CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2008
106.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Albania (C. 1908 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1908 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008»
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997 (Emendamenti C. 1936 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1,
considerato che l'emendamento 1.4 Misiti, volto ad istituire e ad alimentare un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato ad iniziative ed interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, incide sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro», attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni,
rilevato, in proposito, che tale emendamento non prevede forme di coinvolgimento delle regioni nella fase della ripartizione delle risorse del Fondo ivi istituito,
considerato che gli emendamenti 3.12 e 3.13 Fiorio prevedono, entrambi al comma 5-quater, che la ripartizione dei fondi destinati ad opere e progetti, che possono essere realizzati da singole regioni, ha luogo mediante decreti ministeriali senza disporre forme di coinvolgimento delle regioni,
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.4. Misiti e, limitatamente al comma 5-quater, sugli emendamenti 3.12 e 3.13 Fiorio

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

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ALLEGATO 3

Decreto-legge 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (C. 1961 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1961 Governo, già approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare»,
osservato che le disposizioni da esso recate, pur riguardando l'ambito materiale dell'agricoltura e delle produzioni agroalimentari attribuito alla competenza legislativa «residuale» delle regioni, presentano numerosi profili di intervento che coinvolgono competenze statali esclusive o competenze concorrenti,
considerato, in particolare, che le disposizioni recate dagli articoli 1, 1-bis, 2 e 4-undecies, che prevedono misure di promozione del sistema agroalimentare e di sostegno al settore agricolo che si inquadrano nell'ambito della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, sono riconducibili, alla luce della giurisprudenza costituzionale, alla competenze esclusive statali relative alla «tutela della concorrenza» e, per certi profili, ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea», di cui alle lettere e) ed a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato che l'articolo 2 è riconducibile alla materia «sistema tributario dello Stato», che è attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;
osservato che gli articoli 2-bis, 4-bis e 4-quater riguardano ambiti riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, al cui ambito è altresì riconducibile il contenuto dell'articolo 4-novies;
rilevato che l'articolo 3, commi 1-5 e 5-ter, l'articolo 4-octies e l'articolo 4-duodecies afferiscono alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
osservato, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 3, in tema di esecuzione forzata, che rilevano altresì le competenze legislative esclusive statali in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;
ritenuto che l'articolo 4 investe la competenza esclusiva dello Stato in quanto riconducibile alle materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «sistema contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e) della Costituzione;
rilevato che l'articolo 4-ter - che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni

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di semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura - interviene in una materia, «gestione del demanio idrico», rimessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, pur potendo per alcuni profili interferire con competenze concorrenti, soprattutto in materia di governo del territorio;
esaminato l'articolo 4-quinquies, che interviene nella materia della pesca, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,
rilevato che tale articolo 4-quinquies, modificando i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, interviene peraltro in un ambito che, per esigenze di regolamentazione uniforme, secondo la giurisprudenza costituzionale, può giustificare un intervento con legge dello Stato,
considerato che l'articolo 4-sexies risulta riconducibile alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
osservato che l'articolo 4-decies è riconducibile alla materia «sistema tributario dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
rilevato che l'articolo 4-terdecies è riconducibile alla materia «ordinamento penale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
esaminata, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 4-terdecies, che modifica l'articolo 22 della legge n. 281 del 1963;
rilevato che i commi 2 e 3 dello stesso articolo 22 stabiliscono che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (comma 2) e che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate o prodotti disciplinati dalla stessa legge n. 281 del 1963, per i quali sono state utilizzate sostanze di cui è vietato l'impiego o prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con un'ammenda (comma 3);
considerato che il comma 4 dell'articolo 22 prevede che le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 4-ter;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata normativa del comma 4 dell'articolo 4-terdecies.

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ALLEGATO 4

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (C. 1966 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1966 Governo, già approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
tenuto conto del fatto che la materia «università» non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione, ma che al riguardo soccorre l'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari possono essere ricondotte alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
esaminato, in particolare, l'articolo 3, che dispone il rifinanziamento del fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari e del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore, che interviene nell'ambito del sostegno allo studio ed è pertanto riconducibile alla materia «istruzione», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato che, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, nel nuovo quadro del titolo V della Costituzione, lo Stato può prevedere finanziamenti esclusivamente nelle materie di propria competenza esclusiva;
rilevato che, nel caso di specie, il finanziamento riguarda fondi preesistenti alla riforma del titolo V della Costituzione e che al riguardo può pertanto richiamarsi la giurisprudenza costituzionale che, applicando i principi di continuità normativa ed istituzionale, ha consentito interventi dello Stato anche in ambiti rimessi alla competenza delle regioni;
considerato che in questi casi la Corte ha peraltro richiesto, in ossequio al principio di leale collaborazione, il coinvolgimento delle Regioni nella forma dell'intesa;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, una disposizione volta a stabilire forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione dei fondi ivi previsti.