CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2009
135.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio (testo unificato C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: titolari di assegno di superinvalidità, inserire le seguenti: nonché delle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,.

Conseguentemente, modificare il titolo aggiungendo, in fine, le seguenti parole: e del lavoro.
1. 1.Fedriga.

Al comma 1, sostituire le parole: titolari di assegno di superinvalidità con le seguenti: con o senza assegno di superinvalidità.
1. 2.Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge e dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, si intendono per assegni riferiti alla tabella E anche quelli liquidati dalla tabella F che si riferiscono ad infermità classificabili nella citata tabella E. L'assegno supplementare è calcolato tenendo conto di tutte le superinvalidità coesistenti.
1. 3.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: legge 6 ottobre 1986, n. 656, aggiungere le seguenti: anche con riferimento ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra,.
* 1. 4.Poli, Delfino.

Al comma 2, dopo le parole: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, inserire le seguenti: anche con riferimento ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra,.
* 1. 5.Iannarilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'assegno supplementare di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, deve ricomprendersi, altresì, il 50 per cento dell'importo dell'assegno di cumulo che abbia avuto carattere vicariante con l'invalidità principale del dante causa, ai sensi dell'ultimo capoverso della lettera f) dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E, annessi al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
** 1. 6.Pelino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'assegno supplementare di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, deve ricomprendersi, altresì, il 50 per cento dell'importo dell'assegno di cumulo che abbia avuto carattere vicariante con l'invalidità principale del dante causa, ai sensi dell'ultimo capoverso della lettera f) dei criteri per l'applicazione delle tabelle

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A, B ed E, annessi al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
** 1. 7.Schirru, Gnecchi, Codurelli.

Al comma 3, dopo le parole: abbiano convissuto, inserire le seguenti: almeno tre anni.
1. 8.Poli, Delfino.
(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: Sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni aggiungere le seguenti: totalmente inabili e gli orfani.
* 1. 9.Pelino.

Al comma 5, dopo le parole: Sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni aggiungere le seguenti: totalmente inabili e gli orfani.
* 1. 10.Schirru, Gnecchi, Codurelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, si applicano anche al coniuge e ai figli nonché al coniuge superstite e agli orfani dei grandi invalidi di guerra.
** 1. 11.Pelino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, si applicano anche al coniuge e ai figli nonché al coniuge superstite e agli orfani dei grandi invalidi di guerra.
** 1. 12.Schirru, Gnecchi, Codurelli.