CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 aprile 2009
166.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 APRILE 2009

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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE
(v. seduta del 31 marzo 2009)

ART. 1.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 237 e all'appendice VIII del regolamento sono integrate nel senso di prevedere l'obbligo che gli pneumatici montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 3 con le seguenti: di cui ai commi 4 e 4-bis.
1. 1. Garofalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di pubblicità sulle strade).

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F)» sono inserite le seguenti: «e nel caso di strade statali che attraversano i territori di montagna,»;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Limitatamente alle strade statali che attraversano territori di montagna, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, l'ente proprietario della strada ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e senza ostacolare la visibilità dei segnali entro lo spazio di avvistamento».
1. 01. Nicco.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) autoveicoli per trasporti specifici da impiegarsi per l'igiene ambientale

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ed attrezzati per la raccolta e il trasporto specifico di rifiuti urbani;».
1. 02. Lovelli, Velo.

ART. 2.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procede ad un aggiornamento dell'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, con riferimento agli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa».
2. 1. Montagnoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono poi porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile, ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Chi, senza giustificato motivo, non osserva le disposizioni stabilite nel comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 264 del 1991».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quando» è sostituita dalla seguente: «ritirando in ogni caso», mentre le parole: «venga ad esse consegnato» sono soppresse;
b) il comma 2 è soppresso.
*2. 01. Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991,

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n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono poi porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile, ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Chi, senza giustificato motivo, non osserva le disposizioni stabilite nel comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 264 del 1991».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la parola: «quando» è sostituita dalla seguente: «ritirando in ogni caso», mentre le parole: «venga ad esse consegnato» sono soppresse;
b) il comma 2 è soppresso.
*2. 02. Compagnon, Drago, Ciccanti.

ART. 3.

Al comma 4, sopprimere le parole da:, con particolare riferimento fino alla fine del comma.
3. 2. Antonino Foti.

All'articolo 3, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 4 e tenuto conto dei requisiti tecnici già previsti dall'Appendice XIII, articolo 260 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, n. 492 del 1992, viene introdotta la definizione di vita utile della targa, nonché la sua periodica sostituzione in occasione delle revisioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e Appendice IX, articolo 238 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche.
3. 1. Montagnoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Integrazione alle disposizioni amministrative del Codice della Strada).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 285 del 1992, è inserito il seguente:

Art. 94-bis.
(Sicurezza e certezza giuridiche della circolazione).

1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i mutamenti di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in commistione tra persone fisiche

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e non, oppure tra diritti di proprietà e godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Deve inoltre essere registrato ogni mutamento giuridico nell'intestazione o degli intestatari di un veicolo, in deroga a qualunque diversa disposizione. Con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, con la possibilità di individuare documentazione integrativa, anche per la circolazione, al fine di prevenire e riconoscere il non corretto uso dei veicoli.
2. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.633,00.
3. Il pubblico registro automobilistico (PRA) deve, in presenza di vincoli registrati, segnalarne l'esistenza al presentatore di una qualunque formalità, procedendo solo dopo una sua esplicita conferma e facendo comunque risultare sul documento emesso tali vincoli, salvo che questi non siano scaduti.

2. All'articolo 180 del decreto legislativo 285 del 1992, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis) la documentazione individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-bis, comma 1.
*3. 01. Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Integrazione alle disposizioni amministrative del Codice della Strada).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 285 del 1992, è inserito il seguente:

Art. 94-bis.
(Sicurezza e certezza giuridiche della circolazione).

1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i mutamenti di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in commistione tra persone fisiche e non, oppure tra diritti di proprietà e godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Deve inoltre essere registrato ogni mutamento giuridico nell'intestazione o degli intestatari di un veicolo, in deroga a qualunque diversa disposizione. Con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, con la possibilità di individuare documentazione integrativa, anche per la circolazione, al fine di prevenire e riconoscere il non corretto uso dei veicoli.
2. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.633,00.
3. Il pubblico registro automobilistico (PRA) deve, in presenza di vincoli registrati, segnalarne l'esistenza al presentatore di una qualunque formalità, procedendo solo dopo una sua esplicita conferma e facendo comunque risultare sul documento emesso tali vincoli, salvo che questi non siano scaduti.

2. All'articolo 180 del decreto legislativo 285 del 1992, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis) la documentazione individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-bis, comma 1.
*3. 02. Compagnon, Drago, Ciccanti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 97 del decreto legislativo 285 del 1992).

1. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del

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1992 le parole da: «che» a: «regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché consentite, con modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,».
**3. 03. Compagnon, Drago, Ciccanti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 97 del decreto legislativo 285 del 1992).

1. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «che» a: «regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché consentite, con modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,».
**3. 04. Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 97 è aggiunto il seguente comma: «11-bis. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe da ciclomotori ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale»;
b) all'articolo 126-bis dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista diminuzione di punti, il cancelliere dei giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro 30 giorni dal ricevimento ne da notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) all'articolo 203 è aggiunto in fine il seguente comma: «4. La presentazione del ricorso al Prefetto sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali»;
d) all'articolo 204-bis dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. La presentazione del ricorso al Giudice di Pace sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali»;
e) il comma 9 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8-bis si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205»;
f) all'articolo 126-bis alla tabella dei punteggi è premessa la seguente voce: articolo 97, comma 11-bis. ....... punti 10.
3. 05. Compagnon.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di macchine agricole).

1. Al comma 8, dell'articolo 104, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per cinque anni se lo stato della macchina agricola rimane invariato».
3. 06. Brugger, Zeller.

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ART. 4.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

Al comma 1-bis, dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiungere in fine il seguente periodo: «I quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 CC e limite di velocità max 45 km orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505 cc e limite di velocità max 100 km orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa».
4. 01. Compagnon, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame finale sono tenuti a frequentare un'ulteriore lezione teorica di un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, nonché a superare una prova pratica di guida del ciclomotore».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.
4. 02. Vannucci.

ART. 5.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
5. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
5. 2. Compagnon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 55 kw/t con le seguenti: superiore a 70 kw/t.
5. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 55 kw/t con le seguenti: superiore a 60 kw/t.
5. 4. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'accertamento dei requisiti

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psico-fisici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato da medici iscritti in un elenco istituito presso gli Uffici delle Direzioni Generali Territoriali del dipartimento per i trasporti terrestri e per il Trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,»;
b) al comma 4 l'alinea è sostituito dal seguente: «l'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi provinciali ovvero le Province autonome di Trento e Bolzano, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 ammesso ricorso entro trenta giorni alla regione competente ovvero le Province autonome di Trento e Bolzano.
d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima applicazione e le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni, nonché conseguentemente sono adeguate le procedure all'atto della scadenza della patente di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, anche espletate dalle Commissioni mediche locali ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite le modalità di comunicazione degli esiti dei ricorsi espletati ai sensi dell'articolo 119, comma 5 del predetto decreto, le modalità di previa verifica del versamento degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida e la responsabilità in solido del sanitario che effettua la visita nell'ipotesi di omesso versamento. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono abrogate».
5. 01. Montagnoli.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi alla guida devono frequentare un corso di guida sicura della durata minima di quattro ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, prima di sostenere l'esame per la patente di guida per qualsiasi categoria di veicoli. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi presso i Centri di Guida Sicura».
6. 1. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-bis, con il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento delle patenti di guida di Categoria A B C D E deve effettuare un corso di formazione teorico obbligatorio di almeno 20 ore per le categoria A e B e di 50 ore per le restanti categorie presso l'autoscuola. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni della durata pari a 20 ore in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono

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stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».
6. 2. Misiti.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sopprimere il comma 5.
6. 3. Misiti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il regolamento previsto dal comma 13 dell'articolo 123 del decreto legislativo n.285 del 1992, e successive modificazioni, deve essere emanato entro e non oltre tre mesi dall'approvazione della presente legge».
6. 4. Misiti.

ART. 7.

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) Art. 188 Comma 4 - 2.
7. 1. Montagnoli.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: al competente Ufficio provinciale della motorizzazione civile;
b) al capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: il Dipartimento competente dispone con le seguenti: L'Ufficio provinciale competente annota il provvedimento nell'archivio nazionale conducenti e dispone entro cinque giorni;
c) al capoverso 1-ter, dopo le parole: informativi e statistici aggiungere le seguenti: che annota la comunicazione nell'archivio nazionale conducenti;
d) ai capoversi 1-quater e 1-quinquies, dopo le parole: della patente di guida inserire le seguenti: da notificare secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 218 del codice della strada.
8. 1. Misiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: coinvolto in un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.
8. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno stato membro della Comunità europea, entro trenta giorni dal momento dell'acquisizione della residenza in Italia provvedono, per una equa e regolare applicazione della disciplina della patente a punti di cui all'articolo 126-bis, a far registrare la patente posseduta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. L'operazione, a carico dei titolari stessi, è esente dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I titolari di patenti di guida, in corso di validità, rilasciata da paesi non comunitari, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, devono ottenere

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entro un anno la patente di guida italiana. Tale patente può essere conseguita senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, a condizioni di reciprocità e fatto salvo quanto stabilito da accordi internazionali, previa frequenza a carico degli interessati, per ragioni di sicurezza stradale, di un corso di aggiornamento della durata di otto ore sulle disposizioni e condizioni di circolazione italiane, disciplinato con provvedimento del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. La patente sostituita è restituita da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente all'autorità dello Stato estero che l'ha rilasciata».
c) il comma 4 è soppresso.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 lettera b) è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. 01. Montagnoli.

ART. 9.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.
9. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: autostrade e aggiungere le seguenti: al di fuori dei centri abitati.
9. 2. Montagnoli.

Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: e sulle strade extraurbane principali e secondarie non comunali.
9. 5. Lovelli, Fiorio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis, sopprimere le parole: e secondarie non comunali.
9. 4.Velo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: extraurbane principali sopprimere le parole: e secondarie.
9. 3.Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli).

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992:
a) sopprimere il comma 7-bis.
b) al comma 8, sopprimere le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis
9. 01.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».
9. 02.Garofalo.

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ART. 10.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*10. 1.Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*10. 2.Garofalo.

All'articolo 10 al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1 le parole: «i ciclomotori a due ruote e i motocicli» sono soppresse;.
10. 3.Cavallaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater dopo le parole: che circola nelle gallerie aggiungere le seguenti: fuori dai centri abitati.
10. 4.Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo per i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli di dotarsi di segnale mobile di pericolo, in conformità a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, si applicano a velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis.
10. 5.Garofalo.

ART. 11.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: A decorrere dalla data di cui al periodo precedente sono vietati la commercializzazione e l'utilizzo dei caschi protettivi omologati in conformità al regolamento ECE/ONU n. 22/05, relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli, come modificato dalla serie 03 di emendamenti, e l'utilizzo di quelli approvati ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 18 marzo 1986, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986.
11. 1.Garofalo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche agli articoli 172 e 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).

1. All'articolo 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti, dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali;.

2. All'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «al trasporto di persone in conto terzi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti, dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale

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nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali».
11. 01.Velo, Lovelli.

ART. 12.

All'articolo 12, comma 3, capoverso Art. 178, prima del comma 1, anteporre il seguente:
01. I veicoli adibiti ai servizi di igiene ambientale di cui alla lettera h), paragrafo 1, dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 561/06 sono dispensati dall'obbligo della dotazione e dell'uso dei cronotachigrafo.
12. 1.Velo, Lovelli.

ART. 13.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «ammenda» con la seguente: «sanzione amministrativa».
13. 1.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), le parole da: con la sentenza di condanna fino a: persona estranea al reato sono soppresse.
13. 2.Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: Se il conducente in stato di ebbrezza aggiungere le seguenti: di cui al comma 2, lettere b) e c).
13. 5.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: provoca un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone e al secondo periodo, dopo le parole: provochi un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.

Conseguentemente al comma 2, capoverso Art. 186-bis, al comma 2, dopo le parole: provochi un incidente aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.
13. 4.Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
13. 3.Compagnon.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 1, sopprimere le lettere b), c), d).
13. 7.Compagnon.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 2, sostituire le parole: tasso alcolemico superiore a 0 (zero) con le seguenti: tasso alcolemico superiore a 0,2.
13. 10.Compagnon.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, sopprimere il comma 3.
13. 8.Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, sopprimere il comma 7.
13. 6.Compagnon.

Al comma 2, capoverso Art. 186-bis, comma 7, sostituire le parole: tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro con le seguenti: tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.
13. 9.Zeller, Brugger.

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Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: Con la sentenza di condanna ovvero fino a: estranea al reato.
13. 11.Compagnon.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche).

1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.
2. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizione di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il «guidatore designato», il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
3. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole: «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto».
4. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
5. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.
7. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
8. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano.
9. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.
10. Al comma 187 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto il seguente comma: «Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba, in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche potenziale, per la sicurezza».
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti

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adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1 dei presente articolo.
13. 02.Montagnoli, Pini.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino alle parole: «una rilevazione del tasso alcolemico».
13. 04.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sopprimere le parole da: «interrompere» a: «notte e».
*13. 03.Montagnoli, Pini.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sopprimere le parole da: «interrompere» a: «notte e».
*13. 01.Compagnon.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso c-bis):
1) sostituire le parole: «ad un quarto» con le seguenti: «alla metà»;
2) aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle barriere, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale»;
b) al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle barriere, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale».
14. 1.Garofalo.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4, aggiungere la lettera:
c-bis) per le finalità di cui al comma 6.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettera c-bis).
14. 3.Lovelli, Velo.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4, lettera c), sostituire le parole: polizia locale con le seguenti: polizia comunale e provinciale.
14. 2.Iapicca.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle medesime finalità di cui al comma 4.
14. 4.Velo, Lovelli.

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Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

Art. 139-bis.
(Patente di servizio per autisti di rappresentanza).

1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di cui all'articolo 126-bis.
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di cui al comma 1, nonché il modello e le modalità per il rilascio.
14. 5.Compagnon.

ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 4.Compagnon.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sostituire le parole: I veicoli confiscati con le seguenti: I veicoli oggetto di sequestro amministrativo per i quali il verbale è divenuto titolo esecutivo oppure confiscati.
15. 1.Montagnoli.

Al comma 1, capoverso 3-ter, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui al numero 1) della lettera a), del comma 1 del medesimo articolo 10.
15. 2.Tullo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. A tal fine l'organo che ha accertato l'infrazione emette intimazione al ritiro all'avente titolo. Decorsi inutilmente 30 giorni, il veicolo è demolito e rottamato previo pagamento delle eventuali spese forfetarie, comprensive di quelle di custodia, in misura non superiore a 100 euro.
Qualora non sia possibile rintracciare l'avente titolo, i 30 giorni decorrono dall'entrata in vigore della legge.
1-ter. I veicoli oggetto di sanzioni accessorie di rimozione, fermo amministrativo o sequestro amministrativo ai fini della confisca, decorsi trenta giorni dalla data in cui il verbale di infrazione è divenuto titolo esecutivo sono confiscati. In deroga a quanto previsto dall'articolo 213 comma tre, la confisca si perfeziona dopo il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione con la quale l'organo verbalizzante invia comunicazione inerente la definizione del titolo esecutivo. La medesima procedura si applica per i veicoli non ritirati a seguito del fermo applicato con le procedure previste dall'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per i veicoli già in custodia al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'organo verbalizzante effettua le comunicazioni di definizione del titolo esecutivo alla Prefettura entro novanta giorni dall'entrata in vigore e la confisca si perfeziona dopo il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione anzidetta. In tale ipotesi le eventuali spese di custodia sono liquidate in maniera forfettaria, in misura non superiore ad euro 100,00 per veicolo.
15. 3.Montagnoli.

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Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifica all'articolo 218 del decreto-legislativo n. 285 del 1992).

L'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:
Art. 218. - (Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione e al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che annota il provvedimento sull'archivio nazionale conducenti entro 5 giorni. II prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché, al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e trasmessa al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che l'annota, entro 5 giorni, sull'archivio nazionale patenti dei Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenere la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione dall'interrogazione sull'archivio nazionale conducenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti constatata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte, si applica altresì il comma 2. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile che l'annota, entro 5 giorni, sull'archivio nazionale conducenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
4. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, la violazione, viene comunicata entro 5 giorni al Prefetto e al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che, entro 5 giorni, l'annota sull'archivio nazionale conducenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente, disposta contestualmente all'annotazione dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
15. 01.Misiti.

ART. 16.

Al comma 1, capoverso Art. 218-bis, al comma 2, sostituire le parole: per un

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periodo non inferiore a un mese con le seguenti: per un periodo non inferiore a sei mesi.
16. 1.Zeller, Brugger.

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
17. 3.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni con le seguenti: prima di tre anni.
17. 1.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b) capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni con le seguenti: prima di due anni.
17. 2.Zeller, Brugger.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
17. 4.Compagnon.

Al comma 3, capoverso articolo 223, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione e al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. II prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è immediatamente comunicato al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che lo annota sull'archivio nazionale dei conducenti entro cinque giorni. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio. Copia dell'ordinanza è trasmessa al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, che la annota sull'archivio nazionale dei conducenti entro cinque giorni.
17. 6.Misiti.

Al comma 3, capoverso articolo 223, comma 1, primo periodo, dopo le parole: commessa violazione aggiungere le seguenti: e al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
17. 5.Montagnoli.

ART. 18.
(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «i Ministri delle infrastrutture» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della

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promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone».
18. 1.Cavallaro.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di leale collaborazione di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare la circolazione e a rendere scorrevole il traffico;
b) l'aiuto all'utenza stradale qualora sia richiesto dalla medesima utenza o se ne ravvisi la necessità, nonché la tutela e il controllo sull'uso della strada;
c) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
d) la rilevazione degli incidenti stradali;
e) la scorta per la sicurezza della circolazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'opera degli organi di polizia stradale è improntata a criteri che favoriscano la collaborazione con l'utenza stradale. In tale ambito, salvo che nei casi di necessità e urgenza, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie deve essere successiva all'intimazione a cessare il comportamento non consentito o all'utilizzazione degli altri strumenti di regolazione a disposizione dei predetti organi».
18. 01.Iapicca.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Dopo la lettera f), comma 3, dell'articolo 12 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
f-bis) ai dipendenti comunali, di cui al comma 132 dell'articolo 17, legge 127 del 1997.
18. 03.Montagnoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «da euro 36 a euro 148» sono sostituite con le seguenti: «da euro 250 a euro 500».
2. Al comma 3 del medesimo articolo le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite con le seguenti: «da euro 250 a euro 500».
18. 04.Montagnoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte infine le parole:
«Sono altresì consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico, storico,

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culturale, enogastronomico, naturalistico e di pubblico interesse di dimensione massima mt 4x2, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
18. 06.Montagnoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

Al comma 4 dell'articolo 188 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, sostituire le parole: da euro 74 a euro 296 con le seguenti: da euro 285 a euro 500.
18. 05.Montagnoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Con decreto del Ministro dei Trasporti è istituito un registro al quale sono iscritte sia le associazioni di amatori di veicoli storici di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 sia altre associazioni i cui criteri di iscrizione sono individuati nel medesimo decreto.
2. I veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 effettuano la revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 285 del 1992 ogni tre anni.
18. 02.Montagnoli.

ART. 19.

Al comma 1, dopo le parole: della segnaletica, aggiungere le seguenti: anche attraverso il ricorso ad attenuatori d'urto, a dispositivi anti-taglio e anti-trauma da applicare sulle barriere metalliche di sicurezza stradale, nonché a dissuasori di sosta ed altri manufatti per la regolamentazione e la sicurezza della circolazione stradale, realizzati con granuli di gomma provenienti da pneumatici usati, così favorendo il processo di smaltimento e recupero di detti materiali.
19. 1.Lovelli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: della segnaletica inserire le seguenti: e delle barriere;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta e danneggiata, alla sostituzione delle barriere non omologate o danneggiate, alla sistemazione, ripristino e miglioramento dei manto stradale;
c) al comma 2 sostituire le parole: dei successivi contratti di programma e convenzioni con le seguenti: delle successive convenzioni»;
d) al comma 3 sopprimere le parole: «dei contratti di programma e».
19. 2.Garofalo.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis (Disposizioni in materia di rallentatori di velocità). - 1. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 179 del regolamento sono integrate nel senso di escludere il divieto dell'impiego di dossi artificiali, nel caso in cui si tratti di strade che presentano elevati livelli di incidentalità. Le strade di cui al periodo precedente sono individuate con decreto del Ministro

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delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare successivamente con cadenza almeno triennale.
2. Il Governo adotta le modifiche al regolamento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. 01.Iapicca.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sono esperite secondo le disposizioni vigenti.
3. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.
*21. 01.Compagnon, Drago, Ciccanti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sono esperite secondo le disposizioni vigenti.
3. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.
*21. 02.Velo, Lovelli.

ART. 22.

Al comma 1 sostituire le parole: la localizzazione e il percorso con le seguenti: la tipologia del percorso del veicolo, la velocità media e puntuale.
22. 1.Iapicca.

ART. 25.

Al comma 1, dopo le parole: dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) inserire le seguenti: e dell'Automobile club d'Italia (ACI).
25. 1.Antonino Foti.

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ART. 28.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«7. È fatto obbligo agli agenti del traffico durante i controlli per l'accertamento di infrazioni di rendersi ben visibili agli utenti sia con dispositivi luminosi o catarifrangenti sia con apposita segnaletica sulla carreggiata stradale».
28. 01.Compagnon.

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada solo mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale.
29. 1.Lovelli, Velo.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico urbano).

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). - 1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di "ausiliari dei traffico".
2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;
d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il

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sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui ai comma 3, lett. b).
5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata, alle aree di sosta o parcheggi in concessione e alle altre strade con aree di sosta vietata, limitata o regolamentata, ancorché non a pagamento, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio».

2. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
29. 01.Velo, Lovelli.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE RIFERITI AL TESTO BASE
(v. seduta del 31 marzo 2009)

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.
1. 2.Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di potenza assoluta non superiore a 70 kw/t con le seguenti: di un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw.
5. 5.Il Relatore.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;
b) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera: c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
6. 5.Il Relatore.

ART. 7.

Premettere il seguente comma:
01. Al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che abbia commesso almeno tre violazioni non contestuali, che comportino la perdita di punteggio di almeno 5 punti ciascuna, entro 12 mesi dalla prima violazione. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,»»
7. 2.Il Relatore.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: «Art. 8-bis (Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea). 1. All'articolo 136 del

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decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».
8. 02.Il Relatore.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo inserire il seguente:
«Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata»
b) al comma 3, lettera a), dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata»
13. 12.Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine la seguente lettera: c-sexies) al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione nel settore degli strumenti e dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
14. 6.Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 3, capoverso Art. 223, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: fino ad un massimo di tre mesi fino alla fine del comma, con le seguenti: fino ad un massimo di tre anni.
17. 7.Il Relatore.

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: di protezione dei dati personali, inserire le seguenti: l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»».
22. 2.Il Relatore.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente: «Art. 27-bis (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni). 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) 21 anni: per guidare veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2-bis»;
b) all'articolo 19, comma 2-bis), lettera b), le parole: «lettere b), d) ed e),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».
27. 01.Il Relatore.