CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2009
167.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 APRILE 2009

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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE

ART. 6.
Subemendamenti all'emendamento 6.5 del Relatore.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
a-bis) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
b-bis) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Entro tale termine non sono consentite più di due prove», ed è inoltre soppresso l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 121.
0.6.5.1.Velo.
(Inammissibile)

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
a-bis) al comma 1, lettera: b), le parole da «la disciplina» a «presente comma» sono sostituite dalle seguenti «la speciale disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di guida effettuate con le autoscuole»;.
0.6.5.2.Velo.
(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;
b) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera: c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
6. 5.Il Relatore.

ART. 7.
Subemendamento all'emendamento 7.2 del Relatore.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: almeno tre violazioni non contestuali con le seguenti: almeno quattro violazioni non contestuali con contestazione immediata.
0.7.2.1.Zeller, Brugger.

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Premettere il seguente comma: 01. Al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che abbia commesso almeno tre violazioni non contestuali, che comportino la perdita di punteggio di almeno 5 punti ciascuna, entro 12 mesi dalla prima violazione. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,».
7. 2.Il Relatore.

ART. 13.
Subemendamento all'emendamento 13.12 del Relatore.

Sostituire ovunque ricorrano le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.
0.13.12.1.Zeller, Brugger.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata»;
b) al comma 3, lettera a), dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
13. 12.Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE E RIFORMULAZIONI

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quando» è sostituita dalle seguenti: «ritirando in ogni caso», e le parole: «venga ad esse consegnato» sono soppresse;
b) il comma 2 è soppresso.
*2. 01. (nuova formulazione) Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse

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consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quando» è sostituita dalle seguenti: «ritirando in ogni caso», e le parole: «venga ad esse consegnato» sono soppresse;
b) il comma 2 è soppresso.
*2. 02. (nuova formulazione) Compagnon, Drago, Ciccanti.

ART. 3.

Al comma 4, sostituire le parole da:, con particolare riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel P.R.A.
3. 2.(nuova formulazione) Antonino Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8, dell'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni, se lo stato della macchina agricola rimane invariato,».
3. 06.(nuova formulazione) Brugger, Zeller.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e secondarie.
5. 6.Il Relatore.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Procedure di rinnovo di validità della patente).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;
b) al secondo periodo le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo

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aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.».

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
5. 01. (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere il seguente comma:
01. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di superamento della prova di controllo delle cognizioni»;

b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;

c) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera:
c)
per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e di autoscuole).
6. 5.(nuova formulazione) Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

1. 2.Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 237 e all'appendice VIII del regolamento sono integrate nel senso di prevedere l'obbligo che gli pneumatici montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 3 con le seguenti: di cui ai commi 4 e 4-bis.

1. 1.Garofalo.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni»;

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2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quando» è sostituita dalle seguenti: «ritirando in ogni caso», e le parole: «venga ad esse consegnato» sono soppresse;
b) il comma 2 è soppresso.
*2. 01.(nuova formulazione) Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni»;

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quando» è sostituita dalle seguenti: «ritirando in ogni caso», e le parole: «venga ad esse consegnato» sono soppresse;
b) il comma 2 è soppresso.
*2. 02.(nuova formulazione) Compagnon, Drago, Ciccanti.

ART. 3.

Al comma 4, sostituire le parole da:, con particolare riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel P.R.A.
3. 2.(nuova formulazione) Antonino Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 94-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certezza giuridica nella circolazione).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 285 del 1992, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.
(Certezza giuridica nella circolazione).

1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i mutamenti di cui all'articolo 94,

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nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in commistione tra persone fisiche e non, oppure tra diritti di proprietà e di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Deve inoltre essere registrato ogni mutamento giuridico nell'intestazione o degli intestatari di un veicolo, in deroga a qualunque diversa disposizione. Con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, con la possibilità di individuare documentazione integrativa, anche per la circolazione, al fine di prevenire e riconoscere il non corretto uso dei veicoli.
2. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633.
3. Il pubblico registro automobilistico (PRA) deve, in presenza di vincoli registrati, segnalarne l'esistenza al presentatore di una qualunque formalità, procedendo solo dopo una sua esplicita conferma e facendo comunque risultare sul documento emesso tali vincoli, salvo che questi non siano scaduti».

2. All'articolo 180 del decreto legislativo 285 del 1992, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) la documentazione individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-bis, comma 1».
*3. 01.Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 94-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certezza giuridica nella circolazione).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 285 del 1992, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.
(Certezza giuridica nella circolazione).

1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i mutamenti di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in commistione tra persone fisiche e non, oppure tra diritti di proprietà e di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Deve inoltre essere registrato ogni mutamento giuridico nell'intestazione o degli intestatari di un veicolo, in deroga a qualunque diversa disposizione. Con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, con la possibilità di individuare documentazione integrativa, anche per la circolazione, al fine di prevenire e riconoscere il non corretto uso dei veicoli.
2. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633.
3. Il pubblico registro automobilistico (PRA) deve, in presenza di vincoli registrati, segnalarne l'esistenza al presentatore di una qualunque formalità, procedendo solo dopo una sua esplicita conferma e facendo comunque risultare sul documento emesso tali vincoli, salvo che questi non siano scaduti».

2. All'articolo 180 del decreto legislativo 285 del 1992, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) la documentazione individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-bis, comma 1».
*3. 02.Compagnon, Drago, Ciccanti.

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8, dell'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni, se lo stato della macchina agricola rimane invariato,».
3. 06.(nuova formulazione) Brugger, Zeller.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di potenza assoluta non superiore a 70 kw/t con le seguenti: di un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw.
5. 5.Il Relatore.