CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2009
140.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 88

ALLEGATO

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (C. 1415 Governo e abb.);
considerato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che l'articolo 15 estende ai siti informatici le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, prevedendo che «per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
osservato che tale previsione, in quanto riferita ad un termine generico come «siti informatici», sembra porre l'obbligo di rettifica a carico, piuttosto che degli autori dei contenuti diffamatori, dei gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, che, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;
ritenuto pertanto che l'obbligo di rettifica, di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'articolo 15 del provvedimento in esame, piuttosto che essere riferito genericamente «ai siti informatici», debba essere riferito ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, capoverso, sostituire le parole: «Per i siti informatici» con le seguenti: «Per i giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»,

conseguentemente:
alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «per quanto riguarda i siti informatici», ovunque ricorrano, con le seguenti: «per quanto riguarda i giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma»;
alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «o delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «o dei giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del quarto comma».