CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2008
107.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti (nuovo testo C. 1440 Governo ed abbinate).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1440 Governo, recante «Misure contro gli atti persecutori», risultante dall'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia;
espresso apprezzamento per il testo elaborato dalla Commissione di merito, che colma una lacuna dell'ordinamento italiano e pone quest'ultimo in linea con gli ordinamenti dei Paesi di democrazia più avanzata;
considerato che:
il provvedimento, essendo volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato, incide sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
la condotta criminosa prevista dal nuovo articolo 612-bis (Atti persecutori) del codice penale si sostanzia nel molestare o minacciare taluno con atti reiterati e idonei (a) a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero (b) a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero (c) a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita;
è prevista per il reato di atti persecutori la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, la quale è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa; la pena è altresì aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo;
al nuovo articolo 612-bis del codice penale è stato soppresso l'inciso originariamente previsto nel testo del disegno di legge del Governo secondo cui la condotta persecutoria è punita «salvo che il fatto costituisca più grave reato»;
la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che, al fine del rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché del principio secondo cui la finalità della pena è rieducativa, occorre che vi sia proporzionalità tra la pena e l'offesa, per un verso, e, per altro verso, tra le diverse pene previste per fattispecie di reato omogenee;
il principio costituzionale di tassatività impone al legislatore di definire con la massima oggettività e univocità possibili il fatto che viene sanzionato penalmente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», primo

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comma, siano inserite, in principio, le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le pene ivi previste per il reato di atti persecutori e per le circostanze aggravanti siano proporzionate al fatto che costituisce reato, tenuto conto delle pene previste dall'ordinamento per condotte assimilabili per gravità o per tipologia a quello in questione;
b) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», primo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire con più precisione in quali casi l'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita cui la vittima degli atti persecutori viene costretta costituisce, per il grado o per la natura, una limitazione della libertà morale tale da giustificare l'irrogazione della sanzione penale ivi prevista;
c) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», secondo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».

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ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (Nuovo Testo C. 1493 Barbareschi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Nell'ambito della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si svolgono iniziative volte alla lotta contro la pedofilia e la pedopornografia».

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 2;

sostituire il titolo con il seguente: Iniziative volte alla lotta contro la pedofilia e la pedopornografia nell'ambito della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
1. 1.Zaccaria.