CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2009
167.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (C. 1441-bis-B).

EMENDAMENTI ESAMINATI

ART. 48.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 48.
(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:
"Art. 360-bis. - (Inammissibilità del ricorso). - Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo";

b) il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal seguente:
"Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri l) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici";

c) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso è dichiarato ammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza";

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d) l'articolo 366-bis è abrogato;
e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:
"1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360";
2) al primo comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:
"5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza".

2. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
"Art. 67-bis - (Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile). - 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, comma 1, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni"».
48. 6. I Relatori.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 48.
(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:
"Art. 360-bis. - (Inammissibilità del ricorso). - Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo»;

b) il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal seguente:
"Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri l) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici";

c) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione

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dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza";
d) l'articolo 366-bis è abrogato;
e)
all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:
"1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360";
2) al primo comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:
"5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza".

2. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
"Art. 67-bis. - (Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile). - 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, comma 1, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni"».
48. 6. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)