CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2009
153.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 64

ALLEGATO

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

EMENDAMENTI

ART. 1

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 1.Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in occasione della commissione di con le seguenti: nell'atto di commettere.
1. 12.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: 609-octies aggiungere le seguenti: e 612-bis.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
1. 13.Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 2.Bernardini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dall'autore a 612-bis con le seguenti: nell'atto di commettere il delitto previsto dall'articolo 612-bis.
1. 3.Contento.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 609-bis è sostituito dal seguente: «Art. 609-bis. - (Violenza sessuale).
1. Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena della reclusione è da due a sei anni.
4. È punito con la pena fino ad un anno chiunque arreca a taluno molestia, anche verbale, a contenuto sessuale. Se la molestia è recata sul luogo di lavoro, allo scopo di ottenere favori di natura sessuale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
1. 5.Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 609-bis le parole: da cinque a dieci anni sono sostituite dalle seguenti: da sei a tredici anni.
1. 6.Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 609-bis del codice penale è inserito in fine il seguente

Pag. 65

comma: «È punito con la pena fino ad un anno chiunque arreca a taluno molestia, anche verbale, a contenuto sessuale. Se la molestia è recata sul luogo di lavoro, allo scopo di ottenere favori di natura sessuale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni».
1. 7.Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 609-bis è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi da chi ha assunto volontariamente sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, la pena è aumentata fino ad un terzo.
1. 4.Lamorte.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Dopo l'articolo 609-bis, è aggiunto il seguente:
Art. 609-bis. - 1. (Atti sessuali vietati). Quando i fatti di cui all'articolo 609-bis, per specifiche modalità dell'azione o per la natura degli atti commessi, sono di minore gravità, si applica la pena della reclusione da 2 a 6 anni.

1-ter. All'articolo 609-bis, il comma 3 è abrogato.
1. 14.Contento.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici anni».
1. 10.Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1, dell'articolo 609-ter, aggiungere il seguente punto;
6) nei confronti di donna in stato di gravidanza.
1. 9.Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1, dell'articolo 609-ter, aggiungere il seguente punto:
6) nei confronti di persona legata all'autore del reato da un rapporto di lavoro subordinato.
1. 8.Lorenzin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori norme a tutela dei minori).

1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a due anni».
2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: 364,» sono inserite le seguenti: 364-bis,».
3. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

Pag. 66

4. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 600-ter.1. - (Distruzione di documenti redatti dal minore). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore è stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente».

5. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».

7. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis dei codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.
1. 01.Cosenza.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*2. 1.Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*2. 8.Di Pietro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) All'articolo 275, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che dall'entità del fatto un'altra misura risulti idonea a soddisfare le esigenze cautelari ovvero appaia probabile l'applicazione della circostanza attenuante dì cui all'articolo 609, comma 3.
2. 6.Contento, Costa, Pecorella.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) All'articolo 275 codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai delitti di cui agli articoli 609-bis, escluso il caso previsto dal comma 3, 609-quater e 609-octies del codice penale sempre che la misura sia richiesta dalle particolari modalità del fatto.
2. 5.Costa, Contento, Pecorella.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'articolo 275, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che dalle specifiche modalità del fatto un'altra misura risulti idonea a soddisfare le esigenze cautelari ovvero appaia probabile l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 609, comma 3.
2. 4.Contento, Costa, Pecorella.

Pag. 67

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: 609-bis inserire le seguenti parole:, 609-ter.
2. 11.Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: 600-quinquies inserire le seguenti parole:, 605.
2. 10.Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 649-octies aggiungere le seguenti:, escluso il quarto comma,.
2. 2.Bernardini.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: 609-octies del codice penale inserire le seguenti:, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 614, 624, 624-bis, 625, 628 e 629 del codice penale.
2. 12.Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 303, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 5. Nel caso si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 275 comma 3, ad esclusione dei delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o dei delitti commessi avvalendosi dalle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui ai commi 1 e 4, sono ridotti alla metà.
2. 3.Bernardini.

Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale.
2. 9.Vietti, Rao.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) Un privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), qualora questa sia in corso, non è perseguibile, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.
2. 7.Di Biagio.

ART. 3.

Sopprimerlo.
*3. 1.Bernardini.

Sopprimerlo.
*3. 5.Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, al comma 1, l'ultimo periodo è abrogato;
b) all'articolo 4-bis dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti: «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali

Pag. 68

da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 e citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
1-ter. In ogni caso, per i condannati ai delitti di cui ai commi precedenti, nonché ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quarter, 609-octies, 576, comma 1, n. 5, i benefìci possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un anno da uno dei centri di osservazione di cui all'articolo 63».
3. 4. Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) all'articolo 4-bis, al comma 1, l'ultimo periodo è abrogato;
d) all'articolo 4-bis dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti: «2. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 e citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

3. In ogni caso, per i condannati ai delitti di cui ai commi precedenti, nonché ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576 comma 1 n. 5, i benefìci possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità condotta negli istituti penitenziari con l'ausilio dello psicologo e ove siano stati previsti nel programma di trattamento».
3. 3. Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) alla fine del comma i inserire il seguente periodo: «I benefìci di cui al primo periodo sono altresì esclusi nei casi di cui agli articoli 600-bis, comma 1,

Pag. 69

600-ter, primo e secondo comma, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater comma 1 e 609-octies
3. 2.Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 4-«bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. In caso di condanna per alcuno dei reati di cui agli articoli 609-bis, escluso il caso di cui al terzo comma, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies del codice penale, la concessione dei benefici di cui al comma 1 è ammessa solo se il condannato sì sottopone volontariamente al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci agonisti dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti».
1-ter. Nel provvedimento che dispone il trattamento del blocco androgenico totale, il giudice indica il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso. Con il medesimo provvedimento è altresì individuato l'ufficio di polizia giudiziaria ove il condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello di ciascuna somministrazione delle sostanze previste dal comma 1-bis, per dimostrare l'avvenuto intervento. Il giudice fissa i giorni di presentazione all'ufficio di polizia giudiziaria, tenendo conto delle modalità del trattamento, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis il blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.»
3. 20. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Elenco pubblico dei condannati per i reati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale).

1. È istituito l'«Elenco delle persone condannate per violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo».
2. L'elenco di cui al comma i è pubblico e consultabile.
3. Nell'elenco vengono inseriti i nominativi con le relative fotografie di coloro che, scontata la pena per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale, tornano in libertà.
4. Le modalità attuative, organizzative e di pubblicità legate alla presente disposizione sono stabilite da uno o più decreti legislativi del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da presentare per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. 01.Cosenza.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al governo per la realizzazione dei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata»)
.

1. Al fine di assicurare che chi si è reso colpevole dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice Penale, dopo la fine della sua condanna, possa tornare a nuocere alla società, il Ministro di grazie e di giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'istituzione, all'interno

Pag. 70

delle strutture carcerarie esistenti o in nuove strutture carcerarie individuabili tra quelle già esistenti ma inutilizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di «centri carcerari di ospedalizzazione forzata».
2. Nell'attuare la delega di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene al seguenti criteri:
a) i «centri carcerari di ospedalizzazione forzata» sono destinati per periodi di un anno, rinnovabili senza limiti, ai condannati per reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice Penale che, una volta scontata l'intera loro pena, siano giudicati ancora pericolosi per la società o a rischio di recidiva;
b) all'interno dei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata», in cui vige il regime carcerario, vengono attuate terapie atte a rendere le persone ivi internate non più pericolosi per la società o a rischio di recidiva;
c) la decisione se rinnovare o meno la permanenza all'interno dei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata» spetta una commissione nazionale formata da tre magistrati e da tre medici specializzati nella cura delle devianze sessuali nominati, rispettivamente, con decreto del Ministro di grazia e giustizia e con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
d) il detenuto nei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata» ha la facoltà di chiedere, in cambio del diritto di essere definitivamente rilasciato, la somministrazione di trattamenti chimici - stabiliti in un elenco a cura del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che viene rinnovato e aggiornato ogni cinque anni - che ne neutralizzino la pericolosità sociale il rischio di recidiva.

3. Il decreto legislativo o i decreti legislativi di attuazione sono presentati per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. 02.Cosenza.

ART. 4.

Sopprimerlo.
*4. 1.Bernardini.

Sopprimerlo.
*4. 2.Di Pietro.

Al comma 1, capoverso 4-ter, le parole: anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto sono sostituite dalle seguenti: qualora sia titolare di un reddito non superiore al doppio di quello di cui al comma 1.
4. 3.Vietti, Rao.

ART. 5.

Sopprimerlo.
*5. 9. Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Sopprimerlo.
*5. 7.Vietti, Rao.

Al comma 1 sostituire le parole: Trascorso tale termine, a: Paesi terzi, con le seguenti: Trascorso tale termine, nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,
5. 1.Bernardini.

Pag. 71

Al comma 1 sostituire le parole da: Trascorso tale termine con le seguenti: di ritardi con le seguenti: Trascorso tale termine, nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano ritardi».
5. 2.Bernardini.

Al comma 1 sostituire la parola: o di ritardi è sostituita dalla seguente: nonché di ritardi.
5. 3.Bernardini.

Al comma 1 sostituire le parole: al giudice di pace, con le seguenti: al tribunale.

Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «al giudice di pace territorialmente competente», sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente»;
2-ter. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «giudice», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «tribunale».
5. 4.Bernardini.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: Qualora fino a: sessanta giorni e, al terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
5. 8. Vietti, Rao.

Al comma 1 dopo le parole: un periodo ulteriore di sessanta giorni, aggiungere le seguenti: purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive.
5. 5.Bernardini.

Al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: di cui al periodo precedente, aggiungere le seguenti: e purché siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,
5. 6.Bernardini.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)
.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, viene in ogni caso sempre adottato entro trenta giorni dopo che essi siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale, così da far loro scontare la pena prevista in patria. Qualora non vi sia la certezza che lo Stato di provenienza intenda o sia in grado di assicurare il pieno compimento della pena decretata dalla magistratura italiana, il provvedimento dì allontanamento viene

Pag. 72

differito al momento in cui il condannato per i reati di cui al precedente capoverso abbia scontato la pena prevista».
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il provvedimento di cui al comma 1-bis è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto notificato all'interessato».
5. 01. Cosenza.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 ed il comma 2 con i seguenti:
1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 90 milioni di curo per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di curo per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 9.Vietti, Rao.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al decreto-legge 25-6-2008, n. 112, all'articolo 61, dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma: «22-bis. Al fine di garantire la massima tempestività nelle immissioni in ruolo, l'intero contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, di cui al comma precedente, è tratto dai volontari delle Forze Armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.».
6. 15.Villecco Calipari, Rugghia.

Pag. 73

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie - idonei non vincitori - reclutati ai sensi del Decreto dei Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli dei Corpo nazionale dei vigili dei fuoco di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.
1-ter. all'onere derivante dall'attuazione dei comma 1-bis, nel limite di 3 milioni di giuro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
6. 50.Minardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il comma 1-bis:
«Per le finalità di cui al comma 1, le autorizzazioni alle assunzioni relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione, nonché la graduale assunzione, entro l'anno 2009, degli idonei, non vincitori dei concorsi interni, per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, rispettivamente con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 1o febbraio 2005, del 6 febbraio 2006 e del 12 febbraio 2007, pubblicati nei Bollettini Ufficiali del personale del Ministero dell'interno.
6. 100.D'Ippolito Vitale.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 16 comma 7 della Legge 23 agosto 2004, n. 226 è anticipato al 30 giugno 2009. Limitatamente al piano di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo, con riferimento alle forze di polizia, la riserva di posti in favore dei militari in servizio volontario cessati senza demerito dal servizio, di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), punto 1 è ridotta dal 30 al 20 per cento. Quella di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), punto 3 è ridotta dal 55 al 30 per cento. Quella di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), punto 1, è ridotta dal 70 al 30 per cento. Quella di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), punto 3, è ridotta dal 45 al 20 per cento.
6. 11.Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini, Montagnoli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di potenziare i mezzi a disposizione per il mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio di competenza, è consentito alle Amministrazioni locali di stipulare accordi con soggetti privati aventi ad oggetto la sponsorizzazione a titolo oneroso delle autovetture destinate alle polizie locali.
6. 10.Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini, Montagnoli.

Al comma 2 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.
6. 12.Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.
*6. 7.Vietti, Rao.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.
*6. 13.Ferranti, Bressa, Amici, Minniti, Zaccaria, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, Bossa, D'Incecco, Grassi, Murer, Sbrollini, Villecco Calipari, Pollastrini.

Pag. 74

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.
*6. 1.Bernardini.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.
*6. 6.Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

Al comma 3, dopo la parola: associazioni aggiungere le seguenti: apolitiche e apartitiche.

Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: Forze di polizia dello Stato o locali aggiungere le seguenti: e ai servizi sociali comunali.

Conseguentemente al comma 4, dopo la parola: associazioni aggiungere le seguenti: costituite con statuto pubblico.
6. 4.Mantini, Rao.

Al comma 3, dopo la parola: associazioni aggiungere la seguente: o cooperative per la sicurezza composte da.
6. 5.Di Biagio.

Al comma 3, sopprimere le parole: ovvero situazioni di disagio sociale.
6. 2.Bernardini.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'attività svolta è definita come collaborazione attiva con le istituzioni.
6. 6.Ascierto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis - 1. Le associazioni devono essere riconosciute ai sensi del codice civile e sono composte da cittadini residenti nel comune che intende avvalersi della loro collaborazione ed operano esclusivamente nel territorio comunale coincidente con quello di appartenenza dei propri iscritti.
2. Non si può essere iscritti a più di una associazione tra quelle comprese nell'elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi del comma precedente.».
6. 3.Bernardini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Le segnalazioni di cui al comma 3 che si rilevino manifestamente infondate ovvero disturbino il lavoro delle Forze di polizia dello Stato e locali, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 ai 2000 euro.
6. 14.Bucchino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 6 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei dieci giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di dieci giorni.
6. 200.Contento.

Sopprimere i commi 7 e 8.
6. 8.Vietti, Rao.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Aspettativa per conferimento incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da

Pag. 75

quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organi cadi appartenenza.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
6. 01.Governo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Conferimento della qualifica di Ausiliario di Pubblica Sicurezza alle Guardie particolari giurate).

All'articolo 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comma 6, dopo le parole «incaricati di pubblico servizio» è aggiunto il seguente periodo:
«Qualora presti servizio presso ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o della incolumità pubblica o della tutela ambientale, o sia comandata o richiesta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, la Guardia Particolare Giurata riveste la qualifica di Ausiliario di Pubblica Sicurezza».
6. 02.Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni».
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3), 4) e 5), del codice penale.»;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».

Art. 6-ter.
(Modifiche agli articoli 625 e 628 del codice penale).

1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
«8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fluito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena finito

Pag. 76

dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».
6. 05.Brigandì.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti il reato di violazione di domicilio, furto, furto in abitazione, furto con strappo, circostanze aggravanti, rapina).

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti parole «reclusione da due a sei anni e della multa da curo 1.000 a euro 2000»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«4. La pena è da cinque a otto anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.».

2. All'articolo 624 del codice penale, è apportata la seguente modificazione:
a) al primo comma, le parole «reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da curo 154 a euro 516», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da due a sei anni e da euro 3000 a euro 5000.»;

3. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «reclusione da uno a sei anni e con la multa da curo 309 a euro 1032», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000»;
b) al terzo comma, le parole: reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549, sono sostituite dalle seguenti parole: reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 10.000.;

4. All'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1032», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000»;
b) al secondo comma, le parole: «reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 10000»;
c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
2-bis. Quando ricorra taluna delle circostanze di cui al presente articolo, non è applicabile il disposto del comma 2 dell'articolo 69;

4. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 5000 a euro 10000»;
b) al terzo comma, le parole «reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 5000 a euro 15000.».

Pag. 77

Art. 6-ter.
(Modifiche al codice di procedura penale).

«All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
b)
al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3 4 e 5».
6. 021. Brigandì.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Modifiche agli articoli 614, 624, 624-bis e 625 del codice penale).

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «fino a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 1000 a 2000 euro»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
4. La pena è da tre a cinque anni e la multa da 2000 a 3000 euro, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

2. All'articolo 624 del codice penale, primo comma, le parole «reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti parole «reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000».
3. All'articolo 624-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000»;
b) al terzo comma, le parole: «reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 206 a euro 1.542», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5000 a euro 10000»;

4. All'articolo 625 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1000 a euro 5000»;
b) al secondo comma, le parole: «la reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 206 a euro 1.542», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5000 a euro 10000».

Art. 6-ter.
(Modifiche al codice di procedura penale).

All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5).
6. 020. Brigandì.

Pag. 78

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale).

l. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni».
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3), 4) e 5), del codice penale.»;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».

Art. 6-ter.
(Modifiche agli articoli 625 e 628 del codice penale).

l. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
«8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».
6. 040. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti il reato di violazione di domicilio, furto, in abitazione, furto con strappo, circostanze aggravanti, rapina).

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «reclusione fino a tre anni», sono sostituite dalle seguenti parole «reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.000 a euro 2000»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«4. La pena è da cinque a otto anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato».

2. All'articolo 624 del codice penale, è apportata la seguente modificazione:
a) al primo comma, le parole «reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da due a sei anni e da euro 3000 a euro 5000.»;

Pag. 79

3. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000»;
b) al terzo comma, le parole: «reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 10.000»;

4. All'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1032» sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 3000 a euro 5000»;
b) al secondo comma, le parole: «reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 10000»;
c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
2-bis. Quando ricorra taluna delle circostanze di cui al presente articolo, non è applicabile il disposto del comma 2 dell'articolo 69;

4. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 5000 a euro 10000»;
b) al terzo comma, le parole «reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098», sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 5000 a euro 15000».

Art. 6-ter.
(Modifiche al codice di procedura penale).

«All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5)».
6. 0.3. Brigandì, Follegot, Molteni, Paolini.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da ingenerargli un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona a sé legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
7. 1. Vietti, Rao.

Al comma l, capoverso «Art. 612-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge separato o divorziato.
7. 2. Vietti, Rao.

Pag. 80

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7.
8. 1. Vietti, Rao.

Sopprimere il comma 3.
8. 2. Vietti, Rao.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
9. 2. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), e c).
9. 1. Bernardini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) Il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo comma alla lettera d) sostituire il punto 1 con il seguente: 1) All'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.

Conseguentemente, al medesimo comma alla lettera d) sostituire il punto 2 con il seguente: 2. Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 498-bis (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili) - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati.
9. 3. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

Pag. 81

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure preventive).

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.
2. Per le finalità previste dal comma 1, il questore può avvalersi delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Dall'attivazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
10. 01. Rossi, Contento, Costa.

ART. 11.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Ciascuna Regione e Provincia autonoma vara, nell'ambito dei programmi di formazione già previsti, moduli specialistici sul tema della violenza sessuale ed assistenza alle vittime, sia fisica che psichica, per i ginecologi e gli operatori sanitari e para-sanitari operanti nei presidi sanitari, compresi i Pronto soccorsi.
1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, adotta le linee guida per la definizione dei corsi di formazione di cui al comma 1-bis.
11. 1.Fucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il Ministero dell'istruzione nell'ambito delle ore dedicate all'educazione alla cittadinanza e alla Costituzione, promuove corsi di sensibilizzazione contro la violenza sessuale.
11. 2.Lorenzin.

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Per diffondere la necessità della massima vigilanza nelle donne rispetto al pericolo di subire violenze sessuali e far comprendere ai potenziali colpevoli di reati di violenza sessuale che essi rischiano di compromettere la loro stessa esistenza andando incontro a atteggiamento inflessibile da parte dello Stato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, avvia e cura la realizzazione di una «Campagna informativa istituzionale sui pericoli della violenza sessuale. La campagna informativa istituzionale di cui al comma 1, attuata mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia. Per la prima fase di attuazione degli articoli 14 e 12 della presente proposta di legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro per le pari opportunità, è autorizzato ad erogare le risorse necessarie prelevandole dal contributo di 25 milioni di euro di cui ai terzo capoverso dell'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184.
12. 1.Cosenza.

Pag. 82

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Annualmente gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, anche di concerto, programmano corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
12. 011. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
12-bis. Nel titolo II del libro II del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:
Art. 24-ter. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). - 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.
2. È vietato utilizzare l'immagine della donna in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari.
3. Il Ministro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni e di organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
12. 012. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione dello sportello d'ascolto contro la violenza alle donne e ai minori presso i reparti di pronto soccorso delle aziende ospedaliere).

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità e della Conferenza Stato regioni, al fine di poter offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso istituiscono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza.
2. Gli sportelli d'ascolto di cui al comma i hanno la funzione di accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne ed ai minori vittime di violenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo nazionale

Pag. 83

contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo per le pari opportunità istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
12. 013. Livia Turco, Ferranti, Murer, Binetti, Bossa, D'Incecco, Lenzi, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente: Art. 12-bis. (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109) 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 109, di seguito specificate per i differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nel comma 2.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma i dovranno essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante, gli interventi di realizzazione e sviluppo delle Reti di Nuova Generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma i saranno rese disponibili dagli operatori di rete fissa a far data dal 31 dicembre 2009, gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di Nuova Generazione degli operatori interessati. Entro la medesima data gli operatori di rete fissa comunicano al Ministero dello sviluppo economico i piani ed i tempi di adeguamento dei propri sistemi tecnologici.
12. 02.Abrignani, Orsini, Cassinelli.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Principi e strumenti nel sistema sanitario). 1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime dei reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale e 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, del codice penale, attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».
2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:
Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.
12. 030. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Pag. 84

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Protocolli d'intesa) 1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture promuovono protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine), e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centro antiviolenza).
2. I protocolli di cui al comma precedente hanno come obiettivo:
a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;
b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;
c) la formazione degli operatori del settore;
d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
e) l'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.
12. 03. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Statistiche sulla violenza). 1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini del monitoraggio, della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612 bis del codice penale e del fenomeno della violenza sessuale, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura con cadenza almeno biennale io svolgimento di una rilevazione dei fenomeni suddetti, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio».
12. 04. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Relazione annuale al Parlamento). 1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612 bis e contro gli atti di violenza sessuale.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro

Pag. 85

per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno».
12. 05. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Sistema previdenziale). A favore delle lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 612-bis, del codice penale, sono stabilite modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto.
12. 06. Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis. 1. Alla legge 30 ottobre 2008, n. 169, all'articolo 1, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
«Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative volti a promuovere e favorire l'educazione all'uguaglianza di genere, per una piena cittadinanza dei due sessi fondata sul rispetto reciproco tra uomini e donne.
12. 07.Concia.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: Art. 12-bis. - (Programmi a tutela
delle vittime di violenza e discriminazione). -
1. Le regioni, gli enti locali ed i centri antiviolenza, possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché di reintegrazione personale e sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. I programmi di cui al comma 1 possono riguardare altresì il soddisfacimento, almeno per il periodo di durata del processo penale, delle esigenze alloggiative, del reinserimento lavorativo e sociale della donna nonché degli eventuali figli minori.
3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di cui al comma 1 sono definiti con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
12. 08. Murer, Livia Turco, Ferranti, Binetti, Bossa, D'Incecco, Lenzi, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis. 1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:
a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori e della violenza sessuale;

Pag. 86

b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.
3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo I, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori e della violenza sessuale.
12. 010. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni.