafforzare l'impegno e gli sforzi, insieme ai maggiori partners internazionali, in una logica multilaterale che coinvolga e responsabilizzi tutti gli attori più importanti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) in materia di lotta al terrorismo, si proceda in modo da pervenire quanto prima all'adozione di politiche multilaterali e condivise a livello internazionale. Ciò vale in particolare per quanto concerne il coordinamento delle iniziative volte a prevenire e a contrastare il reclutamento a fini terroristici così come l'utilizzo della strumentazione informatica per lo svolgimento di attività propagandistiche. L'ampiezza e la diffusione delle reti attivate sul territorio di diversi paesi allo scopo impone il massimo sforzo per la valorizzazione di tutte le sinergie tra le competenti autorità degli Stati membri e gli organismi specializzati a livello europeo, a cominciare da Europol. Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne l'utilizzo del sistema finanziario per il reperimento delle risorse da destinare al sostegno di gruppi terroristici; anche in questo caso occorre intervenire sia per monitorare tutte le operazioni suscettibili

Pag. 223

di essere utilizzate per il finanziamento di gruppi e attentati terroristici sia, secondo quanto prospettato in una recente comunicazione della Commissione europea, per sanzionare più drasticamente i comportamenti criminali attraverso un più esteso ricorso alla confisca e al recupero dei proventi di reati. La collaborazione, da realizzare anche attraverso il potenziamento di tutti gli strumenti di prevenzione e di segnalazione, in primo luogo nell'ambito del sistema informativo Schengen, appare imprescindibile anche in ragione del rischio di nuove forme di attacchi terroristici mediante il ricorso a materiali chimici, biologici, nucleari, radiologici;
b) occorre tradurre concretamente e tempestivamente le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione per una politica generale di lotta alla cibercriminalità attraverso lo scambio di informazioni, la possibilità di intervenire direttamente sui siti Internet illegali e il rafforzamento del contrasto alle frodi e al commercio illegale su Internet;
c) per quanto concerne le armi più tradizionali, occorre intensificare l'azione svolta dall'Unione europea nel suo complesso, con il coinvolgimento di tutti i paesi membri senza esclusioni o limitazioni, per sostenere la politica di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, combattendo i trasferimenti e gli scambi illegali di materiali e armamenti, così come la cessione di conoscenze know-how;
d) occorre riprendere, riattivandone il processo di attuazione, il progetto di Unione per il Mediterraneo che può concorrere positivamente al rafforzamento del partenariato con i paesi già interessati al processo di Barcellona, strumento imprescindibile per la prevenzione e il contrasto di minacce di varia natura (dal terrorismo alla tratta di esseri umani alla esplosione di conflitti), in un'area particolarmente fragile e delicata come quella del Medio Oriente, prossimo all'UE e in particolare ai paesi, tra cui l'Italia, della sponda meridionale dell'Europa;
e) occorre intensificare gli sforzi per attenuare la condizione di precarietà e vulnerabilità del nostro continente sotto il profilo degli approvvigionamenti energetici attraverso il rafforzamento dei rapporti con i paesi fornitori e la creazione di nuove infrastrutture che consentano una diversificazione delle fonti ed evitino il rischio di una eccessiva dipendenza da un singolo fornitore;
f) occorre procedere al rafforzamento degli strumenti operativi a disposizione della PESD nei termini prospettati dal Consiglio dell'11 dicembre 2008 in modo tale da consentire il dispiegamento da parte dell'UE, in stretto raccordo con la NATO in tutti i casi in cui ciò risulti possibile e opportuno, di contingenti civili e militari numericamente adeguati e sufficientemente attrezzati per far fronte contestualmente a varie operazioni;
g) occorre favorire il rafforzamento tecnologico e industriale della difesa europea favorendo la creazione di un mercato unitario che superi l'attuale frammentazione del sistema industriale europeo, fortemente esposto alla concorrenza di altri paesi.