CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2009
140.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
3-bis. Le Regioni assicurano un appropriato livello di coordinamento affinché, per ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, venga elaborato, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, un unico piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, per ciascun distretto è costituito un gruppo di coordinamento distrettuale, in cui sono rappresentati i Presidenti delle regioni. Le Province Autonome di Trento e Bolzano partecipano al gruppo di coordinamento al fine della condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento, ove necessario, dei propri strumenti di pianificazione.
3-ter. Il gruppo di coordinamento distrettuale di cui al comma 4 definisce le forme di cooperazione con le Autorità di Bacino presenti nel territorio del distretto idrografico per l'elaborazione dei piani di gestione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge n. 183 del 1989 il gruppo di coordinamento è costituito dal Comitato istituzionale delle Autorità di Bacino, nell'ambito del quale le regioni esercitano le funzioni previste dalla presente legge.
3-ter. Entro il 30 novembre 2009, il gruppo di coordinamento ovvero la regione nel caso di distretto costituito da un'unica regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto del Piano di gestione, corredato del relativo rapporto ambientale, per la sua adozione e l'avvio delle procedure di consultazione necessarie all'approvazione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge n. 183 del 1989 il piano di gestione è adottato dal Comitato istituzionale delle Autorità di Bacino ed è trasmesso entro il 30 novembre 2009, corredato del relativo rapporto ambientale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'avvio delle procedure di consultazione necessarie alla sua approvazione.
1. 1.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:
3-ter-1. Sono in ogni caso fatte salve le competenze attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
1. 2.Froner.

Dopo il comma 3-quater inserire il seguente:
3-quinquies. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi

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organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reiscrizione avviene a semplice richiesta del commissario ad acta e le somme riscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e finanze.
1. 3.Ruvolo, Libè.

Dopo il comma 3-quater, inserire i seguenti:
3-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunta la seguente lettera:
«l) distretto idrografico di Venezia, con superficie di circa 2038 chilometri quadrati, comprendente la laguna Venezia, il suo bacino scolante e il mare antistante.».

3-sexies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative al distretto idrografico di Venezia, anche espletando attività di monitoraggio e vigilanza tramite l'ISPRA, utilizzando a tal fine le risorse di cui al capitolo 7671 del proprio bilancio.
3-septies. Il piano di gestione del distretto idrografico di Venezia è approvato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
3-octies. Al fine di ottimizzare la spesa pubblica, sono attribuite al Ministero delle infrastrutture è dei trasporti-Magistrato alle acque di Venezia (MAV) le attività attualmente in capo al Servizio Idrografico Nazionale-Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); sono al contempo attribuite ad ISPRA le attività di laboratorio chimico attualmente in capo alla Sezione antinquinamento del Magistrato alle acque di Venezia (SAMA), ivi incluso il personale, la strumentazione e le sedi. Con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolate le attribuzioni delle attività del personale, delle strumentazioni e delle sedi fra il MAV e ISPRA.
1. 4.Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.
*2. 1.Oliverio.

Sopprimerlo.
*2. 2.Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e nel rispetto della normativa comunitaria.
2. 3.Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: tenuto conto del parere tecnico degli organismi seguenti.
2. 4.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

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Al comma 1, dopo le parole: sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, inserire le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 5.Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 aggiungere le seguenti: e d'intesa con la regione interessata.
2. 6.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la parola: comunicato con la seguente: trasmesso.
2. 7.Piffari, Scilipoti.

Al comma 3, dopo le parole: Avvocatura generale dello Stato, aggiungere le seguenti: del Consiglio di Stato,.
2. 8.Piffari, Scilipoti.

Al comma 3, sostituire le parole: dell'articolo 14-ter con le seguenti: dell'articolo 14 e dopo le parole: in quanto applicabile inserire le seguenti: alla quale sono comunque invitati la Regione, la Provincia ed il Comune territorialmente interessati.
2. 9.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Alle Regioni sul cui territorio insista un sito di cui all'articolo 1, è riconosciuta la legittimazione attiva nelle azioni previste, anche per quanto attiene al riconoscimento economico del danno, sia nella fase di quantificazione, sia nella fase di transazione.
2. 10.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: sottoscritto per accettazione dalla impresa.
2. 11.Margiotta, Rigoni.

Al comma 5, sopprimere le parole: nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali,.
2. 12.Piffari, Scilipoti.

Al comma 5, sopprimere le parole: e da enti pubblici territoriali.
2. 13.Piffari, Scilipoti.

Al comma 5, dopo le parole: nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali,

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per i fatti oggetto della transazione aggiungere le seguenti: purché soggetti attivi negli accordi transattivi.
2. 14.Piffari, Scilipoti.

Al comma 5, dopo le parole: per i fatti oggetto della transazione aggiungere le seguenti: come conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di transazione.
2. 15.Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:
5-ter. Nell'ambito del contratto di transazione possono essere contabilizzati a conguaglio anche gli investimenti realizzati sulle tecnologie che apportano decisi miglioramenti ambientali ne rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
2. 16.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 6.
2. 17.Piffari, Scilipoti.

Al comma 6, sostituire le parole: può dichiarare con la seguente: dichiara.
2. 18.Piffari, Scilipoti.

Sopprimere il comma 7.
2. 19.Piffari, Scilipoti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I proventi derivanti dalla transazione sono versati in Tesoreria e sono direttamente assegnati dal concessionario:
a) per il trenta per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) per la restante parte, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero nella misura del quaranta per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi sul territorio di competenza comunale ai Comuni territorialmente interessati e nella misura del trenta per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al funzionamento delle attività ministeriali di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.
2. 20.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, sostituire le parole: per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: per la copertura delle spese di bonifica, risanamento e ripristino ambientale, per la compensazione ambientale e la soddisfazione del pregiudizio ambientale dell'area territoriale interessata dal danno ambientale oggetto del contratto di transazione, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. 21.Piffari, Scilipoti.

Al comma 7, dopo le parole: economia e delle finanze inserire le seguenti:, destinandoli prioritariamente ai territori interessati.
2. 22. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

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Al comma 7, dopo la parola: attuazione aggiungere infine le seguenti: d'intesa con la regione territorialmente competente.
2. 23. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di proseguire il risanamento ambientale e la messa in sicurezza di siti produttivi situati in aree fluviali a rischio di esondazione previsto dall'articolo 4-quinquies, del decreto 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i termini specificati all'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono resi attuativi sulla base delle norme contenute nell'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2001.
Il relativo fabbisogno finanziario è garantito dalle risorse rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35.
2. 0. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 3.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
3. 1. Piffari, Scilipoti.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1-ter.
4. 1. Piffari, Scilipoti.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente comma:
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro e non oltre il 30 giugno 2008. In assenza del regolamento di cui al periodo precedente i Comuni che vogliano adottare la TIA possono farlo ai sensi delle vigenti leggi.
5. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1-bis sostituire le parole: o di una provincia autonoma con le seguenti: o ciascuna provincia autonoma.
5. 2.Froner.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. È in ogni caso disposta la proroga al 31 dicembre 2009 per il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici: CER 191003 e CER 191004, già oggetto dell'Accordo di programma quadro finalizzato a razionalizzare e rendere più efficace la gestione dei veicoli fuori uso, siglato in data 8 maggio 2008 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico e da tutte le associazioni di categoria della filiera interessata.
5. 3. Il Relatore.

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ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2009.
6. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, al comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle parole: «70 per cento»;
b) dopo le parole: «apposito fondo» è inserita la parola «vincolato»;
c) dopo le parole: «alternativi alle discariche» è inserito il periodo «prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti, nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36».
1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 1-bis è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
6. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
1-ter. Il comma 3, dell'articolo 6 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 è così riformulato:
«Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti i rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 per cento.
I rifiuti non pericolosi smaltiti nelle stesse aree dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi devono presentare una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 per cento ed un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5».
6. 3.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 6-ter.

Sopprimerlo.
6-ter. 1.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 6-quater.

Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:

Art. 6-quinquies.
(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche).

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

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territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente.
4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni; h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore; l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta; m) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis,

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comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; n) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; o) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima; p) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza; q) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: 1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; 3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; 4) livelli di qualità dei servizi erogati; 5) tariffe applicate; 6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi; r) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.
5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.
6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 6, lettera q). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6-quater. 0. 1.Il relatore.

Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:

Art. 6-quinquies.
(Unità tecnica per i rifiuti).

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

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territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Due dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati; g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.
3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo.
4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. II Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo

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dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. La denominazione «Unità tecnica per i rifiuti» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Osservatorio nazionale sui rifiuti», ovunque presente.
6-quater. 0. 2.Il relatore.

Dopo l'articolo 6-quater, è aggiunto il seguente:

Art. 6-quinquies.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172).

1. L'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

Art. 9-ter.
(Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani).

1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6-quater. 0. 3.Il relatore.

ART. 7-ter.

Al comma 1, dopo le parole: in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, inserire le seguenti: e a favore dei comuni nel raggio di cento chilometri.
7-ter. 1.Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, inserire le seguenti: e a favore dei comuni nel raggio di cinquanta chilometri.
7-ter. 2.Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, aggiungere le seguenti:, se ubicati in province diverse.
7-ter. 3.Il relatore.

Al comma 1, dopo le parole: dell'impianto aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso una parte delle risorse

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attribuite ai comuni deve essere investita in interventi ambientali.
7-ter. 4.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 7-quater.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili di pertinenza del predetto ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7-quater. 1.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 7-sexies.

Al comma 1, sostituire la parola: rinascita con la seguente: valorizzazione.
7-sexies. 1.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio).

1. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con riassorbimento nei successivi miglioramenti contrattuali del trattamento economico assegnato personalmente.
7-sexies. 0. 1.Il relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti parole: 150 milioni di euro,

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: per l'anno 2008 inserire le seguenti: e a 50 milioni di euro per l'anno 2009 e al comma 2, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti parole: per l'anno 2008 e alla fine del comma aggiungere: e per l'anno 2009 mediante riduzione lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni di spesa di natura corrente di cui alla tabella C allagata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 1.Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
5-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro.
5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
5-quater. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

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convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è aggiunta la seguente lettera:
c) spese effettuate in materia di protezione civile.
5-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.
8. 2.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato, a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro.
5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
5-quater. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
b-bis) spese effettuate in materia di protezione civile.
5-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e dal comma 5-quater, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 3.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 5-bis inserire i seguenti:
5-ter. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto e tenuto conto delle specifiche ulteriori competenze affidate dalla normativa vigente al Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento è autorizzato ad immettere nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'area e posizione economica possedute alla data del 1o giugno 2005, nel limite dei posti disponibili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2005 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005 n. 152 e all'articolo 1-bis del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, il personale non dirigenziale, in servizio alla data del 1o giugno 2005 presso li medesimo Dipartimento in posizione di comando o di fuori ruolo, ad esclusione di quello appartenente alle forze armate ed alle forze di polizia, previa domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge dei presente decreto nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3, comma 3, dei decreto legge 31 maggio 2005 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005 n. 152. È ammesso a presentare domanda esclusivamente il personale che alla data di conversione in legge del presente decreto risulti in servizio presso il Dipartimento della protezione civile e che non abbia già presentato formale rinuncia all'immissione nel ruolo speciale

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di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2005 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005 n. 152.
8. 4.Il relatore.

Il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
5-quater. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui ai presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 29 milioni di curo per l'anno 2009 e 10 milioni di curo per gli anni 2010 e 2011, si provvede, per 19 milioni di euro relativamente all'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione dei fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, e per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 5.Motta, Marchi, Castagnetti, Ghizzoni, Miglioli.

Al comma 5-quater, sostituire ove ricorre: 19 milioni con 38 milioni.
All'ultimo capoverso, sostituire le parole: corrispondente riduzione con le seguenti parole: una riduzione di 19 milioni e alla fine del comma aggiungere: e mediante una riduzione lineare, per un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009 delle dotazioni relative all'autorizzazione di spesa di natura corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 6.Piffari, Scilipoti.

Al comma 5-quater sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 30 milioni.
*8. 7.Libè.

Al comma 5-quater sostituire le parole: 19 milioni di euro con le parole: 30 milioni di euro.
*8. 8.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 5-quater, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2009 aggiungere le seguenti: e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole: e 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 9.Motta, Marchi, Castagnetti, Ghizzoni, Miglioli.

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Dopo il comma 5-quater aggiungere i seguenti:
5-quater.1. - (Prime misure per far fronte agli eventi atmosferici nella provincia di Parma) - 1. Al fine di consentire le prime misure di sostegno dell'economia della provincia di Parma, colpita dagli straordinari eventi meteorologici del febbraio 2009, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono destinate prioritariamente a favore delle aree colpite dall'alluvione e dalle numerose frane, per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati.
5-quater.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, sono individuate le misure prioritarie e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quater.1.
5-quater.3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. 10.Motta.

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere i seguenti:
5-septies. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto- legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.
5-octies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-septies, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 11.Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere i seguenti:
5-septies. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
5-octies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-septies, valutato in 50 milioni di euro per fanno 2009, si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro per fanno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 12.Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere, il seguente:
5-septies. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle

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esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto «cratere sismico», individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, destinando non meno dei 70 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia.
8. 13.Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere, il seguente:
5-septies. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto «cratere sismico», individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, destinando non meno dei 70 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009 e in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondenti riduzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 14.Piffari, Scilipoti.

ART. 8-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti locali di cui al precedente comma, sono escluse dal patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso.
8-bis. 1.Piffari, Scilipoti.

Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

Art. 8-bis. 1.
(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero 5), sostituire le parole «utilizzate nell'attività agricola», con le seguenti: «ivi compreso il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie e la pollina, utilizzate nell'attività agricola o come biomasse per fini energetici».
8-bis. 0. 1.Fugatti.

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Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti alfine di ridurre l'emissione di gas a effetto serra.
Le spese per la realizzazione di impianti volti a ridurre l'emissione di CO2, effettuate dagli enti, sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso.
8-bis. 0. 2.Piffari, Scilipoti.

ART. 8-ter.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8-ter.
(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 dei 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Le terre e le rocce di scavo, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, almeno una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica;
d) un miglioramento della qualità delle acque di falda eventualmente affioranti a seguito di escavazione di materiali per uso industriale, potenzialmente soggette a fenomeni di inquinamento o, in prossimità delle linee di costa, ad ingressione del cuneo salino.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui non pericolosi delle attività di lavorazione di pietre e marmi [dele: derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali]. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.
8-ter. 1.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 8-ter aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.1.

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del

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territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e del Lavoro, Salute e Politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
8-ter. 0. 1.Piffari, Scilipoti.

ART. 8-quinquies.

Sopprimerlo.
8-quinquies. 1.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 8-sexies.

Al comma 1 sopprimere le parole da: Detta componente fino a: tempi programmati.
8-sexies. 1.Libè.

Al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole: i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, inserire le seguenti: rivalutata degli interessi legali,
8-sexies. 2.Piffari, Scilipoti.

Al comma 2 sostituire le parole: entro il termine massimo di cinque anni con le seguenti: entro 30 mesi.
8-sexies. 3Libè.

Alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.
8-sexies. 4.Libé.

Dopo l'articolo 8-sexies inserire il seguente:

Art. 8-septies.
(Accelerazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle aree sottoutilizzate)
.

1. Il commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, assume la denominazione di «commissario ad acta per le opere irrigue nelle aree sottoutilizzate».
2. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 1, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazione, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reiscrizione avviene a semplice richiesta del commissario ad acta e le somme reiscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e finanze.
3. Per la più celere approvazione dei progetti di infrastrutture irrigue da parte

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del commissario ad acta di cui al comma 1, il parere preventivo attualmente espresso dagli organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituito da analogo parere reso dagli esperti utilizzati dal commissario stesso.
4. Per la prosecuzione dei compiti di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione delle opere, conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 e dalle successive n. 17 del 9 maggio 2003, n. 20 del 29 settembre 2004, n. 35 del 27 maggio 2005, e per il completamento della definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere in gestione al commissario ad acta di cui al comma 1, come disposto dall'articolo 13, comma 4-decies, della legge 8 agosto 2002, n. 178, il CIPE provvederà a destinare le necessarie risorse finanziarie in sede di ripartizione degli stanziamenti destinati alle aree sottoutilizzate.
5. I soggetti deputati alla realizzazione e gestione di impianti irrigui possono richiedere, per il tramite delle rispettive regioni, al commissario ad acta di cui al comma 1, al fine di un contenimento degli oneri energetici connessi al funzionamento delle opere, il finanziamento di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili entro il limite complessivo del 30 per cento delle economie realizzate sulle risorse assegnate.
6. Per le attività previste dal presente articolo, oltre alle risorse già assegnate dal CIPE per attività di assistenza tecnica e di supporto nelle aree sottoutilizzate, sarà utilizzabile con provvedimenti commissariali ogni risorsa derivante dalle economie di spesa realizzate sui programmi di finanziamenti infrastrutturali irrigui, anche per la copertura degli oneri relativi all'adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale.
8-sexies. 0. 1.Ruvolo, Libé.

Dopo l'articolo 8-sexies, inserire il seguente:

Art. 8-septies.
(Incarichi di funzioni dirigenziali)
.

1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
8-sexies. 0. 2.Il Relatore.