CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2009
143.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 56

ALLEGATO 1

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Cavallaro.

Al comma 1 sostituire la parola sono con la seguente: saranno.

Conseguentemente:
al medesimo comma1, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge con nuovo referendum a cui partecipino almeno l'ottanta per cento degli elettori dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello e che consegua un consenso superiore al sessanta per cento e con deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, tutte assunte con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, venga confermata la volontà del distacco dalla Regione Marche e l'aggregazione alla Regione Emilia-Romagna.
aggiungere, in fine il seguente comma:
2. In caso di esito negativo del nuovo referendum di cui al comma precedente, il Governo è delegato ad emettere un provvedimento di revoca delle procedure di distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello.
1. 2.Cavallaro.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministro dell'interno nomina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario avente il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.
2. 10.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini assumono le passività finanziarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai mutui contratti rispettivamente dalla Regione Marche e

Pag. 57

dalla provincia di Pesaro e Urbino per le opere realizzate o da realizzare nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1.
2. 1.Favia.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tali adempimenti provvedono, d'intesa tra loro, le regioni Marche ed Emilia Romagna, le province di Pesaro ed Urbino e di Rimini e il commissario nominato ai sensi del presente comma.
2. 2.Giovanelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se non si raggiunge l'intesa entro sessanta giorni, provvede il commissario sentiti gli enti interessati.
2. 3.Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 11.Il relatore.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
2. 4.Giovanelli.

Al comma 4, sostituire le parole, Entro il 5 aprile 2009 con le seguenti: Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 5.Favia.

Al comma 4, sostituire le parole: Entro il 5 aprile 2009 con le seguenti: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 5. (nuova formulazione).Favia.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7. I beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche, sono trasferiti al demanio e al patrimonio indisponibile, rispettivamente, della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna le quali si accollano l'ammontare del residuo debito dei mutui o dei prestiti obbligazionari ancora da estinguersi per l'acquisizione dei predetti beni, compresi quelli che finanziano le manutenzioni straordinarie.
8. I beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo i e facenti parte del patrimonio disponibile della Provincia di Pesaro e Urbino, della Regione Marche o di altri enti pubblici, restano in proprietà dei predetti enti che possono liberamente disporne.
2. 6.Vannucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge i consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali che comprendono il territorio dei comuni distaccati decadono dall'incarico di consigliere provinciale della

Pag. 58

Provincia di Pesaro e Urbino; non si provvede alla loro sostituzione e si adegua al ribasso e transitoriamente il numero dei consiglieri assegnati alla Provincia di Pesaro e Urbino sino alla successiva elezione.
2. 01.Vannucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge i consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali che comprendono il territorio dei comuni distaccati decadono dall'incarico di consigliere provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino; gli stessi vengono sostituiti con i primi dei non eletti negli altri collegi elettorali riferiti alle medesime liste.
2. 02.Vannucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge i consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali completamente ricadenti nel territorio dei comuni distaccati decadono dall'incarico di consigliere provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino; gli stessi vengono sostituiti con i primi dei non eletti negli altri collegi elettorali riferiti alle medesime liste.
2. 03.Vannucci.

Pag. 59

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2008 (Atto n. 61).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal ministero dell'interno per l'anno 2008 (atto n. 61),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 60

ALLEGATO 3

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale (Emendamenti C. 2121 Governo, approvato dal Senato e C. 1311 Farina Coscioni).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2121 Governo, approvato dal Senato (fascicolo n. 1), recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;
rilevato che:
l'emendamento 3.1 Mura, nel ridurre da quaranta a quindici il numero dei componenti dell'istituendo Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, non prevede che il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali debba considerare, ai fini della determinazione della disciplina della composizione dell'organo, anche le amministrazioni regionali e delle province autonome coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità;
l'emendamento 3.8 Farina Coscioni tende ad escludere dall'elenco dei soggetti dei quali si dovrà prevedere la rappresentanza all'interno dell'Osservatorio, tra gli altri, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
la materia dei servizi sociali deve ritenersi di competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
nel caso di specie, la competenza legislativa statale può ritenersi sussistente, in quanto si tratta di istituire un organismo di rilevanza nazionale;
occorrerebbe nondimeno assicurare la rappresentanza delle regioni e delle province autonome all'interno dell'Osservatorio;
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.1 Mura, limitatamente alla parte consequenziale, in quanto non prevede che - ai fini del regolamento ministeriale di disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità - il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali debba considerare anche le amministrazioni regionali e delle province autonome coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità;
e sull'emendamento 3.8 Farina Coscioni in quanto esclude dall'elenco dei soggetti dei quali si dovrà prevedere la rappresentanza all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, tra gli altri, anche le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Pag. 61

ALLEGATO 4

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (Emendamenti C. 2206 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al testo del disegno di legge C. 2206 Governo, concernente la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell'ambiente» (fasc. n. 1);
considerato che:
gli emendamenti 8.2 e 8.3 Mariani, capoversi comma 5.2, prevedono che le risorse di cui al precedente capoverso comma 5.1 siano erogate (alle regioni) con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007;
le risorse in questione sono destinate al Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000 per servire alla prosecuzione degli interventi di competenza regionale nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile;
la materia della protezione civile rientra tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma;
il citato articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000, nell'istituire il predetto Fondo regionale, stabilisce che l'utilizzo delle sue risorse sia disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico;
richiamato il parere espresso alla Commissione di merito il 17 febbraio scorso;
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.2 e 8.3 Mariani, limitatamente ai capoversi comma 5.2, in quanto rimettono a un decreto del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di erogazione di risorse destinate ad interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.