CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 marzo 2009
148.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ed il finanziamento di Roma capitale con le seguenti: e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
1. 23.I Relatori.

ART. 2.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le parole: prevedendo meccanismi di carattere premiale.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).
2. 167.I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: h-bis) individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;.
2. 168.I Relatori.

Al comma 2, lettera r), dopo le parole: sono possibili aggiungere le seguenti:, a parità di funzioni amministrative conferite,.

Conseguentemente:
al comma 2, lettera
r), dopo le parole: all'articolo 5; aggiungere, in fine, le seguenti: se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;.
2. 169.I Relatori.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: siano integralmente contabilizzati con le seguenti: abbiano integrale evidenza contabile.
2. 170.I Relatori.

Al comma 2, lettera v), aggiungere, infine, le parole: o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
2. 171.I Relatori.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti:, ciascuno corredato da relazione tecnica,.
2. 172.I Relatori.

ART. 3.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione

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sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
3. 28.I Relatori.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.
4. 10.I Relatori.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dalla legge statale aggiungere le seguenti: in piena collaborazione con Regioni ed enti locali,.
8. 49.I Relatori.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: per il trasporto pubblico locale l'attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale;.
8. 50.I Relatori.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tributi regionali, con le seguenti: tributi propri derivati.
8. 51.I Relatori.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: tributi propri aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3),.
8. 52.I Relatori.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
8. 53.I Relatori.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.
8. 54.I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, lettera c), numero 2,), sostituire le parole: lettera e) con le seguenti: lettera g).
9. 26.I Relatori.

ART. 11.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: anche con riguardo alla loro forme associative con le seguenti: ove associati.
11. 19.I Relatori.

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ART. 12.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «stabilirli e applicarli»;
b) alla lettera e), sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «stabilirli e applicarli».
12. 22.I Relatori.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: ai comuni con le seguenti: agli enti locali.
12. 23.I Relatori.

ART. 15.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: destinati con le seguenti: a destinazione vincolata attribuiti;.
15. 20.I Relatori.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: da attuarsi attraverso piani organici finanziati su base pluriennale.
15. 21.I Relatori.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: il livello di ricorso al debito con le seguenti: le modalità di ricorso al debito.
17. 11.I Relatori.

ART. 19.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: a proprio carico con le seguenti:, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,.
19. 14.I Relatori.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in sede di prima applicazione, della copertura del differenziale certificato con le seguenti: durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo,.
19. 15.I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) garanzia per lo Stato, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h);.
19. 16.I Relatori.

ART. 20.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore con la seguente: corrispondente.
20. 32.I Relatori.

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: per cento delle spese, inserire ove ricorrano, le seguenti: di cui al numero 1).
20. 33.I Relatori.

ART. 21.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) valutazione del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo;.
21. 18.I Relatori.

ART. 24.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le Agenzie regionali delle entrate in modo da configurare dei centri di servizio

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regionali con le seguenti: l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate.
24. 4.I Relatori.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - (Contrasto all'evasione fiscale). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto alla evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;
b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di emersione di maggior gettito attraverso l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.
24. 01.I Relatori.

ART. 26.

Al comma 1, sopprimere la parola: europeo.
26. 8.I Relatori.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
26. 9.I Relatori.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26. 10.I Relatori.