CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 marzo 2009
154.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2263 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2009 recante «misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»;
tenuto conto del fatto che tale provvedimento disciplina l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia a seguito del regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 attribuendo a tutti gli Stati membri un aumento del 2 per cento della quota nazionale, nonché dell'accordo politico definito il 20 novembre 2008 in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea sulla cosiddetta verifica dello stato di salute (health check) della politica agricola comune, poi trasfuso nel regolamento (CE), del 19 febbraio 2009, n. 72/2009 del Consiglio, che accorda all'Italia una maggiorazione del 5 per cento in unica soluzione nel 2009;
esaminato il comma 8 dell'articolo 2, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 885/2006 in ordine alla possibilità per gli Stati membri di non procedere per importi di minima entità al recupero delle somme indebitamente erogate;
considerato in proposito che l'articolo 32, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 conferisce agli Stati membri la facoltà di non procedere al recupero di aiuti indebitamente erogati, «se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare» (cosiddetta soglia de minimis);
rilevato che l'articolo 5-bis del regolamento (CE) n. 885/2006 (introdotto dal regolamento (CE) n. 1034/2008) stabilisce che tali condizioni si considerano soddisfatte se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 euro;
esaminato l'articolo 3, che prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte iscritti nel Registro nazionale, addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea;
considerato, al riguardo, che la rateizzazione è gravata da interessi in linea con i tassi di mercato la cui misura è definita applicando il tasso di riferimento di base valido per l'Italia calcolato dalla Commissione dell'Unione europea in conformità alle comunicazioni 2008/C 14/C 14/02 e 2009/C 16/01, con specifiche maggiorazioni, escludendo che tale misura possa essere configurata alla stregua di un aiuto di Stato;
valutato positivamente l'articolo 6-quater, che definisce in 330 milioni di euro per l'anno 2009 e 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 la

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dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - Incentivi assicurativi, finalizzato a promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato;
ritenuto in proposito che tale misura costituisce una condizione irrinunciabile nella prospettiva di creare le condizioni per una concorrenza reale tra le aziende produttrici dei Paesi dell'Unione europea, assumendo una valenza assoluta nell'impianto normativo in esame;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale (C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2042 Governo, approvato dal Senato, e la proposta di legge C. 2069 Minniti, in merito all'Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale;
rilevato, in particolare, che il Capo II del provvedimento, che reca gli articoli da 5 a 19, contiene disposizioni relative all'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA;
considerato, con riferimento alla banca dati del DNA, che l'articolo 2, paragrafo 1, del Trattato di Prüm prevede espressamente l'impegno delle Parti contraenti a creare e gestire banche dati nazionali di analisi di DNA al fine di perseguire i crimini;
esaminato il comma 1 dell'articolo 13, che prevede che a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici;
esaminato altresì il comma 4 dello stesso articolo 13, che prevede che, in ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo;
esaminato, altresì, l'articolo 29 che, introducendo l'articolo 72-quater nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevede al comma 1 che dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza di assoluzione di cui all'articolo 530 del codice divenuta irrevocabile, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile e, al comma 2, che in ogni caso non sono soggetti a distruzione i dati ed i campioni biologici prelevati nel luogo in cui è stato commesso il fatto per cui si procede;
tenuto conto della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati

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personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale che, all'articolo 5, stabilisce che devono essere previsti adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità della memorizzazione dei dati personali;
considerato che tale decisione quadro si applica al trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, nonché al trattamento non automatizzato di dati personali figuranti o destinati a figurare negli archivi;
considerata altresì la raccomandazione R(92)1 del 10 febbraio 1992 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'impiego di analisi del DNA nell'ambito della giustizia penale, con la quale, riconoscendo ad un tempo l'importanza delle analisi del DNA nell'ambito delle indagini penali e la necessità di tutelare la dignità della persona, l'integrità personale, il diritto alla difesa e il principio di proporzionalità, si esortano gli Stati membri ad informare la propria legislazione nazionale secondo definiti e rigorosi principi e criteri, prevedendo in particolare che i campioni di DNA non devono essere conservati dopo la sentenza definitiva, salvo che la conservazione sia necessaria per scopi direttamente collegati a quelli per i quali si è proceduto al prelievo, e che i risultati delle analisi del DNA e le relative informazioni possono essere conservati quando l'interessato sia stato condannato per gravi delitti contro la vita, l'integrità personale e la sicurezza o nei casi in cui è coinvolta la sicurezza dello Stato;
esaminata al riguardo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza S. e Marper c. Regno Unito del 4 dicembre 2008, ha affermato che la natura omnicomprensiva e indiscriminata del potere di conservare impronte digitali, campioni cellulari e profili genetici di persone sospettate di reati, ma non condannate, non assicura un giusto equilibrio tra contrastanti interessi pubblici e privati, violando l'articolo 8 della CEDU, e che la conservazione dei materiali di persone che dovrebbero godere della presunzione di innocenza costituisce un comportamento del tutto improprio e pregiudizievole;
considerando, altresì, che in questa sentenza la Corte, con riferimento alla conservazione dei dati, nel richiamare la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 1981, nonché la raccomandazione R(87)15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ha precisato che i princìpi fondamentali della protezione dei dati richiedono che la loro conservazione sia una misura proporzionata con riferimento alle finalità del prelievo e insistono sulla limitazione del periodo di conservazione;
esaminato inoltre l'articolo 24 del provvedimento, volto ad inserire nel codice di procedura penale l'articolo 224-bis, che prevede che quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
esaminato quindi l'articolo 25, che, inserendo nel codice di procedura penale l'articolo 359-bis, prevede che nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti

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dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi;
ritenuto in proposito opportuno garantire il rispetto dei princìpi richiamati nella raccomandazione R(92)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, il quale costituisce altresì un principio consolidato dell'ordinamento dell'Unione europea;
valutate positivamente nel loro complesso le misure contenute nel provvedimento;
considerata altresì l'urgenza di approvare tempestivamente il provvedimento, ferma restando l'opportunità di valutare successivamente l'impatto delle norme da esso recate sull'ordinamento giuridico interno;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito, all'articolo 13, comma 1, l'opportunità di prevedere che la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici abbia comunque luogo nei casi in cui non sia pronunciata sentenza di condanna dell'interessato, incluse le ipotesi di prescrizione del reato, salvo i casi in cui venga coinvolta la sicurezza dello Stato;
valutino le Commissioni di merito, all'articolo 13, comma 4, l'opportunità di prevedere che il regolamento di attuazione ivi previsto sia adottato in conformità ai principi sanciti dalla raccomandazione R(92)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992, e dalla sentenza S. e Marper c. Regno Unito del 4 dicembre 2008 della Corte europea dei diritti dell'uomo al fine di garantire che i dati relativi al profilo del DNA siano custoditi nella banca dati per un periodo proporzionato alle finalità per cui sono stati memorizzati e per le quali dovrebbero essere utilizzati, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 29, capoverso «Art. 72-quater», comma 2;
valutino le Commissioni di merito, agli articoli 24 e 25, l'opportunità di prevedere che il prelievo coattivo di campioni biologici sia disciplinato rafforzando le garanzie idonee ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi richiamati dalla raccomandazione R(92)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992, con particolare riferimento al principio di proporzionalità e comunque con modalità compatibili con le finalità di accertamento dei reati.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2099 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2099 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.