CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2009
169.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 19 MAGGIO 2009

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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE E NUOVE FORMULAZIONI

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere il seguente comma:
01. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122;
b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida»;
b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;
c) al comma 2, sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal novantesimo giorno successivo alla data;
c) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera:
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e autoscuole)
6. 5. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 14.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), capoverso lettera c-ter), sostituire le parole da: lettere a) e b) fino alla fine della lettera con le seguenti: lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo della sanzioni relative a violazioni

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accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

Conseguentemente, sopprimere la lettera c-quinquies).
14. 7. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 6, sostituire le parole da: finalizzate fino alla fine del comma con le seguenti: ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
14. 8. Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, capoverso Art. 218-bis, comma 2, sostituire le parole da: che comporta fino a: non inferiore a un mese con le seguenti: per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre mesi.
16. 1. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger.

ART. 19.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
della segnaletica inserire le seguenti: e delle barriere;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta e danneggiata, alla sostituzione delle barriere non omologate o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, alla sistemazione, ripristino e miglioramento del manto stradale;
c) al comma 2 sostituire le parole: dei successivi contratti di programma e convenzioni con le seguenti: delle successive convenzioni;
d) al comma 3 sopprimere le parole: dei contratti di programma e.
19. 2. (Nuova formulazione) Garofalo.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere il seguente comma:

01. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;
b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida»;
b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;
c) al comma 2, sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal novantesimo giorno successivo alla data;
c) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera:
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e autoscuole).
6. 5. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) alla lettera a) del comma 2, sostituire la parola: «ammenda» con le seguenti: «sanzione amministrativa».
13. 1. Zeller, Brugger.

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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo inserire il seguente: Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata;
b) al comma 3, lettera a), dopo il terzo periodo inserire il seguente: Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
13. 12. Il Relatore.

ART. 14.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), capoverso lettera c-ter), sostituire le parole da: lettere a) e b) fino alla fine della lettera con le seguenti: lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c-quinquies).
14. 7. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 6, sostituire le parole da: finalizzate fino alla fine del comma con le seguenti: ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
14. 8. Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, capoverso Art. 218-bis, comma 2, sostituire le parole da: che comporta fino a: non inferiore a un mese con le seguenti: per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre mesi.
16. 1. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger.

ART. 17.

Al comma 3, capoverso Art. 223, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
17. 6. (Nuova formulazione) Misiti.

Al comma 3, capoverso Art. 223, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: fino ad un massimo di tre mesi fino alla fine del comma, con le seguenti: fino ad un massimo di tre anni».
17. 7. Il Relatore.

ART. 19.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: della segnaletica inserire le seguenti: e delle barriere;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta e danneggiata, alla sostituzione delle barriere non omologate o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la

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sicurezza della circolazione stradale, alla sistemazione, ripristino e miglioramento del manto stradale;
c) al comma 2 sostituire le parole: dei successivi contratti di programma e convenzioni con le seguenti: delle successive convenzioni;
d) al comma 3 sopprimere le parole: dei contratti di programma e.
19. 2. (Nuova formulazione) Garofalo.