CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 aprile 2009
162.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a rapida evoluzione con le seguenti: a inarrestabile evoluzione, e aggiungere dopo le parole: dolore cronico le seguenti: o severo.
9. 5. (Nuova formulazione) Palagiano, Mura.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9. 7. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: richiesta del medico di medicina generale aggiungere le seguenti: o del pediatra di libera scelta.
9. 3. (Nuova formulazione) Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o della famiglia nel caso di soggetti incapaci.
9. 50.Il Relatore.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Progetto Ospedale-Territorio senza dolore e Rete di terapia del dolore).

1. Per la completa attuazione, nel triennio 2009-2011, del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di «Ospedale-Territorio senza dolore», da realizzare mediante la riconversione in strutture di terapia del dolore di strutture sanitarie sulle terapie del dolore, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17, comma 2.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Al fine di garantire pienamente ai malati il diritto di accedere alle terapie del dolore è istituita la rete di terapia del dolore.
4. Fanno parte della rete di terapia del dolore le strutture ospedaliere, le strutture sanitarie territoriali e le aggregazioni funzionali territoriali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle strutture che fanno parte della rete di terapia del dolore nonché le modalità e gli indicatori per la verifica dello stato di attuazione del progetto di cui al comma 1.
10. 2. (Nuova formulazione) Il Relatore.

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ART. 11.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Coordinamento della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore).
11. 2. Il Relatore.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).

1. All'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore devono essere riportate le caratteristiche del dolore rilevato, della sua evoluzione nel corso del ricovero e dell'entità del risultato antalgico conseguito.
2. In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dall'Accordo sancito tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere lo strumento più adeguato, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all'interno delle cartelle cliniche ai sensi del comma 1.
11. 01.(Nuova formulazione) Di Virgilio, Barani.

ART. 13.

Al comma 2, dopo le parole: con il medico di medicina generale aggiungere le seguenti: o il pediatra di libera scelta.
13. 1. (Nuova formulazione) Bocciardo.

ART. 14.

Alla rubrica, dopo le parole: cure palliative aggiungere le seguenti: e sulle terapie del dolore.
14. 6. Di Virgilio, Barani.

Al comma 2, dopo le parole: medici di medicina generale e di continuità assistenziale aggiungere le seguenti: e pediatri di libera scelta.
14. 4. Bocciardo.

Al comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
14. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 5, sostituire le parole definisce i percorsi formativi per i volontari della rete con le seguenti: e delle terapie del dolore, definisce i percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nelle reti.
14. 11. (Nuova formulazione) Palagiano, Mura.

ART. 15.

Al comma 1 sopprimere le parole: nell'anno 2009.
15. 8. Il Relatore.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Osservatorio nazionale aggiungere le seguenti: sulle cure palliative e.
15. 6.Farina Coscioni.

Al comma 5 sostituire le parole: 100 mila con le seguenti: 500 mila.
15. 9. Il Relatore.