CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2009
152.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: euro 5, aggiungere le parole: dotate di filtro antiparticolato.
1. 1. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: è concesso un contributo di euro 1.500, con le parole: riconosciuta una detrazione di 1.500 euro dall'imposta lorda. Fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento. La detrazione è da ripartire in due quote annuali di pari importo, e aggiungere, in fine le seguenti parole: qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita della suddetta detrazione, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza della predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:
1-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento definisce le modalità atte a garantire che le suddette detrazioni, siano riconosciute esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma.

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010 e 20.000.000 euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d-ter) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010, e 20.000.000 euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.
1. 2. Borghesi, Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: è concesso un contributo di euro 1.500, con le parole: è concessa, l'esenzione definitiva dal pagamento della tassa automobilistica, e aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che la suddetta esenzione, sia riconosciuta esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010, e 20.000.000 euro per l'anno

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2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d-ter) quanto a 30.000.000 euro per l'anno 2009, 30.000.000 euro per l'anno 2010, e 30.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.
1. 3. Borghesi, Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. All'onere derivante dall'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e a 40 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 4. Formisano, Pezzotta Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo di cui al terzo periodo del comma 1, articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007. n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, in materia di istruzione del Servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) per l'anno 2009, la dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotta di 2 milioni di euro.
1. 5. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Coloro che effettuano la rottamazione di cui al comma 1, senza sostituzione possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro, di durata pari a tre annualità. Per l'applicazione di cui al presente comma, valgono le disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° febbraio 2008.
1. 6. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'intervento di modifica o ripotenziamento degli impianti dl produzione dl energia elettrica esistenti su tutto il territorio nazionale superiori a 300 MW comprende anche la modifica della loro

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alimentazione con ogni fonte energetica primaria, senza onere di comparazione ambientale fra le stesse fonti.
1-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis si applicano anche alle procedure in corso o non ancora concluse al momento della loro entrata in vigore.
1. 7. Abrignani.
(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: è concesso un contributo di euro 2.500, con le parole: riconosciuto, per il periodo di imposta 2010, un credito di imposta di euro 2500, per l'acquisto degli autoveicoli di cui al presente comma, e aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che il suddetto credito d'imposta, sia riconosciuto esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: il contributo è incrementato fino a euro 4.000, con le parole: il contributo è integrato con un credito di imposta fino a euro 4.000 per il periodo di imposta 2010.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) quanto a 40.000.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d-ter) quanto a 40.000.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui ai comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.
1. 8. Borghesi, Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di consentire una piena efficacia degli incentivi al rinnovo del parco circolante, per il periodo di riferimento di cui al comma 6 del presente articolo, non è dovuta l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'acquisto di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» nonché per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, a condizione che tali veicoli siano sostituiti entro sessanta giorni con autovetture nuove di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2009. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione di cui al presente comma.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in misura pari a 31 milioni di euro per l'anno 2009.
1. 9. Duilio.

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, è aggiunta, infine, la seguente lettera: i-bis) gli autocaravan il cui proprietario, o componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo;
b) all'articolo 20 è aggiunto, infine, il seguente comma: «Gli autocaravan che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono esenti dal pagamento dalla tassa automobilistica per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di certificazione dell'avvenuta installazione del relativo impianto».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere il seguente:
Agli oneri derivanti dalla lettera 2-bis dell'articolo, stimati pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
1. 10. Ceccuzzi, Cenni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 285 del 1992, usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2-ter. I veicoli di cui al comma precedente usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
Agli oneri derivanti dalle lettere 2-bis e 2-ter dell'articolo 1, stimati pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008.
1. 11. Ceccuzzi, Cenni.
(Inammissibile)

Al comma 3, dopo le parole: con gas metano, aggiungere le parole: Gpl.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
L'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
1. 12. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: è inferiore ai limiti previsti dal comma 1, per quanto riguarda l'eventuale seconda alimentazione.
1. 13. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'acquisto dl autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione,

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esclusiva o doppia, del motore con GPL, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in euro 382 milioni per l'anno 2009, con le seguenti: in euro 394,3 milioni per l'anno 2009, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, con le seguenti: quanto ad euro 323,4 milioni per l'anno 2009, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), sostituire il penultimo periodo con il seguente: A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 323,4 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 609,6 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 87,7 milioni di euro.
*1. 14. Zazzera, Saglia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'acquisto dl autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di C02 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in euro 382 milioni per l'anno 2009, con le seguenti: in euro 394,3 milioni per l'anno 2009, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, con le seguenti: quanto ad euro 323,4 milioni per l'anno 2009, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), sostituire il penultimo periodo con il seguente: A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 323,4 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 609,6 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 87,7 milioni di euro.
*1. 15. Vignali.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'acquisto dl autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di C02 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in euro 382 milioni per l'anno 2009, con le seguenti: in euro 394,3 milioni per l'anno 2009, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, con

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le seguenti: quanto ad euro 323,4 milioni per l'anno 2009, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), sostituire il penultimo periodo con il seguente: A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 323,4 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 609,6 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 87,7 milioni di euro.
*1. 17. Abrignani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre, il contributo è aumentato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di C02 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

Conseguentemente: Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2009.
1. 16. Fava, Fugatti, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'acquisto di autovetture, già prorogate dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: euro 238,6 milioni per l'anno 2010, euro 413,9 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: euro 138,6 milioni per l'anno 2010, euro 213,9 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), al penultimo periodo sostituire le parole: nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro, e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro, con le seguenti: nell'anno 2010 per 219,1 milioni di euro, nell'anno 2011 per 212,7 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 93,5 milioni di euro.
1. 18. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'acquisto di autovetture, già prorogate dall'articolo 29, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012. All'onere derivante dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni

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2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 19. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 4, sostituire le parole: lettera d), con le seguenti: lettere d), f) e g).
*1. 20. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 4, aggiungere dopo la lettera d) le lettere f) e g).
*1. 21. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'acquisto di autovetture nuove ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: euro 238 milioni per l'anno 2010, euro 413,3 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: euro 138 milioni per l'anno 2010, euro 213,3 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), penultimo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: nell'anno 2010 per 218,5 milioni di euro, nell'anno 2011 per 213,3 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 94,1 milioni di euro.
1. 22. Zazzera, Saglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 5» è concesso un contributo pari ad euro 4.000. Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria «EEV» per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1o ottobre e tino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4», «euro 5» o «EEV» nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva del motore con gas metano, il contributo è pari ad euro 10.000.
Per le finalità di cui al presente comma il «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui

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all'articolo 1, comma 918 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 85 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma.
1. 23. Raisi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 5» è concesso un contributo pari ad euro 4.000. Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche In locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria «EEV» per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1o ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
Per le finalità di cui al presente comma il «Fondo per li proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro del delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009 provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 27. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo paragrafo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, primo periodo sostituire le parole: euro 230,5 milioni per l'anno 2010, con le seguenti: euro 261 milioni per l'anno 2010, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo sostituire le parole: euro 130,5 milioni per l'anno 2010, con le seguenti: euro 161 milioni per l'anno 2010, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), penultimo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro, con le seguenti: nell'anno 2010 per 241,5 milioni di euro, nell'anno 2011 per 205,8 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 78,7 milioni di euro.
*1. 24. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo paragrafo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, primo periodo sostituire le parole: euro 230,5 milioni per l'anno 2010, con le seguenti: euro 261 milioni per l'anno 2010, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), primo periodo sostituire le parole: euro 130,5 milioni per l'anno 2010, con le seguenti: euro 161 milioni per l'anno 2010, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), penultimo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro, con le seguenti: nell'anno 2010 per 241,5 milioni di euro, nell'anno 2011 per 205,8 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 78,7 milioni di euro.
*1. 28. Vignali.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 25. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per la sostituzione, realizzata attraverso demolizione di veicoli, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è concesso un contributo di euro 2.500. All'onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: e 5, con le parole:, 5 e 5-bis.
1. 26. Caparini, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'acquisto di autovetture nuove ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012.

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Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, al primo periodo le parole: euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, sono sostituite dalle seguenti: euro 238 milioni per l'anno 2010, euro 413,3 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), al primo periodo le parole: euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011, sono sostituite dalle seguenti: euro 138 milioni per l'anno 2010, euro 213,3 milioni di euro per l'anno 2011, e all'articolo 8, comma 1, lettera a), al penultimo periodo le parole: nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: nell'anno 2010 per 218,5 milioni di euro, nell'anno 2011 per 213,3 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 94,1 milioni di euro.
1. 29. Vignali.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In caso di sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di motoveicoli ed autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con quadricicli nuovi leggeri di categoria L6e o con quadricicli nuovi pesanti di categoria L7e, è concesso un contributo di euro 1.500.
4-ter. Per l'acquisto di un quadriciclo nuovo leggero, categoria L6e, o di un quadriciclo nuovo pesante, categoria L7e, è concesso un contributo di euro 1.000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 4-bis.

Al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
1. 30. Zorzato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di semirimorchi di categoria 04 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati fino al 1o aprile 1993, con semirimorchi nuovi di categoria 04 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è concesso un contributo di euro 2.000.
Al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
1. 32. Aracu.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'acquisto di carrelli industriali semoventi controbilanciati ad alimentazione elettrica, di nuova generazione, destinati al sollevamento o al trasporto di cose, come definiti dalla norma UNI EN 1726.1 armonizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, qualora realizzino un risparmio energetico del 20 per cento a parità di lavoro svolto, il contributo è pari al 10 per cento del valore di acquisto del prodotto, inclusivo di batterie a caricabatteria, qualora

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anche gli stessi realizzino un risparmio energetico significativo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche ed i requisiti di efficienza delle macchine e dei relativi accessori, necessari ad accedere all'agevolazione. Al relativo onere, valutato in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un maggior gettito annuo pari a 40 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al comma 6 dopo la cifra: 4, aggiungere le parole: e 4-bis.
1. 33. Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiunge il seguente:
4-bis. Per l'acquisto di nuove macchine agricole a motore, comprese quelle operatrici, rispondenti alla categoria euro 4, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse in sostituzione di macchine e attrezzature di età superiore a 10 anni o non marcate CE della stessa categoria di quelle sostituite, è concesso, nei limiti di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2011, un contributo per un ammontare fino al 10% del prezzo di acquisto, a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino alla data del 31 dicembre 2008 il venditore provvede entro quindici giorni alla demolizione della macchina sostituita. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle somme conseguenti ad ulteriori revoche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
1. 34. Russo, Faenzi, Beccalossi, Nola, Gottardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa comunitaria, individua le modalità per eliminare la penalizzazione dei veicoli alimentati a metano di cui al comma 4 che superano la massa massima di 3.500 chilogrammi a causa del peso aggiuntivo delle bombole e degli altri equipaggiamenti specifici del metano.
1. 35. Raisi.

Al comma 5, dopo le parole: motociclo fino a 400 cc di cilindrata, inserire le seguenti: ovvero non superiore a 60 KW.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2009.
*1. 36. Raisi.

Al comma 5, dopo le parole: motociclo fino a 400 cc di cilindrata, inserire le seguenti: ovvero non superiore a 60 KW.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2009.
*1. 39. Bragantini, Allasia, Fava, Fugatti, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli.

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Al comma 5, sostituire le parole: di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata, con le seguenti: di un motociclo fino a 60 KW.
1. 37. Abbrignani.

Al comma 5, sostituire le parole: 400 cc di cilindrata, con: 60 kw.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: 382 milioni, con le seguenti: 387 milioni, e, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 38. Benamati.

Al comma 5, sostituire le parole: 400 cc, con le seguenti parole: 650 cc.
1. 40. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, sostituire le parole: è concesso un contributo di euro, con le parole: riconosciuta una detrazione di 500 euro dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento. La detrazione è da ripartire in due quote annuali di pari importo, e aggiungere il seguente comma:
5-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che le suddette detrazioni, siano riconosciute esclusivamente per l'acquisto dei motocicli di cui al precedente comma.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) quanto a 5.000.000 euro per l'anno 2010 e 5.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d-ter) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2010, e 10.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.
1. 42. Borghesi, Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 5, sostituire le parole: è concesso un contributo di euro 500 con le parole: è disposta l'esenzione definitiva dal pagamento della tassa automobilistica e aggiungere il seguente comma:
5-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che la suddetta esenzione, sia riconosciuta esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2009, 4.000.000 euro per l'anno 2010, e 4.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.
1. 43.Borghesi, Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

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Al comma 5, sostituire le parole: euro 500, con le parole: euro 600.
1. 41. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, dopo le parole: è concesso un contributo di euro 500, aggiungere le seguenti: Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo ed è anticipato dal venditore che viene rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici che lo recuperano quale credito d'imposta secondo le disposizioni del comma 231, articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 6.100.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci.
1. 44. Raisi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di acquisto entro il 31 dicembre 2009 di una bicicletta, di un ciclomotore o di motociclo a trazione elettrica, nei limiti di euro 5 milioni, è previsto un contributo pari al:
-30 per cento del prezzo di listino fino a un massimo di 300 euro, per una bicicletta a pedalata assistita elettricamente;
-30 per cento del prezzo di listino fino a un massimo di 500 euro, per un ciclomotore o motociclo a trazione elettrica.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «60 milioni», con le parole: «55 milioni».
1. 46. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nel caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di categoria «euro2» con contestuale rottamazione di un ciclomotore o di un motociclo di categoria «euro0» o «euro1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con altri contributi di natura nazionale, regionale o locale concessi ai fini del rinnovamento del parco circolante, realizzato attraverso l'entrata in servizio di nuovi veicoli maggiormente eco-compatibili.

Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole: Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, aggiungere le seguenti: e 5-bis.
* 1. 45. Raisi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nel caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di categoria «euro2» con contestuale rottamazione di un ciclomotore o di un motociclo di categoria «euro0» o «euro1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con altri contributi di natura nazionale, regionale o locale concessi ai fini del rinnovamento del parco circolante, realizzato attraverso l'entrata in servizio di nuovi veicoli maggiormente eco-compatibili.

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Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole: Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, aggiungere le seguenti: e 5-bis.
* 1. 47. Vignali.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato fra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010 anche per le demolizioni certificate avvenute nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 al 7 febbraio 2009.
1. 48. Peluffo, Lulli, Fluvi, Ceccuzzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'acquisto di un quadriciclo leggero di categoria L6e o di un quadriciclo pesante di categoria L7e, nuovo di categoria «Euro 2», con motore ad accensione comandata o di altro tipo a combustione interna, e contestuale rottamazione di un ciclomotore, di un quadriciclo o di un motociclo di categoria «Euro 0» o «Euro1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, è concesso un contributo di euro 900. All'onere, valutato in euro 800 mila per l'anno 2009, in euro 350 mila per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del DL 112/2008 convertito con legge 133/2008.

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: e 5, con le parole: 5 e 5-bis.
1. 49. Alessandri, Rainieri.

Al comma 6, dopo le parole: commi 1, 2, 3, 4, inserire le seguenti:, 4-bis.
1. 50. Aracu.

Al comma 6, dopo le parole: commi 1, 2, 3, 4, inserire le seguenti: 4-bis, e 4-ter.
1. 51. Zorzato.

Al comma 6, sopprimere le parole: anche in locazione finanziaria, ed aggiungere in fine il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di acquisto attraverso contratto di locazione, anche finanziaria, a condizione che di tale contributo benefici il locatario, come comprovato da idonea documentazione, e la durata del contratto non sia inferiore a 18 mesi. Tale documentazione integra quella richiesta ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 296/06.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al quarto periodo del comma 4-ter hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
1. 66. Raisi.

Al comma 7, dopo le parole: per le installazioni degli impianti a metano, inserire le seguenti: su tutti gli autoveicoli in circolazione,.
1. 53. Bragantini, Torazzi, Fava, Allasia, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Al comma 7, dopo le parole: per le installazioni degli impianti a metano, inserire le seguenti: sugli autoveicoli di categoria euro 0, euro 1 e euro 2.
1. 54. Bragantini, Torazzi, Fava, Allasia, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

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Al comma 9, aggiungere, in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al terzo periodo del comma 231 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 non si applica ai contratti di locazione, anche finanziaria, a condizione che di tale contributo benefici il locatario, come comprovato da idonea documentazione, e la durata del contratto non sia inferiore a 18 mesi. Tale documentazione integra quella richiesta ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006.
1. 52. Raisi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

a) Al comma 230, articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione.
b) Il comma 232, articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, è sostituito dal seguente:
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione/carta provvisoria di circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.
1. 55. Raisi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce la stipula di un apposito Protocollo di intenti con i produttori di beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui ai commi da 1 a 5 e i rappresentanti di tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva, ivi compresi i subfornitori. Nel Protocollo sono definiti gli impegni in ordine alle garanzie del mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con cui assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i subfornitori e gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche relativamente ai servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo di sorveglianza che vigila sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle parti e determina le sanzioni per il mancato rispetto del Protocollo, ivi compresa la sospensione credito d'imposta a carico del produttore inadempiente.
1. 57. Moroni, Saglia.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per l'acquisto di veicoli di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, in alternativa al contributo previsto dai medesimi commi, le aziende produttrici concedono una rateizzazione quinquennale,

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senza interessi ed oneri accessori, per i veicoli del costo fino a 10 mila euro, a favore dei cittadini italiani e comunitari, il cui reddito calcolato secondo il parametro ISEE non sia superiore a 20 mila euro per i singoli, a 25 mila euro per nuclei familiari di due persone, a 30 mila euro con quattro o più persone.
10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite te modalità di attuazione del precedente comma».
1. 58. Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «o importatrici del veicolo nuovo», sono aggiunte le seguenti: «, intendendosi per imprese costruttrici le società appartenenti allo stesso gruppo che producono parti del veicolo,».
1. 59. Fava, Fugatti, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per la sostituzione legata all'acquisto di macchine utensili di nuova fabbricazione, prodotte in Italia, riconosciuto, per l'anno 2009, un contributo pari a euro 15.000 alle piccole e medie imprese del settore tessile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in euro 320 milioni per l'anno 2009, si provvede, quanto a euro 160 milioni tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, quanto alla restante parte mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.
1. 60. Torazzi, Fava, Fugatti, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
11-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, a quanto previsto dal comma 11-bis del presente articolo.
11-quater. Per prevenire la formazione di rifiuti agli esercenti di attività di trasporto merci, agli enti ed imprese pubbliche di trasporto ed agli esercenti autoservizi e trasporti a fune, che acquistano pneumatici ricostruiti ai sensi dei Regolamenti ECE ONU 108 e 109 e certificati dal ricostruttore secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto, entro il limite di uno stanziamento di 30 milioni di euro all'anno, un credito di imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, recuperabile mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il certificato del ricostruttore, di cui al comma precedente, rilasciato al momento dell'acquisto di ogni pneumatico ricostruito ed allegato alla fattura di vendita, deve contenere i seguenti elementi: i dati del ricostruttore, i dati del cliente, il numero progressivo del certificato apposto dal ricostruttore, i riferimenti della fattura di vendita, la matricola

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e la marca del pneumatico, la data e la firma di chi rilascia il certificato.
1. 64. Raisi, Tommaso Foti.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Ai fini del finanziamento di programmi per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico, il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, incrementato di 20 milioni di euro per il 2009, 90 milioni di euro per il 2010, e 90 milioni di euro per il 2011.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009, e 90 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
1. 61. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2009, 10 milioni di euro nell'anno 2010 e 10 milioni di euro nell'anno 2011. Ai fini della presente disposizione, il contributo di cui al secondo periodo del predetto articolo 17, comma 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la medesima disciplina ivi prevista, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2009 e 10 milioni rispettivamente per gli anni 2010 e 2011 si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge 133 del 2008.
1. 62. Fogliato, Fugatti, Fava, Negro, Ranieri, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Allasia, Reguzzoni, Torazzi, Rainieri, Pini.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate all'attuale crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5», per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 500.000 euro.
17-ter. Il contributo di cui al comma 17-bis è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2009/C 16/01 del 17 dicembre 2008, recante il «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria». L'efficacia della misura è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
17-quater. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità

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operative e termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 17-bis.
17-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 63. Bernardo.

Dopo il comma 17, aggiungere in fine, i seguenti commi:
17-bis Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008.
17-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a euro 900.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della difesa.
1. 65. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in un'unica soluzione, nell'anno 2009, l'ammontare complessivo di euro 180 milioni. Le risorse previste dal presente articolo sono ripartite entro il 31 luglio 2009, alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 180 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.
1. 01. Gidoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure fiscali a sostegno del settore automobilistico).

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa e così sostituita: b) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato

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decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato, i limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercia e dell'artigianato.
2. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura massima indicata al comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.

3. Dopo la lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente: l-quinquies) il cinque per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura o di un motociclo o di un ciclomotore ad uso privato d nuova immatricolazione, fino ad un massimo di euro duemila.
4. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2003, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro.
1. 02. Forcolin, Fugatti, Fava, Comaroli, Bragantini, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Tutela dei livelli occupazionali).

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con le organizzazioni datoriali e le

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organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, al fine di prevedere precise garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, che non possono essere ridotti, per i settori produttivi che beneficiano degli incentivi di cui alla presente legge, le modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione;
2. Al fine di verificare gli effetti delle disposizioni della presente legge sui livelli occupazionali, il protocollo, di cui al comma 1 prevede un sistema di monitoraggio con scadenza 31 dicembre 2009, sull'eventuale ricorso a forme di sostegno del reddito per i settori produttivi che beneficiano degli incentivi ivi contenuti.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 3.
1. 03. Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fiscalità auto aziendali).

1. Al testo unico delle imposte sul redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 102, comma 2 è inserito il seguente:
«3. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e b-bis) la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi».
b) all'articolo 102, comma 7, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
«Per i beni di cui all'articolo 164 , comma 1, lettera a) e b-bis), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal comma 2».
c) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):
1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan, euro 5,784,32 per i motocicli, euro 2.892,16 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 5061,28 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.084,566 per i motocicli, euro 578,438 per i ciclomotori».
2) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto limite di euro 25.306,39 per le autovetture è elevato a euro 36.151,976 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;».

2. Le disposizioni di cui al comma hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
* 1. 04. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 102, comma 2 è inserito il seguente:
«3. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e b-bis) la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi».
b) all'articolo 102, comma 7, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
«Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e b-bis), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal comma 2».
c) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):
«1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan, euro 5.784,32 per i motocicli, euro 2.892,16 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 5061,28 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.084,566 per i motocicli, euro 578,438 per i ciclomotori».
2) Il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto limite di euro 25.306,39 per le autovetture è elevato a euro 36.151,976 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio»;

2. Le disposizioni di cui comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 010. Raisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale).

1. Al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente stipula appositi Accordi di Programma con gli enti locali coinvolti e le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano, e all'alimentazione elettrica.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
3. L'installazione di detti impianti, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti già metano o privi di colonnine elettriche, sia in nuove stazioni di servizio.
4. Saranno ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano, e/o dell'elettricità. Non saranno invece ammissibili i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.

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5. Il contributo per ciascun impianto, è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, così come definiti al precedente comma, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.
6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, vengono individuate modalità operative e criteri per l'erogazione dei suddetti contributi. I contributi di cui ai commi precedenti non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.
7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio, è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o gpl, per autotrazione. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle presenti disposizioni, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 213, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
1. 05.Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incentivi all'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati).

1. Al fine di limitare i danni prodotti dalla crisi all'industria dei turismo, sostenere lo sviluppo e l'occupazione, è istituita, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, una carta nazionale di servizi finalizzati al prestito e al risparmio turistico e alla promozione unitaria dell'immagine turistica dell'Italia all'estero denominata «Carta Italia», di seguito definita Carta.
2. Le modalità di gestione della Carta e di collegamento con il sistema dei «buoni vacanza» di cui al decreto 21 ottobre 2008, sono stabilite con decreto del Sottosegretario alla Presidenza dei Consiglio dei ministri con delega al turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di decreto.
3. La Carta è distribuita:
a) sul territorio nazionale dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici turistici, dalle agenzie di viaggio e turismo e dai soggetti di cui al comma 4;
b) all'estero dall'ENIT, dalle ambasciate, dai consolati, dagli sportelli ICE e dagli istituti di cultura italiana all'estero, dalle agenzie di viaggi e turismo e dai soggetti di cui al comma 4.

4. La Carta è utilizzata da consorzi, reti e filiere di imprese turistiche per promuovere pacchetti integrati di servizi turistici e culturali, servizi di trasporto e servizi assimilati, che prevedano anche la vendita via Internet, caratterizzati da prezzi concorrenziali nell'alta e media stagione e da sconti nella bassa stagione.
5. Ai consorzi, reti e filiere di imprese turistiche che promuovono i pacchetti di cui al comma 4 non si applica la riserva di legge sulla vendita di pacchetti turistici a favore delle agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

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6. Le imprese facenti parte dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui ai comma 4 usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
a) riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sulla base imponibile lorda relativa alla vendita dei pacchetti turistici organizzati ai sensi del comma 4;
b) estensione del regime agevolato per le nuove attività produttive, alle piccole e medie imprese turistiche e assimilate che partecipano con prezzi concorrenziali o scontati ai pacchetti turistici di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 150 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
1. 06. Marchioni, Froner, Peluffo, Sanga, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-quater è soppresso.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per il 2009.
1. 07. Zeller, Brugger, Nicco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno al settore dell'auto e al rinnovo del parco veicoli da parte degli esercenti attività produttive).

1. Per le autovetture nuove, acquistate nel corso del 2009, anche mediante leasing, il limite quantitativo al riconoscimento fiscale del costo sostenuto, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato sino a 50.000 euro.

Conseguentemente, gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
1. 08. Leo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Alle aziende agricole, agromeccaniche, alle imprese di costruzione ed edili, o alle ditte comunque utilizzatrici di macchine movimento terra con dipendenti e in regola con i contributi previdenziali è concessa un contributo alla sostituzione delle macchine agricole e movimento terra, di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prodotte anteriormente al 31 dicembre 1999, con macchine agricole e movimento terra di pari categoria e potenza a norma Tier 3 o over Tier 3.
Tale contributo a fondo perduto, pari al 10 per cento del prezzo di listino del costruttore, è elevato al 15 per cento in caso di sostituzione con macchine ad emissioni over Tier 3. Al contributo statale di cui al precedente periodo si affianca

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obbligatoriamente un contributo almeno di pari valore da parte del costruttore o del distributore.
Il mezzo da sostituire deve essere ceduto, se non distrutto, in regola con la normativa per la sicurezza del lavoro e le vigenti norme per la circolazione stradale e deve essere obbligatoriamente distrutto se prodotto anteriormente al 1° gennaio 1979.
Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente comma.
2. Le disposizioni, di cui al comma 1, hanno validità per le macchine agricole e movimento terra nuove acquistate, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolate, se del caso, non oltre il 31 marzo 2011.
3. L'operatività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa alle operazioni di credito necessarie all'acquisto delle macchine movimento terra, di cui al comma 1.
4. Lo stanziamento a favore della legge 28 novembre 1965, n. 1329, al fine di consentire l'erogazione dei relativi finanziamenti a tasso zero, è rifinanziato per gli anni 2010 e 2011 di 68 milioni di euro. A valere su tale rifinanziamento 11 milioni di euro sono finalizzati ai fini dell'esenzione delle relative pratiche dal pagamento di imposte e tasse e relativi oneri accessori.
1. 09. Raisi.

ART. 2.

Nella rubrica e al comma 1 sostituire la parola: mobili con la seguente: arredamenti.
* 2. 1. Bernardo.

Nella rubrica e ovunque ricorra, sostituire la parola: mobili con la seguente: arredamenti.
* 2. 2. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica non inferiore ad «A», esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1-bis. Le spese detraibili, di cui al precedente comma, devono essere documentate mediante il rilascio di fattura o di scontrino «parlante», e nel caso di acquisto di elettrodomestici, integrato con indicazioni relative alla classe energetica di appartenenza e all'eventuale avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
e) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni per il 2010 e 100 milioni per il 2011;
f) l'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;
g) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010 e 20.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
h) quanto a 60.000.000 euro per l'anno 2010, e 30.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.
2. 3. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza dei suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer».

Conseguentemente, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, ridurre per un importo pari a 600 milioni di euro le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. 4. Bragantini, Montagnoli, Negro, Fugatti, Fava, Comaroli, Forcolin, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 1, dopo le parole: Ai contribuenti che fruiscono aggiungere le seguenti: della detrazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«e) per gli anni 2010 e 2011, la dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascun anno».
2. 5. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 1o gennaio.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«
2-bis. Agli oneri, di cui al comma 1, valutati pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge del 22 dicembre 2008, n. 203.
2. 6. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Al comma 1, dopo le parole: iniziati a partire dal 1o luglio 2008 inserire le seguenti: nonché ai contribuenti che acquistano una prima abitazione per uso residenziale entro l'anno 2009.
2. 7. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

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Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 36 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire le parole: 382, 230,5, 405,8 e 308,4 rispettivamente con le seguenti: 432, 380,5, 555,8 e 458,4 e dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2013 mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un maggior gettito annuo pari a 150 milioni di euro.
2. 9. Bernardo.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 36 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
2-bis. Agli oneri, di cui al comma 2, valutati pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. 8. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: effettuate con le stesse modalità e dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le spese detraibili di cui al presente comma, devono essere documentate mediante il rilascio di fattura o di scontrino «parlante», e nel caso di acquisto di elettrodomestici, integrato con indicazioni relative alla classe energetica di appartenenza e all'eventuale avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico».
2. 11. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

A1 comma 1 sopprimere le parole: effettuate con le stesse modalità e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per usufruire della detrazione si applicano le condizioni stabilite dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificate dal comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2. 12. Bernardo.

Al comma 1, sostituire le parole: effettuate con le stesse modalità con le seguenti: effettuate alle condizioni e con i criteri di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
2. 13. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire le parole: 382, 230,5,

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405,8, 308,4 e 386,2 rispettivamente con le seguenti: 432, 380,5, 555,8, 458,4 e 536,2 e dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2014 mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un maggior gettito annuo pari a 150 milioni di euro».
2. 10. Bernardo.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
2. 14. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Al comma 1, sostituire la parola: mobili con le seguenti: beni durevoli di prezzo unitario superiore a 300 euro e sopprimere le parole: finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
e) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2010, e 311 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
f) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010, e 50 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126».
2. 15. Borghesi, Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: ad alta efficienza energetica con le seguenti: di classe energetica non inferiore ad A+.
2. 16. Fugatti.

Al comma 1, dopo le parole: elettrodomestici ad alta efficienza energetica aggiungere le seguenti: comprese le stufe e altri dispositivi per riscaldamento.
2. 17. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, dopo le parole: alta efficienza energetica aggiungere le seguenti: di classe non inferiore ad «A».
2. 18. Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: esclusi quelli indicati al secondo periodo inserire le seguenti:, nonché caminetti e stufe a biomassa ad alta efficienza energetica.
2. 41. Faenzi, Scandroglio, Gottardo, Paolo Russo.

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Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: e prodotti interamente in Italia.
2. 19. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alle coppie che hanno contratto matrimonio nei due anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge o che contraggono matrimonio entro sei mesi da tale data, composte da persone di età non superiore a 36 anni, che intendano acquistare mobili destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nel periodo di tempo di cui al precedente comma, non si applica il vincolo della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009».
2. 20. Bragantini, Torazzi, Fava, Allasia, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«La detrazione si applica, su di un importo massimo complessivo non superiore a 30.000 euro, anche alle spese per l'acquisto di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle strutture turistico alberghiere comprese le locande, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi per vacanza, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini o escursionistici, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute da singoli contribuenti, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute da imprese del settore»;
b) al secondo periodo dopo le parole: «delle opere edilizie» sono inserite le seguenti: «, all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture turistico alberghiere».
2. 21. Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di qualsiasi categoria catastale, anche rurali» sono aggiunte le seguenti: «purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969».
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati».
2. 22. Rubinato, Fogliardi.

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Al comma 2, sostituire le parole: in cinque quote annuali con le seguenti: in due quote annuali.
2. 23. Fugatti.

Al comma 2, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1 sostituire le parole: 382, 230,5, 405,8 e 308,4 rispettivamente con le seguenti: 412, 360,5, 535,8 e 438,4 e dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2013 mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un maggior gettito annuo pari a 130 milioni di euro».
2. 24. Bernardo.

Al comma 2, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 20.000.

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire, in fine, il seguente:
«2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».
2. 25. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Al comma 2 sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 15.000.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
2. 26. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 14.000.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».
2. 27. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 12.000.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«
2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».
2. 28. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

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Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, alle imprese che procedano alla sostituzione degli arredi dei propri uffici e delle proprie strutture, ivi comprese le imprese operanti nel settore turistico alberghiero ed i locali pubblici, con arredi nuovi, rispondenti ai requisiti del decreto di cui al comma 5, è attribuito un credito d'imposta automatico, pari al 10 per cento della spesa sostenuta.
2-ter. Il credito d'imposta è determinato con riguardo agli acquisti di arredi nuovi di fabbrica, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è usufruibile.
2-quater. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli arredi, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alla medesima categoria di beni, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto del credito d'imposta medesimo effettuati nel periodo d'imposta del loro acquisto.
2-quinquies. Il credito di imposta di cui al comma è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006, e non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
2. 29. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. La percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto dei Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa ai mobili e alle macchine ordinarie da ufficio, è elevata dal 12 al 20 per cento, a condizione che tali attrezzature rispondano ai criteri di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
2-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
2. 31. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

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Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
b-ter) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché tali spese siano relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente del beneficiario nell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge del 22 dicembre 2008, n. 203.
2. 30. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e alle garanzie di acquisto da parte delle istituzioni statali e territoriali di beni strumentali alle proprie attività prodotti in Italia, qualora disponibili, a parità di qualità, efficienza, efficacia ed economicità».
2. 32. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:
«3-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e seguenti, non cumulabile con l'agevolazione di cui al comma 1, spetta anche a chi acquista un immobile non «di lusso», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), per destinarlo ad abitazione principale propria e/o dei familiari, anche se tale immobile non è oggetto di ristrutturazione. A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato in misura pari a 220,5 milioni di euro per il 2010 e a 227,8 milioni di euro per il 2011.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, stimati pari a 220,5 milioni di euro per il 2010 e a 227,8 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
2. 33. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
3-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e seguenti ridotta del 50 per cento non cumulabile con l'agevolazione di cui al comma 1, spetta anche a chi acquista un immobile non «di lusso», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), per destinarlo ad abitazione principale propria e/o dei familiari, anche se tale immobile non è oggetto di ristrutturazione. A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato in misura pari a 110,5 milioni di euro per il 2010 e 114 milioni di euro per il 2011.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, stimati pari a 110,5 milioni di euro per il 2010 e a 114 milioni di euro per il 2011,

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si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
2. 34. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Per le spese sostenute tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, la detrazione fiscale di cui al comma 17 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
3-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro».
2. 35. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese del comparto tessile e dell'indotto, è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, per l'anno 2009, destinato alle imprese di settore, la cui produzione avviene sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse, le quali vengono prioritariamente destinate ad assicurare il pagamento di salari e stipendi.
3-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a euro 160 milioni tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, quanto alla restante parte mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009».
2. 36. Fava, Simonetti, Nicola Molteni, Fugatti, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese dell'indotto automobilistico, è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro, per l'anno 2009, destinato alle suddette imprese con particolare riferimento al settore degli elementi di fissaggio, la cui produzione avviene sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse, le quali vengono prioritariamente destinate ad assicurare il pagamento di salari e stipendi.
3-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009».
2. 37. Grimoldi, Fava, Reguzzoni, Allasia, Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della

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presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
3-ter. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
2. 42. Milanese.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare l'applicazione della misura agevolativa alle famiglie meno abbienti cui occorre garantire parità di trattamento, all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,» sono aggiunte le seguenti: «purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,».
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati».
2. 38. Gibiino, Germanà, Bernardo, Calabria, Nastri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ciascuna azienda che beneficia degli incentivi di cui al presente decreto, nei trenta giorni successivi a quelli indicati nel precedente comma, istituisce un fondo interno idoneo e compatibile a garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori. Il mancato rispetto della procedura di cui sopra o dei tempi di liquidazione concordati con i fornitori, non dovuto ad inadempienze degli stessi, determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso».
2. 39. Fava, Fugatti, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione

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speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
2. 43. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), sono eliminate le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quando precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;
c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:
«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8».
2. 44. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai datori di lavoro che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla legge 21 luglio 1991, n. 223, viene erogato un incentivo pari alle risorse finanziarie impegnate e non utilizzate per il sostegno al reddito e per la contribuzione figurativa di ogni lavoratore assunto.
2. 40. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La sottoscrizione del Protocollo da parte di produttori di cui al precedente comma, comporta l'inserimento degli stessi in un apposito elenco da pubblicare nel sito internet del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. 45. Borghesi, Monai, Messina, Cimadoro, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente).

1. Per l'anno 2009 è concesso un contributo mensile dell'importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.
2. II contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.
3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.
4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

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6. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in quattro milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.
2. 01. Allasia, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1.000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.
2. La «Carta Buono Famiglia» spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni.
3. La «Carta Buono Famiglia» è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.
4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
7. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in quattro milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.
2. 02. Allasia, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale, le istituzioni statali e territoriali, per l'esercizio delle proprie attività, sono tenute all'acquisto di beni prodotti in Italia, qualora disponibili, a parità di efficienza, efficacia ed economicità.
2. 03. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi per il miglioramento dell'offerta turistica e di stimolo per il settore tessile).

1. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi agli interventi agevolativi di cui al presente articolo, gli acquisti di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle suddette strutture ricettive, effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento.
2. Le spese effettuate per gli investimenti di cui al comma 1, sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei contribuenti che le hanno sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro, nella misura del 36 per cento.
3. La detrazione stabilita al comma 2 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
4. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate , fino al 31 dicembre 2009, gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nonché le procedure di controllo prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione e di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto.
2. 04. Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei confronti dei datori di lavoro dei settori produttivi che beneficiano degli incentivi di cui alla presente legge, in caso di rinnovo di contratti di lavoro per lavoratori occupati nella stessa azienda da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza entro il 31 dicembre 2009, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di ventiquattro mesi. Nelle ipotesi di rinnovo di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane e da studi professionali, ovvero da imprese commerciali sotto i 50 addetti, ovvero per lavoratori e lavoratrici over 50 non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi».
2. 05. Miglioli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In relazione al grave stato di crisi che sta investendo l'economia del nostro

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paese e le gravi ripercussioni a livello occupazionale, per l'anno 2009, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, individua i settori produttivi che versano in particolare stato di crisi.
2. Le imprese appartenenti ai settori individuati ai sensi del comma 1 sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativa all'anno 2009.
3. Il Governo, entro il 31 dicembre 2009, presenta una Relazione al Parlamento sui settori produttivi che versano in particolare stato di crisi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
2. 06. D'Antoni, Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alla povertà).

1. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma 1 sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del "Fondo per la povertà estrema" e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le

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modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale».
2. 07. Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alla povertà).

1. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il "Fondo per la povertà estrema" la cui dotazione per l'anno 2009 è pari a 200 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
4. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato per l'anno 2009 di 300 milioni di euro.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'introduzione, per l'anno 2009, di un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 5».
2. 08. Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di arredi per le attività aziendali).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, alle imprese che procedano alla sostituzione degli arredi dei propri uffici e delle proprie strutture, ivi comprese le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero ed i locali pubblici, con arredi nuovi, rispondenti ai requisiti del decreto di cui al comma 5, è attribuito un credito d'imposta automatico, pari al 10 per cento della spesa sostenuta.
2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo agli acquisti di arredi nuovi di fabbrica, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è usufruibile.
3. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli arredi, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alla medesima categoria di beni, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto del credito d'imposta medesimo effettuati nel periodo d'imposta del loro acquisto.
4. Il credito di imposta, di cui al comma 1, è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006, e non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
6. All'onere del presente articolo, valutato in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione di una quota del 20 per cento degli importi complessivi destinati dal bilancio dello Stato ai contributi agli investimenti delle imprese.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 09. Bernardo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazione a favore dei giovani per l'arredo della prima casa di abitazione).

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

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1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:«b-ter. Le spese sostenute da giovani di età compresa tra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili, per l'arredo dell'unita immobiliare da destinare ad abitazione principale a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale ai sensi di legge, purché tali spese siano relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti e o nei trentasei mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di 10.000 euro, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente, del beneficiario nell'ambito in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente 41.316,55 euro.

2. All'onere del presente articolo, valutato in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 010. Bernardo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo per l'acquisto o noleggio di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale).

1. Le somme di cui ai fondi stanziati dall'articolo 1, comma 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate a sostegno di iniziative che includono, nelle zone delle Aree All Digital, coinvolte dallo switch off per l'anno 2009, l'erogazione di contributi statali anche per l'acquisto di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale.
2. 011. Nicco.
(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera c) e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) All'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 sostituire le parole «60 milioni» con le parole «20 milioni».
3. 1. Borghesi, Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente All'articolo 8, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: Al Fondo di garanzia di cui al presente comma, sono altresì assegnati 10 milioni per il 2009 e 50 milioni per il 2010.
3. 3. Borghesi, Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Al comma 2, sopprimere i punti: 5), 6), 9), 10) secondo periodo; 11) 12) , 13) e 15.
3. 4. Messina, Borghesi, Monai, Cimadoro, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.
(Distretti produttivi).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati

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dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nei due periodi d'imposta successivi.
2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;
d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.

3. Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
5. L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro a decorrere dal 2009».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma l, sostituire le parole: «382 milioni» con le seguenti: «422 milioni» e, dopo la lettera d), inserire la seguente: «e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203».
3. 2. Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 362 sostituire le parole «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31

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dicembre 2009» e sostituire le parole «alle Amministrazioni dello Stato» con le seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche».
2) sostituire il comma 363 con il seguente: «363. La Cassa depositi e prestiti Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362 dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3) al comma 364 aggiungere infine il seguente capoverso: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono analogamente provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate in un periodo massimo di quindici anni a carico del Fondo da loro stesse istituito nonché a decorrere dal 2006 alla corresponsione degli oneri di gestione».
4) al comma 365 sostituire le parole «sono stabilite» con le seguenti «sono stabilite o integrate» e aggiungere in fine il seguente capoverso: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici».
5) sostituire il comma 366 con il seguente: «366. Agli oneri di cui al comma 364 valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5».
3. 40. Borghesi, Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Al comma 2, sopprimere il punto 14).
3. 5. Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Al comma 2, punto 10, sostituire le parole: resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali con le seguenti: resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e sopprimere i numeri 14) e 15).

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire la parola: sostitute con la seguente: sostituite.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, alinea, sopprimere le parole: di euro e, alla lettera b), sostituire le parole: quanto ad euro con le seguenti: quanto a.
3. 8. I Relatori.

Al comma 2, punto 10), sopprimere dalle parole: in caso di osservanza fino alla fine e sopprimere il punto 15).
3. 30. Messina, Borghesi, Monai, Cimadoro, Barbato.

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Al comma 2, dopo il punto 15) aggiungere il seguente:
16) Non possono aderire ai distretti produttivi né beneficiare delle disposizioni di cui alla presente lettera le imprese e i soggetti che hanno pendenze tributarie in essere contestazioni e accertamenti in corso relative ad adempimenti fiscali e previdenziali o qualora relativamente all'adesione dei medesimi soggetti alle norme sul condono fiscale di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni non abbiano conclusi tutti i versamenti rateali previsti.
3. 6. Borghesi, Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Al comma 2, dopo il punto 15), aggiungere il seguente:
«16) il comma 1-quater dell'articolo 29 della legge n. 14 del 27 febbraio 2009 è soppresso».
3. 7. Lazzari.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente».
3. 9. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le aziende produttrici di elettrodomestici ad alta efficienza energetica per i quali sono previsti gli incentivi del decreto, sono tenute, ai fini del riconoscimento dell'incentivo stesso, a non delocalizzare la produzione dei suddetti beni per almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge».
3. 10. Allasia, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto».
3. 11. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Il decreto di cui all'articolo l, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
3. 12. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le aziende che eventualmente necessitano di personale aggiuntivo per la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto sono obbligate ad assumere prioritariamente personale di cittadinanza italiana. Il mancato rispetto della norma determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso».
3. 13. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

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Al comma 4 sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 per un importo complessivamente pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
3. 14. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. Al fine di garantire l'informazione e la libertà di scelta dei consumatori, l'utilizzo della denominazione «Made in Italy» è concesso, su richiesta, unicamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 2, 3 e 4, hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio italiano.
6. Nel settore tessile per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibra naturale, artificiale o sintetica di importazione.
7. Nel settore pelletteria per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
8. Nel settore calzaturiero per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i tre mesi successivi all'approvazione da parte della Commissione europea, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.
3. 15. Simonetti, Fugatti, Bragantini, Fava, Nicola Molteni, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«5. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Per le imprese esercenti servizi di linea automobilistici e servizi di noleggio autobus con conducente i costi relativi al personale dipendente ed assimilato sono interamente ammessi in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile».
6. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009 e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, alla preventiva autorizzazione comunitaria.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si fa fronte mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari al 4 per cento a decorrere dal 2009.»
3. 16. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«5. I distretti produttivi, di cui all'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge

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23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono dichiarati aree di particolare interesse economico per le quali il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, predispone un apposito piano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volto ad individuare gli interventi prioritari necessari per restituire sviluppo e competitività alle imprese che operano all'interno dei distretti produttivi.
6. Il Piano, di cui sopra, deve uniformarsi ai seguenti obiettivi:
a) facilitare l'accesso al credito alle imprese che operano nei distretti produttivi e prevedere l'utilizzo delle risorse a disposizione dei distretti per l'abbattimento dei tassi sui prestiti erogati alle imprese stesse;
b) prevedere l'accesso ad una banca dati idonea ad informare in tempi brevi le aziende sull'affidabilità dei nuovi clienti;
c) creare un apposito gruppo a cui venga affidato dai distretti produttivi il recupero dei crediti delle aziende, nonché prevedere l'accesso ad un servizio distrettuale di assicurazione sui crediti stessi;
d) prevedere anche l'impiego di fondi europei, accanto ai fondi statali e regionali, ai fini della creazione di un fondo ammortizzatori sociali per le imprese dei distretti produttivi».
3. 17. Fava, Fugatti, Allasia, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«5. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
6. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro nel 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro nel 2009.»
3. 18. Caparini, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«5. Alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 50 lettera f) sostituire il secondo paragrafo del punto 4) con il seguente «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.300, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525;»;
6. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, e quantificato in 100 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2009, si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del DL 112/2008 convertito con legge 133/2008».
3. 19. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i settori dell'industria tessile della torcitura, orditura, tessitura e delle imprese di nobilitazione sono assimilati alle industrie energivore ai fini delle

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vigenti agevolazioni sulle tariffe dell'energia elettrica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008».
3. 20. Braga, Sanga, Vico, Lulli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«5. Ai commi 253 e 254 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), sopprimere la parola «prioritariamente» ovunque ricorra.»

Conseguentemente ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.
3. 21. Lulli, Ceccuzzi, Ghizzoni, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore successivamente all'emanazione del Decreto ministeriale di cui al comma 366 articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
3. 22. Borghesi, Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: «Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle parole: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia».
3. 23. Abrignani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:
5. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non siano comunque spropositati se correlati a dettami religiosi e non compromettano il principio della parità di trattamento di tutti lavoratori».
3. 24. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi, Forcolin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Aiuti di Stato).

1. Oggetto del presente articolo sono gli aiuti di Stato alle imprese di cui alla comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 17 dicembre 2008.
2. Fino al 31 dicembre 2010 è consentita, nel rispetto delle norme di cui agli articoli da 3-ter a 3-undecies, la concessione, a livello nazionale, regionale e locale, degli aiuti di Stato alle imprese previsti dai successivi articoli da 3-quater a 3-octies.
3. Per imprese si intendono i soggetti economici rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

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«Art. 3-ter.
(Esclusioni).

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese di tutti i settori produttivi e commerciali, salvo le specifiche esclusioni previste dal presente articolo.
2. Non possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese che non dichiarano che al 30 giugno 2008 non versavano in condizioni di difficoltà.
3. Un'impresa è da considerarsi «in difficoltà» nei casi indicati dal punto 2.1 della comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e dall'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
4. Non possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese che non dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) numero 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

«Art. 3-quater.
(Aiuti di importo limitato).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, calcolato, al lordo delle imposte dovute, con riferimento al triennio dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che essi siano in forma di regime, che siano trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e che, prima di concederli, sia acquisita una dichiarazione scritta del beneficiario che informi su eventuali aiuti de minimis e su altri aiuti di cui al presente articolo ricevuti dalla stessa impresa nell'esercizio finanziario in corso. In tal caso gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti non supera l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalità del presente comma.
2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo le imprese di tutti i settori produttivi e commerciali, con esclusione di quelle che operano nei seguenti settori:
a) pesca;
b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
i) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o;
ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo le misure che costituiscono aiuti all'esportazione e gli aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

«Art. 3-quinquies.
(Aiuti di Stato sotto forma di garanzie).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il premio annuale minimo da pagare, per garanzie concesse sulla base della soglia di sicurezza di cui alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 155/02 sull'applicazione degli articoli 87

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e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o sulla base di metodologie di calcolo già approvate dalla Commissione può essere ridotto, per un periodo massimo di 2 anni dalla concessione della garanzia, entro i seguenti limiti:
i) 25 per cento per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio;
ii) 15 per cento per le imprese di grandi dimensioni.
b) l'importo massimo del prestito non supera, per le imprese costituite entro il 1o gennaio 2008, la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 e, per le imprese costituite dal 1o gennaio 2008, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività;
c) oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio;
d) la misura della garanzia non supera il 90 per cento del prestito.

«Art. 3-sexies.
(Aiuti di Stato sotto forma di tasso di interesse agevolato).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il tasso d'interesse non è inferiore a quello overnight della Banca d'Italia, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale calcolata nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
b) il metodo di calcolo di cui alla precedente lettera è applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2012.

2. Fino al 31 dicembre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito internet, secondo criteri di facile reperibilità, il tasso overnight, fissato dalla Banca d'Italia.

«Art. 3-septies.
(Aiuti per la produzione di «prodotti verdi»).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese consistenti nella riduzione del tasso d'interesse su prestiti pubblici o privati per investimenti destinati al finanziamento di progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale, o di prodotti che comportino il superamento di tali standard, a condizione che l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2010 e la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore degli standard di cui sopra. L'aiuto può essere concesso anche per progetti esistenti, qualora necessario a consentirne il proseguimento a causa della mutata situazione economica.
2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacità di produzione di più del 3 per cento su mercati di prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato SEE, misurato in dati di valore, si è tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del PIL dello

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Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni.
3. La riduzione del tasso di interesse è fissata al 25 per cento, per le imprese di grandi dimensioni ed al 50 per cento, per le PMI. II tasso d'interesse agevolato può essere applicato per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito.

«Art. 3-octies.
(Adeguamento delle misure di aiuti di Stato esistenti relative al capitale di rischio).

1. È consentita la concessione di aiuti pubblici destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, nei limiti delle seguenti soglie:
a) l'ammontare degli investimenti finanziati mediante l'aiuto di Stato non supera 2,5 milioni di euro l'anno, per ogni beneficiario;
b) almeno il 30 per cento del finanziamento proviene da investitori privati, quale che sia la zona in cui è situata l'impresa beneficiaria.

«Art. 3-nonies.
(Cumulo).

1. Gli aiuti di cui all'articolo 3-bis sono cumulabili con altri aiuti di Stato compatibili o con altre forme di finanziamento comunitario, nei limiti di intensità massima indicati nei relativi orientamenti comunitari o nel Regolamento (CE) n. 800/2008.
2. Gli aiuti di cui all'articolo 3-quater sono cumulabili con gli aiuti de minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, nel limite massimo di 500.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
3. Gli aiuti di cui agli articoli da 3-quinquies a 3-octies sono cumulabili, con gli importi de minimis concessi, per gli stessi costi ammissibili, nel triennio di cui all'articolo 3-quater entro i limiti di intensità previsti nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

«Art. 3-decies.
(Monitoraggio e relazioni).

1. Entro il 15 luglio del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui all'articolo 3-bis, i concedenti, eventualmente per il tramite delle amministrazioni competenti, forniscono un elenco dei nuovi regimi posti in essere ai sensi del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede a formare un elenco complessivo e a trasmetterlo, entro il 31 luglio, alla Commissione europea.
2. Entro il 30 settembre del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui all'articolo 3-bis, le amministrazioni inviano al Dipartimento di cui al comma 1 una relazione per ciascun regime di aiuti, che fornisca gli elementi dai quali si evinca la necessità di mantenere le misure adottate oltre il predetto periodo. Il Dipartimento provvede a trasmettere, entro il 31 ottobre, una relazione complessiva alla Commissione.
3. I soggetti di cui al comma 1 conservano le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 4, relative alla concessione degli aiuti di cui al presente decreto per dieci anni e le trasmettono al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo.
4. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza della presente disposizione.

«Art. 3-undecies.
(Disposizioni finanziarie e finali).

1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti contenuti nel presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri, avvalendosi delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

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2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-bis.
3. L'efficacia delle norme contenute nel presente decreto, così come notificate ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea.
3. 01. Lulli, Farinone, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 2215-bis del Cod. civ., è sostituito dal seguente:

«Art. 2215-bis.
(Documentazione informatica).

1. I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
2. Identico.
2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
3. Identico.
4. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
5. Gli obblighi di numerazione progressiva, di bollatura e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato.
6. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
7. Qualora per un anno mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.
8. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
8. Identico.
8-bis. Per i libri ed i registri anche a rilevanza fiscale, il termine di cui al comma 3 opera secondo le regole stabilite dalle relative norme di conservazione elettronica.
3. 03. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo nei distretti produttivi).

1. Per le imprese appartenenti ai distretti produttivi e alle reti di imprese di cui al precedente articolo 3, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti dei lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dei distretti di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
9. Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro.»
3. 04. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Rinegoziazione prestiti delle imprese).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica e all'applicazione di ricerca scientifica.
2.Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).
3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
4. La rinegoziazione è concessa dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo della Sezione, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole e del turismo nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.
5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile,

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beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.
9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni per l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008.
3. 02. Rubinato, Fogliardi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Rinegoziazione prestiti delle imprese).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica e all'applicazione di ricerca scientifica.
2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui

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all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
4. La rinegoziazione è concessa dalle banche.
5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.
9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni per l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008.
3. 05. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure di sostegno per le esportazioni).

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto

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1997, n. 266, è costituita una sezione speciale cui sono destinate le risorse di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari, concessi anche in divisa estera, di durata non superiore a 18 mesi, concessi a piccole e medie imprese e volti a favorire le esportazioni di merci e servizi e le esecuzioni di lavori, studi e progettazioni a favore dell'estero e la fornitura ad esportatori di merci destinate all'esportazione. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma.
2. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie della sezione di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative di cui al comma 1. In caso di mancata capienza del Fondo si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
3. 06. Vignali.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Tutela dei creditori di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A.).

1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrate ai sensi del comma 1, nei confronti delle imprese creditrici della società Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. e delle società dalla medesima controllate, ammesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla procedura di amministrazione straordinaria per le quali opera la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo.
2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici. La sospensione del pagamento delle imprese avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti e comunque non potrà essere protratta oltre il 31 dicembre del 2009».

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009.
3. 07. Leo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Trasferimenti d'azienda e concordato preventivo).

1. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda

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compiuti con l'autorizzazione scritta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 167 L.F. nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessioni di beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami d'azienda ceduti, sorti prima del trasferimento.»
3. 08. Leo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Libri, repertori e documentazione).

L'articolo 2215-bis del Cod. civ., come aggiunto dall'articolo 16, comma 12-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2215-bis.

1. I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
3. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato.
4. Qualora per un anno mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.
5. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
6. Per i libri ed i registri anche a rilevanza fiscale, il termine di cui al comma 3 opera secondo le regole stabilite dalle relative norme di conservazione digitale».
3. 09. Leo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Applicabilità dell'Irap ai piccoli professionisti).

1. In attesa della eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo Testo unico, non sono tenute al versamento del predetto tributo, nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 25 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata il predetto importo si riferisce a ciascuno artista o professionista associato.
2. Ai fini del computo del costo complessivo di cui al comma precedente, i mezzi di trasporto a motore, utilizzati

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nell'esercizio dell'attività professionale, rilevano nei limiti individuati dall'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3. 010. Leo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Agevolazioni per le imprese minori).

1. Le imprese minori di cui al comma 1, dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, il cui reddito d'impresa in un anno supera di oltre il 10 per cento quello dell'anno precedente possono dedurre (nella dichiarazione dei redditi relativa a tale esercizio) maggiori quote di ammortamento, riferite a beni strumentali nuovi acquisiti e pagati interamente nell'esercizio, fino alla concorrenza di tale eccedenza.»

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3. 011. Leo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Detassazione del reddito incrementale).

1. Se il reddito di lavoro autonomo eccede lo stesso reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente per almeno il 5 per cento, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al lordo degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.
2. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccede il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente per almeno il 45 per cento, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al lordo degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.»

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in mani a lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3. 012. Leo.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate) - 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:
a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;
d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;
e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal presente provvedimento, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascun anno 2010-2011 e 500 milioni di euro per ciascun anno 2012-2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate.
3. 013. D'Antoni, Boccia, Capodicasa, Cesare Marini, Ria, Bellanova, Vico, Oliverio, Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Zunino.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo).

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
9. Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni,

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dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro.»
3. 014. Allasia, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Reti di imprese).

1. Le reti di imprese sono aggregazioni stabili in forma contrattuale di sistemi produttivi coesi nello sviluppo unitario di azioni comuni. Nelle forme contrattuali di aggregazione sono definiti gli obiettivi perseguiti, per la promozione, l'innovazione e lo sviluppo di sistemi produttivi integrati funzionalmente o territorialmente e per il rafforzamento dell'organizzazione produttiva di sistemi di piccole e medie imprese, dell'integrazione per filiera, dello scambio e diffusione delle tecnologie, della creazione di servizi ed attività comuni tra imprese, centri di ricerca ed università.
2. La rete può essere costituita da tre o più imprese. La costituzione della rete di imprese avviene mediante sottoscrizione di contratto. Oggetto del contratto di rete è la realizzazione di attività funzionale allo sviluppo e alla competitività delle imprese appartenenti alla rete. La rete di imprese deve dotarsi di un fondo patrimoniale a cui i membri della rete possono apportare conferimenti in denaro, in natura, know-how. La rete di imprese non può perseguire utili in proprio. I profitti delle attività svolte dalla rete di imprese sono ripartiti tra i partecipanti al rapporto contrattuale di rete. La responsabilità nei confronti dei terzi è in solido e limitata al capitale investito nella rete. Nelle forme contrattuali di aggregazione sono definite la composizione e le modalità di modificazione del collegio dei membri, cui spetta nominare, con maggioranza qualificata, un amministratore delegato, nonché le responsabilità ed i compiti dell'amministratore ed i suoi rapporti con i membri della rete. I membri della rete di imprese restano giuridicamente distinti ed indipendenti nelle attività originarie, conservando libertà imprenditoriale, salve le deleghe previste o consentite dal contratto costitutivo. Le attività sono svolte dalla rete di imprese con il consenso formale dei membri, nei modi previsti nel contratto costitutivo. La rete di imprese può presentarsi sul mercato con un proprio marchio.
3. Il contratto di rete di imprese di cui al comma 2 determina le forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse in funzione del perseguimento degli scopi comuni.
4. Nel contratto costitutivo della rete di imprese, oltre quanto previsto dai precedenti commi, devono essere specificamente indicati:
a) l'oggetto;
b) l'organizzazione della rete;
c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;
d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);
e) le cause di scioglimento;
f) la durata.

5. Alle reti di impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.»
3. 015. Froner, Quartiani, Marchioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Distretti agroalimentari).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

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«1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione dei CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.»
3. 016. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Florio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Opere pubbliche per gli enti locali).

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito uno specifico Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'assegnazione di contributi di cofinanziamento in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento del finanziamento complessivo, per l'ammortamento di mutui contratti da comuni con una popolazione tra i 5.000 e i 20.000 abitanti che risultino aver rispettato il Patto di stabilità almeno in due anni del triennio 2005-2007, e che siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, approvati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e i cui lavori inizino entro il 31 luglio 2009.
3. 017. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Attività socialmente utili per enti locali e territoriali).

1. Gli enti locali e territoriali possono richiedere l'utilizzo di lavoratori ivi residenti, iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione, per attività socialmente utili, come previsto dal decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, con la previsione di prestazione di un ammontare definito di ore settimanali.
2. La disponibilità del lavoratore a svolgere le attività di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale alla riassunzione al termine del periodo di mobilità o di cassa integrazione.
3. 018. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni per l'affitto).

1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della

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Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute negli anni 2009 e 2010 dalle imprese che hanno eseguito gli interventi medesimi e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.
2. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008.
3. 019. Vannucci, Mariani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Acustica in edilizia).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), è differita sino alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.
3. 020. Mariani, Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma interpretativa).

1. Nell'ipotesi di cessione dei crediti verso le stazioni appaltanti, derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la verifica spettante alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, viene effettuata con riferimento esclusivo al momento di emissione dei certificati di pagamento da parte della pubblica amministrazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, fino alla scadenza del termine per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. 021. Vannucci, Mariani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti agroalimentari).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla

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medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.».
2. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n.138, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti.».
3. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.
4. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: «biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003 e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh»;
b) la riga 7 è eliminata;
c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: «gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003».

5. All'articolo 2, comma 150 punto c), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «e 3» sono eliminate.
6. All'articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «in conto interessi con capitalizzazione anticipata.» è aggiunto il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.».
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i «Criteri e buone pratiche di gestione forestale», nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.».

8. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l'AGEA e l'AGECONTROL spa possono avvalersi dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui al all'articolo 1, comma 1047, della legge 27

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dicembre 2006, n. 296, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
10. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989», sono inserite le seguenti: «nonché per i controlli effettuati congiuntamente all'AGEA ed all'AGECONTROL spa».
11. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti commercializzati in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
12. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i prodotti alimentari non trasformati l'indicazione del luogo di origine o provenienza riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione del prodotto. Per i prodotti alimentari trasformati l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Per luogo di origine o provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.
13. Con i decreti di cui al comma 12 sono definite le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza, nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
14. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 11, 12 e 13 è punita con la sanzione amministrativa da euro mille a euro diecimila.
15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 1-bis della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.
16. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.»

17. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione e per il consumo, sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 66.000,00.

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19. Le sanzioni previste dai commi 17 e 18 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi.
20. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
«1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, comma 2 e 3 della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da 3 giorni a 3 mesi.

2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.»
21. Le imprese di condizionamento sono tenute ad indicare in etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.
22. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini rispettano le prescrizioni e detengono la documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 7, finalizzate ad identificare l'origine del prodotto e consentire la verifica della conformità alle indicazioni facoltative di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modificazioni, qualora utilizzate.
23. I frantoi oleari, anche al fine di verificare gli adempimenti di cui all'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono iscritti in apposito registro tenuto da AGEA e comunicano preventivamente ad AGEA medesima l'inizio di attività in ciascuna campagna olearia.
24. AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005, del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire da parte di ciascun frantoio oleario, nonché le regole di registrazione e di controllo nel SIAN. Nell'ambito dei servizi del SIAN, AGEA realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
25. All'articolo 23 del R.D.L 15 ottobre 1925, n. 2033, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La preparazione delle miscele di cui al primo comma è consentita per la commercializzazione in altri Stati membri e per l'esportazione in paesi terzi. È consentita la commercializzazione di miscele di oli di oliva con altri oli vegetali proveniente da altri paesi.».
26. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.
27. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
28. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni di cui al presente articolo e del regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.
3. 030. Fugatti, Fava, Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile, limitatamente
ai commi da 2 a 28)

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ART. 4.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: il valore inserire le seguenti: di avviamento e quello;
b) dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2.
4. 1. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Ghizzoni, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro.
4. 2. Comaroli, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.
4. 3. Del Tenno, Bernardo.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 per un importo complessivamente pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 4. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:«
2-bis.
Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
4. 5. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 2 sopprimere le parole: di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: 382 milioni con le seguenti: 392 milioni e, dopo la lettera d), inserire la seguente: e) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203.
4. 6. Froner, Quartiani, Marchioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

Conseguentemente alla tabella A del Fondo speciale di Spesa corrente dello stato

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di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2009, è ridotto di 9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2009.
4. 7. Milanato, Gava.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000. n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
4. 8. Borghesi, Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Apportare le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000. n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

Al comma 6 sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
4. 9. Borghesi, Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Al comma 6, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
4. 10. Borghesi, Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di agevolare i processi di consolidamento e di aggregazione tra imprese e di migliorare la qualità del servizio offerto, le imprese di dui all'articolo 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono esonerate dal rispetto degli obblighi tecnico burocratici di trasmissione dei dati relativi alla qualità, anche commerciale, dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, nonché dagli obblighi sulla qualità dei servizi telefonici.
4. 11. Fugatti, Allasia, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 1 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono o rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o in alternativa, l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.
4. 12. Brandolini, Lulli, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998 n. 192, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: in ogni caso, il pagamento dei fornitori deve essere effettuato inderogabilmente entro sessanta giorni dal momento dell'avvenuta esecuzione o consegna di quanto ordinato, eccezione fatta per eventuale non conformità, anche qualitativa, che deve essere formalmente contestata dal committente al fornitore entro quindici giorni dalla consegna. Nei casi di cui al periodo precedente sono considerate

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nulle eventuali pattuizioni difformi tra le parti in ordine ai termini di pagamento.
4. 13. Raisi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Rifinanziamento del fondo per il contributo sugli interessi in favore delle esportazioni di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295).

Per assicurare il sostegno alle esportazioni una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.
4. 01. Abrignani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196).

1. All'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
2. Le imprese fornitrici di lavoratori temporanei hanno la facoltà di determinare forfettariamente il margine di intermediazione per il servizio prestato, rientrante nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in misura pari al 20 per cento del corrispettivo contrattualmente pattuito con le utilizzatrici.
4. 02. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Allo scopo di concorrere all'obiettivo del contenimento della spesa e della riduzione degli organi collegiali per liberare risorse da destinare a provvedimenti anti-crisi, il numero dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, è rideterminato in tre, oltre al Presidente. I membri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono entro i successivi 30 giorni e possono essere rinominati. Entro tale data sono nominati i nuovi componenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. 03. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Utilizzo dei fondi di cui all'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri).

1. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dalla medesima legge sono impiegate in quota parte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'integrazione della pensione conseguita in virtù dei trasferimento di contributi AVS all'INPS in misura tale da corrispondere alla pensione conseguita lo stesso titolo di anzianità dei pari categoria professionale italiani, a favore di tutti i

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lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del primo gennaio 2002;
2. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31 dicembre 2008, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del «Frontalierato» al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile.
4. 04. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno mensile di invalidità e la pensione di inabilità di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30, marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati nella misura del 20 per cento.

Conseguentemente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, e dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro.
4. 05. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Bragantini, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. In via sperimentale e per un periodo di 1 anno a decorrere dalla data di conversione in legge del decreto-legge le imprese che assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato lavoratori cittadini italiani e comunitari sono esonerati dal pagamento dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, e quantificato in euro 503 milioni per l'anno 2009 e in euro 223 milioni per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 343 milioni per l'anno 2009, euro 223 milioni per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009 e 2010;
b) quanto ad euro 160 milioni per l'anno 2009, tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008.
4. 06. Fugatti, Comaroli, Bragantini, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi, Forcolin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Garanzia del credito a favore delle PMI).

Lo Stato, al fine di fronteggiare le conseguenze della crisi economica che sta provocando una stretta del credito verso le imprese, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, presta garanzie per il mantenimento

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delle linee di credito in essere al 31 dicembre 2008 a favore delle piccole e medie imprese, come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n. 238.
A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, stipula entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.
4. 07. Fava, Fugatti, Allasia, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

1. Per favorire processi integrati d'internazionalizzazione da parte delle piccole e medie imprese alle regioni che prevedono contributi a favore dei consorzi monoregionali previsti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono attribuite quote di risorse statali d'ammontare non superiore alle risorse regionali stanziate, al fine della loro destinazione congiunta alla concessione di tali contributi. L'ammontare delle risorse statali destinate a ciascuna regione è stabilito con decreto annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
2. I contributi previsti dal comma 1 sono rivolti alla copertura di non più del 50 per cento delle spese sostenute dai consorzi in relazione a progetti, anche pluriennali, per l'internazionalizzazione con il limite massimo annuale di 300.000 euro. I progetti possono riguardare anche piccole e medie imprese non consorziate, purché in numero inferiore a quelle consorziate.
3. I contributi previsti dal comma 1 destinati ai consorzi multiregionali sono concessi dal Ministro dello sviluppo economico. I progetti sono preventivamente approvati dal Ministero dello sviluppo economico e i contributi possono essere concessi per non più del 50 per cento in via anticipata, fermo in ogni caso l'obbligo di successiva rendicontazione delle spese sostenute.
4. Fermo il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 delle funzioni relative alla promozione e al sostegno dei consorzi monoregionali, i contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi dal Ministro dello sviluppo economico qualora la regione in cui hanno sede non partecipi al cofinanziamento. Tuttavia in tal caso il limite massimo annuale dei contributi è ridotto a 150.000 euro.
5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.
4. 08. Fava, Fugatti, Allasia, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in favore delle imprese fornitrici delle grandi aziende in crisi).

Alla luce della crisi economica in atto, per garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n. 238, che subiscono la crisi indotta, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello

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sviluppo economico, stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un'apposita convenzione con Poste italiane Spa per consentire alle piccole e medie imprese l'accesso a finanziamenti fino a 200.000 euro in mutui a medio e lungo termine, erogati eccezionalmente da BancoPosta.
4. 09. Fava, Fugatti, Allasia, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure a tutela delle piccole e medie imprese).

1. Al fine di migliorare la qualità e la competitività delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale è istituito un fondo, per l'anno 2009, con una dotazione di 500 milioni di euro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di assicurare un finanziamento pari al 50 per cento dei costi sostenuti nella realizzazione di investimenti in software di calcolo, nonché all'80 per cento dei costi di realizzazione dei prototipi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al periodo precedente.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.
4. 010. Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure a tutela delle piccole e medie imprese).

1. Al fine di migliorare la qualità e la competitività delle piccole e medie imprese che operano nel settore manifatturiero e di sostenere la produzione di macchinari e di beni strumentali è riconosciuto per l'anno 2009 un incentivo alle imprese che rinnovano i propri mezzi produttivi e di controllo pari al 20 per cento del valore totale di acquisto, per un importo massimo complessivo di un 1 milione di euro, purché l'acquisto riguardi mezzi prodotti in Italia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.
4. 011. Torazzi, Fava, Allasia, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di sostenere le imprese, e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2009, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla

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predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.
4. 012. Fava, Fugatti, Nicola Molteni, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle aziende italiane controllate da aziende estere che sono soggette a procedure di fallimento si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
4. 013. Fava, Fugatti, Allasia, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'ultimo periodo del comma 7, dell'articolo 37, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: lettera b) sono inserite le seguenti:, ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,.
4. 014. Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo di solidarietà Nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2009 della somma di euro 200 milioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 015. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare).

1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361 del 2008, che nei tre periodi di imposta successivi alla data del 31 dicembre 2008, effettuano investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in

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quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.
3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2009, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. 016. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure a favore di imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dal comma 33, lettera i), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato al 40 per cento nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510 del 2006, del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla produzione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto dei Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati nel limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. 017. Marco Carra, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizione in materia di compensazioni IVA per il settore dell'export).

1. In deroga al principio generale di cui all'articolo 30 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2009 e 2010 i soggetti di cui all'articolo 8, 8-bis e 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica possono accedere alle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 38-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica anche in presenza di un ammontare di operazioni non imponibili inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate stabilito all'articolo 30 comma 3 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti possono altresì effettuare la compensazione prevista all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento e per una ulteriore quota dell'eventuale eccedenza d'imposta derivante dall'anno 2008 il cui ammontare è determinato dal decreto di cui al comma 2.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le categorie interessate, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce l'ulteriore quota da ammettere alla compensazione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 negli anni di imposta 2009 e 2010.
4. 018. Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'acconto IRPEF, IRES ed IRAP).

1. La misura del primo acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni è ridotta di 20 punti percentuali. È conseguentemente incrementata di 20 punti percentuali la misura del secondo acconto dovuto dai predetti soggetti per il medesimo periodo di imposta.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 160 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. 019. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Agevolazioni per il settore turistico).

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale e le possibili

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conseguenze occupazionali, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero è riconosciuto il versamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi, dei contributi previdenziali relativi all'anno 2009.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
4. 020. Benamati.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese agroalimentari in crisi).

1. Per contenere la crisi dei settore agroalimentare e rafforzare la vitalità economica delle imprese, anche attraverso misure volte alla ristrutturazione del debito, l'imprenditore ed il produttore agricolo che vi abbiano interesse possono formulare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istanza di rateizzazione dei debiti maturati fino ai 31 marzo 2009, purché iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Comunità europea.
2. L'AGEA, in attuazione di quanto sopra previsto, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla rateizzazione.
3. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso.
4. 021. Raisi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure temporanee a favore della liquidità delle imprese).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, le aziende che hanno richiesto e ottenuto, secondo le vigenti disposizioni legislative, l'autorizzazione a differire il versamento degli oneri sociali dovuti agli enti erogatori di forme di previdenza obbligatoria sono esonerati dal pagamento degli interessi e dei gravami di legge. Il pagamento delle somme dovute a tale titolo è ricalcolato e posticipato in forma rateale a partire dal 1° gennaio 2012.
2. Con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1, il datore di lavoro che versa in comprovate e accertate condizioni di difficoltà economica o produttiva è esonerato dall'obbligo di anticipare ai propri dipendenti sospesi dal lavoro il trattamento ordinario di integrazione salariale a carico dell'INPS.
3. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per dare attuazione a quanto previsto nei commi 1 e 2.
4. 022. Cazzola, Bernini Bovicelli, Di Biagio, Antonino Foti, Lorenzin, Della Vedova, Fontana Vincenzo Antonio, Giammanco, Rossi Maria Rosaria.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Agevolazioni fiscali sugli incentivi all'esodo dei lavoratori).

1. All'articolo 36, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 23 è abrogato.
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) è inserito il seguente comma 4-bis:
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17. L'imposta sopra determinata si applica in un'unica soluzione in sede di effettuazione delle ritenute del sostituto d'imposta sulle somme erogate al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non è soggetta a conguaglio.
4. 023. Cazzola, Bernini Bovicelli, Di Biagio, Antonino Foti, Lorenzin, Della Vedova, Fontana Vincenzo Antonio, Giammanco, Rossi Maria Rosaria.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266).

1. Al comma 2, dell'articolo 20, della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole: di cui al comma 5 aggiungere il seguente periodo: In presenza di piani aziendali deliberati dai competenti organi amministrativi finalizzati alla realizzazione di progetti di innovazione di processo e/o di prodotto nonché di internazionalizzazione commerciale e/o produttiva la durata del contributo è elevata a ventiquattro mesi.
4. 024. Cazzola, Bernini Bovicelli, Di Biagio, Antonino Foti, Lorenzin, Della Vedova, Fontana, Vincenzo Antonio, Giammanco, Rossi Maria Rosaria.
(Inammissibile)

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«2. Le misure di cui all'articolo 145, comma 13, secondo paragrafo, della legge n. 388 del 2000 sono prorogate fino all'esaurimento dei fondi disponibili presso il Coni a tale scopo.

Conseguentemente al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 apportare le seguenti modificazioni: le parole "sgravio contributivo in forma capitaria pari a un milione di lire" sono sostituite dalle parole "sgravio contributivo pari ad euro 5.165,00 annui"; le parole "un credito di imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente" sono sostituite dalle seguenti "un credito di imposta pari al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposti a tali soggetti"; le parole "per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento" sono sostituite dalle parole "per ogni preparatore atletica una riduzione del 30 per cento", e aggiungere infine le parole "i benefici si intendono riferiti alla intera durata del contratto".»
5. 1.Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente: «14-bis. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria.».
5. 2.Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, è aggiunto il seguente: «14-bis. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali extracomunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi - che si svolgono a cadenza triennale - è obbligatoria.».
5. 3.Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, è aggiunto il seguente: «1-bis. È considerata come esercizio abusivo del commercio l'attività autorizzata in forma itinerante che si concretizza con modalità di vendita con sosta fissa su qualsiasi porzione di suolo pubblico, salvo che ciò avvenga su spazi e aree di sosta appositamente previsti dai Comuni.».
5. 4.Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, è aggiunto il seguente: «4-bis. L'autorizzazione è soggetta ad un visto annuale di conformità e di regolarità da parte del Comune che ha provveduto al rilascio. Il visto di regolarità accerta la sussistenza dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi obbligatori per legge, nonché al registro delle imprese delle locali CCIAA. Per l'espletamento della procedura del visto il Comune si avvale della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL.».
5. 5.Fugatti, Fava, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«2. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, è aggiunto il seguente: "4-bis. L'autorizzazione è soggetta a un visto annuale di conformità e di regolarità da parte del Comune che ha provveduto ai rilascio. Il visto di regolarità accerta la sussistenza della iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi obbligatori per legge nonché al registro delle imprese delle locali CCIAA. Per l'espletamento della procedura del visto il Comune si avvale della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute."».
5. 6.Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso,

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soggetta alta presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 1 comma 1176 della Legge 296/2006. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune - avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL - verifica la sussistenza del documento" e al comma 4 dell'articolo 29 è aggiunta la seguente lettera "d) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis."».
5. 7.Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Il termine dei cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.».
5. 8.Stradella, Lupi, Armosino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 15, comma 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga al comma precedente, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore di cui al quarto comma dell'articolo 2425-bis del Codice Civile, si ha riguardo al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione."».
5. 9.Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
* 5. 10.Poli, Ciccanti, Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole: "1o gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2009";
al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";
al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"».
* 5. 13.Bernardo.

Pag. 115

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "1o gennaio 2008", sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2009";
b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009";
c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009"».
** 5. 11.Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "1o gennaio 2008", sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2009";
b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009";
c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009"».
** 5. 12.Armosino, Lupi, Stradella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, il termine del regime transitorio di cui al comma 1 è stabilito al 30 giugno 2009».
5. 14.Raisi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Indicatori di normalità economica).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente:
"14-quater. Gli indicatori di coerenza e gli indicatori di normalità economica indicati nel comma 14 non si applicano nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. Pertanto i modelli di dichiarazione Unico 2009, da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, non dovranno prevedere i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il predetto periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008".

2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 325 milioni di euro per l'anno 2009».
5. 01.Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina dei termini di versamento degli acconti d'imposta).

1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni».
* 5. 02.Del Tenno, Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina dei termini di versamento degli acconti d'imposta).

1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni.
* 5. 03.Milanato, Gava.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina del termini di versamento degli acconti d'imposta).

1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e del contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni.
* 5. 04.Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina dei termini di versamento degli acconti d'imposta).

1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni.
* 5. 05.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta).

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, ai netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.
** 5. 06.Del Tenno, Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta).

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.
** 5. 07.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta).

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.
** 5. 049.Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconto di imposta).

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni , nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto».
** 5. 054.Quartiani.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta).

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.
** 5. 059.Gava, Milanato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2009";
b) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2009".

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro».
5. 08.Bitonci.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Versamento contributi previdenziali).

1. I datori di lavoro versano, tramite il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la retribuzione, una quota pari all'80 per cento dei contributi dovuti.
2. La quota rimanente, pari al 20 per cento del totale dovuto per l'anno precedente, è versata in un'unica soluzione entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo.
3. Qualora l'utile netto sia superiore all'ammontare dei contributi dovuti, il versamento della quota del 20 per cento è dovuta interamente dal datore di lavoro.
4. Qualora, invece, l'utile netto sia inferiore all'ammontare dei contributi ancora dovuti, la differenza tra il 20 per cento dei contributi ancora da versare e l'ammontare dell'utile netto è a carico dell'INPS.
5. Nel caso di cui al comma 4, l'azienda deve trasmettere all'INPS il bilancio consuntivo entro 15 giorni dalla data della sua approvazione e, contestualmente, richiedere all'INPS la partecipazione al fondo di cui al comma 6.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, è costituito un apposito fondo presso l'INPS. Tale fondo è finanziato per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 attraverso la riduzione per un importo pari a 500 milioni di euro delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

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7. Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti volti a definire e regolamentate la richiesta di cui al comma 5 e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 6».
5. 09.Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Potenziamento Confidi).

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «di 450 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «di 700 milioni di euro».
2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro».
5. 010.Torazzi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»;
b) all'articolo 164, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera b), primo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»; nella stessa lettera, secondo periodo, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento»; nella stessa lettera, terzo periodo, le parole: «del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento»; nella stessa lettera, quarto periodo, le parole: «lire 35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25.000,00», le parole: «lire 8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000,00», le parole: «lire 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500,00», le parole: «lire 7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500,00», le parole: «lire 1,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000,00», le parole: «lire ottocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500,00»; nella stessa lettera, ultimo periodo, le parole: «35 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25.000,00», le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00».

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo di 100 milioni di euro».
5. 011.Pini, Fugatti, Bitonci.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Studi di settore).

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente: "3-quater. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.";
2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro».
5. 012.Forcolin, Comaroli, Fugatti, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Presunzioni semplici).

1. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».
5. 013.Comaroli, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Deducibilità interessi passivi).

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nel limite del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nel limite del 60 per cento».
2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro».
5. 014.Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Deducibilità interessi passivi per le PMI).

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica». Sono aggiunte le seguenti: «Tale limite è innalzato al 60 per cento per le piccole e medie imprese».
2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di

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previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».
5. 015.Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Accertamento automatico per settori in crisi).

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente: «3-quater. I contribuenti operanti in settori caratterizzati da situazioni di crisi economica che dichiarano ricavi inferiori rispetto a quelli previsti dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico qualora i ricavi dichiarati siano inferiori ai ricavi presunti per una quota inferiore al 20 per cento».
2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro».
5. 016.Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Premi INAIL imprese artigiane).

1. Ai fini di contrastare gli effetti della grave crisi economica in atto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi premio INAIL, per le imprese artigiane, sono ridotti dell'importo di 600 milioni di euro annui, per gli anni 2009, 2010 e 2011».
5. 017.Comaroli, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito con il seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012".
2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro».
5. 018.Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Studi di settore per nuove attività).

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, le parole «che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta», sono sostituite con le seguenti: «che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta in corso o che hanno cessato l'attività nel periodo d'imposta».
2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro».
5. 019.Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Ispezioni e verifiche delle autorità di vigilanza).

1. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza».
5. 020.Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Coordinamento attività di vigilanza).

1. Al fine di evitare ripetizioni degli accessi presso le piccole e medie imprese delle diverse autorità competenti per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse devono coordinare la propria azione sul territorio. La ripetizione degli accessi presso un'attività economica entro sei mesi deve essere motivata».
5. 021.Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Finanziamento opere pubbliche).

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche disciplinando l'eventuale possibilità di finanziamento delle opere da parte di soggetti privati attraverso brevi messaggi di testo di comunicazione telefonica».»
5. 022.Vanalli, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Contribuenti minimi).

1. All'articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «non superiori a 40.000 euro».
2. All'articolo 1, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il primo periodo è soppresso e così sostituito: «Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta

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sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.001 e 40.000 euro.
3. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro».
5. 023.Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Versamento contributi previdenziali).

1. I datori di lavoro versano, tramite il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la retribuzione, una quota pari all'80 per cento dei contributi dovuti.
2. La quota rimanente, pari al 20 per cento del totale dovuto per l'anno precedente, è versata in un'unica soluzione entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo.
3. Qualora l'utile netto sia superiore all'ammontare dei contributi dovuti, il versamento della quota del 20 per cento è dovuta interamente dal datore di lavoro.
4. Qualora, invece, l'utile netto sia inferiore all'ammontare dei contributi ancora dovuti, la differenza tra il 20 per cento dei contributi ancora da versare e l'ammontare dell'utile netto è a carico dell'INPS.
5. Nel caso in cui al comma 4, l'azienda deve trasmettere all'INPS il bilancio consuntivo entro 15 giorni dalla data della sua approvazione e, contestualmente, richiedere all'INPS la partecipazione al fondo di cui al comma 6.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, è costituito un apposito fondo presso l'INPS. Tale fondo è finanziato per gli esercizi 2009, 2010, e 2011 attraverso la riduzione per un importo pari a 500 milioni di euro delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti volti a definire e regolamentare la richiesta di cui al comma 5 e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 6.
5. 024.Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Norma di interpretazione autentica del comma 506 della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

1. Il termine «contenziosi», contenuto nell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato.

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2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995».
5. 025.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Deducibilità interessi passivi per i distretti del tessile).

1. Considerata la straordinaria crisi economica che colpisce il sistema industriale, limitatamente agli esercizi 2009 e 2010, le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano alle imprese che operano nei distretti industriali del tessile e della calza, nonché delle imprese dell'indotto.
2. Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro».
5. 026.Fava, Simonetti, Nicola Molteni, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Sospensione versamento IRAP per i distretti del tessile).

1. Considerata la straordinaria crisi economica che colpisce il sistema industriale, nei confronti delle imprese che operano nei distretti industriali del tessile e della calza, nonché delle imprese dell'indotto, sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, i pagamenti delle somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata alle singole regioni. Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».
5. 027.Fava, Simonetti, Nicola Molteni, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Studi di settore per attività in crisi).

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,

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n. 146, è aggiunta la seguente: "d) nei confronti dei contribuenti esercenti attività caratterizzate da situazioni di crisi economica, relative a specifiche aree geografiche o a specifici distretti produttivi, come individuate nelle relazioni annuali degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali, istituiti ai sensi del provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate 8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007".
2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro».
5. 028.Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Rimanenze di magazzino).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Nei negozi dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nei confronti dei quali sono applicabili gli studi di settore, la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o comunque suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando al costo di acquisto sostenuto nell'anno di formazione delle rimanenze i seguenti coefficienti di deprezzamento:
a) 1o anno: 20 per cento del costo;
b) 2o anno: 35 per cento del costo;
c) 3o anno: 50 per cento del costo;
d) 4o anno: 75 per cento del costo;
e) 5o anno: 90 per cento del costo.

5-ter. Al termine del quinto anno, il valore delle rimanenze di cui al comma 5-bis è pari a zero, purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce «stracci» o donazione a organizzazioni umanitarie.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con propria circolare, i criteri per la determinazione delle giacenze per anno di acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati"».
5. 029.Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Semplificazioni di adempimenti).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione i soggetti di cui all'articolo 3, lettere da a) ad e), che per effetto della deduzione di cui al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 non presentano un debito d'imposta."».
5. 030.Froner, Marchioni.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina degli interessi dovuti per i versamenti d'imposta rateali).

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovute nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versate in modo rateale secondo le disposizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 20.
2. All'onere derivante dall'attuazione presente articolo, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».
5. 031.Froner, Quartiani, Marchioni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Incremento della franchigia IRAP).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 4-bis, lettera d-bis), le parole: «euro 2.150, euro 1,625, euro 1.050 ed euro 525» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.650, euro 3.500, euro 2.300 ed euro 1.150».
5. 032.Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per finalità di capitalizzazione).

1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, al comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggetti a imposta i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, limitatamente alla quota destinata ad aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del trasferimento. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa mantengano il capitale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata».
5. 033.Colaninno, Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Fatte salve le disposizioni ai commi 253 e 254 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, non si applica l'accertamento tramite studi di settore previsto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni, relativo agli anni d'imposta compresi dal 2004 al 2010».

Conseguentemente:
All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
5. 044.Ceccuzzi, Lulli, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto alto stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, in deroga alle disposizioni previste dal comma 33 dell'articolo 1 della legge 244 del 2007, deducono interamente gli interessi passivi dall'imposta sul reddito delle società».

Conseguentemente:
All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 100 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
5. 045.Ceccuzzi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovute nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versate in modo rateale secondo le disposizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 20».

Conseguentemente:
All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di

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spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
5. 046.Ceccuzzi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente per le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto».
5. 047.Ceccuzzi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, gli acconti dette imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delta legge di conversione del presente decreto, possono essere versati in unica soluzione alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni senza alcuna sanzione aggiuntiva.
5. 048.Ceccuzzi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,» sono aggiunte le seguenti: «purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte

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corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».
5. 050.Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 30 settembre 2009. Per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi all'interno di concessioni turistico-ricreative, per il triennio 2007/2009 è anticipato, salvo conguaglio, per metro quadrato e per anno, un canone demaniale annuale calcolato nella misura pari a due volte quello corrisposto nel 2006 per le stesse tipologie pertinenziali. Per le altre destinazioni d'uso trovano applicazione i valori tabellari disposti dalla legge n. 296 del 2006. Tale versamento di un canone provvisorio è ritenuto idoneo per il rinnovo automatico dei titoli di concessione finalizzata all'uso turistico-ricreativo del demanio marittimo sui quali è apposta la clausola «salvo conguaglio».
2. All'onere derivante dai presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
5. 051.Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Innalzamento del tetto per la compensazione automatica relativa ai crediti d'imposta).

1. Il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro.
2. Il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato per gli anni fiscali 2009 e 2010 a 1.000.000 euro.
3. All'onere di cassa derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 190.
5. 052.Messina, Borghesi, Monai, Cimadoro, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Certificazione dei crediti dei fornitori delle pubbliche amministrazioni).

1. Entro 60 giorni dalla richiesta di una impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito vantato da tale impresa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006. n. 286.
2. Qualora entro il termine di cui al comma 1 la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.

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3. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'impresa richiedente la certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1 esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.
4. La certificazione deve essere deliberata o dalla giunta dell'Ente locale, o dall'organo collegiale deliberativo.
5. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 053.Messina, Borghesi, Monai, Cimadoro, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Incremento della franchigia IRAP).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella lettera d-bis) del comma 4-bis, le parole: «euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900».
Ai relativi oneri pari a 554 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione in misura lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spese come detenute in tab. C allegata alla legge 203 del 22 dicembre 2008».
5. 055.Quartiani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: 1o gennaio 2008 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2009;
b) al secondo periodo, le parole: 31 ottobre 2008 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2009;
c) al terzo periodo, le parole: 31 ottobre 2008 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2009.
5. 056.Raisi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 giugno 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

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2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;
4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;
7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;
8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
* 5. 057.Vannucci, Sani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis. (Misure per il settore turistico) 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 giugno 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
1) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;
2) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
3) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere

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applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;
4) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
5) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
6) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;
7) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;
8) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione di contributi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
* 5. 058.Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nel caso delle fusioni in cui la società controllata incorpora la società controllante, il riconoscimento fiscale, ottenuto previo pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, può riguardare anche i maggiori valori iscritti sui beni della società incorporante.
2. La disposizione di cui al comma precedente costituisce norma di interpretazione autentica».
5. 060.Leo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta).

1. L'attuazione dell'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogata al 30 settembre 2009. Per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi all'interno di concessioni turistico-ricreative, per il triennio 2007/2009 verrà anticipato, salvo conguaglio, per metro quadrato è per anno, un canone demaniale annuale calcolato nella misura pari a due volte quelle corrisposto nel 2006 per le stesse tipologie pertinenziali. Per le altre destinazioni d'uso troveranno applicazione i valori tabellari disposti dalla legge 27

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dicembre 2006, n. 296. Tale versamento di un canone provvisorio sarà ritenuto idoneo per il rinnovo automatico dei titoli di concessione finalizzata all'uso turistico-ricreativo del demanio marittimo sui quali verrà apposta la clausole «salvo conguaglio».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5. 061.Bernardo.
(Inammissibile)

ART. 6.

Alla rubrica, dopo le parole: «per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli,» inserire la seguente: «ciclomotori».

Conseguentemente al comma 1, dopo le parole: «per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli» inserire le seguenti: «dei ciclomotori».
6. 13. Vignali.

Sostituire la rubrica con la seguente: «Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali e dal credito per le imprese esportatrici».

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione del credito per le imprese esportatrici».
6. 3. Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali).

1. Entro 45 giorni dalla data di conversione in legge dei presente decreto-legge, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e del veicoli commerciali di cui all'articolo 1, assicurando al fondo le risorse finanziarie necessarie a coprire le diverse tipologie di intervento.
2. Il Decreto di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione.
3. Con il medesimo Decreto potranno essere altresì estese le garanzie di credito anche agli operatori delle reti di vendita di veicoli a motore, nonché prevedere forme di defiscalizzazione degli interessi passivi maturati per i soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, in particolare dei lavoratori atipici. In caso di perdita del posto di lavoro, limitatamente al periodo di disoccupazione, il fondo di garanzia interverrà a copertura dell'intero capitale residuo.
* 6. 1. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali).

1. Entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge,

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con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1, assicurando al fondo le risorse finanziarie necessarie a coprire le diverse tipologie di intervento.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione.
3. Con il medesimo decreto potranno essere altresì estese le garanzie di credito anche agli operatori delle reti di vendita di veicoli a motore, nonché prevedere forme di defiscalizzazione degli interessi passivi maturati per i soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, il particolare dei lavoratori atipici. In caso di perdita del posto di lavoro, limitatamente al periodo e disoccupazione, il fondo di garanzia interverrà a copertura dell'intero capitale residuo.
* 6. 2. Bernardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'acquisto dei mobili, degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, degli apparecchi televisivi e dei computer di cui all'articolo 2».
6. 4. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5, le parole: «516,46 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.550 euro». Ai maggior oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 110 milioni di euro per anno, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».
* 6. 5. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 102, comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «516,46 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.550 euro». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».
* 6. 6. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 102, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «516,46 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».
6. 7. Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quello della originaria durata».
6. 8. Bernardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la conclusione di un protocollo d'intenti con le banche volto all'assunzione, da parte di queste ultime, dell'impegno a non procedere, per l'anno 2009, all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei soggetti che abbiano stipulato contratti di mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione della casa di prima abitazione i quali incontrino temporanee difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo stesso».
6. 9. D'Amico, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) all'assunzione, da parte dell'emittente, dell'impegno, definito in un protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, a non procedere per l'anno 2009 all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei soggetti che abbiano stipulato contratti di mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione della casa di prima abitazione che incontrino temporanee difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo stesso;»».
6. 10. D'Amico, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al comma 18 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «in sospensione di imposta», sono aggiunte le seguenti: «, a condizione il maggior valore attribuito ai beni sia riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali ai sensi del successivo comma 20».
«1-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».
6. 11. Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le sole norme tecniche relative alle Opere di sostegno, di cui al paragrafo 6.5 del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante: «Approvazione delle nuove norme tecniche

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per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, realizzate con prodotti in rete metallica a doppia torsione - come disciplinate dalle «Linee guida per la redazione di capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione» della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio tecnico Centrale, deliberate dall'Assemblea Generale del 25 maggio 2006 - il termine del regime transitorio di cui al comma 1 è stabilito al 30 giugno 2009"».
6. 12. Vignali.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Intrattenimenti musicali).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiore a 50 intrattenimenti nel corso dell'anno solare».
6. 01. Comaroli, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Garanzia sui crediti erogati dai Confidi).

1. Lo stato, al fine di fronteggiare le conseguenze della crisi economica che sta provocando una stretta del credito verso le imprese, interviene nella garanzia dei crediti concessa dai Confidi.
2. I Confidi, dopo aver valutato il grado di rischio dei propri affidamenti, potranno richiedere l'intervento dello stato a garanzia di una quota massima del 50 per cento dei crediti da garantire.
3. A tal fine il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, le modalità applicative della presente disposizione».
6. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Intervento cassa Depositi e Prestiti).

1. Lo stato, al fine di fronteggiare le conseguenze della crisi economica che sta provocando una stretta del credito verso le imprese, attraverso la Cassa Depositi e prestiti, interviene finanziando una quota pari al 50 per cento degli affidamenti concessi alle imprese.
2. A tal fine il ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro per lo sviluppo economico, stipula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.
3. Tale convenzione, di durata almeno biennale, dovrà fissare, per la quota erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti, un tasso agevolato pari al 2 per cento.
4. Il tasso applicato dalle banche sugli stessi affidamenti non potrà essere maggiore del tasso Euribor».
6. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Mutui alle imprese).

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008,

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n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi e così sostituiti:
"A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela privata mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale e alle imprese mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto di immobili strumentali all'attività dell'impresa stessa, devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte"».
6. 04. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Spese per mutui).

1. Dopo il comma 5-sexies dell'articolo 2 dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:
"5-septies. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti che hanno in essere mutui a tasso fisso la possibilità di rescindere tali contratti e di stipulare nuovi contratti a tasso variabile indicizzato, senza aggravio di spese per la chiusura del contratto a tasso fisso e per l'apertura del contratto a tasso variabile. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni"».
6. 05. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Spese notarili per mutui).

1. Dopo il comma 5-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:
"5-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, lo spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante"».
6. 06. D'Amico, Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Ricorso in commissione tributaria).

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000.000 di lire» sono sostituite con le seguenti: «5.000 euro».».
6. 07. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Mutuatari in difficoltà).

1. Dopo la lettera b), del comma 5, dell'articolo 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunta la seguente:
"b-bis) alla sospensione, per l'anno 2009, dell'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà"».
6. 08. D'Amico, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Crediti verso la pubblica amministrazione).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione dì importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legg».
6. 09. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Potenziamento mercato interno).

1. Dopo la lettera b), del comma 5, dell'articolo 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunta la seguente:
"b-bis) al ridimensionamento delle iniziative di sviluppo sui mercati esteri, al fine di supportare al meglio il fabbisogno di credito interno di imprese e famiglie"».
6. 010. Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.
(Sostegno al credito ai professionisti).

1. Alla lettera a), del comma 5, dell'articolo 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo e parole: «alle piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, ai professionisti»".
6. 011. Allasia, Fugatti, Fava, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Sostegno degli interventi a favore delle esportazioni italiane di beni strumentali regolati in sede internazionale).

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi a favore delle esportazioni italiane di beni strumentali, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato

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di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
* 6. 012. Allasia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Sostegno degli interventi a favore delle esportazioni italiane di beni strumentali regolati in sede internazionale).

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi a favore delle esportazioni italiane di beni strumentali, il fondo contributi agli interessi di cui all' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse dei fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, detta legge 27 dicembre 2002, n. 289».
* 6. 013. Marsilio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per investimenti).

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive con sede legale ed amministrativa ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e e), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura dei periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei presente articolo. Sono escluse dal beneficio le imprese che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 realizzano un volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati all'ammodernamento degli impianti e finalizzati a garantire una maggiore competitività delle imprese sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione.
4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto Costo non comprende le spese di manutenzione.
5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite

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dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
6. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:
a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;
b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
8. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
9. Con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto

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di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
10. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016».
6. 014. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Fondo di garanzia per il microcredito).

1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle Regioni, Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.
8. Le Regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
10. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno

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2008, 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a (110 milioni di euro)».
6. 015. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese).

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, relativo ai mutui da corrispondere nel corso dei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, può essere sospeso, per una quota non superiore al 50 per cento, e l'ammontare dei ratei sospesi può essere risolto o in un'unica rata o rateizzato fino ad un massimo di 12 mesi a partire dall'ultimo pagamento stabilito dal piano di ammortamento del mutuo.
2. Dalla sospensione di cui al comma 1 sono esclusi gli oneri dovuti come interessi che rimangono totalmente a carico del mutuatario.
3. Il comma 1 si applica:
a) ai mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche, il cui reddito complessivo familiare sia inferiore a 60 mila euro annui fino al 31 dicembre 2008;
b) ai mutui accessi dai titolari ovvero dai rappresentanti legali delle piccole e medie imprese, con un fatturato non superiore a 40 milioni di euro oppure con un bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, sottoscritti fino al 31 dicembre 2008.

4. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dei ratei sospesi e quelli determinati dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico dello Stato sino ad esaurimento delle risorse destinate allo scopo. Tale differenza viene versata al soggetto interessato entro sei mesi dalla richiesta effettuata dal mutuatario ai sensi del comma 1.
5. Per gli esercizi 2009, 2010 le datazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 100 milioni di euro.
6. Il Ministro dell'economia e finanze è delegato a stipulare, entro tre mesi, un accordo con l'ABI al fine di garantire le modalità di applicazioni delle disposizioni di cui al comma 1».
6. 016. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese).

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, relativo ai mutui da corrispondere nel corso dei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, può essere sospeso, per una quota non superiore al 50 per cento, e l'ammontare dei ratei sospesi può essere risolto o in un'unica rata o rateizzato fino ad un massimo di 12 mesi a partire dall'ultimo pagamento stabilito dal piano di ammortamento del mutuo.

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2. Dalla sospensione di cui al comma 1 sono esclusi gli oneri dovuti come interessi che rimangono totalmente a carico del mutuatario.
3. Il comma 1 si applica:
a) ai mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 dicembre 2008 con reddito complessivo familiare inferiore a 60 mila euro annui;
b) ai mutui accessi dai titolari ovvero dai rappresentanti legali delle piccole e medie imprese, con un fatturato non superiore a 40 milioni di euro oppure con un bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, sottoscritti fino al 31 dicembre 2008.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato a stipulare, entro tre mesi, un accordo con l'ABI al fine di garantire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1».
6. 017. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, dopo le parole: "L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas", sono aggiunte le seguenti: alla quale ai fini di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, si applica, anche per quanto previsto all'ultimo periodo, l'articolo 2, comma 7, della legge n. 14 novembre 1995, n. 481».
6. 018. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.
(Adeguamento delle agevolazioni sulle spese sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio per l'acquisto delle autovetture).

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nell'ultimo periodo, le parole: «50 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «60 mila euro»".
6. 019. Togni, Allasia, Alessandri, Dussin, Lanzarin, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «alle spese relative» sono aggiunte le seguenti: «agli investimenti infrastrutturali approvati dall'organo competente prima del 31 agosto 2008 e»".
6. 020. Comaroli, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di riabilitare le persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione,

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dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o 1 rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.
2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma».
6. 021. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di intervento della SACE s.p.a. per garantire il rischio di insolvenza del debitore pubblico favorendo la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le parole: «lo Stato»; la parola: «possono» è sostituita con la parola: «devono»".
6. 022. Froner, Quartiani, Marchioni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I soggetti di cui al primo comma articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, possono imputare a patrimonio netto le somme a essi già erogate ai sensi di detto comma per destinarle alla concessione di garanzie volte a favorire prioritariamente l'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 4-quinquies Legge n. 228 del 16 luglio 1997, successivamente delle imprese di cui all'articolo 3-quinquies Legge n. 17 del 26 febbraio 2007 e, infine delle altre piccole e medie imprese. Per le finalità del presente comma sono stanziati 20 milioni di Euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche nei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario considerato in attuazione del disposto dei commi precedenti».
6. 024. Vignali, Armosino, Stradella, Ghiglia, Versace.

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Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:

«Art. 6-bis.
(Pagamenti ai fornitori).

Alle imprese delle filiere produttive che beneficiano degli interventi previsti nel presente decreto del presente provvedimento è fatto obbligo di saldare le fatture emesse dalle imprese fornitrici entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento delle stesse».
6. 025. Vignali.

ART. 7.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Sono intensificati i controlli sulle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, anche sulla base di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. L'Agenzia delle entrate individua altresì specifici maggiori controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. 1. Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è eseguito sulla base di criteri con le parole: eseguito prioritariamente sulla base di criteri.
7. 2. Messina, Monai, Cimadoro, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività di controllo di cui al comma 1, entro il 1o giugno 2009 si procede agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. A tal fine, le risorse stanziate per l'anno 2008 dal predetto articolo 1, comma 14, sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Per l'espletamento delle analoghe attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1-quater. Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero «62» è sostituito dal seguente: «63».
7. 3. Bernardo.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1-
quater)

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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, previsto dall'articolo 24, comma 3 del decreto stesso per la notifica degli avvisi di cui al comma 1 del medesimo articolo, è prorogato di novanta giorni.
7. 4. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è abrogato.
7. 5. Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sopprimere l'articolo 29, comma 1-quater.
7. 6. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è abrogato.
7. 7. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Fava, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, ed i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quello desumibile dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico; in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
7. 8. Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 38, dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, Legge 24 novembre 2006, n. 286, è inserito il seguente: «38-bis. Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 36, 37 e 38 i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e che siano stati oggetto, da parte dei Comuni, di apposite Ordinanze relative all'inagibilità dei fabbricati danneggiati da eventi sismici o calamitosi e per i quali sia stato ordinato lo sgombero e il divieto di accesso. I titolari dei diritti reali sugli immobili, che hanno perso i requisiti di ruralità, trasmettono ai sensi dell'articolo 38, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 copia dell'Ordinanza Comunale di inagibilità e sgombero alla competente Agenzia del territorio che provvede alla iscrizione d'ufficio degli immobili al catasto Edilizio Urbano nella categoria "unità collabenti",

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sino all'effettivo ripristino delle condizioni di abitabilità dell'immobile oggetto del provvedimento di sgombero».
* 7. 9. Fontana.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 38, dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2006, n. 286, è inserito il seguente: «38-bis. Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 36, 37 e 38 i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e che siano stati oggetto, da parte dei Comuni, di apposite Ordinanze relative all'inagibilità dei fabbricati danneggiati da eventi sismici o calamitosi e per i quali sia stato ordinato lo sgombero e il divieto di accesso. I titolari dei diritti reali sugli immobili, che hanno perso i requisiti di ruralità, trasmettono ai sensi dell'articolo 38, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 copia dell'Ordinanza Comunale di inagibilità e sgombero, alla competente Agenzia del territorio che provvede alla iscrizione d'ufficio degli immobili al catasto Edilizio Urbano nella categoria "unità collabenti", sino all'effettivo ripristino delle condizioni di abitabilità».
* 7. 20. Abrignani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 32 è abrogato;
b) il comma 3 dell'articolo 33, è abrogato.
7. 10. Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. All'articolo 1, comma 1180, capoverso 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «per rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei relativi rapporti».
7. 11. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 12-undecies dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il 1o ottobre 2009. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta, tassa, diritto di segreteria, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del libro soci. I soci interessati e gli amministratori sono tenuti in solido alla richiesta di iscrizione nel

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registro delle imprese delle successive modificazioni del domicilio dei soci e dei versamenti delle quote.
7. 12. Jannone.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, per il settore turistico-alberghiero, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in Legge 28 novembre 1996, n. 608, può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei rapporto di lavoro.
7. 13. Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
3-bis. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al fondo di cui al precedente comma 1, lettera a), sono ripartite, in base ai principi stabiliti in sede di accordo con le Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 12 marzo 2009, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al precedente comma.
7. 14. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 31 aggiungere alla fine il seguente comma:
3-bis. Le maggiori entrate effettivamente conseguite per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, affluite al bilancio dello Stato, eccedenti rispetto a quanto occorrente per garantire il conseguimento dei risultati di stabilizzazione della finanza pubblica previsti ai sensi del presente decreto-legge, sono riassegnate al Ministero dei beni e delle attività culturali per le esigenze di finanziamento delle attività di interesse culturale di competenza.
7. 15. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. All'articolo 3, comma 4, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo, le parole: «e la nomina non può essere effettuata per più di due volte» sono abrogate.
7. 16. Saglia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme per favorire la conversione in proprietà delle affittanze alberghiere).

1. Gli imprenditori individuali e le società che gestiscono immobili alberghieri da almeno cinque anni in locazione immobiliare

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o in affitto da azienda possono beneficiare di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali. Il contributo è concesso in forma attualizzata e le attività relative alla vendita e all'acquisto di detti immobili sono defiscalizzate.
2. Il beneficio è subordinato alla condizione del mantenimento del vincolo alberghiero e del divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.
3. La cessione a titolo oneroso dell'immobile alberghiero non configura una plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Qualora la vendita non sia effettuata, da parte del venditore, nell'esercizio di arti o professioni o di impresa commerciale, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5. Le agevolazioni sono concesse dalle regioni, che provvedono alla gestione dei fondi ad esse destinati avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.
6. Spetta alle regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottare, con propri regolamenti, le norme relative alle modalità per la gestione dei fondi e per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alla determinazione dei requisiti, ai criteri per l'individuazione delle priorità e per la conseguente predisposizione delle graduatorie, alle modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti, alle procedure per la revoca delle agevolazioni.
7. Le agevolazioni sono concesse alle imprese in conformità alla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico del fondo previsto all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. 01. Pini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Studi di settore).

1. Gli accertamenti relativi alle dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta 2008 e 2009 sono effettuati sulla base degli studi di settore integrati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate effettui gli accertamenti unicamente sulla

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base degli studi di settore, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 546/92, non può iscrivere a ruolo la maggiore imposta dovuta.
7. 03. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzioni, emolumenti).

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. 11 limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
7. 04. Fugatti, Comaroli, Bragantini, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi, Forcolin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzioni).

1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.
7. 05. Fugatti, Comaroli, Bragantini, Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi, Forcolin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal lo gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate «assegno ad personam» vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7. 06. Caparini, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Canoni ANAS).

1. Con riferimento alle strade statali esterne ai centri abitati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dal 1o gennaio 2009, i canoni e corrispettivi dovuti all'ANAS S.p.A. per concessioni ed autorizzazioni diverse, come definiti ai sensi del comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono ridotti al 10 per cento rispetto all'ultimo adeguamento vigente alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. I canoni e corrispettivi di cui al comma 1, dovuti e non versati per gli anni dal 1998 al 2008, al netto dei versamenti già eseguiti, sono ridotti al 10 per cento.
3. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario.
7. 07. Caparini, Fugatti, Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi, Bragantini, Comaroli, Forcolin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.
7. 08. Fava, Fugatti, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 l'applicazione delle tariffe di cui al suddetto decreto è per i controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è differita al 1o settembre 2009.
7. 09. Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento e lo sviluppo economico delle attività agro ambientali ed agroenergetiche).

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero 5), sostituire le parole: «utilizzate nell'attività agricola», con le

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seguenti: «ivi compreso il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie e la pollina, utilizzate nell'attività agricola o come biomasse per fini energetici».
7. 010. Negro, Fugatti, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Pini, Rainieri, Callegari, Fogliato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane, industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche avvenute nella Regione Piemonte nel mese di novembre 1994).

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 nonché degli interventi agevolativi di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzazione delle somme rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 011. Allasia, Togni, Maccanti, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2003, n. 27, si applicano anche alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 settembre 2009, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2008.
7. 012. Togni, Allasia, Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni.
2. Restano validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'INAIL, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla

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base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo valutati pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7. 013. Zunino, Tullo, Rossa, Andrea Orlando, Minasso.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo capoverso del comma 2, è aggiunto il seguente: «Nei confronti dello stesso personale, cui si applicano le Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 30 marzo 1977 di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 e le successive variazioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Sono confermati i criteri di applicazione adottati fino al 31 dicembre 1998 dal CAP e dall'Autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione, fatti salvi casi di errori meramente contabili».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7. 014. Zunino, Tullo, Rossa, Andrea Orlando.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Patto di stabilità).

1. Agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008 è consentito di effettuare per l'anno in corso i pagamenti a residui concernenti impegni di spesa per investimenti regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per un importo pari al 50 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario e comunque nei limiti delle disponibilità di cassa dell'ente.
2. L'effettuazione dei pagamenti di cui al comma precedente è subordinata alla stipula di accordi con le imprese beneficiarie volti a garantire un risparmio di spesa rispetto all'impegno originario.
3. Le economie di spesa determinate dal presente articolo sono destinate dall'ente all'abbattimento dello stock di debito dell'ente medesimo. Alternativamente, tali economie sono destinate al fondo regionale per gli ammortizzatori sociali iscritto nel bilancio della regione di pertinenza.
4. Per l'anno 2009 i pagamenti di cui al comma 1 non rientrano nella formazione dei saldi utili ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.
7. 016.De Micheli, Marchi.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incremento degli assegni al nucleo familiare).

1. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento degli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento dei citati assegni al nucleo familiare, da corrispondere nell'esercizio 2009.
7. 017.Baretta, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incremento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente).

1. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell'esercizio 2009.
7. 018.Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incremento delle detrazioni per i redditi di pensione).

1. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata alle detrazioni per i redditi di pensione, di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986,

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n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell'esercizio 2009.
7. 019.Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Patto di Stabilità).

Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 10 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.
*7. 028.Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per investimenti).

1. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.
*7. 020.Fontanelli, Misiani, De Micheli, Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per investimenti).

1. Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
7. 021.Fontanelli, Misiani, De Micheli, Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per investimenti).

1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di

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utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti.
7. 022.Fontanelli, Misiani, De Micheli, Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per investimenti).

1. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata ad escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla modifica del patto, da realizzare nell'esercizio 2009.
7. 023.Fontanelli, Misiani, De Micheli, Vannucci, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incremento delle detrazioni per i redditi bassi).

1. A decorrere dal 1o luglio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli importi delle lettere a) e b) dei commi da 1 a 4 e gli importi della lettera a) del comma 5 sono incrementati del 30 per cento.
2. Qualora la detrazione di cui al presente articolo sia di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.
7. 024.Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,» sono aggiunte le seguenti: «purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

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b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati».
7. 025.Mariani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo strategico per gli investimenti).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire il Fondo strategico per gli investimenti, di seguito denominato FSI.
2. Le modalità di costituzione del FSI, la sua forma societaria e i criteri del suo funzionamento sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a verificare la fattibilità affinché altri soggetti esistenti a prevalente o totale partecipazione pubblica possano partecipare alla costituzione del FSI e in particolare la Cassa depositi e prestiti Spa.
4. Al FSI è assegnata la missione di intervenire con proprie risorse a sostegno di progetti industriali strategici per l'economia della nazione. Gli interventi del FSI prendono la forma di partecipazione azionaria di minoranza ovvero di altri strumenti finanziari di medio termine finalizzati al progetto selezionato. Almeno il 50 per cento delle risorse del FSI vanno distribuite ai progetti industriali promossi da piccole e medie imprese o loro consorzi e aggregazioni.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuale mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

6. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i

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profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
7. 026.Causi, Lulli, Vico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Recupero delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta, in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
3. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009. n. 2, è soppresso.
7. 027.Messina, Borghesi, Monai, Cimadoro, Barbato.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sospensione del limite di deducibilità degli interessi passivi).

1. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all' articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è innalzato al 50 per cento.
7. 030.Colaninno, Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al regime fiscale dei contribuenti minimi e riduzione ritenuta d'acconto).

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1) le parole « 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «70.000 euro»;
b) alla lettera b), le parole « 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «45.000 euro».

2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo è inserito il seguente «La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 numero 244 per i soli periodo di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge.
7. 031.Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Svalutazione dei crediti e accantonamento dei rischi su crediti).

1. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)« le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento»;
b) le parole: «nei diciotto esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove esercizi successivi».

2. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del nono esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
7. 032.Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Ripristino dell'automatismo del credito d'imposta per la ricerca).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

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dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 138 dei 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;
b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 188 milioni di euro per l'anno 2008, 267 milioni di euro per l'anno 2009, 327 milioni di euro per l'anno 2010 e 33 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. 033.Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Pagamenti della PA).

1. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.
2. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.
3. Le imprese di cui al comma 2-ter possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione, da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale, disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.
4. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 2-quinquies è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.
7. 034.Causi, Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo di garanzia interbancario).

1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4 miliardi di euro per gli armi 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.
4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
5. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
6. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia dei fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 4 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.
7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2009 e 2010 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle

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finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

8. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
9. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota dei Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.
7. 035.Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE».

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7. 036.Galletti, Occhiuto, Romano, Formisano, Pezzotta, Ruggeri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. In considerazione della gravità della crisi economico-finanziaria e della necessità di impiegare le risorse in maniera efficiente, le spese per investimenti sostenute con l'avanzo di amministrazione non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7. 037.Galletti, Occhiuto, Romano, Formisano, Pezzotta, Ruggeri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di partecipazione dei consorzi cooperativi, dei consorzi artigiani e dei consorzi stabili alle gare d'appalto: modifica degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 36, comma 5, è soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 37, comma 7, è soppresso l'ultimo periodo.
*7. 02. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di partecipazione dei consorzi cooperativi, dei consorzi artigiani e dei consorzi stabili alle gare d'appalto: modifica degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 36, comma 5, è soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 37, comma 7, è soppresso l'ultimo periodo.
*7. 038.Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.
(Inammissibile)

Pag. 164

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia partecipazione dei consorzi cooperativi, dei consorzi artigiani e dei consorzi stabili alle gare d'appalto: modifica degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 36, comma 5, è soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 37, comma 7, è soppresso l'ultimo periodo.
*7. 042.Gava, Milanato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia partecipazione dei consorzi cooperativi, dei consorzi artigiani e dei consorzi stabili alle gare d'appalto: modifica degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 36, comma 5, è soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 37, comma 7, è soppresso l'ultimo periodo.
*7. 044.Del Tenno, Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004»).

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004» sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;
b) alla sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produttiva fino al 25 per cento dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetaria annua prevista».
*7. 039.Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1008, n. 294, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004»).

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004» sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;

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b) alla Sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produttiva fino al 25 per cento dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetaria annua prevista».
*7. 043.Milanato, Gava.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004»).

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004» sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;
b) alla Sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produttiva fino al 25 per cento dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetaria annua prevista».
*7. 045.Del Tenno, Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127) è aggiunto il seguente:
«128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche.
7. 046.Brugger, Zeller, Nicco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Lavoro occasionale di tipo accessorio).

1. All'articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «e da giovani di cui alla lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «e da persone iscritte regolarmente nella assicurazione obbligatoria».
7. 047.Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

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2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7. 048.Brugger, Nicco, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto dell'abitazione e sue pertinenze, effettuato entro il 31 dicembre 2010 con le agevolazioni della «prima casa» di cui alla Nota II-bis della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui è stato effettuato il pagamento e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
7. 049.Antonio Pepe.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Decontribuzione accordi produttività).

1. Al fine di favorire la produttività del lavoro l'azienda e il lavoratore possono stipulare accordi individuali e aziendali che prevedano sgravi contributivi della parte di retribuzione di cui al comma 2, previo consenso informato del lavoratore.
2. Gli accordi di cui al comma 1 si riferiscono alle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
3. Gli accordi individuali o collettivi, che hanno cadenza annuale rinnovabile, sono depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro o gli enti bilaterali, ove esistenti, o presso le Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali ove previste dai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori.
4. Sugli importi assoggettati allo sgravio contributivo eccedenti il tetto previsto dall'articolo 1, commi da 67 a 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 non è concessa alcuna contribuzione figurativa ed è applicato un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro, nella misura del dieci per cento, da versare a favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
7. 050.Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a seguito di esposizione all'amianto).

1. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.

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2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
7. 051.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. L'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009 è soppresso.
7. 052.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, previsto dall'articolo 24, comma 3 del decreto stesso per la notifica degli avvisi di cui al comma 1 del medesimo articolo è prorogato di novanta giorni.
7. 053.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Dopo il comma 38, dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2006, n. 286, è inserito il seguente:
«38-bis. Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 36, 37 e 38 i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e che siano stati oggetto, da parte dei comuni, di apposite ordinanze relative all'inagibilità dei fabbricati danneggiati da eventi sismici o calamitosi e per i quali sia stato ordinato lo sgombero e il divieto di accesso. I titolari dei diritti reali sugli immobili, che hanno perso i requisiti di ruralità, trasmettono ai sensi dell'articolo 38, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 copia dell'Ordinanza Comunale di inagibilità e sgombero, alla competente Agenzia del territorio che provvede alla iscrizione d'ufficio degli immobili al catasto Edilizio Urbano nella categoria "unità collabenti", sino all'effettivo ripristino delle condizioni di abitabilità».
7. 054.Abrignani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno alle esportazioni).

1. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già assegnate dal CIPE al Ministero delle attività produttive con delibere adottate entro il 31 dicembre 2006, sono trasferite, per una quota pari a 250 milioni di euro al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973 n. 295, quali disponibilità impegna- bili

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per le previste finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.
7. 055.Raisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 1 della legge n. 296 del 2007, comma 231, primo periodo, dopo le parole: «le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo» sono aggiunte le parole: «, intendendosi per imprese costruttrici le società appartenenti allo stesso gruppo che producono parti del veicolo,».
7. 056.Raisi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa e per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 67 citato, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica;
2. All'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 11, le parole: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009, 2010 e 2011 nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni». In fine, dopo le parole: «e professori universitari», sono inserite le seguenti: «nonché ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.»;
b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
11-bis. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi, nei casi in cui l'anzianità massima contributiva di 40 anni sia maturata prima della data di entrata in vigore del presente decreto ovvero maturi entro il 31 agosto 2009, il rapporto di lavoro, anche dei soggetti titolari di incarichi di livello dirigenziale generale diversi da quelli di cui agli articoli 5, comma 2, e 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, si risolve automaticamente alla data del 31 agosto 2009, salvo che l'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, decida motivatamente di trattenere in servizio il singolo dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dallo stesso in specifici

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ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, nonché a magistrati, professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. In considerazione delle preminenti esigenze di finanza pubblica, nei casi previsti dal presente comma l'indennità di buonuscita e i trattamenti ad essa assimilabili sono corrisposti successivamente al 1o gennaio 2013.

3. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, disposta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima del 20 marzo 2009, nonché gli effetti dei preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
7. 057. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni correttive in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici).

1. L'articolo 18-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito con il seguente articolo:

«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici).

1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non è stato adottato l'atto di concessione definitiva, è disposto che il saldo, entro il limite del 90 per cento del contributo provvisorio, potrà essere erogato a seguito di rilascio, da parte del legale rappresentante della beneficiaria, di un'autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base agli schemi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, attestante, fra l'altro, la percentuale di investimento realizzata, i costi sostenuti, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. La liquidazione del relativo importo, se spettante, avverrà su richiesta del Soggetto responsabile o del Responsabile unico che avrà provveduto ad un preliminare ricalcolo del contributo provvisorio.
2. La liquidazione dell'ulteriore 10 per cento del contributo finale spettante sarà disposta dal Soggetto responsabile o del Responsabile unico, a seguito dell'adozione del proprio provvedimento di concessione definitiva successivamente alle valutazioni istruttorie della Banca Concessionaria e, ove prevista, dell'acquisizione del verbale di accertamento di spesa.
3. Fatti salvi i casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato già emanato il decreto di nomina della commissione, gli accertamenti di

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spesa da parte delle predette commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 500.000 euro.
4. Per gli investimenti agevolati inferiori a 500.000 euro potranno essere disposti, da parte del Ministero dello sviluppo economico o di altro soggetto ad esso subentrante, controlli a campione anche dopo l'adozione del provvedimento di concessione definitivo.
5. Per le iniziative agevolate ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati provvedimenti definitivi dei contributi spettanti e/o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, così come determinato all'articolo 6 del decreto al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello Sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata».
7. 058. Abrignani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: Ministero di grazia e giustizia, di concerto con i Ministeri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono sostituite dalle parole: Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia.
7. 059. Abrignani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a seguito di esposizione amianto).

1. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e modificazioni, sulla base di curricula presentati dal datore di lavoro salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
2. All'onere derivante dal comma 1 (valutato in 2.400.000 euro dal 2009 al 2018) si provvede a valere sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del luglio 1993, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 con pari deduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, legge 8 marzo 2000, n. 53.
7. 062. Scandroglio, Saglia, Pelino, Minasso, Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito

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nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 41 lettera c) dall'articolo 2 della Legge finanziaria 2009, è da intendersi nel senso che le risorse ivi citate sono escluse solo dalla base di calcolo relativa al 2007 assunta come riferimento per l'individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno.
7. 015. De Micheli, Marchi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Risorse finanziarie di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali).

1. Il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 41 lettera e dall'articolo 2 della Legge finanziaria 2009, è da intendersi nel senso che le risorse ivi citate sono escluse solo dalla base di calcolo relativa al 2007 assunta come riferimento per l'individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno.
7. 029.Barbato, Messina, Monai, Cimadoro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 77-bis. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 41 lettera c dall'articolo 2 della legge finanziaria 2009, è da intendersi nel senso che le risorse ivi citate sono escluse solo dalla base di calcolo relativa al 2007, assunta come riferimento per l'individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno.
*7. 060. Quartiani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 77-bis. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 41 lettera c dall'articolo 2 della legge finanziaria 2009, è da intendersi nel senso che le risorse ivi citate sono escluse solo dalla base di calcolo relativa al 2007 assunta come riferimento per l'individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno.
*7. 063. Froner, Fogliardi, Rubinato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

Il comma 8 dell'articolo 77-bis. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 41 lettera c dall'articolo 2 della Legge finanziaria 2009, è da intendersi nel senso che le risorse ivi citate sono escluse solo dalla base di calcolo relativa al 2007 assunta come riferimento per l'individuazione degli obiettivi dei patto di stabilita interno.
*7. 066. Graziano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Patto di stabilità).

1. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui

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al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 10 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.
2. Conseguentemente per il 2009 il Fondo per le Aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, e successive modificazioni è ridotto per un importo pari a 3 miliardi e 300 milioni di euro.
**7. 061. Quartiani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Patto di stabilità).

1. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili dei patto di stabilità interno per un importo pari al 10% dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.

Conseguentemente per il 2009 il Fondo per le Aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, e successive modificazioni è ridotto per un importo pari a 3 miliardi e 300 milioni di euro.
**7. 064. Froner, Fogliardi, Rubinato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Patto di stabilità).

1. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 10 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.

Conseguentemente per il 2009 il Fondo per le Aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni è ridotto per un importo pari a 3 miliardi e 300 milioni di euro.
**7. 065. Graziano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Presentazione in via esclusivamente telematica dei modelli riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni intracomunitari).

1. Al comma 1 dell'articolo 34, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, è aggiunto il seguente periodo:
La presentazione dei medesimi elenchi è effettuata in via esclusivamente telematica a decorrere dai termini previsti per gli elenchi relativi ai seguenti periodi di riferimento:
settembre 2009 per gli elenchi mensili;
primo trimestre 2010 per gli elenchi trimestrali;
anno 2010 per gli elenchi annuali.
**7. 068. Raisi.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Pagamento dei tributi e delle somme previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto con Mod. F/24).

1. A decorrere dal 1° luglio 2009 i pagamenti dei tributi e delle somme previsti dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere effettuati, limitatamente a quelli che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato ed ai conti correnti di tesoreria ai sensi dell'articolo 3, commi 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, esclusivamente mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 18 dello stesso mese ed in tale caso nel versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è esclusa la compensazione di eventuali crediti».
7. 069. Raisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ambito di operatività degli spedizionieri doganali).

1. L'articolo 47 del decreto dei Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale è sostituito dal seguente:
«1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.
2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso gli Uffici delle dogane di una determinata Direzione regionale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso gli Uffici delle dogane predetti lo spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri Uffici, anche fuori dal territorio della Direzione Regionale.
4. Lo spedizioniere deve avere la propria residenza o domicilio in un Comune compreso nell'ambito territoriale della Direzione Regionale per la quale risulta abilitato.
5. A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altra Direzione Regionale, purché risulti comprovato il trasferimento della residenza o del domicilio in un Comune compreso nel territorio della nuova Direzione Regionale richiesta; il trasferimento è disposto dall'Agenzia delle dogane».

Presso ciascuna Direzione Regionale è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la Direzione Regionale medesima.
2. All'articolo 46, 1° capoverso, del citato decreto del Presidente della Repub-blica

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n. 43 del 1973, le parole: «di circoscrizione doganale» e la parola: «circoscrizione sono sostituite rispettivamente» con la parola: «regionale» e con le parole: «direzione regionale».
3. All'articolo 51, 1° capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la parola: «circoscrizionale» è sostituita con la parola: «regionale».
7. 070. Raisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale.
7. 071. Raisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al comma 7-bis. dell'articolo 32 del decreto-legge 20 novembre 2008 n. 185 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009 n. 2 le parole: «è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato» sono sostituite dalle seguenti: «è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro interamente versato».
7. 072. Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto dell'abitazione principale, effettuato entro il 31 dicembre 2010. La detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano anche in relazione ai preliminari di compravendita stipulati entro la medesima data.
7. 073. Armosino, Lupi, Stradella.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Nell'ipotesi di cessione dei crediti verso le stazioni appaltanti, derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la verifica spettante alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, viene effettuata con riferimento esclusivo al momento di emissione dei certificati di pagamento da parte della pubblica amministrazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, fino alla scadenza del termine per l'emissione dei certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
7. 074. Armosino, Lupi, Stradella.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Acustica in edilizia).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), è differita sino alla entrata in vigore della presente legge.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.
7. 075. Stradella, Lupi, Armosino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. In via transitoria, l'articolo 10, primo comma, numero 8-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica se il termine dei quattro anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero del fabbricato scade entro il 31 dicembre 2010.
7. 076. Lupi, Stradella, Armosino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 36, terzo comma, del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «terzo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «settimo esercizio successivo».
7. 077. Germanà.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al comma 12-undecies dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il 1° ottobre 2009. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta, tassa, diritto di segreteria, apposita dichiarazione per integrare le risultanze dei libro soci. I soci interessati e gli amministratori sono tenuti in solido alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese delle successive modificazioni del domicilio dei soci e dei versamenti delle quote».
7. 0. 100. Germanà.
(Inammissibile)

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Sottrazione di fondi alle procedure esecutive per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare).

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:
294-ter. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento

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di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare, accreditati mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».
7. 0. 200.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Razionalizzazione delle funzioni di assistenza tecnico scientifica alle amministrazioni pubbliche nel settore delle politiche attive di reinserimento lavorativo).

1. Nell'ambito del processo di razionalizzazione e riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e nel quadro di una valorizzazione e potenziamento della disciplina degli ammortizzatori sociali quale politica attiva di reinserimento del lavoratore interessato da crisi aziendali o occupazionali come previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui al predetto articolo 19, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni dell'ISFOL di supporto e assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali nella gestione tecnico amministrativa dei progetti finanziati nell'ambito delle programmazione comunitaria e le risorse umane, con esclusione dei ricercatori e tecnologi, strumentali e finanziarie assegnate alle predette funzioni. A seguito del trasferimento sono apportate le conseguenti modifiche allo Statuto dell'ISFOL, prevedendo la possibilità della rideterminazione dei componenti degli organi amministrativi, in osservanza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Ferma restando l'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dalle vigenti disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede all'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie trasferite tenuto conto, per gli aspetti riguardanti il personale, di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri e il trattamento economico è integrato, per la differenza, da un eventuale assegno ad personam con riferimento al solo trattamento fisso e continuativo, riassorbibile nell'ambito dei successivi rinnovi contrattuali.
3. A seguito del trasferimento sono soppresse presso l'ISFOL le strutture cui sono attribuite le funzioni trasferite e sono corrispondentemente apportate le conseguenti rispettive modifiche alle dotazioni organiche dell'ISFOL e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. 0. 201.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori

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di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«i) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salato o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
7. 0. 202.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223).

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 233 è aggiunto il seguente periodo:
Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».
7. 0. 203.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga).

1. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Inps è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione delle somme indebitamente erogate. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le Regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
7. 0. 204.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge

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28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettere a) e b), sono eliminate le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quando precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;
c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:
«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8».

2. All'articolo 19, comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al presente comma nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui, all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
3. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il fondo di provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono inserite le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferite i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1o gennaio 2009».
4. All'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze».
7. 0. 205.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Domande di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga con pagamento diretto).

1. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009,

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presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro».
7. 0. 206.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Requisiti per accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga e alla mobilità in deroga).

1. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità».
7. 0. 207.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga).

1. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla predetta legge, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis della legge 21 luglio 1991, n. 223».
7. 0. 208.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203).

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione

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speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali"».
7. 0. 209.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Obbligo di comunicazione al pubblico delle offerte di lavoro).

1. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
7. 0. 210.Il Governo.
(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi:
«Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 554, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni di cui alla presente lettera, si intendono a valere nel limite del 15 per cento delle economie derivanti dai suddetti provvedimenti di revoca totali o parziali delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992. Eventuali ulteriori risorse resesi necessarie, saranno individuate a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e sul Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126».
8. 1. Messina, Borghesi, Monai, Cimadoro, Barbato.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono conferiti 50 milioni di euro già destinati all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 30 milioni di euro già destinati all'attuazione dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché 100 milioni di euro delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 413. Il Fondo di garanzia è altresì rifinanziato con le ulteriori disponibilità derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
8. 2. Froner, Quartiani, Marchioni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito

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con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6"».
8. 01. Raisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis - (Distruzione delle armi chimiche) - 1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata con la legge 18 novembre 1995, n. 496.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'economia e delle finanze, 2009: 357.000; 2010: 343.000; 2011: 313.000;
Ministero degli affari esteri, 2009: 128.000; 2010: 0; 2011: 0;
Ministero dell'interno, 2009: 0; 2010: 171.000; 2011: 261.000;
Ministero della difesa, 2009: 715.000; 2010: 686.000; 2011: 626.000;
Totale: 1.200.000; 1.200.000; 1.200.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
DIS. 1. 0. 1. Il Governo.
(Inammissibile)