CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 233

ALLEGATO

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» (C. 2198 Governo, approvato dal Senato);
considerato che il provvedimento in esame reca diverse disposizioni che interessano le materie di competenza della Commissione, tra cui assumono particolare rilievo:
a) la proroga al 1o gennaio 2010 del termine a partire dal quale si applicherà la nuova disciplina in materia di limitazione alla guida per i neopatentati, prevista dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160; tale proroga risulta opportuna in considerazione delle difficoltà connesse all'applicazione della citata disciplina, che dovrebbe essere complessivamente ridefinita;
b) l'introduzione di rilevanti sanzioni pecuniarie a carico di chi conduce unità da diporto sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
c) la proroga, fino al 31 dicembre 2009, delle convenzioni attualmente in corso con Tirrenia di Navigazione SpA e le società da questa controllate, in modo da pervenire entro tale data alla privatizzazione del gruppo e alla completa privatizzazione del settore;
d) la previsione di una ridefinizione della struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo delle capitanerie di porto-Guardiacostiera, da attuare mediante regolamento di delegificazione;
e) la puntualizzazione dei tempi e delle modalità con le quali saranno assegnati i finanziamenti ai trasporti ferroviari previsti dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, precisando che il fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato, per il quale il citato decreto-legge ha stanziato 960 milioni di euro per l'anno 2009, debba essere destinato per quota parte all'acquisto di nuovo materiale rotabile, in conformità con quanto richiesto da atti di indirizzo discussi e approvati in materia sia dall'Assemblea della Camera dei deputati sia dalla Commissione trasporti;
f) la proroga di un anno del termine per l'adozione della nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali e del termine per la conclusione dei procedimenti di concessione della gestione aeroportuale;
g) la previsione di misure di sostegno al settore dell'autotrasporto, mediante la riduzione, per un importo complessivo di 42 milioni di euro annui, dei premi INAIL a carico delle imprese con dipendenti;
h) la modifica della disciplina dettata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di procedure di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e

Pag. 234

all'omologazione dei veicoli, in modo da prevedere che tale accertamento possa essere effettuato non soltanto su singoli veicoli, ma anche su gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo, e da semplificare le procedure attualmente vigenti;
considerato che l'articolo 29, comma 1-quater, reca disposizioni che, nel modificare la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, introducono vincoli assai stringenti per quanto concerne in particolare l'accesso al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione e le modalità di esercizio dell'attività, con la previsione dell'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
tali disposizioni, oltre a intervenire in modo dettagliato su materia sulla quale non è prevista una competenza legislativa statale, ostacolano gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente, con pesanti conseguenze per gli utenti, e compromettono le condizioni essenziali di concorrenza nel settore;
ritenuto pertanto che, in ogni caso, il Parlamento e il Governo debbano tempestivamente intervenire per rivedere, anche abrogandole, le disposizioni introdotte dal citato articolo 29, comma 1-quater;
ribadita più in generale l'esigenza che questioni di particolare importanza siano oggetto di una legislazione organica, definita con l'intervento delle Commissioni competenti nel settore, piuttosto che essere affrontate in provvedimenti «omnibus»
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sopprimere il comma 1-quater dell'articolo 29.