CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 marzo 2009
150.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 91

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (C. 2105 Governo approvato dal Senato e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2105 Governo, approvato dal Senato, ed abb., recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale»;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano garantiti standard adeguati di assistenza sull'intero territorio nazionale, in modo omogeneo, attraverso la definizione di livelli essenziali di assistenza sia sanitari che sociali approvati e accompagnati da controlli rigorosi.

Pag. 92

ALLEGATO 2

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE

(Vedi seduta del 25 febbraio 2009)

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge disciplina l'accesso degli assistiti alle cure palliative e alle terapie del dolore.
1. 12.Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: il diritto del cittadino con le seguenti: e garantisce il diritto della persona malata.
1. 3.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, dopo le parole: terapie del dolore aggiungere le seguenti: e di altre cause di sofferenza.
1. 6.Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, è assicurato e garantito alla persona malata il diritto di accesso alla rete di cure palliative al fine di assicurare il rispetto della dignità umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
1. 4.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, sopprimere le parole:, in particolare.
1. 13.Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: il rispetto della aggiungere le seguenti: libertà e.
1. 7.Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: il bisogno di salute con le seguenti: il diritto alla salute.
1. 8.Farina Coscioni.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: tutela della aggiungere le seguenti: libertà e della.
1. 9.Farina Coscioni.

Pag. 93

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dignità del paziente aggiungere le seguenti: senza discriminazioni per età, sesso e tipo di malattia.
1. 1.Bocciardo.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dignità del paziente aggiungere le seguenti: senza alcuna discriminazione.
1. 1.(Nuova formulazione) Bocciardo.
(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: salvaguardia e valorizzazione con le seguenti: tutela e promozione.
1. 10.Farina Coscioni.
(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nella fase terminale della malattia con le seguenti: in ogni fase della malattia compresa quella terminale.
1. 2.Bocciardo.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nella fase terminale della malattia con le seguenti: in tutte le fasi della malattia, con particolare attenzione all'accompagnamento nelle fasi avanzate e terminali della malattia.
1. 5.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: sostegno socio-sanitario, aggiungere le seguenti: e socio-assistenziale.
1. 11.Farina Coscioni.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: sostegno socio-sanitario, con le seguenti: sostegno sanitario e socio assistenziale.
1. 11.(Nuova formulazione) Farina Coscioni.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: interventi terapeutici aggiungere la seguente:, diagnostici.
2. 4.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: non risponde più aggiungere le seguenti: o non ha a disposizione.
2. 1.Bocciardo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: trattamenti specifici, aggiungere le seguenti:; le cure palliative non sono ristrette al mero trattamento sintomatico né alla sola fase terminale della malattia: si tratta di un approccio multidisciplinare che inizia dal modo in cui la diagnosi viene comunicata e prosegue per tutta la durata della malattia fino al momento del lutto.
2. 7.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: dolore, ovunque ricorra aggiungere le seguenti: e di altre cause di sofferenza.
2. 8.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: percorso terapeutico per aggiungere le seguenti: la soppressione e.
2. 9.Farina Coscioni.

Pag. 94

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 10.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: pazienti oncologici aggiungere la seguente: adulti.
2. 2.Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: cronica o evolutiva con le seguenti: o condizione ad andamento cronico ed evolutivo.
2. 3.Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: della vita aggiungere le seguenti: con una aspettativa di sopravvivenza limitata.
2. 11.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: all'assistenza palliativa con le seguenti: alla erogazione delle cure palliative, delle terapie del dolore e di altre cause di sofferenza.
2. 12.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) «assistenza domiciliare in cure palliative»: l'insieme degli interventi sanitari, sociosanitari ed assistenziali che garantiscono l'erogazione di cure palliative al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle équipe specialistiche di cure palliative, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta.
2. 5.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) «assistenza domiciliare in cure palliative»: la presa in carico totale del malato attraverso gli interventi socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l'erogazione delle cure palliative, delle terapie del dolore e di altre cause di sofferenza, a domicilio del paziente, sia per gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia per quelli dell'équipe multidisciplinare sia per l'assistenza di supporto per il paziente stesso e i suoi familiari, garantendo una continuità assistenziale 24 ore su 24.
2. 13.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) «day hospice»: articolazione organizzativa dei Centri residenziali di cure palliative-hospice che erogano prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio.
2. 6.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Programma pluriennale per il rafforzamento dell'assistenza nel settore delle cure palliative).

1. Con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, in relazione a quanto

Pag. 95

previsto dai livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma pluriennale per il rafforzamento dell'assistenza nel settore delle cure palliative rivolte al paziente adulto e a quello pediatrico.
2. Con l'accordo di cui al comma 1 sono individuati le strutture della rete delle cure palliative e i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle medesime, nonché le tipologie di assistenza da assicurare.
3. La rete di cure palliative di cui al comma 2 garantisce in via prioritaria assistenza e supporto a pazienti in fase terminale, a pazienti affetti da patologia neoplastica o da patologie degenerative con andamento progressivo in fase avanzata, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è possibile o appropriata nonché a pazienti affetti da patologie croniche gravi con compromissione della qualità della vita.
4. Al fine di consentire l'attuazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la creazione di strutture regionali per il governo della rete di cure palliative.
3. 1.Di Virgilio, Barani.

Al comma 1, dopo le parole: la ripresa aggiungere le seguenti: e il completamento.
3. 8. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole da: pari a 5,4 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: pari a 203,4 milioni di giuro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'amo 2012, si provvede, quanto a 3,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 600 milioni di euro per l'anno 2009, di 400 milioni di euro per l'anno 2010 e di 200 milioni di euro per l'anno 2011, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. 7.Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, in misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 3.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Pag. 96

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.
3. 6.Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: 26 febbraio 1999, n. 39, aggiungere le seguenti: e tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante le cure palliative in età pediatrica,.
3. 2.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17, comma 2.
3. 9. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato il programma nazionale pluriennale per la ripresa e il completamento, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, degli interventi di cui al comma 1.
3. 10. Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riguardo alla realizzazione di strutture e di reparti dedicati all'assistenza palliativa in età pediatrica.
3. 4.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:, che costituiscono la rete di cure palliative.
3. 11. Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Con il medesimo accordo di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la redazione dei progetti regionali alla cui presentazione è subordinato l'accesso alle risorse di cui al comma 1.
3. 12. Il Relatore.

Al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 1 è aggiungere la seguente: inderogabilmente.
3. 5.Palagiano, Mura.

Sopprimere il comma 5.
3. 13. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove nel triennio 2009-2011 con le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di propria competenza promuovono.
4. 5.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: cure palliative e.

Conseguentemente, dopo la parola: degenerative, aggiungere le seguenti: e di cure palliative.
4. 7.Farina Coscioni.

Pag. 97

Al comma 1, sostituire le parole: e degenerative con le seguenti:, degenerative e rare.
4. 1.Bocciardo.

Al comma 1, dopo le parole: e la collaborazione dei medici di medicina generale aggiungere le seguenti: e dei pediatri di libera scelta.
4. 2.Bocciardo.

Al comma 1, dopo le parole: nella tutela dei diritti aggiungere le seguenti: dei pazienti.
4. 3.Bocciardo.

Al comma 1, dopo le parole: nell'assistenza nel settore delle cure palliative aggiungere le seguenti: e delle malattie rare.
4. 4.Bocciardo.

Al comma 2, sostituire le parole: per la promozione della cultura con le seguenti: per la conoscenza delle cure palliative,.
4. 6.Farina Coscioni.

ART. 5.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze degli utenti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, in relazione a quanto previsto dai livelli essenziali d'assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce la rete di cure palliative, di seguito denominata «rete».
5. 4.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sopprimere le parole:, di seguito denominata «rete».
5. 9. Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), e ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: Centro di telemedicina, con le seguenti: Centro di teleassistenza.
5. 6.Palagiano, Mura.

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: medicina generale aggiungere le seguenti: e pediatra di libera scelta.
5. 2.Bocciardo.

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) garantire ai familiari che assistono al proprio domicilio i malati terminali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), un sussidio giornaliero di assistenza per un periodo massimo di quattro settimane. L'importo del sussidio sarà fissato di concerto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 3.Mussolini, Di Virgilio.

Pag. 98

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La rete integra e coordina le proprie attività con le altre strutture, servizi e reti funzionali operanti nell'ambito della stessa regione e dello stesso territorio. In particolare, integra la propria attività e disponibilità di competenze e figure professionali, quando richiesto, attraverso il collegamento stabile con le reti dei centri di riferimento, dei presidi ospedalieri e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali distrettuali.
5. 1.Bocciardo.

Sopprimere i commi 8 e 9.
5. 8.Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 8, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 5 milioni.
5. 7.Farina Coscioni.

Al comma 8, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, comma 8, in misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 5.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: all'interno delle strutture di assistenza residenziale.
6. 4.Palagiano, Mura.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: della sua situazione sociale e familiare aggiungere le seguenti: e partecipa, attraverso unità valutative multidimensionali, alla definizione di adeguati piani assistenziali per ciascun paziente.
6. 1.Bocciardo.

Al comma 3, sostituire le parole: in fase terminale con le seguenti: bisognosi di cure palliative.
6. 2.Bocciardo.

Al comma 3, dopo le parole: un infermiere aggiungere le seguenti: uno psicologo.
6. 3.Bocciardo.

ART. 7.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. L'équipe multidisciplinare che opera nella rete è composta da un neurologo, da un oncologo, da un anestesista rianimatore, da un pneumologo, da un gastroenterologo e da un infermiere in collaborazione con il medico di medicina generale che conosce il malato.
7. 11.Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole:, preferibilmente anestesista o oncologo,.
7. 1.Bocciardo.

Pag. 99

Al comma 1, sostituire le parole, preferibilmente anestesista o oncologo, con le seguenti: specialista in anestesia o oncologia.
7. 2.Palumbo.

Al comma 1, dopo le parole: con il medico di medicina generale aggiungere le seguenti: o con il pediatra di libera scelta.
7. 3.Bocciardo.

Al comma 2, dopo la parola: psicologo, aggiungere le seguenti: logopedista, terapista della deglutizione.
7. 12.Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo la parola: psicologo aggiungere le seguenti:, pediatra o altro medico specialista con specifica competenza e dedicata attività.
7. 4.Bocciardo.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: o con il medico della divisione ospedaliera a cui afferisce il paziente con le seguenti: o con il pediatra di libera scelta e il responsabile dei servizi distrettuali o con il medico del centro di riferimento o della unità complessa ospedaliera a cui afferisce il paziente.
7. 5.Bocciardo.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: divisione con la seguente: struttura.
7. 7.Di Virgilio, Mussolini, Barani.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: multidimensionale con la seguente: multidisciplinare.
7. 10.Palagiano, Mura.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: sistema assistenziale con le seguenti: livello assistenziale.
7. 8.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) prescrive le cure palliative, la terapia del dolore e di altre cause di sofferenza e ne controlla l'erogazione e l'efficacia.
7. 13.Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) prescrive e somministra le cure palliative e la terapia del dolore e ne controlla l'erogazione e l'efficacia.
7. 9.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: somministra la terapia del dolore aggiungere le seguenti: e il trattamento degli altri sintomi.
7. 6.Bocciardo.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al paziente viene offerto un collegamento audiovideo continuo, mediato da una centrale operativa del centro di telemedicina, con le varie figure professionali coinvolte.
8. 3.Farina Coscioni.

Pag. 100

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) monitora con l'impiego delle opportune apparecchiature e tecnologie (videofonia, webcamera), installate presso il domicilio del paziente, la situazione clinica del malato, permettendo l'assistenza a distanza.
8. 4.Farina Coscioni.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: maggiore di 50 aggiungere le seguenti: o di altri indici analoghi in uso per malati in età pediatrica o affetti da patologie non oncologiche ma richiedenti cure palliative.
8. 1.Bocciardo.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: organizza con la seguente: coordina.
8. 5.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, sopprimere la parola: infermieristico.
8. 2.Bocciardo.

ART. 9.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: possono accedere aggiungere le seguenti: in via prioritaria.
9. 4.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) patologia cronica o evolutiva, a prognosi infausta, senza possibilità di guarigione, con una aspettativa di sopravvivenza limitata, per la quale ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile né appropriata;.
9. 6. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a rapida evoluzione con le seguenti: a inarrestabile evoluzione, e le parole: dolore cronico con le seguenti: dolore severo.
9. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, dopo le parole: associata a dolore cronico aggiungere le seguenti: o ad altri sintomi ugualmente pervasivi e inficianti la qualità della sopravvivenza e la dignità della persona.
9. 1. Bocciardo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9. 7. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: minore o uguale a 50 aggiungere le seguenti: analoga compromissione delle condizioni generali del paziente definite da indici in uso per malati in età pediatrica o con patologie non oncologiche di cui al comma 2, lettera a) e dell'articolo 8.
9. 2. Bocciardo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: richiesta del medico di medicina generale aggiungere le seguenti: dal pediatra di libera scelta o dal responsabile dei servizi distrettuali.
9. 3. Bocciardo.

Pag. 101

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) consenso informato, prestato in modo libero e consapevole da parte del malato, che può sempre essere revocato, anche parzialmente, e, in caso di soggetti incapaci, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli, dai genitori, dai parenti entro il quarto quadro, che agiscono nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da questo ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità, e, in caso di minori, dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno.
9. 8. Farina Coscioni.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Progetto Ospedale-Territorio senza dolore e Rete di terapia del dolore).

1. Per la completa attuazione, nel triennio 2009-2011, del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di «Ospedale-Territorio senza dolore», da realizzare mediante la riconversione in strutture di terapia del dolore di strutture sanitarie sulle terapie del dolore, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17, comma 2.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Al fine di garantire pienamente ai malati il diritto di accedere alle terapie del dolore è istituita la rete di terapia del dolore.
4. Fanno parte della rete di terapia del dolore le strutture ospedaliere, le strutture sanitarie territoriali e le aggregazioni funzionali territoriali dei medici di medicina generale. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle strutture che fanno parte della rete di terapia del dolore nonché le modalità e gli indicatori per la verifica dello stato di attuazione del progetto di cui al comma 1.
10. 2. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 5,4 milioni con le seguenti: 10,4 milioni.
10. 1. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Norme cedevoli e linee guida per il coordinamento degli interventi regionali in materia di cure palliative o terapia del dolore).

1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 9 e degli articoli 12 e 13 della presente legge sono valide come norme cedevoli solo in assenza di normativa regionale per il coordinamento degli interventi e delle misure in essi disciplinate.

Pag. 102

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica con cadenza almeno annuale lo stato di attuazione della presente legge e, con intesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti di cui agli articoli da 5 a 9, 12 e 13 della presente legge.
11. 1. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Coordinamento della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore).
11. 2. Il Relatore.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).

1. All'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, sono inserite le caratteristiche del dolore rilevato, della sua evoluzione nel corso del ricovero e dell'entità del risultato antalgico conseguito.
2. In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dall'Accordo sancito tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere lo strumento più adeguato, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare obbligatoriamente all'interno delle cartelle cliniche usate in ambito sia ospedaliero sia territoriale nelle condizioni di assistenza domiciliare e nelle strutture sanitarie protette, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. 01. Di Virgilio, Barani.

ART. 12.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: misure minime: aggiungere le seguenti: un dirigente medico specialista in anestesia o oncologia al quale è affidata la responsabilità della struttura;.
12. 1. Palumbo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ogni cinque pazienti con le seguenti: ogni due pazienti.
12. 3. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per il trattamento del dolore severo aggiungere le seguenti: o degli altri sintomi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 9.
12. 2. Bocciardo.

ART. 13.

Al comma 2, dopo le parole: con il medico di medicina generale aggiungere le seguenti: o il pediatra di libera scelta, i servizi territoriali coinvolti e gli eventuali centri di riferimento o servizi ospedalieri specialistici in cui il malato è stato assistito.
13. 1. Bocciardo.

Pag. 103

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire con i criteri adottati per il Fondo sanitario nazionale. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 2. Palagiano, Mura.

ART. 14.

Alla rubrica, dopo le parole: cure palliative aggiungere le seguenti: e sulle terapie del dolore.
14. 6. Di Virgilio, Barani.

Al comma 1, dopo le parole: a patologie croniche degenerative aggiungere le seguenti: e a malattie rare.
14. 1. Bocciardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto viene definito un programma formativo obbligatorio, con certificazione formale, con particolare riferimento al personale sanitario e socio-sanitario, non laureato in medicina e chirurgia.
14. 8. Palagiano, Mura.
Al comma 2, sostituire le parole da: prevede l'aggiornamento periodico obbligatorio fino alla fine del periodo, con le seguenti:, in sede di individuazione degli obiettivi di formazione nazionale del sistema, promuove il conseguimento, da parte del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale, di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
14. 10. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 2, dopo la parola: impegnato aggiungere le seguenti: nelle cure palliative e nella terapie del dolore e di altre cause di sofferenza,.
14. 9. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: patologie croniche degenerative aggiungere le seguenti: e malattie rare.
14. 2. Bocciardo.

Al comma 2, dopo le parole: a specialisti ambulatoriali territoriali aggiungere le seguenti: altri medici dipendenti dei servizi distrettuali.
14. 3. Bocciardo.

Al comma 2, dopo le parole: medici di medicina generale e di continuità assistenziale aggiungere le seguenti: e pediatri di libera scelta.
14. 4. Bocciardo.

Pag. 104

Al comma 3, dopo le parole: a patologie croniche degenerative aggiungere le seguenti: e a malattie rare.
14. 5. Bocciardo.

Al comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
14. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 5, sostituire le parole: definisce i percorsi formativi per i volontari della rete, con le seguenti: definisce i percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nella rete per le cure palliative.
14. 11. Palagiano, Mura.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto le modalità di accesso a concorsi riservati al fine di stabilizzare il personale dirigente medico non in possesso di diploma di specializzazione operante nella rete delle cure palliative.
14. 12. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 15.

Al comma 1 sopprimere le parole: nell'anno 2009.
15. 8. Il Relatore.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nell'anno 2009 con le seguenti: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Osservatorio nazionale aggiungere le seguenti: sulle cure palliative e.
15. 6. Farina Coscioni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità aggiungere le seguenti: e le Regioni.
15. 1. Bocciardo.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, l'adeguatezza dei sistemi tariffari e l'utilizzo dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo delle cure palliative.
15. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 2, dopo le parole: al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali inserire le seguenti: e alle Regioni.
15. 7. Laura Molteni, Rondini, Munerato, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: a patologie croniche degenerative aggiungere le seguenti: e a malattie rare.
15. 2. Bocciardo.

Al comma 3, dopo le parole: a patologie croniche degenerative aggiungere le seguenti: e a malattie rare.
15. 3. Bocciardo.

Pag. 105

Al comma 5 sostituire le parole: 100 mila con le seguenti: 500 mila.
15. 9. Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'Allegato III-bis.
16. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, sostituire lettera b) con le seguenti:
b) all'articolo 43, comma 7, le parole da: «in corso di patologia» fino a: «da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» e le parole: «nell'allegato III-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella II, sezione A»;
b-bis) all'articolo 43, comma 8, le parole: «nell'allegato III-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella II, sezione A» e le parole da: «in corso di patologia» fino a: «da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei».
16. 1. Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Relazione annuale al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione della presente legge nonché sullo stato di attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006 in ordine allo stanziamento finanziario per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti e all'avvio di programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative.
2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge sia quelli relativi all'attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296 del 2006 atti alla realizzazione di strutture residenziali e all'acquisto di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative.
16. 01. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a 5,4 milioni con le seguenti: pari a 4,8 milioni e le parole: 2,1 milioni con le seguenti: 2,5 milioni.
17. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario

Pag. 106

nazionale, stipulano una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. L'intesa di cui al comma 1 prevede la destinazione di una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pari a 4,5 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3 e a 55 milioni di euro per quelli di cui all'articolo 10, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio sanitario nazionale.
17. 2. Il Relatore.