CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2009
170.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 5 MAGGIO 2009

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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE E NUOVE FORMULAZIONI

ART. 1.

Al comma 3, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: da euro 742 a euro 2.970 con le seguenti: da euro 779 a euro 3.119.

All'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: da euro 74 a euro 296 con le seguenti: da euro 78 a euro 311;
b) alla lettera
b), sostituire le parole: da euro 22 a euro 88 con le seguenti: da euro 23 a euro 92 e le parole: da euro 74 a euro 296 con le seguenti: da euro 78 a euro 311.

All'articolo 8, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sostituire le parole: da euro 148 a euro 592 con le seguenti: da euro 155 a euro 624.

All'articolo 9, comma 1, lettera d), sostituire le parole: da euro 800 a euro 3.200 con le seguenti: da euro 779 a euro 3.119.

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 143 a euro 570 con le seguenti: da euro 155 a euro 624;
b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
da euro 296 a euro 1.188 con le seguenti: da euro 307 a euro 1.227;
c) sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
da euro 370 a euro 1.485 con le seguenti: da euro 389 a euro 1.559;
d) sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
da euro 1.626 a euro 6.507 con le seguenti: da euro 1.769 a euro 7.078.

All'articolo 13, comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 2, sostituire le parole: da euro 200 a euro 800 con le seguenti: da euro 155 a euro 624.
1. 3.Il Relatore.

Alla rubrica, sostituire le parole: agli articoli 6, 72 e 77 con le seguenti: agli articoli 6 e 77.

All'articolo 3-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso Art. 94-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i mutamenti con le seguenti: i trasferimenti di proprietà e sostituire le parole da: né in commistione fino alla fine del periodo con le seguenti: né in contestazione tra persone fisiche e persone giuridiche oppure in commistione tra diritti di proprietà e diritti di godimento;

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b) al comma 1, capoverso Art. 94-
bis, comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere registrata. Nel regolamento sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma e possono essere individuati documenti integrativi obbligatori, anche per la circolazione, al fine di garantire la corretta intestazione dei veicoli.
c) al comma 1, capoverso Art. 94-
bis, comma 2, sostituire le parole: Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 con le seguenti: Chiunque viola gli obblighi previsti dal comma 1;
d) al comma 1, capoverso Art. 94-
bis, sopprimere il comma 3;
e) al comma 1, capoverso Art. 94-
bis, sostituire la rubrica con la seguente: Art. 94-bis (Disciplina in materia di intestazione dei veicoli e documentazione integrativa);
f) al comma 2, capoverso d-bis), sostituire le parole: individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-bis, comma 1 con le seguenti: di cui all'articolo 94-bis, comma 1;

All'articolo 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: se lo stato della macchina agricola rimane invariato;
b) aggiungere in fine il seguente comma:

2. Al comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte in fine le seguenti parole: salvo che l'autorizzazione per circolare è valida per un anno e rinnovabile

All'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: per l'irrogazione con le seguenti: per l'applicazione.

All'articolo 7, comma 1, sostituire la lettera d-bis) con la seguente: d-bis) dopo il capoverso Art. 187 è inserito il seguente: Art. 188 Comma 4 - 2.

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della salute con le seguenti: Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
b) al comma 1, lettera
c), capoverso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: sia stato dichiarato con le seguenti: circoli dopo essere stato dichiarato.

All'articolo 8-bis, rubrica, dopo le parole: Modifiche all'articolo 136 aggiungere le seguenti: del decreto legislativo n. 285 del 1992.

All'articolo 9, rubrica, sostituire le parole: in materia di velocità dei veicoli con le seguenti: in materia di limiti di velocità.

All'articolo 9-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, aggiungere in fine le seguenti parole:
sono apportate le seguenti modificazioni;
b) sostituire la lettera
a) con la seguente: a) il comma 7-bis è soppresso;
c) alla lettera b), sopprimere la parola: sopprimere e inserire in fine le seguenti parole: sono soppresse.

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: al quinto e sesto periodo con le seguenti: al sesto e settimo periodo;
b) al comma 3, lettera
b), sostituire le parole: dal settimo e ottavo periodo con le seguenti: dall'ottavo e nono periodo.

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All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: la delibera fino a: di spettanza dell'ente con le seguenti: la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui si indicano, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal conto consuntivo approvato nel medesimo anno;
b) al comma 1, lettera
d), capoverso comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma;
c) al comma 2, dopo le parole:
del 1992 inserire le seguenti:, come modificato dal presente articolo.

All'articolo 17, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: è prevista in relazione alle violazioni con le seguenti: è disposta a seguito delle violazioni;

All'articolo 18-bis, inserire la seguente rubrica: (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade).

All'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: (clear box).

All'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: (Modalità di accertamento delle violazioni al codice della strada da parte degli enti locali).
1. 4.Il Relatore.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Procedure di rinnovo di validità della patente).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;
b) al secondo periodo le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 01.(ulteriore nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 13.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 7, sostituire le parole da: superiore

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a 0 (zero), fino alla fine della lettera, con le seguenti: superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente minore di anni diciotto, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
13. 9.(nuova formulazione) Zeller, Brugger.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis):
1) sostituire le parole: ad un quarto con le seguenti: ad un terzo;
2) aggiungere in fine le seguenti parole:
e, ad esclusione delle strade e autostrade affidate in concessione, ad interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;
b) al comma 1, lettera
d), capoverso comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale.
14. 9.Il Relatore.

ART. 25.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 2.Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 3, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: da euro 742 a euro 2.970 con le seguenti: da euro 779 a euro 3.119.

All'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: da euro 74 a euro 296 con le seguenti: da euro 78 a euro 311;
b) alla lettera b), sostituire le parole: da euro 22 a euro 88 con le seguenti: da euro 23 a euro 92 e le parole: da euro 74 a euro 296 con le seguenti: da euro 78 a euro 311.

All'articolo 8, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sostituire le parole: da euro 148 a euro 592 con le seguenti: da euro 155 a euro 624.

All'articolo 9, comma 1, lettera d), sostituire le parole: da euro 800 a euro 3.200 con le seguenti: da euro 779 a euro 3.119.

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 143 a euro 570 con le seguenti: da euro 155 a euro 624;
b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 296 a euro 1.188 con le seguenti: da euro 307 a euro 1.227;
c) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 370 a euro 1.485 con le seguenti: da euro 389 a euro 1.559;
d) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: da euro 1.626 a euro 6.507 con le seguenti: da euro 1.769 a euro 7.078.

All'articolo 13, comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 2, sostituire le parole: da euro 200 a euro 800 con le seguenti da euro 155 a euro 624.
1. 3.Il Relatore.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 6 e 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati).

All'articolo 3-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso Art. 94-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i mutamenti con le seguenti: i trasferimenti di proprietà e sostituire le parole da: né in commistione fino alla fine del periodo con le seguenti: né in contestazione tra persone fisiche e persone giuridiche oppure in commistione tra diritti di proprietà e diritti di godimento;

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b) al comma 1, capoverso Art. 94-bis, comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere registrata. Nel regolamento sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma e possono essere individuati documenti integrativi obbligatori, anche per la circolazione, al fine di garantire la corretta intestazione dei veicoli.
c) al comma 1, capoverso Art. 94-bis, comma 2, sostituire le parole: Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 con le seguenti: Chiunque viola gli obblighi previsti dal comma 1;
d) al comma 1, capoverso Art. 94-bis, sopprimere il comma 3;
e) al comma 1, capoverso Art. 94-
bis, sostituire la rubrica con la seguente: Art. 94-bis (Disciplina in materia di intestazione dei veicoli e documentazione integrativa);
f) al comma 2, capoverso d-bis), sostituire le parole: individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-bis, comma 1 con le seguenti: di cui all'articolo 94-bis, comma 1;

All'articolo 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: se lo stato della macchina agricola rimane invariato;
b) aggiungere in fine il seguente comma:
2. Al comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo che l'autorizzazione per circolare è valida per un anno e rinnovabile».
c) alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 con le seguenti: agli articoli 104 e 114;

All'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: per l'irrogazione con le seguenti: per l'applicazione.

All'articolo 7, comma 1, sostituire la lettera d-bis) con la seguente: d-bis) dopo il capoverso Art. 187 è inserito il seguente: Art. 188 comma 4 - 2.

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della salute con le seguenti: Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
b) al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: sia stato dichiarato con le seguenti: circoli dopo essere stato dichiarato.

All'articolo 8-bis, rubrica, dopo le parole: Modifiche all'articolo 136 aggiungere le seguenti: del decreto legislativo n. 285 del 1992.

All'articolo 9, rubrica, sostituire le parole: in materia di velocità dei veicoli con le seguenti: in materia di limiti di velocità.

All'articolo 9-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: sono apportate le seguenti modificazioni;
b) sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 7-bis è soppresso;
c) alla lettera b), sopprimere la parola: sopprimere e inserire in fine le seguenti parole: sono soppresse.

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine la seguente parola: pecuniaria;
b) al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: al quinto e sesto periodo con le seguenti: al sesto e settimo periodo;
c) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: dal settimo e ottavo periodo con le seguenti: dall'ottavo e nono periodo.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, della difesa;
b) al comma 1 lettera c), capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole:, il Ministro della difesa;
c) al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: la delibera fino a: di spettanza

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dell'ente con le seguenti: la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui si indicano, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal conto consuntivo approvato nel medesimo anno;
d) al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma;
e) al comma 1, lettera d) capoverso comma 11, sostituire le parole: al comma 3 con le seguenti: al comma 3-bis;
f) al comma 2, dopo le parole: del 1992 inserire le seguenti:, come modificato dal presente articolo.

All'articolo 26, rubrica, sopprimere le parole:, e modifica all'articolo 128, in materia di revisione della patente di guida;

All'articolo 17, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: è prevista in relazione alle violazioni con le seguenti: è disposta a seguito delle violazioni;

All'articolo 18-bis, inserire la seguente rubrica: (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade).

All'articolo 21-bis, comma 1, sostituire le parole: dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con le seguenti: con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e dopo le parole: del percorso sopprimere le seguenti: del veicolo;

All'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: (clear box).
all'articolo 23, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministro della salute con le seguenti: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

All'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: (Modalità di accertamento delle violazioni al codice della strada da parte degli enti locali).
1. 4.Relatore.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;
b) al secondo periodo le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 01.(ulteriore nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 9.

Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis, sopprimere le parole: e secondarie non comunali.
9. 4.Velo.

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ART. 13.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 7, sostituire le parole da: superiore a 0 (zero), fino alla fine della lettera, con le seguenti: superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente minore di anni diciotto, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
13. 9.(nuova formulazione) Zeller, Brugger.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis):
1) sostituire le parole: «ad un quarto» con le seguenti: «ad un terzo»;
2) aggiungere in fine le seguenti parole: «e, ad esclusione delle strade e autostrade affidate in concessione, ad interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale»;
b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale».
14. 9.Il Relatore.

ART. 25.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 2.Il Relatore.