CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 gennaio 2009
123.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00820 Nicola Molteni: Sui rapporti del Ministero della giustizia con le aziende fornitrici degli apparati destinati alle intercettazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Molteni si fa presente che nel mese di novembre del 2008 alcune imprese - tra le quali anche quelle citate dall'interrogante - che prestano i loro servizi di supporto in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali alla competente Autorità Giudiziaria requirente, hanno chiesto ed ottenuto in tempi brevi un incontro con il Ministro della giustizia esponendo di essere in gravissima difficoltà economica a causa dell'ammontare dei crediti maturati e non saldati dai vari funzionari delegati.
Il Ministro, per scongiurare ogni possibile blocco delle attività investigative in corso, nonché per verificare l'effettivo ammontare del debito pregresso, ha immediatamente disposto - in data 11 dicembre 2008 - l'istituzione dell'U.M.I. (Unità di Monitoraggio sull'andamento della spesa in materia di intercettazioni), composta dai massimi vertici dell'Amministrazione Centrale ed in particolare dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio Legislativo, dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, dal Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia e dal Direttore Generale della Giustizia Civile.
Si è così inteso procedere:
alle opportune attività finalizzate ad individuare il debito pregresso;
all'elaborazione delle iniziative necessarie per il ripianamento di tale debito;
alla previsione di una strategia di controllo per il monitoraggio costante e la conseguente razionalizzazione di tale rilevante voce delle spese di giustizia.

Immediatamente dopo, l'Unità di Monitoraggio ha istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle aziende, che si è riunito numerose volte al fine di verificare ogni possibile soluzione, anche di tipo transattivo, per il pagamento del debito pregresso.
Allo stato, sono in corso di elaborazione finale alcune proposte che verranno esposte nei prossimi giorni, per le opportune valutazioni tecniche, al Ministero dell'economia e delle finanze.
L'unità di Monitoraggio prosegue, comunque, le sue attività sotto il costante stimolo del Ministro della giustizia - ed a tappe forzate - anche nell'intento di salvaguardare il buon diritto delle aziende ad ottenere in tempi ragionevoli il pagamento di quanto loro dovuto. Ciò anche al fine da garantire, sia pure indirettamente, i numerosi lavoratori che da tali aziende dipendono.
Il tavolo tecnico aperto con le aziende si riunirà nei prossimi giorni, subito dopo il menzionato incontro presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
I dati sino ad ora acquisiti dall'Unità di Monitoraggio hanno evidenziato numerosi profili di irrazionalità nella gestione di tale spesa il cui andamento (tranne poche virtuose eccezioni) non è adeguatamente controllato dai capi degli Uffici di Procura.
Ciò è talmente vero che alcuni uffici hanno comunicato di aver acquisito il dato sul debito accumulato direttamente dalle imprese private che forniscono questi servizi (le uniche, in realtà, che possiedono dati attendibili); altri uffici non hanno risposto alle richieste di dati avanzate

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dall'U.M.I., altri ancora hanno quantificato del tutto approssimativamente tale debito.
In particolare, le Procure che hanno risposto all'U.M.I. hanno fornito dati del tutto incompleti dai quali, peraltro, emergono debiti per oltre 200 milioni di euro riferiti all'ammontare dei soli crediti già liquidati e non ancora saldati, mentre nessuna notizia è stata trasmessa in ordine alle fatture presentate per il pagamento di prestazioni già rese e non ancora liquidate.
Dai dati sinora acquisiti è comunque possibile rilevare che queste spese vengono gestite in modo assolutamente antieconomico.
Quanto alla intercettazioni telefoniche si va, infatti, dai 3 euro e 85 centesimi di Campobasso ai 23 euro di Barcellona Pozzo di Gotto, Cuneo, Messina e Urbino, passando per una serie davvero impressionante di dati eterogenei che non appare giustificabile.
È, inoltre, emerso che poche Procure assorbono una considerevole parte di tale debito.
Si pensi, infatti, che su 201 milioni di euro di debito pregresso circa il 70 per cento dello stesso, pari a circa 138 milioni di euro, è assorbito soltanto da 5 Procure (Napoli per 40 milioni, Milano e Palermo per 30 milioni ciascuna, Reggio Calabria per 27 milioni e Catanzaro per 13).
Inoltre, 12 uffici assorbono circa 172 milioni di euro (con una media di 14 milioni e 300 mila euro per ufficio) mentre le rimanenti sedi (97) che hanno comunicato l'ammontare del loro debito pregresso assorbono il rimanente debito, pari a circa 29 milioni di euro (con una media di 298.623 euro per ufficio).
Il valore medio del debito per ciascun ufficio corrisponde, quindi, a circa un milione e novecentomila euro.
Per quanto attiene ai costi relativi alle intercettazioni ambientali e servizi di sorveglianza tecnologica, si riscontrano differenze ancora più marcate ed irrazionali che dipendono, anche, da due fattori che generano confusione, parcellizzazione ed equivocità del dato. Essi sono costituiti:
dalla variabilità della tipologia delle prestazioni richieste (dalla semplice microspia al sofisticato apparato di sorveglianza e tracciamento satellitare assistito anche da videocamere, eccetera);
dal numero, talvolta impressionante, di aziende da cui le Procure acquistano tali servizi (ad esempio 214 aziende nella Procura di Palermo; 41 nella Procura di Napoli, eccetera).

Per fare un semplice esempio, la Procura di Roma corrisponde, giornalmente, 19 euro e 50 centesimi per una microspia, 44 euro per una videocamera fissa e 79 euro per una telecamera con ottica mobile, mentre la Procura di Palermo corrisponde, per diversi tipi di microspie, da un minimo di 55 euro ad un massimo di 150 euro nonché, per le varie tipologie di telecamere, da 55 a 150 euro al giorno.
Per quanto riguarda, invece, l'adozione di misure dirette alla razionalizzazione della spesa delle intercettazioni, con l'articolo 2, commi 82-83, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008) è stato previsto che il Ministero della giustizia provveda alla «realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni».
Con l'adozione di un sistema unico nazionale sarà, pertanto, possibile conseguire - a breve - una riduzione dei costi di struttura (riguardanti gli apparati di intercettazione) e del traffico telefonico assicurando, nel contempo, un importante strumento a disposizione degli uffici inquirenti per lo svolgimento di complesse e delicate attività di indagini.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Delitto di violenza sessuale).

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - 1. Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a dodici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
4. La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.».

2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice penale, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero del delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale».

ART. 2.
(Circostanze aggravanti).

1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti). - 1. La pena è della reclusione da sei a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;
2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze comunque idonei a ridurre la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
5-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o con cui il minore convive;
5-ter) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61;
6) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
7) su persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

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2. La pena è della reclusione da sette a sedici anni se il fatto è commesso:
1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;
2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

3. La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata la morte della persona offesa.
4. La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
5. La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:
«Articolo 609-ter.1 - (Molestie sessuali). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante atti o comportamenti a contenuto sessuale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro».

ART. 4.
(Violenza sessuale di gruppo).

1. L'articolo 609-octies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-octies. - (Violenza sessuale di gruppo). - 1. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
2. Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a sedici anni.
3. La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
4. La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:
1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;
2) in presenza di due o più circostanze previste dall'articolo 609-ter, primo comma.
3) se alla vittima è derivata una lesione personale grave.

5. La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.
6. La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.
7. La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.

ART. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».

2. All'articolo 392 del codice penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1».

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ART. 6.
(Benefici penitenziari).

1. I condannati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies sono esclusi dalla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-bis, 47-ter, 48 e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

ART. 7.
(Intervento in giudizio).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

ART. 8.
(Gratuito patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale).

1. Il patrocinio delle vittime dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies del codice penale, è posto a carico dello Stato.
2. L'onorario e le spese spettanti al difensore per i delitti di cui al comma 1 sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale relativa ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
3. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.
(Misure per la informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza).

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.
2. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.