CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2008
106.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO
Pag. 17

ALLEGATO

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: o di missioni internazionali.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: o di missioni internazionali.
6. 1.Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: o di con le seguenti: durante lo svolgimento di.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: o di con le seguenti: durante lo svolgimento di.
6. 2.Contento.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Chiunque compie un'azione militare contro un bene culturale protetto dalla convenzione è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
7. 1.Contento.

Al comma 3, dopo la parola: consegue aggiungere le seguenti: il danneggiamento, il deterioramento o.
7. 2.Contento.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Chiunque nel corso di un'azione militare, utilizza un bene culturale protetto dalla convenzione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
8. 1.Contento.

Al comma 3, dopo la parola: consegue inserire le seguenti: il danneggiamento, il deterioramento o.
8. 2.Contento.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la parola: otto con la seguente: quattro.
9. 1.Contento.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni.
12. 1.Contento.