CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 gennaio 2009
117.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1.57 dei relatori

Al primo capoverso, lettera a), alle parole al comma 9 premettere le seguenti: al comma 6, le parole: 31 gennaio 2009 sono sostituite dalle seguenti: 28 febbraio 2009.
0. 1. 57. 1. Gioacchino Alfano.

Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «29 settembre 1984, n. 720» con le seguenti: «29 ottobre 1984, n. 720,»;
b) al comma 18, sostituire le parole: «decreto ministeriale 29 dicembre 2000» con le seguenti: «decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001»;

Conseguentemente:
a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, sostituire le parole: «si calcola» con le seguenti: «si calcolano»;
2) al comma 1, sostituire le parole: «con riferimento al maggiore» con le seguenti: «applicando il tasso maggiore»;
3) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in legge» con le seguenti: «, con modificazioni,»;
4) al comma 5, al quinto periodo, sostituire le parole: «del D. lgs.» con le seguenti: «, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo» e al sesto periodo, sostituire le parole: «del D. lgs. 1o settembre 1993, n. 385» con le seguenti: «, del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
b) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 6, all' alinea, dopo le parole: «legge 24 novembre 2006» aggiungere le seguenti: «, n. 286,» e sostituire il capoverso «lettera c)» con il seguente comma: «6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
2) al comma 9, secondo periodo,sostituire la parola: «isee» con le seguenti: «indicatore della situazione economica equivalente» e al quinto periodo,sostituire le parole: «n. 448 del 2001» con le seguenti: «28 dicembre 2001, n. 448 «;
3) al comma 10, sostituire le parole: «Ministero per lo sviluppo economico» con le seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
4) al comma 13, dopo le parole: «del Presidente» aggiungere la seguente: «del».
c) all'articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: «Ministro della pubblica

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amministrazione e dell'innovazione» con le seguenti: »Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».
d) all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «12 dicembre 1997, n. 446» con le seguenti: «15 dicembre 1997, n. 446» e sostituire le parole: «dall'articolo 11, comma» con le seguenti: «dall'articolo 11, commi» e aggiungere, in fine, le parole: «legislativo n. 446 del 1997»;
e) all'articolo 7, al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «né».
f) all'articolo 8, al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007».
g) all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole: «30 per cento per cento» con le seguenti: «30 per cento» e dopo le parole: «convertito», aggiungere le seguenti: «, con modificazioni,»;
h) all'articolo 12, al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,» aggiungere le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,» e al secondo periodo, dopo le parole: «e del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;
i) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al» e al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «Art. 104. - (Difese). - «;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;
3) al comma 3, alinea, dopo le parole: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;
l) all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, sostituire le parole: «Direttiva europea» con le seguenti:»direttiva 2007/44/CE»;
2) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al»;
3) al comma 3, sostituire le parole:» o nell'articolo 56» con le seguenti:»o l'articolo 56»;
4) al comma 5, all'alinea, sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «comma 3»; e al capoverso, sostituire il numero «4.» con il seguente: «3-bis.», sostituire le parole: «comma secondo» con le seguenti: «comma 2,» nonché sostituire le parole: «c.c.» con le seguenti: «del codice civile».
m) all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «del citato Testo unico» con le seguenti: «del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
2) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «comma 2 del» aggiungere le seguenti: «Codice delle assicurazioni private di cui al»;
3) al comma 15, sostituire le parole: «di cui ai comma 13 e 14» con le seguenti: «di cui ai commi 13 e 14»;
4) al comma 18, sostituire le parole: «con riferimento alla presente legge» con le seguenti: «con riferimento al presente decreto».

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n) all'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «le parole «un ottavo»» con le seguenti: «le parole: «un ottavo», ovunque ricorrano,»;
2) al comma 6, secondo periodo, e al comma 7, primo periodo: sostituire le parole: «presente legge» con le seguenti: «presente decreto»;
3) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «al sensi» con le seguenti: «ai sensi»;
o) all'articolo 17, al comma 2, sostituire le parole da: «emanato» fino alla fine del comma con le seguenti:»pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;
p) all'articolo 18, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole: «convertito con» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla» e sostituire le parole:»per le infrastrutture ed i trasporti» con le seguenti:»delle infrastrutture e dei trasporti»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «convertito con» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
q) all'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, numerare il capoverso successivo alla lettera c): «1-bis» e, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «presente comma», ovunque ricorrano, con le seguenti:»comma 1»;
2) al comma 6, lettera b), sopprimere le parole:»primo periodo,»;
3) al comma 7, sostituire le parole: «n. 388/2000» con le seguenti: «23 dicembre 2000, n. 388,» e sostituire le parole: «Regolamento CE 2204/2002» con le seguenti:»regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008»;
r) all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: «Ministro per lo sviluppo economico» con le seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;
2) al comma 3, sostituire le parole: «Presidente della regione», ovunque ricorrano, con le seguenti: «Presidente della Giunta regionale»;
3) al comma 8, sostituire le parole:»all'articolo 26, comma 4» con le seguenti:»all'articolo 26, quarto comma»;
4) al comma 10, sostituire le parole: «interesse nazionali» con le seguenti: «interesse nazionale» e sostituire le parole: «dal Titolo III» con le seguenti: «dalla Parte II, Titolo III».
s) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «contributi quindicennale» con le seguenti: «contributi quindicennali»;
t) all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 5 comma 7 lettera a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» con le seguenti: «all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;
2) al comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 5 comma 11 del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» con le seguenti: «all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;
3) al comma 3, sostituire le parole: «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008» e sostituire le parole: «24 giugno 2008» con le seguenti: «25 giugno 2008».

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u) all'articolo 23, al comma 2, sostituire le parole: «del testo unico» fino alla fine del comma con le seguenti: «del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
v) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, sostituire le parole: «di decisione europea» con le seguenti: «della decisione 2003/193/CE».
2) al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 1» con le seguenti: «dell'articolo 1»;
3) al comma 3 sostituire la parola: «contenente» con la seguente: «contenenti».
4) al comma 5, sostituire le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della» con le seguenti: »convertito, con modificazioni, dalla»;
z) all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole: «convertito in legge» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
aa) all'articolo 26, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, sostituire le parole: «convertito con legge» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
2) al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: «convertito con legge» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
ab) all'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: «25 giugno 2008,» aggiungere le seguenti: «n. 112,»;
2) al comma 12, sostituire le parole: «decreto ministeriale 13 giugno 1997,» con le seguenti: «decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1997»;
3) al comma 17, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto»;
4) al comma 20, sostituire le parole: «del comma 16» con le seguenti «al comma 16»;
ac) all'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del decreto legge n. 138 del 2002» con le seguenti: «del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,»;
2) al comma 6, sostituire le parole: «28 dicembre 2007» con le seguenti: «24 dicembre 2007», sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» e dopo le parole «19 febbraio 2007» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007»;
3) al comma 8, sostituire le parole: «verifica dello stanziamento» con le seguenti: «verifica del rispetto dei limiti di spesa»;
4) al comma 11, sostituire le parole: «di cui al comma 6» con le seguenti: «di cui al comma 7»;
ad) all'articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
2) al comma 4, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente «abrogato»;
3) al comma 5, sostituire le parole: «decreto interministeriale 25 maggio 1995» con le seguenti: «decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995».
ae) all'articolo 31, al comma 3, sostituire le parole: «alla data di entrata in

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vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
af) all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole:»4 agosto 2000» aggiungere le seguenti:», pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»;
2) al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «sono eliminate» con le seguenti: «sono soppresse»; e alla lettera b), capoverso c), sostituire le parole: «data in vigore del presente decreto» con le seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;
3) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «offerti dai creditori» con le seguenti: «offerti ai creditori»
4) al comma 7, sostituire le parole: «è inserito il seguente: «16-bis» con le seguenti: «è inserito il seguente: «Art. 16-bis» e, al medesimo capoverso 16-bis, sostituire le parole: «debitori iscritti al ruolo» con le seguenti «debiti iscritti al ruolo».
1. 57. I Relatori.

All'emendamento 2.52, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: al 30 per cento.
0. 2. 52. 1.Marinello, Toccafondi.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni gli onorari notarili sono ridotti del 50 per cento e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: mutui aggiungere le seguenti: garantiti da ipoteca; e dopo la parola: sottoscritti aggiungere le seguenti: o accollati anche a seguito di frazionamento;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.»;
d) al comma 5, primo, terzo e quarto periodo, sostituire le parole: le banche con le seguenti: le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e eredità di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. 52.I Relatori.

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Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: all'articolo 16, comma 9 con le seguenti: all'articolo 12, comma 9.
2. 56.I Relatori.

Al comma 4, dopo le parole: dal comma 3, aggiungere le seguenti:, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009,.
2. 57.I Relatori.

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: per il pagamento di debiti pregressi per forniture di beni e servizi ovvero.
0. 2. 53. 1.Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In considerazione della diminuzione dei tassi di interesse e della possibilità di ricorso alle facoltà di variazione, in diminuzione, degli oneri finanziari derivanti dai contratti originariamente stipulati ai sensi del presente articolo, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli eventuali risparmi che gli enti locali realizzano nel corso dell'anno 2009, aggiuntivi rispetto a quanto computato nel bilancio di previsione nonché nel saldo programmatico dello stesso anno, possono essere utilizzati, nel medesimo esercizio finanziario, per il pagamento di debiti pregressi per forniture di beni e servizi ovvero per interventi infrastrutturali di competenza nonché per il pagamento di oneri connessi alla rinegoziazione dei mutui o alla estinzione degli stessi.
2. 53.I Relatori.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 350 milioni con le seguenti: 380 milioni.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, le parole: 50 milioni sono sostituite dalle seguenti: 20 milioni.
0. 2. 54. 2.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: possono con la parola: devono e al secondo periodo sostituire la parola: possono con la parola: devono e sopprimere la parola: tendenziale.
0. 2. 54. 1.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo le parole: all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari aggiungere le seguenti: per i cittadini italiani e comunitari e le parole: per i nuclei familiari aggiungere le seguenti: italiani e comunitari.
0. 2. 54. 4.Bragantini.

Al comma 5-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: L'importo degli assegni familiari ai cittadini di Stati extracomunitari, con i quali l'Italia ha stipulato apposite convenzioni internazionali in virtù delle quali devono essere computati tra i componenti del nucleo familiare i congiunti residenti all'estero, deve essere commisurato al potere d'acquisto della nostra moneta nel Paese in questione, e l'assegno può essere attribuito per un numero massimo di membri della famiglia residenti all'estero pari a due. Le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al periodo precedente concorrono con le medesime modalità all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari di cui al presente comma.
0. 2. 54. 3.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al

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comma 3, registrate all'esito del monitoraggio di cui al medesimo comma, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto possono essere ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
2. 54.I Relatori.

Subemendamento all'Emendamento 2.55 del Relatore

Al comma 5-bis, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente all'articolo 32 sopprimere il comma 4.
0. 2. 55. 1.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 5-bis sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni.
0. 2. 55. 2.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni.
2. 55.I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:, al settore dell'energia elettrica e del gas;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.
3. 106.I Relatori.

Al comma 9, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009 che continuano ad essere destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
3. 107.I Relatori.

Subemendamento all'Emendamento 3. 108 dei Relatori

Al comma 10, sostituire le parole: entro 90 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.
0. 3. 108. 2.Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 lettera
a) sostituire le parole da: il prezzo a: seguenti con le seguenti: Al termine del processo di implementazione delle norme di cui alle lettere seguenti del presente comma, verrà

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valutata l'efficacia e l'opportunità della determinazione del prezzo dell'energia;
b) al comma 11, lettera a) sostituire le parole: sono tenuti con le seguenti: saranno tenuti;
c) al comma 11, sopprimere la lettera b).
0. 3. 108. 6.Moroni.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 lettera a), dopo le parole: disciplinato dalle lettere seguenti aggiungere le seguenti: e previa pubblica consultazione svolta dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
b) al comma 11, lettera a) sostituire le parole: sono tenuti a presentare offerte con le seguenti: offrono;
c) al comma 11, lettera a) dopo le parole: congestioni di rete sostituire la parola: o con la seguente: e;
d) al comma 12 alle parole: Entro 24 mesi dell'entrata in vigore premettere le seguenti: Fermo restando il Prezzo Unitario Nazionale per gli acquirenti;
e) al comma 12, alle parole: può suddividere premettere le seguenti: previa pubblica consultazione svolta dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
0. 3. 108. 4.Franzoso.

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti.
0. 3. 108. 1.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 10, lettera a) dopo la parola: seguenti aggiungere le seguenti: e previa verifica di efficacia in relazione agli obiettivi della presente norma.
0. 3. 108. 5.Moroni.

Al paragrafo a-ter) sostituire le parole fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di 7 giorni con le parole Il Gestore del mercato elettrico rende pubbliche immediatamente tutte le informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto.
0. 3. 108. 8. Polledri.

Sostituire il comma 10-bis con il seguente:
10-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza.
0. 3. 108. 3. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 3.108, sostituire il comma 10-quinquies dal seguente:
10-quinquies. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, suddivide la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
0. 3. 108. 7. D'Amico, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri, Simonetti, Bragantini.

All'emendamento 3.108, sostituire il comma 10-quinquies con il seguente:
10-quinquies. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento

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suddivide la rete di trasporto dell'energia elettrica in non più di tre macro-zone al fine di favorire un potenziamento della rete stessa tale da produrre la riduzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese su tutto il territorio nazionale di cui al comma 10 del presente articolo.
0. 3. 108. 9. Vico, Testa, Lulli.

All'emendamento 3.108, al comma 10-quinquies aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il mantenimento di un prezzo unico dell'energia per i clienti finali.
0. 3. 108. 10. Giudice.

Apportare le seguenti modificazioni:
sostituire i commi da 10 a 13 con i seguenti:
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti, in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) viene istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno prima e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base ad un meccanismo di negoziazione continua nel quale gli utenti abilitati potranno presentare delle offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di 7 giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e le reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;
d) viene attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamnento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) viene attuata l'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

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10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A partire dal 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione, sul funzionamento dei mercati dell'energia, che viene resa pubblica. La segnalazione può contenere altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
10-quater. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che implementa meccanismi puntuali ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.
10-quinquies. Entro 24 mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta del concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
10-sexies. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 10-bis e 10-ter la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.
3. 108. I Relatori.

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente utilizzo delle con le seguenti: valere sulle.
4. 40. I Relatori.

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Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: dei fondi della produttività.
4. 39. I Relatori.

Abrogare al comma 3-bis le parole relativamente al biennio 2006/2007.
*0. 4. 38. 1. Fugatti.

Sopprimere le parole relativamente al biennio 2006/2007.
*0. 4. 38. 2. Giudice.

ART. 4.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328 secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e a difesa civile del ministro dell'interno, relativamente al biennio 2006/2007 sono utilizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il 60 per cento al fine di assicurare a valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 38.I Relatori.

Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi.
6. 25.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 7. 15

Aggiungere in fine le seguenti parole:
Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012.
0. 7. 15. 1. Bragantini, Fugatti.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011 , in via sperimentate,
7. 15.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 9. 27

Sostituire le parole: con priorità per le ipotesi nelle quali venga contestualmente offerta riduzione dell'ammontare del credito

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originario, con le seguenti:, con priorità per i crediti più longevi.
0. 9. 27. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 9.

Al comma 3, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.
9. 27.I Relatori.

ART. 10.

Sopprimere il comma 3.
10. 10.I Relatori.

ART. 11.

Al comma 4, sostituire le parole da: comunque nei limiti fino alla fine del comma con le seguenti: La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 33.I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni.
11. 34.I Relatori.

ART. 12.

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: famiglie aggiungere le seguenti: alle modalità con le quali garantire quanti livelli di liquidità per i creditore delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza gravare la finanza pubblica di nuovi o maggiori oneri.
12. 43.I Relatori.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi Inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
12. 44.I Relatori.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al comma 8-bis del

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medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» sono soppresse.
14. 25. I Relatori.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a) dopo le parole: «Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali» aggiungere le seguenti: «dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento»;
2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;
b) al comma 7, sostituire le parole: «commi 23 e 24» con le seguenti: «commi 21, 23 e 24»;
c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES»;
d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma 8»;
e) al comma 10:
1) dopo le parole: «i contribuenti possono assoggettare» aggiungere le seguenti: «in tutto o in parte»;
2) sostituire le parole: «all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» con le seguenti: «all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione»;
3) sopprimere le parole: «e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso»;
f) al comma 11:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «nel medesimo comma 10» con le seguenti: «nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
2) al secondo periodo dopo la parola: «rispettivamente» aggiungere le seguenti: «dell'IRPEF,»;
3) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del presente articolo nella misura del 20 per cento»;
g) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
«12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi»;
h) al comma 22, sostituire le parole: «di cui ai commi 20 e 21» con le seguenti: «di cui ai commi 19 e 20».
15. 21. I Relatori.

Al comma 20 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quinto»;
b) sostituire la cifra: 0» con la seguente: «7»;
c) sostituire la cifra: «7» con la seguente: «4»;

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Conseguentemente, al comma 21 sostituire la parola: quarto con la seguente: sesto.
15. 22. I Relatori.

ART. 16.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, sostituire le parole: «di cui al comma» con le seguenti: «di cui ai commi 6, 7 e»;
b) sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato».
16. 44. I Relatori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente:

Art. 2215-bis.
(Documentazione informatica).

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, repertori e scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-ter del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;
c) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».

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12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma è abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-undecies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.
16. 011. I Relatori.

All'emendamento 16. 02 dei Relatori, nel comma 1, dopo le parole: i cittadini aggiungere le seguenti: e i soggetti legalmente residenti nel territorio nazionale.
0. 16. 012. 1. Marinello.

All'emendamento 16.012, al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'acquisizione del DURC è esclusa per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che abbiano in essere contratti o convenzioni con la pubblica amministrazione per i quali vi sia un ritardo di pagamento superiore a tre mesi, a condizione che gli oneri contributivi siano regolati al momento della effettiva riscossione del corrispettivo».
0. 16. 012. 2. Marinello, Toccafondi.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di

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anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.
3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice e cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con decreto dei Ministri dell'attività produttive per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte in fine, le seguenti parole: in «, conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)»;
b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge.

10. In attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche

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attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai Servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni.».
16. 012.I Relatori.

ART. 17.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1997, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».
17. 3. I Relatori.

ART. 18.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea.
18. 42. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 18.43 dei Relatori

Sostituire le parole: nella misura dello 0,5 per cento con le seguenti: nella misura dello 1,8 per cento e le parole: nella misura dell'1,5 per cento con le seguenti: nella misura dello 0,2 per cento.
0. 18. 43. 1. Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento

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alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo.
18. 43. I Relatori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».
4-ter. All'articolo 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» inserire le seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».
18. 44. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 19.91.

All'emendamento 19.91 apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 18-bis è aggiunto il seguente:
18-ter. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nel campo delle terapie riabilitative post trapianto per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «Salvatore Maugeri» con sede a Pavia.
2) nella parte consequenziale sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «12 milioni».
0. 19. 91. 1. Marinello, Toccafondi.

All'articolo 19, comma 1, prima parte, le parole: 289 milioni sono sostituite da: 89 milioni.

Conseguentemente al comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2009, n. 203, sostituire le parole: 600 milioni con: 100 milioni.
0. 19. 91. 2. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, comma 3, dopo le parole: modalità di applicazione del presente articolo, inserire le seguenti: e previo accordo con le Province.
0. 19. 91. 3. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:, utilizzando la medesima ripartizione del 2008 delle risorse iscritte sui Fondi sugli ammortizzatori sociali, come integrate ai sensi del presente articolo.
0. 19. 91. 4. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli avanzi finanziari degli interventi disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate possono essere utilizzati dalle Regioni destinatane per azioni di politica attiva del lavoro.
0. 19. 91. 5. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

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All'articolo 19, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, una quota pari al 50 per cento dei fondi disponibili per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, è assegnata entro il 28 febbraio 2009 dal Ministero del Lavoro alle Regioni che ne facciano richiesta, garantendone un incremento con risorse proprie pari almeno al 30 per cento di quanto ottenuto; a tal fine, le Regioni potranno utilizzare le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e potranno trasferire alle Province del proprio territorio che ne faranno richiesta un importo pari all'80 per cento del fondo ricevuto per quel territorio provinciale. Le risorse non trasferite alle Province verranno utilizzate dalla Regione interessata per gestire accordi relativi a tutto il territorio regionale.
0. 19. 91. 6. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, dopo il comma 18 è inserito il seguente:
18-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 eventuali interventi straordinari statali di ripiano dei disavanzi regionali pregressi sono posti a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e comunque è fatto divieto di utilizzare le risorse iscritte sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
0. 19. 91. 7. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, dopo il comma 18, è inserito il seguente:
18-bis. I titolari del trattamento dei dati personali presenti nelle banche dati costituite prima del 1o agosto 2005 sulla base di elenchi telefonici pubblici possono continuare ad utilizzare detti dati per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
0. 19. 91. 8. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

ART. 19.

Al comma 16, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 13 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
19. 91. I Relatori.

ART. 20.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale con le seguenti: nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.
20. 35. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a carico del bilancio dello Stato;

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b) al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: secondo e terzo, con le seguenti: quarto e quinto.
20. 37. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture, e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice di contratto pubblicato relativo, lavori servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, approvati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142.
b) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma, da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della

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rete stradale TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai sensi del comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, .
20. 36. I Relatori.

ART. 23.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i contributi versati con le seguenti: Le spese. Sostituire la parola: ammessi con la seguente: ammesse e sostituire le parole: che li hanno erogati con le seguenti: che le hanno sostenute.
23. 17.I Relatori.

ART. 24.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della legge 8 giugno 1990, n. 142, con le seguenti: del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,.
24. 4.I Relatori.

ART. 27.

Al comma 5, sostituire le parole: in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti con le seguenti: alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi, agli uffici e agli enti.
27. 13.I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«21-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste Italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste

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Italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.»;
b) al comma 7, alinea, le parole da: «dei presupposti» a «quote delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, fino ad una percentuale non superiore al 20 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici,»;
c) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Con decreto del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, la percentuale di cui al comma 7, alinea, può essere elevata fino al 40 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.».
27. 12.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 30. 03.

All'emendamento 30.03 sopprimere i commi 4 e 5.
0. 30. 03. 1. Marinello.

Al comma 4, dopo le parole: destinata al CONI aggiungere le parole: in misura non inferiore allo 0,7 per cento delle medesime entrate, dopo le parole: all'UNIRE aggiungere le parole: in misura non inferiore allo 0,7 per cento delle medesime entrate, dopo le parole: 450 milioni di euro aggiungere le parole: e comunque in misura non inferiore allo 0,7 per cento delle entrate di cui al precedente comma e dopo le parole: 130 milioni di euro aggiungere le parole: e comunque in misura non inferiore allo 0,7 per cento delle entrate di cui al precedente comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 5.
0. 30. 03. 2. Bitonci.

Al comma 4, capoverso 282 sostituire le parole: 450 milioni di euro in favore del Coni con le parole: 470 milioni di euro in favore del Coni.
0. 30. 03. 3. Ravetto, Barbaro, Marsilio.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

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e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre l997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del montepremi delle corse. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle predette entrate erariali ed extraerariali, nonché le mobilità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
282. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 450 milioni di euro in favore del CONI e in 130 milioni di euro in favore dell'UNIRE.

5. Dal 1o gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
6. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale, nelle more della sua trasformazione in agenzia fiscale, possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i predetti incarichi, da conferire per posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi

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rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata ad avvalersi i personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, già in servizio nei soppressi dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ragionerie provinciali dello Stato e direzioni provinciali dei servizi vari.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.
30. 03.I Relatori.

ART. 31.

Al comma 3, sopprimere le parole: all'ammontare dei ricavi e dei compensi.
31. 19.I Relatori.

ART. 32.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
32. 65.I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
e-bis) al comma 6, all'alinea le parole: «Al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «All'agente della riscossione» ed alla lettera a) le parole: «il concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente della riscossione»;
e-ter) al comma 7-bis le parole: «al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «all'agente della riscossione»;.
32. 66.I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

NUOVE FORMULAZIONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A partire dal primo gennaio 2009 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, nonché del comma 450 dell'articolo 2 della legge 244 del 2007, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144 comma 4 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-ter. Le sanzioni previste dal precedente comma vanno a incrementare il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
5-quater. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, sottoposto al parere della Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di Solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.»
2. 43. (nuova formulazione) Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Nei contratti previsti dall'articolo 1842 del Codice civile, sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
13-ter. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono, a favore della banca una remunerazione dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
13-quater. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter entro sessanta giorni dalla medesima data.
3. 104. (nuova formulazione) Alfano Gioacchino.

Dopo il comma 1, inserire il seguenti:
1-bis. «Il fondo per il credito per i nuovi nati» di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 13 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle

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famiglie di nuovi nati o bambini adottati nei medesimi anni che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 16, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 1 milione.
4. 7. (nuova formulazione) Ravetto.

Al comma 4, sostituire le parole: secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: soddisfacendo le istanze delle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e successivamente le istanze dei contribuenti che non posseggono tali requisiti.
6. 16. (nuova formulazione) Benamati.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo l, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, può essere autorizzata, limitatamente all'anno 2008, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su richiesta della Giunta regionale, l'erogazione, in proporzione all'effettiva manovra strutturale realizzata sul versante della spesa, sulla base dei dati del quarto trimestre 2008, da verificarsi da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 marzo 2005, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 della citata intesa del 23 marzo 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e le singole regioni. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il termine del 31 dicembre 2008.
4-ter. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 4-bis si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, i termini e le modalità del predetto recupero, in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi regionali.
4-quater. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il

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medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
6. 19. (nuova formulazione) Germanà.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per la definizione della posizione dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, numero 272 del 20 novembre 2002 e numero 16 del 21 gennaio 2003, di cui all'articolo 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto - legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
6. 21. (nuova formulazione) Franzoso.

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:
Articolo 8-bis. 1. Dopo il comma 15-ter dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«15-quater. All'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino non comunitario, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositata una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a diecimila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera».
8. 04. (nuova formulazione) Bitonci, Fugatti, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati».
9. 26. (nuova formulazione) Fontana Vincenzo Antonio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti promotori di trasmissioni televisive che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento l'aliquota di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento.».
31. 20 (ex 4.06.)Polledri, Bitonci, Fugatti, Brigantini, Comaroli, Simonetti, D'Amico, Forcolin.