CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art.1-bis.
(Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania connesso agli eventi sismici verificatisi nel mese di ottobre 2002).

1. Al fine di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio del contesto critico e di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad un rientro in un contesto di ordinarietà, il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008, Gazzetta Ufficiale, n. 181 del 4 agosto 2008, «Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002», è differito al 31 dicembre 2009.
1. 01. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 2-bis, capoverso comma 48, al primo periodo sopprimere le parole: nuovi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2-bis capoverso comma 48:
dopo le parole:
interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: in fase di esecuzione o immediatamente cantierabili;
sostituire le parole da: appositamente autorizzati fino a: delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, ovvero a valere su stanziamenti per infrastrutture di pertinenza delle regioni;
sostituire le parole:, in ciascuno degli anni 2009-2011, con le seguenti: nell'anno 2008;
sopprimere le parole da: Le Commissioni parlamentari competenti fino a: per l'invio delle stesse.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter.
Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

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relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
2. 3. Rubinato.

Al comma 2-bis capoverso comma 48, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«In coerenza con il Protocollo di intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 12 febbraio 2009, contenente interventi a sostegno al reddito ed alle competenze, nonché misure per il Fondo aree sottoutilizzate e la nettizzazione dei fondi comunitari, le sanzioni di cui al precedente alinea, nel periodo 2009-2010, non si applicano neanche nel caso di interventi adottati dagli enti locali a sostegno del reddito e delle competenze di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione industriale, connessi alla crisi economica in atto, a beneficio di politiche attive di welfare e a tutela degli anziani non autosufficienti e dell'infanzia».
2. 1. Di Biagio.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1-ter.
3. 1. Favia, Cambursano, Borghesi, Pisicchio.

ART. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
5. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie - idonei non vincitori - reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 39 del 19 maggio 2000 e n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
5. 3. Minniti, Villecco Calipari, Amici, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 28 dicembre 2006, n. 300, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, ed alla graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, è differito al 31 dicembre 2009.
5. 1. Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di Vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2009.
5. 2. Stracquadanio, Fallica.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 30 giugno 2012.
6. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'Articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «attraverso procedure selettive». Aggiungere il seguente periodo: «Per le assunzioni nelle categorie A e B, gli enti interessati possono applicare l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56».
6. 1. Leoluca Orlando.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'Articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «ad assunzioni a tempo determinato,» aggiungere le seguenti: «ovvero indeterminato limitatamente ai lavoratori impiegati in ASU e agli altri soggetti indicati

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nel comma 550 rispettivamente nella disponibilità o utilizzati degli stessi comuni per almeno cinque anni,».
6. 2. Leoluca Orlando.
(Inammissibile)

ART. 7.

Al comma 1, lettera c), le parole 30 giugno 2009 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2009.
7. 1. Favia, Cambursano, Borghesi, Pisicchio.

ART. 7-bis.

Sopprimerlo.
7-bis. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
1-bis.I candidati alla nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico presentano, pena l'esclusione dall'incarico, congiuntamente al curriculum ed ai titoli prescritti, una autocertificazione attestante il pieno rispetto del comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine il candidato, nel caso in cui abbia ricoperto o sia in carica in analoghi incarichi in enti omologhi, allega copia delle certificazioni di bilancio, o copia delle relazioni dei revisori contabili, o copia della relazione della Corte dei conti, comprovanti la veridicità della dichiarazione e il requisito richiesto per la nomina ad amministratore in oggetto.
7-bis. 2. Antonino Russo.
(Inammissibile)

ART.10.

Sopprimere i commi 1 e 2.
10. 2. Narducci, Bucchino, Farina, Fedi, Garavanini, Porta.

Sopprimere il comma 2-bis.
10. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 11.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 235 del codice penale è aggiunto il seguente comma: «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, a pena espiata deve essere immediatamente espulso o allontanato dal territorio dello Stato».
11. 1. Lorenzin.
(Inammissibile)

ART. 12.

Sopprimerlo.
*12. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimerlo.
*12. 2. Versace, Vignali, Calearo, Angeli, Barbato, Ceccacci.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. È istituito il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti».
Il Garante dei diritti è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato ad

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uno, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.
Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
01-bis.. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:
a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge;
c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;
e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, successive modificazioni presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
f) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;
g) prende visione, previo consenso dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;
h) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera le informazioni e i documenti che ritenga necessari;
i) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;
l) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente,

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che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

01-ter. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.
01-quater. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».
12-bis. 2. Tidei, Melis, Ferranti, Samperi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente.

Art. 12-ter.

Alla legge 27 luglio 2005, n. 154 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 1 comma 1 è soppressa la frase «ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso» e all'articolo 4 comma 1 è soppressa la frase «ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico» e al comma 2 viene soppressa la frase: «fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1».
L'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 produce ancora gli effetti conseguenti alle modifiche sopra apportate.
12-bis. 01. Cristaldi, Catanoso.
(Inammissibile)

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le istanze di riconoscimento della causa di servizio e degli adeguati indennizzi per le situazioni di cui all'articolo 2 comma 78 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è accolta di diritto per le situazioni nelle quali non possa escludersi un nesso di casualità con l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o con la dispersione di nano particelle di materiali pesanti.
13. 1. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

ART. 14.

Sopprimere il comma 7-bis.
14. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: l'importo di euro 1.500.000, con le seguenti: l'importo di euro 3.000.000.
14. 2. Villecco Calipari, Amici, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola

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provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
1-bis. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n 388, continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data.
16. 01. Nicco, Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388 è prorogato sino al 31 dicembre 2009.
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009.
16. 02.Favia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
16. 03. Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.

ART. 17.

Al comma 1 premettere i seguenti:
01. Le risorse di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del Fondo regionale di protezione civile di cui al comma 16 del citato articolo 138.
01-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per il 2009.
17. 1. Nicco, Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

ART. 18.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in gestione liquidatoria di cui all'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le distribuzioni spettanti in via di surroga al Fondo di garanzia, successive all'abrogazione da parte dell'articolo 109 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 8 luglio 1990 n. 270 del trattamento previsto dall'articolo 19 del decreto legge 31 dicembre 1966 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, non possono pregiudicare in ogni caso i pagamenti dei crediti di lavoro direttamente dovuti ai lavoratori e loro aventi causa.
18. 2. Distaso.
(Inammissibile)

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e procedure di amministrazione straordinarie in gestione liquidatoria.
18. 1. Distaso.
(Inammissibile)

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ART. 19.

Sopprimerlo.
* 19. 1. Favia, Cambursano, Borghesi, Pisicchio.

Sopprimerlo.
* 19. 3. Ferranti, Capano, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimerlo.
* 19. 4. Peluffo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

1. Al fine di assicurare la piena attuazione del principio del risarcimento del danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente articolo, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 140-bis. - (Azione risarcitoria collettiva) - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

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6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 7, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, da parte del giudice competente su richiesta del singolo consumatore o utente.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.
11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.
12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.

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13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta.
14. Qualora il ricorso proposto ai sensi del comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali».

3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Class action.» sono soppresse.
19. 2. Favia, Cambursano, Pisicchio, Borghesi.
(Inammissibile)

ART. 20.

Sopprimerlo.
20. 1. Pisicchio, Borghesi, Favia, Cambursano.

ART. 21.

Sopprimere il comma 1-bis.
21. 1. Vico.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009, la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 Metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metro cubi annui; euro 0,144 per metro cubo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».
21. 01. Nicco, Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

ART. 22.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2009, con le seguenti: 31 dicembre 2018.
22. 3.Marinello.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2009, con le seguenti: 31 dicembre 2013.
22. 2.Marinello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni,

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le parole: «1o gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010».
22. 1.Marinello.

Al comma 2, sopprimere le parole: e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
22. 6.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Enzo Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, sopprimere le parole: e 4-septiesdecies.
22. 7.Cenni.

Aggiungere, in fine i seguenti commi:
2-ter. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2-quater. Alle concessioni di specchi acquei demaniali rilasciate o rinnovate ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 2,2 milioni di euro, si provvede mediante riduzione da 243.000 tonnellate a 235.300 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2,2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.
22. 5.Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: «legge 17 febbraio 1981, n. 41» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'articolo 27-ter».
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro, si provvede mediante riduzione da 243.000 tonnellate a 235.300 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2,2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.
22. 4.Marinello.

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Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo di solidarietà Nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata per l'anno 2009 della somma di euro 200 milioni.
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009.
22. 02.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Enzo Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo il comma 249 è aggiunto il seguente:
«249-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 miliardi di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione».
22. 03.Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Enzo Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 1-ter, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «fino al 31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009.
22. 01.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure per il sostegno dell'ammasso privato).

1. Al fine di incentivare e sostenere le produzioni alimentari lattiero-casearie di qualità è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo per la concessione di aiuti all'ammasso privato per i formaggi con denominazione di origine protetta a lunga stagionatura con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali disciplina le modalità di accesso al Fondo ed i requisiti per la concessione degli aiuti.
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009.
22. 04. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga delle misure a sostegno del settore olivicolo-oleario).

1. All'articolo 4-quaterdecies del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «nell'anno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2009»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2009»;
c) al comma 2 dopo la lettera b) è inserita la seguente: b-bis) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
22. 05. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

ART. 23.

Sopprimere il comma 1-bis.
23. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile, se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad una concessione edilizia.
23. 2. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.
(Inammissibile)

Aggiungere, infine, il seguente comma:
1-quinquies. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ai fini dell'imposta sulle aree edificabili deve intendersi che si applica:
1) ai terreni che in base alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti (adottati o approvati) siano effettivamente edificabili e non sulla loro eventuale potenzialità edificatoria;
2) ai proprietari che dispongono di una superficie di terreno almeno pari al lotto minimo previsto nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (adottati o approvati) per ciascuna zona territoriale omogenea; nell'eventualità i proprietari posseggano una superficie di terreno inferiore al lotto minimo stabilito nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici l'ICI è dovuta solo se si riesce a provare che, cumulando con le superfici dei proprietari finitimi, si realizzano le reali condizioni di edificabilità di cui al punto 1).
23. 3. Antonino Russo.
(Inammissibile)

ART. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 31 marzo 2009.
24. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1-bis, lettera d), capoverso Art. 57-bis, dopo le parole: bevande alcoliche aggiungere le seguenti: presso gli esercizi pubblici operanti sui litoranei, all'interno delle aree e strutture diportistiche o.
24. 2. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

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ART. 27.

Sopprimerlo.
27. 1. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

Al comma 1, sostituire la parola: giugno, con la seguente: aprile.
27. 2. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti, favorendo il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto ferroviario, è riconosciuto un contributo quindicennale al Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a., dell'importo di 50 milioni annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari.
1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis provvede mediante l'aumento di 0,01 euro delle aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.
27. 3. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.
(Inammissibile)

Al comma 1-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) Al fine di consentire al Gruppo Ferrovie dello Stato Spa l'acquisto di nuovo materiale per il trasporto pubblico regionale e locale è stanziata l'ulteriore somma di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
27. 4. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra.
(Inammissibile)

Aggiungere infine, il seguente comma:
1-ter. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il 10 settembre 2009, il CIPE avvia, con procedure di evidenza pubblica, l'assegnazione delle relazioni ferroviarie su cui è raggiungibile l'equilibrio economico e di quelle relative a servizi resisi disponibili.
27. 5. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

ART. 28

Al comma 1, sostituire le parole 31 dicembre 2009 con le seguenti 30 giugno 2009.
28. 1. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

ART. 29

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera a).
29. 3. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

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Sopprimere il comma 1-quater.
*29. 2. Evangelisti, Misiti, Monai, Cimadoro, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 1-quater.
*29. 10. Velo, Lovelli, Meta, Lulli, Binetti, Lenzi.

Sopprimere il comma 1-quater.
*29. 13. Marinello.

Sopprimere il comma 1-quater.
*29. 15. Rubinato.

Al comma 1-quater, lettera d) capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: noleggio con conducente, aggiungere le seguenti: se non impegnati da clienti.
29. 12. Lenzi, Velo, Lovelli.

Al comma 1-quater, lettera d) capoverso 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È consentito nelle aree soggette ad accordi intercomunali, ovvero nelle città metropolitane, un servizio di comunicazione mobile per il servizio di noleggio con conducente che raccorda gli esercenti il servizio, purché titolari di autorizzazioni rilasciate da quei comuni aderenti agli accordi intercomunali o dalle città metropolitane, presso le proprie sedi o rimesse per consentire, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la successiva prenotazione senza rientro in rimessa, rispettando comunque il divieto di sosta su suolo pubblico come previsto dal codice della strada.
29. 11. Lenzi, Velo, Lovelli.

Sopprimere il comma 1-quinquies.
29. 4. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 1-sexies.
29. 5. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1-septies, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 luglio 2009.
29. 6. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1-octies, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 30 giugno 2009.
29. 7. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1-decies, sostituire le parole: 45 per cento, con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente,
Al comma 1-
undecies, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole 20 milioni, con le seguenti: 40 milioni;
b) aggiungere, in fine, prima del punto, le parole, nonché attraverso la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente alla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009.
29. 14. Meta, Tullo, Velo, Lovelli.

Sopprimere il comma 1-duodecies.
29. 8. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

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Al comma 1-quinquiesdecies sopprimere la lettera a).
29. 9. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 30.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2009.
30. 2.Miotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 ottobre 2009.
30. 1. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. In attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, i progetti di servizio civile volontario, annualmente approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, finalizzati all'assistenza dei disabili gravi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno precedenza per il loro inserimento nei bandi di selezione sino alla concorrenza del 20 per cento dei posti previsti nei bandi stessi.
*30. 01. Argentin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. In attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, i progetti di servizio civile volontario, annualmente approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, finalizzati all'assistenza dei disabili gravi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno la precedenza per il loro inserimento nei bandi di selezione sino alla concorrenza dei 20 per cento dei posti previsti nei bandi stessi.
*30. 02. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.
(Inammissibile)

ART. 31.

Sopprimere il comma 1.
31. 1. Borghesi, Pisicchio, Cambursano, Favia.

ART. 32.

Sopprimerlo.
*32. 18. Miotto.

Sopprimerlo.
*32. 13. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
*32. 1. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 1.
**32. 14. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
**32. 2. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

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Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), aggiungere le seguenti: e 18, comma 1 lettera aa),.
32. 9. Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone, Poli, Delfino.

Sopprimere il comma 2.
*32. 15. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
* 32. 3.Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 30 giugno 2009.
32. 10.Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone, Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 2-bis.
* 32. 16.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2-bis.
* 32. 4.Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2-bis.
* 32. 11.Miotto.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: ventiquattro con: sedici.
32. 6.Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2-ter.
* 32. 17.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2-ter.
* 32. 5.Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2-ter.
* 32. 12.Miotto.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: ventiquattro con: sedici.
32. 7.Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituire le parole: «15 lavoratori» ove ricorrano con le seguenti: «10 lavoratori».
32. 8.Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è prorogato al 30 giugno 2009.
32. 01.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Pag. 38

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è prorogato fino al 30 giugno 2009.
32. 02.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

ART. 34.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2006 Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2006 n. 61 è così modificato: L'importazione di cui al comma 1 è giustificata da oggettivi caratteri di eccezionalità e l'impiego del farmaco deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa in vigore in Italia delle condizioni di uso autorizzate nel paese di provenienza, eccetto che per i farmaci essenziali impiegati nel trattamento e/o nella prevenzione di complicanze legate alla malattia di base in pazienti affetti da malattie rare. Nel caso in cui le richieste dello stesso medicinale risultino eccessive rispetto a periodi precedenti, il competente ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera - Ministero della salute, in fase istruttoria, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4, è tenuto, ad eccezione dei farmaci orfani, dei farmaci innovativi e dei farmaci per le malattie rare in genere, a chiedere alla struttura sanitaria e al medico, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, ulteriori delucidazioni in merito alla motivazione clinica ed epidemiologica idonea a giustificare nel caso concreto la richiesta.
34. 1.Bocciardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-bis inserire il seguente:

Art. 34-ter.
(Incompatibilità nella gestione societaria delle farmacie).

1. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, premettere le parole: «per il socio direttore».
34-bis. 01.Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardi, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:

Art. 34-ter.

A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata al potenziamento e alla creazione di «unità di terapia intensiva neonatale» (TIN).
34-bis. 02.Binetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:

Art. 34-ter.

A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «Massa Tandem», per effettuare

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screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.
34-bis. 03.Binetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:

Art. 34-ter.

A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle «Unità di risveglio dai comi».
34-bis. 04.Binetti.
(Inammissibile)

ART. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: non si applicano fino al 30 giugno 2009 con le seguenti: sono prorogate fino al 31 dicembre 2009.
35. 2.Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione».
13-ter. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito, in fine il seguente periodo: «L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».
13-qater. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'indennità per i riposi e i permessi disciplinati dal presente capo e per tutti i permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».

13-quinquies. All'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alla lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato» sono aggiunte le seguenti: «e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione»;
b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche

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di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione»;
c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona».

13-sexies. Agli oneri di cui ai commi 13-bis e seguenti, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
35. 4.Rubinato.
(Inammissibile)

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 15.
35. 3. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, gli enti locali con popolazione superiore a 500.000

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abitanti che hanno deliberato nell'anno 2008 programmi che disciplinano la stabilizzazione di un numero di soggetti non inferiore al 20 per cento dei dipendenti in servizio sono autorizzati ad articolare nel triennio 2009-2011 - in deroga ai limiti finanziari e normativi vigenti - le progressioni verticali ritenute necessarie per razionalizzare le professionalità a disposizione.
16-ter. Per gli enti locali superiormente indicati i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2009-2011 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
35. 1.Leoluca Orlando.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è soppresso il comma 2-quinquies.
35. 04. Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa).

All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: «fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti Regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».
35. 01.Marsilio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2009-2011.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 236 milioni di euro per il 2009, 271 milioni di euro per il 2010 e 306 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
35. 02. Nicco, Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
35. 03. Nicco, Brugger, Zeller.

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Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Politiche a favore degli ospedali religiosi classificati).

1. Gli Ospedali classificati, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera», di proprietà e a gestione di Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono essere equiparati, a tutti gli effetti, alle strutture sanitarie pubbliche; i relativi oneri sono a carico delle Regioni che hanno eventualmente provveduto all'equiparazione.
35. 05. Vignali, Lupi, Di Virgilio, Toccafondi, Versace, Franzoso, Palmieri, Aprea, Renato Farina, Pagano.
(Inammissibile)

ART. 36.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nomine in ruolo dei dirigenti scolastici sono attribuite, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente disponibili, rispettivamente agli idonei inclusi nelle graduatorie del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e agli idonei dei corso-concorso riservato indetto con decreto del Ministero della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, nonché agli idonei del corso-concorso riservato bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002.
1-quater. I concorrenti che hanno partecipato alle prove dei concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministero della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della presente legge per non aver superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali. I concorrenti partecipano ad un corso di formazione intensivo organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si conclude nell'anno scolastico 2008/2009.
36. 1.Germanà.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter.
Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.
36. 2.Siragusa.

ART. 37.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 166, e successive modificazioni dopo il comma 3 è aggiunto il seguente 3-bis: «Al fine di garantire un percorso formativo di contrasto alla cultura dell'odio, sono organizzati nell'ambito delle attività obbligatorie dei corsi educativi contro la violenza sessuale e il disagio giovanile».
37. 8. Lorenzin.
(Inammissibile)

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Sopprimere il comma 2-ter.
37. 1. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2-ter sopprimere la lettera e).
37. 2. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
2-quinquies: alla legge 30 ottobre 2008, n. 169 sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 2, comma 2 le parole «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «2009-2010»;
b) All'articolo 3, comma 1 e comma 2, le parole: «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «2009-2010»;
c) All'articolo 4, comma 2-ter le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti «2010-2011»
37. 3. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
2-quinquies: All'articolo 2, comma 2, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «2009-2010».
37. 4. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
2-quinquies: All'articolo 3, comma 1, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2010».
37. 5. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
2-quinquies: All'articolo 3, comma 2, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2010».
37. 6. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
2-quinquies: All'articolo 4, comma 2-ter, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2010-2011».
37. 7. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

ART. 38

Sopprimerlo.
38. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

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Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo)

1. Al fine di tutelare e valorizzare il settore dello spettacolo ai sensi della legge n. 163 del 30 aprile del 1985 è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 2009, un contributo di 200 milioni di euro.
38. 01. De Biasi, Ginefra, Ghizzoni, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.
(Inammissibile)

ART. 40.

Sopprimerlo.
40. 1. De Biasi, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli).

1. Per la copertura degli oneri derivanti dai mancati contributi per gli anni accademici 2002 e 2003, di cui all'impegno contenuto della delibera CIPE del 3 maggio 2001, è autorizzata la spesa di euro dodici milioni a favore dell'Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli.
40. 02. Mazzarella.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Articolo 40-bis.
(Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli).

1. Ai fini di provvedere all'erogazione dei contributi a favore dell'istituto di studi filosofici di Napoli relativamente agli 2002 e 2003, giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 aprile 2005, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro.
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009.
40. 01. Barbato.
(Inammissibile)

ART. 41.

Al comma 1, sostituire le parole: è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009 con le seguenti: è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2012.
41. 16. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sostituire le parole: è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009 con le seguenti: è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2012.
41. 17. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009 con le seguenti: è prorogato al 30 settembre 2010

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e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2010.
41. 18. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire le parole: è prorogato al 30 giugno 2009 con le seguenti: è prorogato al 30 dicembre 2010.
41. 19. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Entro i limiti dettati dalla disciplina in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, per tutto il triennio 2010-2012 le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro una quota pari fino al cinquanta per cento del contingente di assunzioni effettivamente reso disponibile in ciascun anno, si effettuano mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il corrispondente periodo resta valida la graduatoria approvata con decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2008, n. 1996.
41. 11. Volontè, Mannino, Galletti, Ciccanti, Tassone.

Sopprimere il comma 6.
41. 3. Paladini, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 6-ter.
41. 28. Miotto.

Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, differito di un anno con legge 28 febbraio 2008, n. 31, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista dalla predetta disposizione, è differito di un ulteriore anno sempre che tale superamento sia derivato da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
41. 8. Delfino, Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'Ente Italiano Montagna (EIM) è concesso, a decorrere dall'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 26. Quartiani.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del periodo con le seguenti: mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad eccezione delle voci relative al ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al ministero per i beni e le attività culturali.
41. 23. Ghizzoni, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

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Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2009 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 7 milioni di euro.
41. 24. Ghizzoni.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-decies.
41. 4. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 16-undecies, dopo le parole: sostegno alle attività produttive, aggiungere le seguenti: ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
* 41. 27. Marchignoli.
(Inammissibile)

Al comma 16-undecies, dopo le parole: sostegno alle attività produttive, aggiungere le seguente: ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
* 41. 10. Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-duodecies.
41. 5. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 16-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: 55 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 20. Siragusa, D'Antoni, Russo.

Al comma 16-terdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo:
All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dall'anno 2009 il suindicato limite di spesa è aumentato di 45 milioni di euro, l'onere relativo al citato aumento è, per gli anni 2009, 2010 e 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni».
41. 2. Leoluca Orlando.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:
«16-terdecies.bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997 n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 comma 8 della legge 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.
16-terdecies.ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 16-terdecies.bis, nei limiti di 20 milioni di euro annui a

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decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
41. 15. D'Antoni, Siragusa, Russo.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:
«16-terdecies.bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.
16-terdecies.ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16-terdecies.bis, nei limiti di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
41. 21. Russo, Siragusa, D'Antoni.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:
«16-terdecies.bis. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.
16-terdecies.ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16-terdecoes.bis, nei limiti di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
41. 22. Siragusa, Russo, D'Antoni.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere il seguente:
«16-terdecies.bis. Il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA e ITP) statale, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124 è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».
41. 25. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Rossa, Mazzarella, Siragusa, Russo, De Torre, Pes, Lolli, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-quaterdecies.
41. 6. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Alla fine aggiungere i seguenti commi:
16-octiesdecies. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'ente di controllo degli appalti di Expo 2015 denominato «Comitato di vigilanza e controllo degli appalti Expo 2015» senza oneri per lo Stato.
16-noviesdecies. Il comitato di cui al precedente comma ha il compito di verificare le procedure di affidamento degli appalti e degli incarichi per il raggiungimento di Expo 2015, anche quelle in deroga alla legislazione vigente dovute a interventi in emergenza previste dalla normativa sui «grandi eventi», con la collaborazione della Direzione investigativa antimafia.
41. 12. Peluffo.

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Alla fine aggiungere i seguenti commi:
16-octiesdecies. Per l'avvio delle opere necessarie per l'Expo 2015 è concesso un contributo straordinario di euro 100 milioni per l'anno 2009.
16-noviesdecies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0.30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0.20 per cento».
41. 13. Peluffo.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:
16-octiesdecies. Il Governo presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione al Parlamento sulle attività e sullo stato patrimoniale della società di gestione di cui al comma 16-quinquiesdecies e sullo stato di avanzamento delle opere e delle iniziative collegate per il raggiungimento di Expo 2015.
16-noviesdecies. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono in merito entro trenta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma precedente.
41. 14. Peluffo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«16-octiesdecies. A fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.
16-noviesdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16-octiesdecies, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, 203».
41. 1. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 16-septiesdecies aggiungere il seguente:
16-octiesdecies. All'articolo 43, comma 3, primo periodo, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dopo le parole: «dalle tasse di concessione governativa» sono aggiunte le seguenti: «ed ipotecarie, nonché dai tributi speciali e dai compensi». All'onere derivante dal presente comma, pari a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 7. Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

All'articolo 41, dopo il comma 16-septiesdecies, è inserito il seguente:
16-octiesdecies. Il fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n.388 è prorogato sino al 31 dicembre 2009. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 150 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 29. Cavallaro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 16-septiesdecies, aggiungere il seguente:
16-octiesdecies. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo

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138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2009. All'onere derivante dal presente comma, pari a 154.970.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2009 delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 9. Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

1. A decorrere dall'anno 2009, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 50 per cento.
41. 0. 1. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.
(Inammissibile)

ART. 41-bis

Sopprimerlo:
41-bis. 2. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere i commi 1, 2, 5, 6 e 7.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente: All'attuazione del comma 3 provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
41-bis. 5. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere i commi 1, 2, 5, 6.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'attuazione del comma 3 provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
41-bis. 4. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere i commi 1 e 2.
41-bis. 3. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere il comma 1.
41-bis. 10. Vasallo.

Sopprimere il comma 1 con il seguente:
«1. Le imprese editrici che perdono la qualifica di organo di forze politiche così come definito dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, continuano a ricevere i contributi a condizione che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in cooperative giornalistiche ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.»
41-bis. 6. Levi.

Sopprimere il comma 2.
41-bis. 7. Levi.

Al comma 3, al capoverso 1-bis, sopprimere le seguenti parole: Fermi restando gli stanziamenti complessivi che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, e le seguenti parole: da ricondurre nei limiti delle stesse disponibilità.
41-bis. 8. Levi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6

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agosto 2008, n. 133 sono soppresse le parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.
41-bis. 11. Levi, De Biasi, Ghizzoni Ginefra, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli, Picierno, Bachelet, Nicolais, De Pasquale, Coscia, Rossa.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore dai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso. All'onere derivante si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relative agli anni 2009 e 2010.
* 41-bis. 1. Giulietti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore dai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso. All'onere derivante si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relative agli anni 2009 e 2010.
* 41-bis. 9. De Biasi, Levi.

ART. 42.

Al comma 7-octies, sopprimere le lettere b) e c).
42. 3. Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 7-decies aggiungere i seguente:
7-undecies. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 2, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati fino al 31 dicembre 2009.
7-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-undecies nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 Dicembre 2008, n. 203.
42. 6. Margiotta.
(Inammissibile limitatamente al comma 7-duodecies)

Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:
7-undecies. L'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è estesa anche a coloro che hanno acquistato l'immobile, ristrutturato da un'impresa edilizia, nell'anno 2007. All'onere del presente comma, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo. Il Ministro dell'economia e

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delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
42. 8. Ciccioli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:
7-undecies. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
42. 5. Poli, Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:
7-undecies. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
42. 4. Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7-decies inserire il seguente:
7-undecies. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
42. 7. Capodicasa.

Dopo il comma 7-decies inserire il seguente:
7-undecies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «non inferiore a 10 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 5 milioni di euro».
42. 1.Giudice, Siragusa.

Dopo il comma 7-decies inserire il seguente:
7-undecies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi»; sopprimere l'ultimo periodo.
42. 2.Giudice, Siragusa.

Sopprimerlo.
* 42-bis. 2.Vassallo.

Sopprimerlo.
* 42-bis. 1.Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

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Al primo comma, sostituire la parola: provincia con la seguente: comune.
42-bis. 3.Vassallo.

ART. 43.

Sopprimerlo.
43. 1.Cambursano, Borghesi, Favia, Pisicchio.

Sopprimere i commi 2 e 3.
43. 2.Duilio.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Norma interpretativa).

1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.
43. 0. 1.Margiotta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6.
43. 0. 2.Margiotta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis.

1. Le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'Inail antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni.
2. Restano validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'Inail, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
3. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
43. 0. 3.Rossa, Tullo, Scandroglio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis.

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 23 della legge 28

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gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente: «Nei confronti dello stesso personale, cui si applicano le "Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 30 marzo 1977" di cui all'articolo 13 del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 e le successive variazioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Sono confermati i criteri di applicazione adottati fino al 31 dicembre 1998 dal CAP e dall'Autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione, fatti salvi casi di errori meramente contabili».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
43. 0. 4. Tullo, Rossa.
(Inammissibile)

ART. 43-bis

Sopprimerlo.
* 43-bis. 1. Borghesi, Favia, Pisicchio Cambursano.

Sopprimerlo.
* 43-bis. 4. Miotto, Motta, Mariani.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le liste sono validate dagli Enti già proprietari.
43-bis. 5.Miotto.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, dedotti gli oneri di manutenzione straordinaria sopportati dagli Enti a far data dal conferimento a SCIP e dedotto il 15 per cento del valore degli immobili non cedibili di cui al comma 12.
43-bis. 6.Miotto.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: alla SCIP aggiungere le seguenti: entro il 15 aprile 2009.
43-bis. 7.Miotto.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: al netto dell'eventuale fino alla fine del comma.
43-bis. 18.Miotto.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6.
43-bis. 17.Miotto.

Al comma 17, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: trasferite in apposito capitolo di spesa per essere.

Conseguentemente, dopo la parola: versate, sopprimere le parole da: in nome e per conto fino alla fine del periodo e il periodo successivo fino alle parole: è assegnata.
43-bis. 16.Miotto.

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole da: termine previsto per il fino alla fine del comma con le seguenti: rimborso delle passività di cui al comma 6, fissato al 15 aprile 2009 a favore di SCIP è autorizzato alle conseguenti operazioni di debito.
43-bis. 8.Miotto.

Pag. 54

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
43-bis. 9. Miotto.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: la suddetta differenza con le seguenti: il corrispettivo di cui al comma 6.
43-bis. 10. Miotto.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: e fino alla concorrenza fino alla fine e del periodo.
43-bis. 11. Miotto.

Sopprimere il comma 10.
43-bis. 12. Miotto.

Al comma 12, sopprimere le seguenti parole:

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP.
43-bis. 2. Borghesi, Favia, Pisicchio, Cambursano.

Al comma 12, penultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: eccetto la convenzione con il consorzio G1 che si intende risolto.
43-bis. 13. Miotto.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi gli immobili di cui al comma 2 e gli immobili strumentali nei quali i predetti enti svolgono le attività strumentali.
43-bis. 14. Miotto.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, una relazione trimestrale sullo stato di attuazione e sui risultati delle disposizioni del presente articolo.
43-bis. 3. Mariani, Bocci, Margiotta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
15. Il Ministro riferisce al Parlamento ogni 30 giorni sull'andamento della procedure di liquidazione di SCIP fino al verificarsi delle condizioni previste dal comma 11, rappresentando i costi dell'operazione per lo Stato e per gli Enti previdenziali interessati.
43-bis. 15. Miotto.

Dopo l'articolo 43-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 43-ter.

1. Il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 244, è sostituito dal seguente:
Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1947, n. 40, è destinata la spesa di 9,5 milioni di euro, a partire dall'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce modalità, termini e condizioni

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per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1947, n. 40, così come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51».
43-bis. 0.1. Bobba, Caldoro, Baretta, Aprea.
(Inammissibile)

ART. 44

Sopprimere i commi 1 e 11.
44. 2. Favia, Borghesi, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere il comma 1-bis.
*44. 1. Di Biagio.

Sopprimere il comma 1-bis.
*44. 3. Compagnon, Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.

Sopprimere il comma 1-bis.
*44. 5. Vassallo.

Sopprimere il comma 1-bis.
*44. 6. Ferranti, Tenaglia Capano, Amici Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1-bis premettere le seguenti parole:
Fatti salvi i trattamenti conformi alle disposizioni vigenti.

Conseguentemente, dopo le parole dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prime del 1o agosto 2005 inserire le seguenti: e dai loro cessionari.
44. 4. Vassallo.

ART. 44-bis.

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
«1. Al fine di consentire l'immediato avvio del programma straordinario di edilizia carceraria di cui all'articolo 2, comma 278 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono stanziati ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Il decreto interministeriale di cui all'articolo 2 comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è adottato entro e non oltre il 30 giugno 2009.
3. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
44-bis. 1. Ferranti, Melis, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Lo schema del programma degli interventi di cui al comma 3 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.».
44-bis. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 4, dopo le parole: sviluppo economico, aggiungere le seguenti: acquisito il parere della Conferenza unificata di

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cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
44-bis. 3. Ferranti, Tenaglia Capano, Amici, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 7, capoverso articolo 4, comma 2, dopo le parole loro famiglie e aggiungere le seguenti, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
44-bis. 4. Ferranti, Tenaglia Capano, Amici, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter

1. Alfine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009, di 20 milioni di euro per l'anno 2010 e di 20 milioni di euro per l'anno 2011 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011, si provvede mediante riduzione del rimborso di cui all'articolo i della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle spese elettorali sostenute per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 9-10 aprile 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1.
44-bis. 0. 3. Cambursano, Pisicchio, Borghesi, Favia.

Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter
(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
44-bis. 01. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter
(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3

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giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 novembre 2008 per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
44-bis. 02. Brugger, Zeller, Nicco.

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ALLEGATO 2

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative edisposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

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