CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 marzo 2009
156.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 MARZO 2009

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ALLEGATO 1

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187 Governo).

SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 3.0.31 DEI RELATORI

Dopo le parole: 8 luglio 1999, n. 207, aggiungere le seguenti: A tali fornitori potranno essere altresì sospesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi relativi agli adempimenti ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali.
0. 3. 0. 31. 1. Monai, Cimadoro, Porcino, Messina, Barbato.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del decreto legislativo di cui al periodo precedente si applicano anche alle aziende italiane controllate da aziende estere che sono soggette a procedure di fallimento.
0. 3. 0. 31. 2. Fava, Fugatti, Bragantini, Comaroli, Allasia, Torazzi, Forcolin, Reguzzoni.

Dopo le parole: in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 aggiungere le seguenti: nonché a tutte quelle assoggettate a procedure concorsuali.
0. 3. 0. 31. 3. Lulli, Vico.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 207.
3. 0. 31. I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187 Governo).

SUBEMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 7. 0.214 DEI RELATORI RIAMMESSO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
10. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze sarà riassegnata, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 7. 0. 214. 22.Vignali.
(Riammesso)

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ALLEGATO 3

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 7.100 DEI RELATORI

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse stanziate per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3.750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a

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1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è destinato alle imprese operanti nei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.
7. 100. (Nuova formulazione) I Relatori.

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ALLEGATO 4

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto».
3. 11.Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria»,.
3. 11. (Nuova formulazione) Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Approvato)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis.
Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito».
3. 200.I Relatori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie, con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270».
3. 031.I Relatori.
(Approvato)

All'articolo 4, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni

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di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione».
4. 200.I Relatori.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, il termine del regime transitorio di cui al comma 1 è stabilito al 30 giugno 2009».
5. 14.Raisi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 giugno 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;
2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;
4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;
7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

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8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
*5. 057.Vannucci, Sani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;
2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;
4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;
7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;
8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi

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dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
*5. 057. (Nuova formulazione) Vannucci, Sani.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;
2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;
4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;
7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;
8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «Fondo per interventi

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strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 giugno 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;
2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;
4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;
7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;
8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
*5. 058.Bernardo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile

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al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;
b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;
d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;
g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;
h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
*5. 058. (Nuova formulazione) Bernardo.
(Approvato)

All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

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1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui all'articolo 3, comma 68, della medesima legge n. 244 del 2007, è prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».
6. 200.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è eseguito sulla base di criteri» con le seguenti: «è eseguito prioritariamente sulla base di criteri».
7. 2. Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
7-bis. - 1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli Enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009».
7. 0. 211.Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112).

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: 7. «Le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6»».
8. 01.Raisi.
(Approvato)