CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2009
157.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI DEI SUBEMENDAMENTI 0.7.0.213.10 COMAROLI E 0.7.0.214.22 VIGNALI

All'emendamento 7.0.213 al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Sostituire l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, con il seguente:
«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

3-ter. Per le operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 3-bis, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3-quater. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13 comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.
0. 7. 0. 213. 10.Comaroli.

All'emendamento 7.0214 dei relatori, dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di

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risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese da quando le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
0. 7. 0. 214. 22.Vignali.

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ALLEGATO 2

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

RIFORMULAZIONI, ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'articolo 7, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse stanziate per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3.750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a

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1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinato alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove si siano realizzate opere di carattere collettivo per smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.
7. 100. (Ulteriore nuova formulazione) I relatori.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 7.0.300 dei relatori

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
0. 7. 0. 300. 1. Fluvi, Lulli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 così come modificato dall'articolo 2-quinquies, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è soppresso;
b) il comma 10 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies, lettera c), del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è sostituito dal seguente:
«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore

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del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo 2008 del medesimo Gruppo. Nei confronti del personale del Gruppo Tirrenia possono essere riconosciute le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali previste ai sensi del presente decreto.
4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614 nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».
7. .0. 300.I relatori.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 7.0.301 dei relatori

Dopo le parole: da parte delle inserire le seguenti: piccole e medie.
0. 7. 0. 301. 1.Lulli, Fluvi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.
7. 0. 301.I relatori.

All'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 11, dall'articolo 2, dall'articolo 4, e dall'articolo 5, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milione di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milione di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:».

Conseguentemente, al medesimo articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni»;
b) al medesimo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente decreto», con le seguenti: «di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4 e 5, del presente decreto».
8. 3.I relatori.

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ALLEGATO 3

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA ODIERNA

Al comma 3, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Ministero dello sviluppo economico.
0. 2. 200. 1.Vignali.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo di sorveglianza che vigila sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle parti e determina le sanzioni per il mancato rispetto del Protocollo, ivi compresa la sospensione credito d'imposta a carico del produttore inadempiente.
0. 2. 200. 9.Moroni, Saglia.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.
0. 2. 200. 9.(Nuova formulazione) Moroni, Saglia.
(Approvato)

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.
2. 200.1 Relatori.
(Approvato)

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per

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ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse stanziate per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3.750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è destinato alle imprese operanti nei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.
7. 100.(Nuova formulazione) I Relatori.

All'articolo 7, dopo il commna 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno

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degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse stanziate per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3.750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non interiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinato alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove si siano realizzate opere di carattere collettivo per smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.
7. 100.(Ulteriore nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

Pag. 26

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46.
7. 101.I Relatori.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare»;
b) al comma 5 è aggiunto all'inizio il seguente periodo: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente».

3-ter. Al comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri 6».
7. 102.I Relatori.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative:
1) al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 (offerta pubblica di acquisto totalitaria) è sostituita dalla seguente:
«b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;».

3-ter. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 120, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli

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investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso»;
b) sostituire il comma 2 dell'articolo 193, con il seguente:
«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4 e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiori a due mesi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

3-quater. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni: sostituire il comma terzo dell'articolo 2357 del codice civile, con il seguente:
«3. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
b) Sostituire il comma secondo dell'articolo 2357-bis, con il seguente:
«Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni»;
c) sostituire il comma secondo dell'articolo 2445 del codice civile, con il seguente:
«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, comma 3, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale».
7. 103.I Relatori.
(Approvato)

All'emendamento 7.0212 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: con riserva di ripetizione sono inserite le seguenti: nei confronti del datore di lavoro e dopo le parole: indebitamente erogate sono inserite le seguenti: ai lavoratori;
b) al comma 9, lettera e) sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), h) e c);
c) al comma 9, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora al 31 dicembre 2009 risultassero disponibilità residue sulle predette risorse, le stesse possono essere utilizzate per le medesime finalità per l'anno 2010. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge

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23 luglio 1991, n. 223" sono aggiunte le seguenti: "o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo"»;
d) al comma 14, sostituire le parole: 19 luglio 1993, n. 148 con le seguenti: 20 maggio 1993, n. 148;
e) dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, commi 5-8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le seguenti: "a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,"».
0. 7. 0212. 1.Bernardo.
(Approvato)

Al comma 14 dopo le parole: presentati dal datore di lavoro aggiungere le seguenti: e della documentazione integrativa.
0. 7. 0212. 13.Zunino, Tullo, Rossa, Andrea Orlando.
(Approvato)

Al comma 17, capoverso 1-bis, dopo le parole: utilizzare per la contrattazione integrativa inserire le seguenti: nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67.
0. 7. 0212. 16.Bernardo.
(Approvato)

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi «Adattabilità/Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009.
18-ter. Per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal POR già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al comma 18-bis e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.
18-quater. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo Governo/Regioni/Province Autonome del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei Programmi Operativi FSE 2007/2013 Assi prioritari Adattabilità ed Occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle Regioni e delle Province Autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti Assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183/1987.
0. 7. 0212. 22.Bernardo.
(Approvato)

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Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Inps è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione delle somme indebitamente erogate. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le Regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».
5. Il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla

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medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 66, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla predetta legge, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis della legge 21 luglio 1991, n. 223.
8. All'articolo 19, comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al presente comma nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, lettere a) e h), sono eliminate le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
b) al comma 1-bis, le parole «secondo quando precisato dal decreto di cui ai comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;
c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:
«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8».

10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole «presso il fondo di provenienza» sono inserite le seguenti «nel triennio precedente» e dopo le parole «pari a 3.000 euro» sono inserite le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1o gennaio 2009».

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11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», aggiungere le seguenti «, da casalinghe»;
d) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«i) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
e) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sostituire le parole «parenti e affini sino al terzo grado» con le parole «parenti e affini sino al quarto grado».
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148; convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. Nell'ambito del processo di razionalizzazione e riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e nel quadro di una valorizzazione e potenziamento della disciplina degli ammortizzatori sociali quale politica attiva di reinserimento del lavoratore

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interessato da crisi aziendali o occupazionali come previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui al predetto articolo 19, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni dell'ISFOL di supporto e assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali nella gestione tecnico amministrativa dei progetti finanziati nell'ambito delle programmazione comunitaria e le risorse umane, con esclusione dei ricercatori e tecnologi, strumentali e finanziarie assegnate alle predette funzioni. A seguito del trasferimento sono apportate le conseguenti modifiche allo Statuto dell'ISFOL, prevedendo la possibilità della rideterminazione dei componenti degli organi amministrativi, in osservanza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ferma restando l'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dalle vigenti disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede all'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie trasferite tenuto conto, per gli aspetti riguardanti il personale, di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri e il trattamento economico è integrato, per la differenza, da un eventuale assegno ad personam con riferimento al solo trattamento fisso e continuativo, riassorbibile nell'ambito dei successivi rinnovi contrattuali. A seguito del trasferimento sono soppresse presso l'ISFOL le strutture cui sono attribuite le funzioni trasferite e sono corrispondentemente apportate le conseguenti rispettive modifiche alle dotazioni organiche dell'ISFOL e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
16. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:
«294-ter. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare, accreditati mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

17. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali,

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nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».

18. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al fondo di cui al precedente comma 1, lettera a), sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato e le regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al precedente comma».
7. 0212.I Relatori.
(Inammissibile, limitatamente ai commi 15 e 16).
(Approvato)