CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2009
140.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. (Nuovo testo C. 1929 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1929 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», così come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri;
nel sottolineare che la rilevanza del provvedimento in esame è connessa al riconoscimento del bene culturale come fattore essenziale per la facilitazione dei processi di pace e di ricostruzione post conflitto, in linea peraltro con un indirizzo già praticato dalle Forze armate italiane impegnate in missioni all'estero;
condivisa pertanto la necessità di contribuire ad una celere ratifica del II Protocollo in titolo al fine di innalzare gli standard di tutela internazionale sui beni culturali;
ritenendo il provvedimento complessivamente significativo nell'ambito delle competenze della Commissione Difesa e in particolare per quanto attiene le norme sulla protezione rafforzata dei beni culturali e per l'individuazione della fattispecie della necessità militare imperativa, di cui agli articoli 10 e 11 del II Protocollo;
preso atto con favore della previsione, di cui all'articolo 5 del disegno di legge di ratifica, che dispone che il Ministero della difesa sia sentito dal Ministero per i beni e le attività culturali nella compilazione della lista dei beni da sottoporre a tutela rafforzata;
apprezzata la nuova formulazione dell'articolo 15 del disegno di legge in esame, recante la norma di coordinamento tra le nuove disposizioni e il codice penale militare di guerra, che dispone in ogni caso l'applicabilità delle nuove norme in tema di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, anche qualora le medesime fattispecie siano previste dal codice penale militare di guerra;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01014 Villecco Calipari: sul proseguimento dell'attività della 46a aereobrigata di Pisa

TESTO DELLA RISPOSTA

La manovra di bilancio per il 2009, predisposta con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha modificato il processo di formazione del bilancio ed ha attribuito ampia flessibilità alle amministrazioni, in modo che ad ognuna di esse sia consentito di articolare le previsioni e di riallocare le risorse a disposizione, nell'ambito dello stanziamento assegnato per ogni missione perseguita, tra i relativi programmi.
Stante l'esigenza di assicurare nel tempo stabilità e coerenza all'assegnazione delle risorse per le Forze armate e per il comparto difesa nel suo complesso, la citata norma ha, altresì, apportato l'ulteriore significativa novità di determinare le previsioni di bilancio per un triennio, assicurando una più attenta programmazione delle risorse ed una maggior certezza delle disponibilità finanziarie di cui le Amministrazioni dispongono in bilancio nel triennio medesimo.
In tale ambito, è stato compiuto un particolare sforzo per garantire l'operatività complessiva della 46a Brigata Aerea, soprattutto in considerazione dei gravosi incarichi ad essa affidati.
Confermo che l'Aeronautica Militare, in sede di programmazione, pianificazione operativa, ha assegnato al reparto, per il 2009, un numero di ore di volo perfettamente in linea con quelle degli anni precedenti. Sulla base di tale previsione sono state predisposte le conseguenti assegnazioni di risorse.
Quanto sopra a testimonianza dell'impegno che la Difesa profonde nel mantenimento in efficienza dello strumento militare, anche in linea con le recenti determinazioni di cui al richiamato decreto-legge n. 112 del 2008 che, ha indicato un percorso virtuoso ancorché impegnativo di razionalizzazione delle spese.

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ALLEGATO 3

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226).

All'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «sono destinati, a domanda, ai reparti alpini» sono inserite le seguenti: «ubicati nelle località più prossime a quelle di residenza»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per la copertura dei posti rimasti scoperti nell'organico dei reparti alpini a seguito delle procedure previste dal comma 1 si considerano prioritariamente i volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2009, le regioni e gli enti locali, al fine di incentivare il reclutamento alpino nei rispettivi territori, possono riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi. Ai predetti volontari cessati senza demerito dal servizio, le regioni e gli enti locali possono altresì riconoscere riserve di posti nei concorsi banditi in relazione a impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile.
2-ter. Il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o ad albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale e delle province autonome, costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale.
2-quater. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, istituisce il brevetto militare alpino e ne disciplina le modalità di rilascio al personale in servizio nelle truppe alpine, in possesso dei requisiti psico-fisici, di moralità e di condotta stabiliti nel decreto medesimo.
2-quinquies. Il brevetto militare alpino istituito ai sensi del comma 2-quater del presente articolo costituisce titolo di preferenza nei concorsi di cui all'articolo 11, comma 1, e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito di cui all'articolo 13, comma 2.
2-sexies. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma prefissata di un anno provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine, possono, a domanda, entrare a far parte di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione

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nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale, e a disposizione del Servizio nazionale della protezione civile, delle autorità regionali, provinciali e comunali di protezione civile delle regioni dell'arco alpino e delle altre regioni tipiche di reclutamento alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età».

ART. 2.
(Compiti dell'Associazione nazionale alpini).

1. L'Associazione nazionale alpini promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.
(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.