CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2009
157.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01157 Livia Turco: Definizione dei criteri per la stipula delle transazioni con i soggetti talassemici, emotrasfusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Lo schema di decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze finalizzato a determinare i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, con emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, previsto dall'articolo 33, e. 2, legge 29 novembre 2007, n. 222 e dall'articolo 2, e. 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato sottoposto alla firma del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali il 24 marzo 2009.
Il decreto in questione è stato predisposto sia nel rispetto dei lavori condotti da una Commissione istituita nel marzo 2008, composta da rappresentanti anche del Ministero dell'economia e finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che osservando le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, che il 19 febbraio 2009 ha espresso parere positivo.
Alla conclusione dell'iter procedurale potranno quindi essere avviate le procedure transattive.
Per ciò che attiene al presupposto della ascrivibilità del danno di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2 dello schema di provvedimento, si fa presente che la vigente normativa impone analogia e coerenza con la transazione del 2003, non essendo richiesta una perfetta sovrapponibilità tra le due discipline; pertanto non è escluso che, in considerazione della vasta platea dei soggetti coinvolti nella vicenda, il Ministero possa introdurre ulteriori elementi rispetto a quelli della transazione del 2003.
La precedente operazione transattiva aveva riguardo solo a soggetti emofilici, mentre le future procedure si rivolgeranno anche a trasfusi occasionali e vaccinati, per i quali l'ampia gamma di ipotesi prospettabili ha imposto di introdurre il criterio riferito alla gravità del danno.
Va ricordato, peraltro, che l'Avvocatura Generale dello Stato non aveva espresso parere favorevole circa la conclusione della procedura transattiva con i soggetti emofilici, in assenza di categoria ascritta.
Per ciò che attiene invece il punto inerente il termine di prescrizione ordinario, si segnala la coerenza del principio generale dell'ordinamento civile.
Con successivo decreto saranno individuati i moduli transattivi, che dovranno prevedere le varie ipotesi di importi che potranno essere offerti ai soggetti danneggiati.
In questa sede, ritengo opportuno comunicare che per quanto concerne l'indennizzo previsto dalla legge n. 244 del 2007 per i soggetti affetti da sindrome da talidomide, l'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con

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modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto che il citato indennizzo si intende riconosciuto, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 rinviando a un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di corresponsione del predetto indennizzo.
Il predetto decreto è in fase definitiva elaborazione.

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ALLEGATO 2

5-01158 Di Virgilio e Barani: Iniziative volte a reperire le risorse economiche per la diffusione dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero.

TESTO DELLA RISPOSTA

A seguito della richiesta circa la relazione tecnica sul disegno di legge A.S. 718, concernente «Nuove norme in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici», avanzata, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, in data 24 settembre 2008 dalla Commissione Bilancio del Senato, questo Ministero ha fornito al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli elementi necessari relativamente alle previsioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge (tutti concernenti possibili oneri a carico della finanza pubblica).
Al fine di superare definitivamente gli ostacoli posti dal suddetto Dipartimento è stata avanzata una proposta emendativa dell'articolo 5, mirata ad attribuire l'onere per l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) a carico delle strutture individuate dal medesimo articolo 5.
Tale emendamento, che ha acquisito il consenso dei Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Presidenza del Consiglio, non è stato approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato ha suggerito in via preliminare di modificare l'articolo 5, affinché il limite di 4 milioni di euro per l'attuazione di quanto previsto sia posto come un limite invalicabile di spesa; inoltre ha proposto di eliminare l'articolo 7 e di rimodulare anche sulla base delle indicazioni che avrebbe successivamente fornito il citato Dipartimento, l'articolo 9, relativo alle disposizioni finanziarie.
Questo Ministero ha provveduto ad una ulteriore ricognizione sia sulle disponibilità risultanti dal proprio stato di previsione della spesa sia sulla Tabella A della legge finanziaria 2009.
Poiché tale ricognizione ha evidenziato l'assoluta mancanza di risorse, sono stati individuati nel bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico tre capitoli che presentavano sufficienti disponibilità: tale disponibilità è stata comunicata il 24 febbraio 2009 al Ministero dell'Economia e Finanze al fine della definitiva formulazione dell'articolo 9 dell'A.S. 718.
Il predetto Dicastero ha comunicato che «sui fondi segnalati non risultano disponibilità da destinare a copertura del provvedimento» né tantomeno sul fondo speciale per l'anno 2009.
Pertanto la situazione «di stallo» del disegno di legge, per mancanza della relazione tecnica, non costituisce inadempienza di questo Ministero, ma è da attribuirsi in via esclusiva alla attuale indisponibilità finanziaria.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. (Coordinamento operativo della rete-COR) - 1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito, in ciascuna regione e provincia autonoma, un coordinamento operativo della rete, al fine di coordinare i servizi assistenziali previsti dall'articolo 5, comma 4.
6. 10.Il Relatore.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'équipe multidisciplinare che opera nella rete è composta almeno da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un infermiere esperto in cure palliative, in collaborazione con il medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta che assiste il malato.
7. 50.Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: esperte in cure palliative:, aggiungere le seguenti: oncologo, neurologo, nonché.
7. 100.Il Relatore.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: medico di medicina generale aggiungere le seguenti: o con il pediatra di libera scelta.
7. 5.(Nuova formulazione) Bocciardo.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: della divisione con le seguenti: del reparto.
7. 7.(Nuova formulazione) Di Virgilio, Mussolini, Barani.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: multidimensionale con la seguente: multidisciplinare.
7. 10.Palagiano, Mura.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: sistema assistenziale con le seguenti: livello assistenziale.
7. 8.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) prescrive e somministra le cure palliative e la terapia del dolore e ne controlla l'erogazione e l'efficacia.
7. 9.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.