CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 febbraio 2009
136.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00996 Lanzillotta e Amici: Sulla riforma del CNIPA e del FORMEZ.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con il presente atto di sindacato ispettivo si chiedono i seguenti chiarimenti:
se è intenzione del Governo procedere al riordino del CNIPA sulla base di un atto legislativo e secondo gli indirizzi dettati dal Parlamento;
se, in vista di analoghi interventi di riorganizzazione del FORMEZ, il Governo voglia fornire opportune precisazioni circa la natura giuridica, la missione e la sostenibilità economica del citato Centro di formazione.

In merito al primo quesito, si precisa quanto segue:
il Governo, preso atto del ritardo dell'approvazione della disposizione recante la delega per la riorganizzazione del CNIPA e del Formez - contenuta nel collegato alla finanziaria 2009 (A.S. 1082) - e ritenendo, comunque, prioritario portare a compimento in tempi brevi la riforma organizzativa in questione, intende utilizzare a tal fine lo strumento previsto dall'articolo 2, comma 634 della legge finanziaria 2008.
Considerato, infatti, che la normativa vigente non prevede alcun altro strumento di intervento idoneo alla riforma dell'Ente in esame, occorre necessariamente servirsi di un provvedimento da adottare - ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il provvedimento, attualmente in corso di predisposizione, attuerà i criteri e principi indicati dal citato comma 634, tra i quali, in particolare, si prevede la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento.
Peraltro, occorre evidenziare che, sul regolamento in esame saranno sentite, non soltanto le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, ma anche la Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione.
Ciò assicura, quindi, che la riforma del CNIPA venga attuata, come richiesto dall'interrogante, in conformità agli indirizzi dettati dal Parlamento, garantendone, al contempo, la massima trasparenza.

In merito al secondo quesito, si fa presente che:
Il Formez, secondo il dettato legislativo ha natura di associazione riconosciuta con personalità giuridica (di diritto privato). Inoltre, come riconosciuto anche dalla Commissione europea, l'ente in questione, «nella sua configurazione ed operatività attuale può essere considerato come organismo in house rispetto al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio»; in particolare, le quote associative del Formez sono detenute in via maggioritaria dal citato Dipartimento (per il 76 per cento) e le restanti quote fanno comunque capo

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esclusivamente a soggetti pubblici (attualmente sette Regioni), senza interposizione di enti associativi.
Quanto alla mission, il Formez, come da ultimo specificato nel piano triennale di attività 2006/2008, approvato con il parere favorevole della Conferenza Unificata, opera attraverso attività di formazione e di promozione dell'innovazione amministrativa, anche a supporto dei processi di devoluzione di compiti alle Regioni e alle Autonomie locali.
In tale ambito, e perfettamente in linea con le previsioni normative e la mission indicata dal Piano Triennale, il Governo ha inteso avvalersi del Formez anche in attività di supporto alle amministrazioni pubbliche; ciò al fine di assicurare il monitoraggio della soddisfazione degli utenti, sia a livello centrale che, attraverso appositi protocolli, a livello regionale e locale.
Infine, in merito alla sostenibilità economica della struttura e delle attività previste, si precisa che, in base al preconsuntivo ed al bilancio di previsione annuale 2009, in fase di approvazione, la stessa risulta ampiamente garantita: il bilancio di previsione 2009, prevede, infatti un utile di circa 120.000 euro.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00997 Zeller e Brugger: Sull'organico dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bolzano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si chiede se, vista la situazione di carenza di organico della sede di Bolzano dell'Agenzia del Territorio, il Governo intenda:
indire un concorso pubblico per il reclutamento di personale;
autorizzare l'assunzione di personale già vincitore di concorso;
provvedere al distacco temporaneo di personale bilingue da Uffici dell'Agenzia dell'Entrate o da altri Uffici ministeriali aventi sede nella provincia di Bolzano.

Dalle informazioni pervenute dalla competente Agenzia del Territorio risulta che quest'ultima ha posto in essere negli ultimi anni graduali processi di riorganizzazione - anche a livello territoriale - che hanno determinato un considerevole aumento della produttività, insieme ad un reale contenimento dei costi.
Tali processi sono stati realizzati soprattutto mediante un massiccio utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche, conseguendo obiettivi di semplificazione e di contestuale miglioramento della qualità dei servizi offerti al cittadino. In tale ambito si segnala, in particolare, tra gli obiettivi perseguiti, quello di attuare una progressiva dematerializzazione dei documenti.
Al contempo va considerato anche che gli altri Uffici del Territorio di Trento e Bolzano, a differenza di tutti gli altri, non svolgono attività relative al catasto ed alle Conservatorie dei registri immobiliari ma esclusivamente attività afferenti all'aggiornamento della banca dati dell'Osservatorio del Mercato immobiliare, attraverso l'elaborazione delle schede di rilevazione delle unità immobiliari. A ciò si aggiungono attività estimali, anche di natura fiscale, ed attività commerciali.
Con riferimento specifico alla situazione di carenza in organico, lamentata dagli interroganti, l'Agenzia del Territorio ha fatto presente di aver sottoscritto un'intesa con le organizzazioni sindacali al fine di consentire l'impiego di personale proveniente dall'Ufficio provinciale di Trento, nonché la delocalizzazione, presso lo stesso Ufficio, delle attività meramente amministrative mediante l'utilizzo di modalità di «telelavoro».
Le iniziative intraprese dall'Agenzia del Territorio al fine di porre rimedio alle carenze in organico si sono estrinsecate anche in una serie di contatti con altre Amministrazioni operanti sul territorio, comprese altre Agenzie fiscali, onde verificare la possibilità di dar corso al distacco di personale avente requisiti professionali coerenti con i fabbisogni e le competenze della suddetta Agenzia.
Per quel che attiene, invece, alla competenza specifica del Dipartimento della funzione pubblica, è senz'altro opportuno evidenziare che gli Uffici statali e gli enti previdenziali siti nella provincia di Bolzano sono stati oggetto di particolare attenzione nell'ambito delle politiche di reclutamento di risorse umane.
Nello specifico, con il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, è stata autorizzata l'assunzione, per

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l'anno 2007, di 53 unità di personale presso il Commissario di Governo della provincia di Bolzano.
Successivamente, con analogo provvedimento del 14 gennaio 2009, relativo alle assunzioni per l'anno 2008, in corso di registrazione alla Corte dei conti, sono state autorizzate assunzioni per 37 unità di personale a favore del predetto Commissario e di 29 per gli enti previdenziali della Provincia, per un totale di 66 unità.
Per il futuro non si ravvisano ostacoli in merito all'indizione di un concorso pubblico che, nel rispetto della normativa vigente, tenga conto dell'effettivo fabbisogno di professionalità da parte della citata Agenzia.
Nelle more della conclusione di una eventuale procedura concorsuale, è comunque possibile ricorrere ad assunzioni di personale risultato vincitore o idoneo nelle graduatorie del Commissario di Governo. In tal senso può valere l'autorizzazione ad assumere di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009.
Infine, si fa presente che, con circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 27 gennaio 2009, sono state fornite indicazioni alle amministrazioni statali circa le assunzioni residue per l'anno 2008 e quelle relative all'anno 2009. Il Commissario di Governo potrebbe perciò presentare apposita richiesta, ai sensi della citata circolare, che sarà valutata alla luce della normativa vigente in materia.

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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province (C. 1221 cost. Lanzillotta).

TESTO BASE ADOTTATO

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province

Articolo 1

1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Si può con legge della Repubblica consentire che Province e Comuni siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra; si provvede con legge costituzionale qualora una delle due Regioni disponga di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi del primo comma dell'articolo 116. La relativa iniziativa è preceduta dalla richiesta della Provincia o del Comune o dei Comuni, previa approvazione delle rispettive popolazioni mediante referendum secondo le norme dei propri statuti, ed è accompagnata dai pareri dei Consigli regionali interessati, ove espressi entro tre mesi dalla richiesta medesima. Per il passaggio di una Provincia a un'altra Regione, la richiesta deve essere inoltre approvata, mediante referendum, dalle popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate, secondo le norme dei rispettivi statuti regionali».

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ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (Testo Base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire la parola: infermità con le seguenti: gravissime infermità,.
1. 15.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: sensibile aggravamento, inserire le seguenti: e gli elettori affetti da gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
1. 14.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: secondo giorno.
1. 1.Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: terzo giorno.
1. 2.Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: quarto giorno.
1. 3.Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: quinto giorno.
1. 4.Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), sostituire le parole: medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale con le seguenti: funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale,
1. 13.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), sostituire le parole da: di un'infermità tale fino a: sensibile aggravamento con le seguenti: delle condizioni di infermità di cui al comma 1.
1. 10.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
1. 16.Il Governo.
(Approvato)

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Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) I termini di cui alla lettera b) non si applicano in caso di sopraggiunta infermità, debitamente certificata.
1. 5.Tassone.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole da: Fatta salva fino a: attività convenzionale con le seguenti: Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'Azienda sanitaria locale dispone la sospensione del rapporto di servizio.
1. 11.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato con le seguenti: da due a dodici mesi.
1. 6.Tassone.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, aggiungere in fine le parole: e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
1. 7.Favia.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, aggiungere in fine le parole: e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
1. 8.Favia.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «Ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori».
1. 12.Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di 100 letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».
1. 01.Il Governo.
(Approvato)