CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2009
168.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 APRILE 2009

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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

NUOVE FORMULAZIONI

ART. 7.

Premettere il seguente comma:
01. Al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,».
7. 2.(nuova formulazione)Il Relatore.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso delle cinture di sicurezza).

1. All'articolo 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali;.
11. 01.(nuova formulazione) Velo, Lovelli.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui al numero 1) della lettera a), del comma 1 del medesimo articolo 10;
b) aggiungere in fine il seguente periodo: Con il decreto di cui al periodo precedente è stabilita la quota dei veicoli che può essere assegnata alle organizzazioni di cui al numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e sono previste idonee misure per assicurare che i veicoli assegnati siano impiegati per finalità direttamente connesse alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.
15. 2.(nuova formulazione) Tullo.

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ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 218 del decreto-legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).

1. All'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, quarto periodo, le parole: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
15. 01.(nuova formulazione) Misiti.

ART. 17.

Al comma 3, capoverso Art. 223, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.».
17. 6.(nuova formulazione) Misiti.

ART. 18.
(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

Art. 18-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte infine le parole:
«Sono altresì consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale di pubblico interesse, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
18. 06.(nuova formulazione) Montagnoli.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 5.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
5. 1.Zeller, Brugger.

ART. 7.

Premettere il seguente comma:
01. Al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,»».
7. 2.(nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis)
Art. 188 Comma 4-2.
7. 1.Montagnoli.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis. (Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea). 1. All'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».
8. 02.Il Relatore.

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ART. 9.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli).

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992:
a) sopprimere il comma 7-bis.
b) al comma 8, sopprimere le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis.».
9. 01.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».
9. 02.Garofalo.

ART. 10.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 10. 1.Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 10. 2.Garofalo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso delle cinture di sicurezza).

1. All'articolo 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali;.
11. 01.(nuova formulazione) Velo, Lovelli.

ART. 14.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine la seguente lettera: c-sexies) al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione nel settore degli strumenti e dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
14. 6.Il Relatore.

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Al comma 1, lettera d), capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle medesime finalità di cui al comma 4.
14. 4.Velo, Lovelli.

ART. 15.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sostituire le parole: I veicoli confiscati con le seguenti: I veicoli oggetto di sequestro amministrativo per i quali il verbale è divenuto titolo esecutivo oppure confiscati.
15. 1.Montagnoli.

Al comma 1, capoverso 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui al numero 1) della lettera a), del comma 1 del medesimo articolo 10.
b) aggiungere in fine il seguente periodo: Con il decreto di cui al periodo precedente è stabilita la quota dei veicoli che può essere assegnata alle organizzazioni di cui al numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e sono previste idonee misure per assicurare che i veicoli assegnati siano impiegati per finalità direttamente connesse alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.
15. 2.(nuova formulazione) Tullo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 218 del decreto-legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, quarto periodo, le parole: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
15. 01.(nuova formulazione) Misiti.

ART. 18.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «i Ministri delle infrastrutture» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

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avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone».
18. 1.Cavallaro.

Art. 18-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono altresì consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale di pubblico interesse, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei trasporti».
18. 06.(nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sono esperite secondo le disposizioni vigenti.
3. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.
* 21. 01.Compagnon, Drago, Ciccanti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sono esperite secondo le disposizioni vigenti.
3. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.
* 21. 02.Velo, Lovelli.

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ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: di protezione dei dati personali, inserire le seguenti: l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»».
22. 2.Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole: la localizzazione e il percorso con le seguenti: la tipologia del percorso del veicolo, la velocità media e puntuale.
22. 1.Iapicca.

ART. 25.

Al comma 1, dopo le parole: dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) inserire le seguenti: e dell'Automobile club d'Italia (ACI).
25. 1.Antonino Foti.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni). 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) 21 anni: per guidare veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2-bis»;
b) all'articolo 19, comma 2-bis), le parole: «lettere b), d) ed e),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».
27. 01.Il Relatore.

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Contratti di appalto per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al codice della strada).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale.
29. 1.Lovelli, Velo.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01329 Velo: Acquisizione da parte della regione Toscana, della società Toremar nell'ambito del processo di privatizzazione di Tirrenia di navigazione SpA.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Per quanto concerne il processo di privatizzazione della società Tirrenia, in data 13 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ha approvato il testo definitivo del DPCM previsto dalla legge n. 474 del 1994 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni).
Il Decreto dispone l'alienazione dell'intera partecipazione di Tirrenia e delle sue controllate detenuta direttamente dal Ministero delle Finanze tramite Fintecna, previa verifica che i piani industriali che verranno richiesti ai potenziali acquirenti risultino coerenti con le convenzioni di servizio pubblico di cui all'articolo 1, commi 998 e 999 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 ai fini della liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo.
Nell'attuazione di tale disposizione, si dovrà inoltre tenere conto di quanto raccomandato dalle Commissioni parlamentari che hanno espresso parere favorevole a condizione che vengano salvaguardati i livelli occupazionali del Gruppo Tirrenia e sia mantenuto il servizio universale e la continuità territoriale con le isole.
La liberalizzazione del settore può essere raggiunta, come richiamato nelle premesse del DPCM, anche tramite la cessione al mercato del controllo delle società esercenti tali servizi mediante ricorso a procedura competitiva.
Tale processo di privatizzazione può rappresentare una valida modalità alternativa di apertura del mercato del settore del cabotaggio marittimo rispetto alla messa a gara delle singole rotte convenzionate.
La Commissione Europea ha recentemente osservato che il rinnovo delle convenzioni in capo alla società Tirrenia ed alle società regionali, senza alcuna messa in concorrenza, rappresenta una violazione del Regolamento del Consiglio 3577/92 CEE concernente l'applicazione del principio della libera prestazione di servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri.
Riguardo agli ostacoli, di natura giuridica o economica che impedirebbero l'accoglimento della proposta avanzata dalla Regione Toscana, si ricorda che l'articolo 57, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, prevede il passaggio a titolo gratuito di pacchetti azionari delle società regionali del Gruppo Tirrenia alle Regioni che ne avessero fatto espressa richiesta entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Entro tale termine, tuttavia, le Regioni non hanno provveduto a manifestare interessi concreti al riguardo. Va d'altronde rilevato che l'articolo 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni con legge n. 2 del 2009, ha abrogato le precedenti disposizioni che consentivano il trasferimento a titolo gratuito delle società regionali alle Regioni interessate.

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Nel caso specifico della Regione Toscana, nel termine previsto dalle suddette norme (centoventi giorni che scadevano il 25 ottobre 2008) e nel periodo di vigenza dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, questa non ha evidenziato alcuna volontà di acquisire il pacchetto azionario della società Toremar, benché fosse a titolo gratuito.
Non si è mai palesata, pertanto, nei termini di legge, una reale volontà di prevedere per la Toremar un percorso alternativo rispetto a quello dell'intero Gruppo.
L'unica proposta formale della Regione Toscana, riguardo la possibilità di uno scorporo della società Toremar dal pacchetto di privatizzazione del Gruppo Tirrenia, è pervenuta in data 18 marzo 2009, quindi oltre il predetto termine di 120 giorni e sarebbe, peraltro, incompatibile con il dettato del succitato D.P.C.M. 13 marzo 2009 nel frattempo adottato.
L'accoglimento della richiesta della Regione Toscana richiederebbe pertanto una legge ad hoc ed un nuovo DPCM i cui iter di approvazione potrebbero ritardare in maniera significativa il processo di privatizzazione che attualmente prevede la cessione dell'intero Gruppo Tirrenia, nel rispetto delle modalità stabilite per legge e già soggette ad un esame di conformità ai regolamenti comunitari da parte della Commissione Europea.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01331 Compagnon: Intendimenti di Ferrovie dello Stato SpA in ordine allo scalo ferroviario merci di San Giovanni al Natisone.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione ai contenuti dell'atto parlamentare in questione, riguardante lo scalo ferroviario merci di San Giovanni al Natisone (Udine), si rappresenta preliminarmente che il servizio di trasporto ferroviario merci gestito da Trenitalia è attualmente oggetto di una razionalizzazione su tutto il territorio nazionale, che risponde sia alla definizione di un servizio più efficiente ed economicamente sostenibile sia alla necessità di creare un modello di offerta maggiormente aderente alle esigenze della clientela.
Le caratteristiche particolari del traffico di alcuni impianti, infatti, (modesti volumi di merce trasportata, forte frammentazione sul territorio nazionale e destinazioni prevalentemente internazionali) se da un lato non consentono di assicurare ai clienti un adeguato standard di qualità del servizio, soprattutto per quanto concerne i tempi di consegna, dall'altro comportano notevoli costi di produzione, che non sono più sostenibili da Trenitalia.
Per affrontare analoghe situazioni, i principali operatori ferroviari europei hanno adottato una strategia che prevede la concentrazione del sistema di offerta nel traffico cosiddetto «diffuso» (trasporto a carro singolo o gruppi di carri) e carichi medi per treno sempre più elevati: in altri termini, treni sempre più lunghi e pesanti su relazioni con alta densità di traffico.
La concentrazione, infatti, consente una gestione più efficiente dei turni del personale e del materiale rotabile e una migliore ripartizione dei costi fissi, che ogni relazione genera in funzione delle sue caratteristiche e modalità di gestione.
Dalle medesime considerazioni deriva il programma di riorganizzazione di Trenitalia che prevede la concentrazione del traffico negli scali principali, selezionati secondo criteri di efficienza logistico/produttiva. In tale programma rientra lo scalo di S. Giovanni al Natisone, caratterizzato da una situazione di utilizzo marginale, notevolmente al di sotto dello standard di riferimento e senza prospettive di futuri incrementi, con conseguente livello di servizio inadeguato in termini di tempi di consegna e costi di produzione non sostenibili che, avrebbero comportato, fra l'altro, un significativo aumento del prezzo applicato alla clientela.
Pertanto, si è pervenuti alla determinazione di trasferire i trasporti effettuati nello scalo di S. Giovanni al Natisone allo scalo di Udine, che costituisce la scelta organizzativa finale, dopo aver preso in considerazione altre possibili alternative quali quella, in precedenza ipotizzata, di una ridistribuzione del traffico anche su Palmanova e Gorizia.
La soluzione individuata (Udine Raccordo ZIU), è condivisa dalla CarExpress - il principale operatore presente a S. Giovanni al Natisone - e considerata positivamente dallo stesso Comune di Udine, in quanto lo scalo cittadino risulta vicino ai raccordi stradali che portano a circonvallazione e autostrada.
Peraltro, lo spostamento del traffico su Udine porta beneficio anche ai clienti finali di CarExpress che, essendo situati ad est di quest'ultima località, risultano più vicini a Udine che a S. Giovanni al Natisone.