CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2009
140.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2206, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 208 del 2008, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;
evidenziato come l'articolo 7-ter, il quale, intervenendo sulla disciplina relativa alle misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti di trattamento di combustibile nucleare, specifica sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2, comma 560, della legge n. 244 del 2007, che ha esteso il contributo compensativo anche ai comuni confinanti situati in province diverse, debba probabilmente essere migliorato nella formulazione, al fine di chiarire che la quota del 25 per cento del predetto contributo compensativo, destinata ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è posto il sito, è attribuita ai comuni confinanti ubicati in province diverse da quella del comune ove sussiste l'impianto nucleare,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-01017 Fugatti: Applicazione delle disposizioni in materia di accertamenti automatici sulla base degli studi di settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quale sia il motivo per cui le indicazioni sulle modalità da seguire nell'attività di accertamento, basata sugli studi di settore, fornite dall'Agenzia delle entrate, da ultimo, con la circolare n. 5 del 23 gennaio 2008, non siano uniformemente applicate dalle direzioni regionali e provinciali.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente di aver fornito indicazioni precise agli Uffici in merito alle attività di controllo da svolgere sulla base degli studi di settore (l'ultima il 23 dicembre 2008).
Oltre ai documenti di prassi indicati nel question time, l'Agenzia ha provveduto non solo a fornire agli uffici indicazioni operativi, ma anche ad effettuare, in collaborazione con la competente Direzione centrale del personale, una formazione mirata sull'argomento, che ha visto coinvolte tutte le Direzioni regionali, attraverso videoconferenze e convegni interni in collaborazione con associazioni di categoria, oltre a 50 corsi specifici per circa 1.000 funzionari nel corso del 2008, che continueranno nel 2009.
L'Agenzia delle entrate, ritiene, in proposito, che sia gli elementi forniti, sia la formazione erogata, hanno perfezionato la conoscenza del personale preposto all'attività di controllo, comportando una sempre più credibile e sostenibile determinazione della pretesa tributaria basata sull'applicazione degli studi di settore.
Peraltro, la stessa Agenzia fa presente di essere costantemente impegnata, anche attraverso la procedura interna del monitoraggio delle risposte alle istanze di interpello fornite dalle Direzioni regionali e provinciali, a garantire proprio l'uniformità degli orientamenti interpretativi delle norme tributarie e della conseguente loro applicazione da parte di tutte le articolazioni dell'Amministrazione finanziaria.
Il Governo monitora l'applicazione della circolare n. 5, garantendo ulteriori interventi presso l'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si verificassero degli inadempimenti da parte degli uffici.
Appare opportuno evidenziare che il non automatismo del procedimento accertativo in argomento, oltre che essere un'indicazione amministrativa vincolante per tutti gli Uffici dell'Agenzia, è coerente con la disposizione legislativa di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede obbligatoriamente l'attivazione del contraddittorio del contribuente, prima dell'emissione dell'atto accertativo.
Tale previsione normativa non permette l'emissione di atti di accertamento fondati sulle risultanze degli studi se prima non è stato attivato il contraddittorio con il contribuente oggetto di controllo. Delle risultanze del contraddittorio gli Uffici devono, ovviamente, tenere conto nel valutare la sostenibilità della pretesa tributaria, sia in fase di adesione che in sede di accertamento.

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ALLEGATO 3

5-01018 Bernardo e Cirielli: Riserva di posti presso l'Accademia della Guardia di finanza in favore dei diplomati delle scuole militari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'approvazione della risoluzione n. 8/00008, la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati ha impegnato il Governo, tra l'altro, «ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, anche sul piano normativo, affinché, fin dai prossimi bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di tutte le Accademie militari, siano previste omogenee riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari». Dette riserve dovrebbero essere pari al:
a) 50 per cento dei posti messi a concorso (35 per cento per i diplomati presso le Scuole militari di Forza armata e 15 per cento per i diplomati presso le altre Scuole militari) nel caso delle Accademie dell'Esercito (ivi inclusa quella dell'Arma dei carabinieri, come si evince dalle pertinenti discussioni parlamentari), della Marina e dell'Aeronautica;
b) 30 per cento dei posti messi a concorso relativamente all'Accademia del Corpo della Guardia di Finanza.

Al fine di dare attuazione all'atto di indirizzo di cui trattasi, il Ministero della difesa ha modificato i bandi di concorso per l'ammissione alle Accademie delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per l'anno accademico 2009/2010, prevedendo in favore dei diplomati presso le Scuole militari riserve pari al 30 per cento dei posti messi a concorso.
Il Dicastero della Difesa, in particolare, ha ritenuto di poter dare diretta esecuzione all'impegno governativo attraverso l'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ai sensi del quale «ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili». Tale disposizione viene estesa al personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 6. comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
In relazione a quanto premesso, tenuto conto che ai fini dell'accesso all'Accademia della Guardia di finanza, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. prevede, che «le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso» e che il Comando Generale della Guardia di Finanza ha ritenuto non applicabile al Corpo il citato articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in quanto tale disposizione si rivolge specificamente agli appartenenti alle Forze armate e le materia delle riserve di posti è disciplinata, per gli ufficiali della Guardia di finanza, dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, occorre un intervento legislativo ad hoc che introduca una disposizione analoga a quella sopra citata, contemplando la possibilità di prevedere riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari nell'ambito dei concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo della Guardia di finanza, relativi al reclutamento degli ufficiali nel ruolo normale, nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili e nel limite complessivo di cui al citato articolo 5, comma 4, del del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (un terzo dei posti messi a concorso).