CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 260

ALLEGATO 1

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (C. 1415 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 e abbinate, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;
preso atto delle finalità complessive del provvedimento, inteso a introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti, gli obblighi di astensione del giudice e i casi di sostituzione del pubblico ministero;
rilevato positivamente che il nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (nella parte in cui modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale) conferma l'utilizzo delle intercettazioni anche per i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
osservato che - sotto il profilo delle competenze della XI Commissione - il provvedimento reca la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, che modifica il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale, relativo alla responsabilità dei pubblici dipendenti per la violazione del divieto di pubblicazione;
preso atto che la richiamata disposizione presenta un contenuto più puntuale rispetto all'attuale formulazione del citato articolo 115, comma 2, del codice;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 261

ALLEGATO 2

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (C. 2198 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2198, di conversione in legge del decreto-legge n. 207 del 2008;
considerato che il provvedimento è volto - come è ormai consuetudine - a prorogare diversi termini previsti da disposizioni legislative ed a dettare una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria;
preso atto che il differimento di numerosi dei termini richiamati appare opportuno, da un lato, per consentire agli operatori del settore un più graduale adeguamento alle nuove disposizioni legislative e, dall'altro, per favorire un'idonea manutenzione normativa della disciplina di determinati settori;
osservato, peraltro, che occorre fornire le necessarie garanzie su taluni punti del provvedimento, al fine di assicurare, anche a fronte delle esigenze di proroga, un coerente percorso di attuazione delle misure legislative vigenti in alcuni settori, con particolare riferimento a quello della sicurezza del lavoro;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 32, relativo alle proroghe di termini in materia di sicurezza del lavoro, si raccomanda di considerare i nuovi limiti temporali come termini non più valicabili, entro i quali occorre agire - con ogni possibile anticipo - per la definitiva attuazione delle relative previsioni; in particolare, si auspica che siano considerate ultimative le proroghe di cui ai commi 2-bis e 2-ter, che rinviano di un anno il termine per l'adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori (quali, in particolare, forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei).

Pag. 262

ALLEGATO 3

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2206 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;
considerato che gli articoli 3 e 4 contengono disposizioni relative al personale pubblico o appartenente a organismi di diritto pubblico;
osservato che i criteri per la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (cosiddetta Commissione VIA) e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata (cosiddetta Commissione IPPC) dovrebbero fare riferimento a indiscutibili principi di competenza e capacità tecnico-scientifica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
in relazione agli articoli 4 e 4-bis, si esprimono perplessità sulle disposizioni relative alle Commissioni tecniche VIA e IPPC, con particolare riferimento alle norme sulla loro composizione, nonché alla disciplina dello status dei medesimi componenti, auspicandosi un rafforzamento dei requisiti di autorevolezza e competenza tecnico-scientifica degli stessi.