CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 marzo 2009
158.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo.

ARTICOLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI NELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2009

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Anci, all'Upi e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica

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agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di maggio, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
3-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

3-ter. Per le operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 3-bis, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3-quater. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
5. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse derivanti dallo svincolo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
6. Sono abrogati:
a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.
9. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
c) al comma 12-bis, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

10. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.
11. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei caso in cui la Regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea - con esclusione delle quote di finanziamento nazionale - relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
12. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome. Nel casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

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13. Per il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.
7. 0. 213. (Ulteriore nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 7.0.214 dei relatori.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese da quando le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
0. 7. 0. 214. 22. Vignali.
(Approvato)

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 7.0.214 dei relatori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera CIPE del 6 marzo 2009 è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo.
0. 7. 0. 214. 24.Bernardo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni.
2. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi e gli importi da finanziare, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è attribuita nell'anno 2009 al fondo di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della

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legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2009, pari a 400 milioni di euro, si provvede con le risorse di cui primo periodo del comma 3. Agli oneri per l'anno 2012 derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata dei bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
7. 0214.I Relatori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 20 novembre 2008 n. 185,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato» sono sostituite dalle seguenti: «è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro interamente versato».
7. 072.Antonio Pepe.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è soppresso;
b) il comma 10 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies, lettera c), del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è sostituito dal seguente:
«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo 2008 del medesimo Gruppo. Nei confronti del personale del Gruppo Tirrenia possono essere riconosciute le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali previste ai sensi del presente decreto.
4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».
7. 0. 300.I relatori.
(Approvato)

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Subemendamento all'articolo aggiuntivo 7.0.301 dei relatori.

Dopo le parole: «da parte delle» inserire le seguenti: «piccole e medie».
0. 7. 0. 301. 1.Lulli, Fluvi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.
7. 0. 301.I relatori.
(Approvato)

All'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:
Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 11, dall'articolo 2, dall'articolo 4, e dall'articolo 5, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milione di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milione di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:».

Conseguentemente, al medesimo articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni»;
b) al medesimo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente decreto», con le seguenti: «di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4 e 5, del presente decreto».
8. 3.I relatori.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo.

NUOVO TESTO DEL SUBEMENDAMENTO RIA 0.7.0.213.41.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) in alternativa alla lettera a), pur non avendo rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 hanno proceduto al recupero dello sforamento dell'anno 2007 nel corso dell'annualità 2008, certificato in sede di approvazione del conto consuntivo relativo alla medesima annualità 2007.
0.7.0.213.41. (Nuova formulazione) Ria.

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ALLEGATO 3

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

All'articolo 1, sopprimere i commi 11-quater e 11-quinquies;

Conseguentemente, al comma 11-sexies, sopprimere le parole: «, 11-quater e 11-quinquies».
1. 100.I Relatori.
(Approvato)

All'articolo 3, comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese, che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.»;
3. 300.I Relatori.
(Approvato)

All'articolo 3-bis, sostituire le parole: «sulla base delle risorse», con le seguenti: «nei limiti delle risorse»;
3-bis. 1.I Relatori.
(Approvato)

All'articolo 5-bis, comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I contributi sospesi ai sensi del precedente periodo, sono versati, senza aggravio di spesa per interessi e in un'unica soluzione, alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «All'onere derivante», con le seguenti: «Agli oneri per interessi derivanti».
5-bis. 1.I Relatori.
(Approvato)

All'articolo 6, comma 1-bis, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «nei limiti» con le seguenti: «nei limiti delle risorse disponibili».
6. 100.I Relatori.
(Approvato)

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire il comma 1-ter con il seguente: «1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri cui all'articolo 1, comma 5, quanto a 1,2 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25

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giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»
b) al comma 1-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009»
c) al comma 1-sexies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo.
d) al comma 3-bis, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal collocamento fuori ruolo si provvede rendendo contestualmente indisponibile un numero di incarichi dirigenziali effettivamente ricoperti corrispondente sul piano finanziario.» ;
e) al comma 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati»;
7. 200.I Relatori.
(Approvato)

All'articolo 7-ter, comma 9, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».
7-ter. 1.I Relatori.
(Approvato)

Sopprimere l'articolo 7-sexies.
7-sexies. 1.I Relatori.
(Approvato)

All'articolo 8, comma 1, alinea, sostituire le parole da: «Agli oneri derivanti» fino a: «articolo 5», con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5 limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4 ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1»;
al comma 3, sostituire le parole: «di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4, e 5 del presente decreto» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto».
8. 4.I Relatori.
(Approvato)