CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 dicembre 2008
113.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 33

ART. 33

Al comma 1, dopo le parole: è disposta, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
33. 1. Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Cadurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Rinnovi contrattuali personale enti locali).

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
a) al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento»;
b) dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
33. 02. De Micheli, Marchi.

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Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Superbonus).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 sono ripristinate le norme di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come attuate con decreto 6 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
33. 01. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico, Caparini, Fedriga, Munerato.

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ALLEGATO 2

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

RIFORMULAZIONI

ART. 30.

Al comma 1, dopo le parole: e che trasmettano inserire le seguenti:, ad esclusione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del Volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5,.

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge inserire le seguenti:, ad esclusione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del Volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole da: e che trasmettono fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
30. 22. (Nuova formulazione) Duilio.

ART. 34.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Finanziamento della carta acquisti ed esigenze finanziarie istituzionali dell'UNIRE e del CONI).

1. Al comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:
«A decorrere dal 1o gennaio 2009, le eventuali maggiori entrate rispetto alle entrate relative all'anno precedente del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'integrazione delle fonti di finanziamento della carta acquista istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, rispettivamente, all'UNIRE, nella misura di 30 milioni di euro, da destinarsi all'incremento

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del montepremi, ed al CONI, nella misura di 12,5 milioni di euro, ai fini della copertura del 25 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 novembre 2004, n. 311. A garanzia della copertura delle predette esigenze finanziarie, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009 e per gli anni successivi è inoltre istituito un fondo, alimentato con una quota pari allo 1,4 per cento delle somme giocate con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, obbligatoriamente versata dai concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, a valere sulla percentuale delle medesime somme destinata alla remunerazione delle attività connesse alla gestione degli apparecchi e videoterminali di gioco. Qualora le maggiori entrate del prelievo erariale unico per ciascun anno, rispetto a quelle dell'anno precedente, risultino superiori ad un importo di 42,5 milioni di euro, gli importi appostati nel predetto fondo sono destinati al finanziamento della carta acquisti istituita dall'articolo 81, comma 32, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, nella misura stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; la restante quota del fondo è svincolata a favore dei citati concessionari. Qualora le maggiori entrate del prelievo erariale unico per ciascun anno, rispetto a quelle dell'anno precedente, risultino inferiori al predetto importo di 42,5 milioni di euro, la copertura delle esigenze finanziarie istituzionali dell'UNIRE e del CONI è assicurata attraverso il prelevamento degli importi necessari dal fondo suddetto. L'eventuale quota residuale del fondo è destinata prioritariamente al finanziamento della carta acquisti istituita dall'articolo 81, comma 32, del già citato decreto-legge n. 112 del 2008, nella misura stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando lo svincolo a favore dei concessionari degli ulteriori importi residui dello stesso fondo. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2010 può essere ridotta annualmente, in proporzione all'eventuale incremento del prelievo erariale unico per ciascun anno rilevato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con riferimento all'anno precedente, la quota da versare al fondo.».
34. 041. (Nuova formulazione) Ventucci.