CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 marzo 2009
158.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 40

ALLEGATO 1

5-01132 Ferranti: Sul costo delle intercettazioni e sul recupero delle spese di giustizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel rispondere all'On. Ferranti, ritengo doveroso rammentare quanto già chiarito, sempre in tema di intercettazioni, in occasione della recente risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00820 presentato dall'On. Molteni.
Già in quella sede, ho avuto modo di evidenziare l'attività posta in essere dal Ministro della Giustizia nell'ottica di una migliore razionalizzazione delle intercettazioni nell'ambito investigativo per cui oggi mi soffermerò solo a ribadire che la finalità perseguita dal Governo con il disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento non è certo quella di privare l'Autorità giudiziaria inquirente di uno dei più importanti mezzi di ricerca della prova né, tanto meno, quella di compiere un passo indietro rispetto alla lotta alla criminalità in tutte le sue forme.
Il dato con il quale oggi siamo chiamati a confrontarci e dal quale non possiamo prescindere, è costituito dal livello di spesa - assolutamente insostenibile - raggiunto dalle intercettazioni. È questo dato che, ad ottobre, ha spinto le società interessate a minacciare il blocco del servizio ed ha indotto il Ministro a disporre l'istituzione dell'U.M.I. (Unità di Monitoraggio sull'andamento della spesa in materia di intercettazioni) per verificare l'effettivo ammontare del debito in tema di intercettazioni e per scongiurare ogni possibile blocco delle attività investigative.
Si è voluto così procedere sia all'elaborazione delle iniziative necessarie per quantificare il debito pregresso e, conseguentemente, ripianarlo, sia alla previsione di una strategia di controllo per il monitoraggio costante e la conseguente razionalizzazione di tale rilevante voce delle spese di giustizia.
L'Unità di Monitoraggio ha, infatti, istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle aziende al fine di verificare ogni possibile soluzione, anche di tipo transattivo, per il definitivo pagamento.
Attualmente, sono in corso di elaborazione alcune proposte che verranno tempestivamente esposte, per le opportune valutazioni tecniche, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In ogni caso, i dati sino ad ora acquisiti dall'Unità di Monitoraggio hanno evidenziato numerosi profili di irrazionalità nella gestione di tale spesa ed è proprio per tale motivo che il Governo intende intervenire per ottimizzare tutte le risorse disponibili.
Basti pensare che, per le sole intercettazioni telefoniche si va dai 3 euro e 85 centesimi di Campobasso ai 23 euro di Barcellona Pozzo di Gotto, Cuneo, Messina e Urbino, passando per una serie davvero impressionante di dati eterogenei che non appare giustificabile.
Si segnala che sulla base dei dati, peraltro incompleti, forniti dalle diverse Procure della Repubblica, sono stati accertati, al mese di gennaio 2009, debiti per oltre 200 milioni di euro riferibili ai soli crediti già liquidati e non ancora saldati alle società incaricate della gestione dei servizi di intercettazione. Ad oggi, come ha avuto modo di chiarire il Ministro della Giustizia, tale somma è pari a circa 400 milioni di euro, tenuto conto del fatto che ai predetti 200 milioni si deve aggiungere un una somma ulteriore, di importo presumibilmente corrispondente, correlata

Pag. 41

alle spese sostenute per le intercettazioni, ma non ancora liquidate. Va precisato, comunque, che si tratta di dati di natura necessariamente presuntiva, in quanto l'Amministrazione può riferire dati certi solo con riferimento alle spese per le quali sia intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria. Pertanto, l'importo in questione deve essere costantemente aggiornato man mano che le somme vengono liquidate.
Dai dati sinora acquisiti dall'UMI è, comunque, possibile rilevare che tali spese vengono gestite in modo assolutamente antieconomico e non razionale, così come attestato nella citata risposta resa all'interrogazione n. 5-00820 dell'On. Molteni, ai cui dati integralmente mi riporto.
Passando ad esaminare il quesito riguardante il numero dei procedimenti penali per i quali si è provveduto al recupero delle spese processuali, va sottolineato che non vi sono stime che quantificano le somme recuperate dall'erario con specifico riferimento al solo capitolo «intercettazioni», essendo le spese processuali genericamente considerate in un'unica voce «spese del processo» recuperate per intero secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 111.
Quanto al concreto operare delle procedure per il recupero delle spese di giustizia, nell'anno 2007 si è quantificata una somma da incassare teoricamente pari a 502.826.578,89 euro per pene pecuniarie e sanzioni, ed a 141.387.897,08 euro per spese processuali.
Sino ad oggi, si è riusciti a recuperare soltanto, una minima parte di tali somme - pari a circa 43 milioni e 500 mila euro - e, segnatamente, 38.128.237,60 euro in materia penale e 5.692,296,37 in materia civile.
Nella sostanza, si è recuperato meno del 7 per cento del dovuto.
Per quanto riguarda, invece, l'anno 2008, è stato determinato soltanto il dato concernente il recupero delle spese processuali. Anche in questo caso si tratta di un dato non ancora definitivo in base al quale risulta che le spese processuali recuperabili ammontano a circa 100 milioni di euro, mentre l'effettiva riscossione ammonta ad oltre 13 milioni di euro, con una percentuale di circa il 13 per cento.
Quanto al quesito relativo all'ammontare delle somme confiscate, va premesso che con l'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, è stato istituito il «Fondo Unico Giustizia» cui fare affluire tutte le somme di denaro sequestrate nell'ambito dei procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative.
Tali somme, gestite da Equitalia Giustizia spa, all'esito dei procedimenti di esecuzione saranno devolute allo Stato secondo quanto previsto dal citato articolo 61; la recente istituzione del Fondo Unico Giustizia consentirà di monitorare le somme di denaro oggetto di sequestro penale e permetterà di quantificare le somme confiscate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.
Sul punto sono stati richiesti i necessari elementi informativi al Dicastero dell'Economia e delle Finanze, competente non solo in materia di confisca di somme di danaro, ma anche con riguardo alla stima e destinazione per fini sociali degli altri beni confiscati.
Al riguardo, è bene precisare che i dati richiesti dall'interrogante e posti in comparazione, non sono omogenei tra loro. La confisca di beni o di somme di denaro è disposta, infatti, non soltanto nei procedimenti nel cui ambito vi è stato il ricorso alle intercettazioni, ma può intervenire in una serie ben più ampia di processi.
Per quanto attiene ai dati relativi alle confische di somme di denaro, Equitalia S.p.A. ha comunicato che alla data del 28 febbraio 2009 i provvedimenti di confisca disposti dall'Autorità Giudiziaria sono 328 e corrispondono alla somma di 14.164.955,14 euro.
Per quanto riguarda, invece, la stima dei beni immobili, mobili e delle aziende confiscate, il dato riportato dal Ministero

Pag. 42

dell'Economia riguarda il triennio 2006/2008 e si riferisce ai soli beni confiscati alla criminalità organizzata.
Il Dicastero dell'Economia e Finanze ha, peraltro, precisato che solo per una parte degli immobili e mobili confiscati l'Agenzia del Demanio ha potuto determinare il valore di stima mentre, per i complessi aziendali confiscati è stato accertato il solo il dato numerico poiché, nella maggior parte dei casi, lo stato conservativo dei complessi aziendali non ha consentito di procedere ad una loro stima.
È stato, altresì, sottolineato che il valore indicato va riferito soltanto ai beni immobili che sono stati stimati dall'Agenzia del Demanio ed ai beni mobili che sono stati suscettibili di valutazione economica.
In particolare, per ciò che concerne i beni immobili:
nell'anno 2006 sono stati confiscati 281 beni immobili di cui stimati 251, per un valore approssimativo di circa 26.097.422,04 euro;
nell'anno 2007 sono stati confiscati 640 beni immobili di cui stimati 538, per un valore complessivo di circa 98.419.733,11 euro;
nell'anno 2008 sono stati confiscati 774 immobili di cui stimati 343, per un valore stimato di circa 77.858.701,38 euro.

Per quanto concerne i beni mobili:
nell'anno 2006 ne sono stati confiscati 430, di cui 85 con valore attribuibile, per un valore stimato di circa 1.581.390,67 euro;
nell'anno 2007 ne sono stati confiscati 530, di cui 114 con valore attribuibile, per un valore stimato di circa 7.445.520,09 euro;
nell'anno 2008 ne sono stati confiscati 557, di cui 154 con valore attribuibile, per un valore stimato di circa 8.098.923,15 euro.

Venendo, poi, alle aziende confiscate, per le quali, giova rimarcarlo, è stato riferito il solo dato numerico e non il relativo valore:
nel 2006 ne sono state confiscate 64;
nel 2007 ne sono state confiscate 146;
nel 2008 ne sono state confiscate 128.

Passando, infine, all'ultimo quesito formulato dall'Onorevole interrogante, si segnala che l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia ha fatto presente, in linea generale, di essere competente, a norma dell'articolo 7 legge 1311/1962 (legge istitutiva dell'ispettorato), per le verifiche di legittimità e funzionalità dell'attività svolta degli uffici giudiziari nell'adempimento dei doveri loro imposti da norme primarie e secondarie, ivi compreso l'attività svolta con riferimento alle spese di giustizia.
A tale proposito, è da rilevare che tale controllo, oltre ad essere inserito negli schemi ispettivi standard utilizzati in ogni ispezione ordinaria, è stato previsto anche come «materia di particolare approfondimento» fra quelle specificamente indicate dal Ministro come primarie. Infatti, con circolare tuttora in vigore, si è stabilito che in occasione delle ispezioni ordinarie l'Ispettorato debba procedere:
alla verifica approfondita delle modalità di recupero delle spese processuali e delle pene pecuniarie nonché sulle modalità di introito delle somme e dei beni sequestrati e confiscati;
alla verifica approfondita sulla corretta applicazione del EU sulle spese di giustizia;
alla verifica approfondita sulla tempestività delle procedure per l'esecuzione delle pene detentive e pecuniarie».

Più propriamente, l'organo ispettivo verifica che venga regolarmente avviata, da parte dell'ufficio ispezionato, la procedura per il recupero delle spese di giustizia, formulando a tal fine specifiche prescrizioni. Di fatto, accade spesso che l'attività di accertamento dell'Ispettorato in sede di

Pag. 43

verifica ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 7, 1o e 2o comma legge 1311/1962 porti a prescrizioni di recupero di somme con effetto immediatamente positivo, addirittura prima della fine dell'ispezione medesima. È quanto è accaduto da ultimo in occasione dell'ispezione ordinaria agli uffici del Giudice Unico di Milano (fine 2008), nel corso della quale, l'Ufficio ispezionato, a seguito dei rilievi e delle prescrizioni specificate dall'Ispettorato, ha recuperato, a vario titolo, complessivamente, ben 636.491,01 euro, nonché ha provveduto a versare alla Cassa delle Ammende circa 57.000.000 euro di depositi giudiziari.
L'ufficio ispezionato è tenuto, peraltro, anche a dare conto degli avvenuti recuperi nel rispetto delle prescrizioni impartitegli dall'Ispettorato, ed è altresì tenuto a trasmettere, per via gerarchica, apposita «relazione di normalizzazione del servizio».
Solo in caso di esito negativo, l'Ispettorato dovrà segnalare l'ipotesi di danno erariale alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, per il perseguimento delle eventuali responsabilità contabili.
Va, infine, sottolineato che il Ministro può disporre inchieste ed ispezioni mirate, finalizzate ad accertare la corretta gestione dei servizi delle spese di giustizia onde rimuovere le cause di eventuali disfunzioni o disservizi, verificando, anche, l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità contabile.
Nello specifico si comunica che, nel periodo compreso tra il giugno 2001 ed il 18 marzo 2009, sono state disposte 6 inchieste e 4 ispezioni mirate in altrettanti uffici giudiziari. Tali attività ispettive, ove già concluse, sono sfociate, in taluni casi, in procedimenti penali a carico di personale amministrativo, in altri in provvedimenti di archiviazione, ed in altri ancora nell'esercizio dell'azione disciplinare a carico di magistrati.

Pag. 44

ALLEGATO 2

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in materia di processo civile.
C. 2232 Governo

EMENDAMENTO

ART. 6.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 162, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, le parole «da ventimila euro a centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ottomila a centomila euro».
8-ter. Con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, nonché per quelle commesse durante la vigenza dello stesso e fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disposizione più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.
6. 500.Governo.