CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2008
106.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 206

ALLEGATO

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti
(Nuovo testo C. 1440 Governo e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1440 Governo e abbinate, recante «Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti», quale risultante dagli emendamenti approvati;
considerato che il provvedimento reca disposizioni necessarie a garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie insistenti;
valutata l'opportunità di escludere l'obbligo dell'accompagnamento presso le strutture adibite a Centri Antiviolenza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
l'articolo 5, comma 1, sia sostituito dal seguente:
«1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e i servizi socio-assistenziali territoriali che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine e i servizi socio-assistenziali provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri Antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta».