CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2009
135.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Delitto di violenza sessuale).

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - 1. Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei a dodici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi».

2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice penale, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero del delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale».

ART. 2.
(Circostanze aggravanti).

1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti). - 1. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;
2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze comunque idonei a ridurre la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

5-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o con cui il minore convive;

5-ter) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61;
6) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
7) su persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

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2. La pena è della reclusione da otto a sedici anni se il fatto è commesso:
1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;
2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

3. La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata la morte della persona offesa.
4. La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
5. La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-ter.1 - (Molestie sessuali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante atti o comportamenti a contenuto sessuale, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro».

ART. 4.
(Violenza sessuale di gruppo).

1. L'articolo 609-octies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-octies. - (Violenza sessuale di gruppo). 1. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
2. Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sette a sedici anni.
3. La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
4. La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:
1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;
2) in presenza di due o più circostanze previste dall'articolo 609-ter, primo comma.
3) se alla vittima è derivata una lesione personale grave.

5. La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.
6. La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.
7. La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa».

ART. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».

2. All'articolo 392 del codice penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1».

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ART. 6.
(Intervento in giudizio).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

ART. 7.
(Gratuito patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

ART. 8.
(Misure per la informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza).

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.
2. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti.
1. 600.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole:, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11.

Conseguentemente, sostituire le parole: a un procedimento pendente presso il loro ufficio, con le seguenti: al procedimento.
1. 601.Il Governo.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis.
2. 39.(Nuova formulazione) Lo Presti.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: può disporre, con la seguente: dispone.
2. 7.Brigandì, Nicola Molteni.
(Approvato)

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).

1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

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c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo dei telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1 del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».
3. 600.Il Governo.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere il seguente periodo: L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
0.4.600.500. (ex 0. 3. 600. 41) Contento, Angela Napoli, Lo Presti.