CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 febbraio 2009
144.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio (testo unificato C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino).

PARERE APPROVATO DAL COMITATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino, recante «Estensione del diritto all'assegno supplementare, corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «previdenza sociale», che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere (testo base C. 2120, approvato dalla 4a Commissione del Senato e C. 1896 Cirielli).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 2120, approvato dalla 4a Commissione permanente del Senato, recante «Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «difesa e Forze armate» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», che le lettere d) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che la proposta di legge in esame, che si compone di un solo articolo, reca modifiche all'attuale normativa che disciplina l'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere nelle Forze armate e che, in particolare, relativamente ai requisiti concernenti l'idoneità fisica all'«arruolamento per chiamata diretta», è volta a consentire tale arruolamento anche in favore dei citati congiunti che risultino di statura non inferiore ad un metro e cinquanta, in deroga, quindi, agli attuali limiti di altezza fissati dal decreto del Presidente dei ministri n. 411 del 1987 in misura non inferiore ad un metro e sessantacinque per gli uomini e ad un metro e sessantuno per le donne;
tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti fisici che condizionano la partecipazione a concorsi pubblici, secondo la quale prevedere una statura minima identica per gli uomini e per le donne si fonda su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale;
ritenuto opportuno salvaguardare la ratio di fondo della citata giurisprudenza costituzionale anche relativamente all'arruolamento per chiamata diretta,
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la statura minima necessaria ai fini dell'arruolamento per chiamata diretta dei congiunti delle vittime del dovere nelle Forze armate differenziando in modo proporzionale quella richiesta per gli uomini da quella richiesta per le donne.

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ALLEGATO 3

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (testo unificato C. 326 Stefani ed abb.).

PARERE APPROVATO DAL COMITATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 326 Stefani e abbinate, recante «Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi»;
considerato che le norme da esso recate sono riconducibili alle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che le lettere e), g) e l), del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa dello Stato, nonché alle materie «pesi, misure e determinazione del tempo» e «opere dell'ingegno», che la lettera r) dello stesso secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE