CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2008
104.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997 (C. 1936 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1936 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;
considerato che le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1-10 e 11, dall'articolo 1, comma 10-bis, nonché dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2-ter, 2-quinquies, 3-bis e 3-ter sono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento civile», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato inoltre che le disposizioni recate dall'articolo 1-ter sono altresì riconducibili alla materia «giurisdizione», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
esaminati i commi 1, 2 e 2-quater dell'articolo 2, che recano misure di sostegno ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
rilevato in proposito che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il contenuto da essi recato è riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
osservato, inoltre, che le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2-bis, e nell'articolo 2-quater sono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che la lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
esaminato l'articolo 2, comma 2-ter, relativo ai criteri di fissazione dell'importo di un contributo da versare ai consorzi di tutela da parte dei produttori ed utilizzatori dei prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP);
ritenuto al riguardo che esso appare porsi in un punto di intersezione tra competenze regionali residuali in materia di agricoltura e commercio ed esigenze di unitarietà che giustificano, ai sensi della giurisprudenza costituzionale, un intervento statale;

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tenuto altresì conto, in proposito, che il necessario coordinamento tra competenze statali e regionali è assicurato dalla previsione di un'intesa da raggiungere con la Conferenza Stato-regioni;
esaminato l'articolo 2-bis, in materia di trasporto di veicoli, che è riconducibile alla materia della circolazione stradale, la quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, è attribuita, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato che l'articolo 3, comma 1, il quale reca un finanziamento alla Regione Sardegna per le opere connesse al grande evento della Presidenza italiana del G8, è inquadrabile tra gli interventi speciali che lo Stato può effettuare, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in favore di determinati enti territoriali per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;
esaminato l'articolo 3, commi 2-5, che, intervenendo sulla disciplina degli adempimenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 1997, è riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «previdenza sociale» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e o);
tenuto conto che, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1-bis, 2-ter e 3-ter, rilevano anche le materie «grandi reti di trasporto» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuite alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (Emendamenti C. 1875-A Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
visti gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante «misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale» (fascicolo n. 1),

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 9-ter.1 Mario Pepe (PdL), in quanto, nel prevedere che gli inceneritori debbano garantire livelli di rendimento elettrico fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, incide su una materia, quella della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, senza prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

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ALLEGATO 3

5-00066 Siragusa: Comunità alloggio per minori a Palermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Siragusa passo ad illustrare le notizie acquisite presso gli Uffici dell'Amministrazione che rappresento nonché quelle fornite dai competenti Uffici dell'INPS.
Per quanto concerne la questione evidenziata dall'interrogante, relativa alle difficoltà gestionali delle comunità alloggio per minori, da parte di enti no profit, operanti nel Comune di Palermo, ricordo, in primo luogo, che la legge n. 328/2000 ha posto il minore al centro di un sistema integrato di servizi ed interventi che si realizza attraverso politiche coordinate nei diversi ambiti della vita sociale.
La predetta legge individua specificamente - all'articolo 22, comma 2, lett. c) e d) - tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili, gli «interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza», e «le misure di sostegno delle responsabilità familiari al fine di favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare».
Le attività in argomento sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che stanzia i finanziamenti, a livello nazionale, relativi agli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie.
Il predetto Fondo provvede a finanziare un sistema articolato di Piani Sociali Regionali e Piani Sociali di Zona che descrivono, per ciascun territorio, una rete integrata di servizi alla persona rivolti all'inclusione dei soggetti in difficoltà, o comunque all'innalzamento del livello di qualità della vita.
In particolare le risorse vengono ripartite con decreto interministeriale secondo uno schema diversificato sotto il profilo degli importi e dei destinatari. Per quanto interessa in questa sede si provvede con tale strumento all'assegnazione delle risorse alle singole regioni che, a loro volta, provvedono, in base alla propria normativa e programmazione sociale, ad attribuirle ai comuni che hanno la titolarità delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali e di attività assistenziali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.
È opportuno ricordare, in proposito, che le Regioni godono di potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza e servizi sociali, e possono, quindi, operare in quest'ambito autonome scelte di politica sociale, sulle quali il Governo non è legittimato ad interferire. Tutto ciò premesso, non sembra possa attribuirsi, come ipotizzato nell'atto parlamentare, una diversa destinazione alle risorse riservate alla realizzazione di specifici progetti destinati ai diritti dell'infanzia e all'adolescenza a carico del Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge n. 285/1997. Così operando, infatti, si distoglierebbero risorse dedicate a specifici interventi per l'infanzia e l'adolescenza, riducendo le potenzialità dell'intervento legislativo e causando, nel contempo, disagi e interruzioni ai servizi e progetti rivolti alle predette finalità.

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Per quanto riguarda la richiesta in ordine alla conoscenza da parte del Governo dei fatti esposti, sono in grado di informare che l'allora Ministero per la Solidarietà sociale, a seguito dì una specifica segnalazione in tal senso, pervenuta nel mese di marzo del corrente anno, ha inoltrato richiesta di chiarimenti al Comune di Palermo. Il Comune interessato ha comunicato di non aver potuto procedere, per il secondo semestre 2007, al pagamento dei corrispettivi dovuti alle Comunità Alloggio che accolgono minori in quanto il relativo capitolo di bilancio 2007, sul quale far gravare la spesa, non presentava sufficiente capienza. Lo stesso comune, peraltro, ha assicurato che, stante l'obbligatorietà dell'intervento socio-assistenziale di che trattasi, avrebbe proposto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, al fine di poter procedere alla liquidazione delle somme dovute agli enti aventi diritto; non appena in possesso di ulteriori notizie in merito, che possano chiarire la situazione denunciata, anche sotto il profilo di eventuali inefficienze gestionali da parte del comune in argomento, sarà mia cura comunicarle all'Onorevole interrogante.
Per quanto concerne il quesito relativo al documento unico di regolarità contributiva (DURC), recato dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, e dal relativo decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2007, si tratta di disposizioni indirizzate alla generalità dei datori di lavoro a prescindere dalla loro natura giuridica, relativamente alle quali non è prevista alcuna deroga per gli enti o associazioni no profit.
La problematica sollevata dall'Onorevole interrogante investe, quindi, non solo le comunità alloggio e gli enti no profit ma anche enti con scopo di lucro, ogni qualvolta tali soggetti pongano in essere attività negoziali con una pubblica amministrazione.
Ciò in quanto il possesso del DURC, poiché attesta la regolarità contributiva verso l'INPS, l'INAIL e gli istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, risponde ad un'esigenza di tutela dei lavoratori, rispetto alla quale non pub rilevare la natura orientata al profitto o meno dell'ente.
Il Governo conscio dell'importanza rivestita dalla problematica, approfondirà gli aspetti connessi al rilascio del DURC nell'ambito di una revisione complessiva della materia, tenendo comunque presente che il DURC è un istituto di carattere generale e che l'adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dei lavoratori rappresenta un impegno di natura prioritaria.

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ALLEGATO 4

5-00630 Samperi: Spese di mantenimento dei minori immigrati non accompagnati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la Direttiva del 7 dicembre 2006, emanata dal Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro della Giustizia, si rivolge esclusivamente ai minori non accompagnati richiedenti asilo ed è volta a scongiurare il rischio della loro dispersione sul territorio nazionale. A tal fine, essa prevede incisive forme di tutela: i minori devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, inseriti in percorsi altamente organizzati e protetti nonché indirizzati, senza soluzione di continuità, in strutture idonee non solo a riceverli, ma anche a sostenerne lo sviluppo, la crescita e la formazione.
La direttiva, in particolare, stabilisce che, all'arrivo in frontiera, il minore deve essere informato sulla possibilità di richiedere asilo e, in caso di espressa volontà, deve essere subito affidato alle strutture del Sistema Nazionale di Protezione per i Richiedenti Asilo ed i Rifugiati (SPRAR). Tale procedura rafforza la protezione e la tutela dei diritti dei minori non accompagnati, i quali - in attesa di formalizzare la propria domanda di asilo con il supporto dei tutore che verrà loro assegnato - hanno accesso facilitato a un sistema nazionale già organizzato e sperimentato che dispone di centri e servizi specifici per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione.
Come è noto, la posizione del minore non accompagnato richiedente asilo è attualmente disciplinata dagli articoli 19 e 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che prevedono l'inserimento del minore nel sistema SPRAR dal momento della presentazione della domanda. Il decreto conferma, nella sostanza, la direttiva, ampliandone i contenuti e le garanzie.
In ragione dell'appartenenza alla specifica categoria dei richiedenti asilo, tale tipologia di minori non accompagnati rientra nel percorso di protezione - che ne prevede l'inserimento nei centri dello SPRAR - riservato ai richiedenti e ai destinatari di protezione internazionale.
L'architettura dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio, disegnata dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, è stata realizzata dal Ministero dell'Interno mediante un sistema che contempla l'erogazione di contributi in favore dei progetti presentati dagli enti locali.
Infatti, per assicurare la funzionalità del Sistema Nazionale di Protezione per i Richiedenti Asilo ed i Rifugiati, è previsto che i Comuni presentino dei Progetti riguardanti i diversi servizi di accoglienza del minore, destinati in parte alle categorie ordinarie e in parte alle categorie vulnerabili, tra cui i minori non accompagnati richiedenti asilo.
Per l'attuazione dei progetti approvati, la legge prevede l'erogazione di contributi, in misura non superiore all'80 per cento del costo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.
I Comuni possono accedere agli stanziamenti, partecipando al bando annuale o biennale del Ministero dell'Interno.
Per il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'Interno ha anche attivato, in convenzione con l'ANCI, un Servizio

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centrale di informazione, promozione, monitoraggio sulla presenza del richiedenti asilo, sugli interventi realizzati e sulla loro efficacia, nonché di supporto tecnico agli enti locali che prestano i predetti servizi.
I centri dello SPRAR presenti sul territorio italiano sono attualmente 114, di cui 29 destinati alle categorie vulnerabili, in cui sono compresi i minori non accompagnati richiedenti asilo. Alla data del 2 dicembre 2008 erano presenti nel Sistema 287 minori.
Il periodo di accoglienza, comprensivo di percorsi di istruzione, formazione professionale, insegnamento della lingua italiana, informazione legale e orientamento al territorio e di sostegno socio psicologico, si protrae fino ai sei mesi successivi alla data del compimento della maggiore età.
La procedura illustrata dalla legge n. 189/2002 esclude che il Fondo Nazionale possa essere, in alcun caso, destinato al pagamento di rette individuali annue.
Ribadisco, infatti, che in base alle disposizioni vigenti, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, è destinato esclusivamente all'accoglienza dei richiedenti asilo e, quindi, per quanto di interesse, ai progetti rivolti ai minori non accompagnati richiedenti asilo.
Per il corrente anno, l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'accoglienza e all'assistenza dei richiedenti asilo, in generale, è di circa 24 milioni di euro, i quali, per effetto della legge finanziaria 2008, subiranno una decurtazione del 23 per cento nel 2009 e del 29 per cento nel 2010.
Diverso è il caso dei minori non accompagnati non richiedenti asilo, per i quali sono gli enti locali a provvedere, in base all'attuale quadro normativo, all'accoglienza nelle cosiddette comunità alloggio.
Per costoro, infatti, sono a carico dello Stato (ossia del Ministero dell'Interno) gli oneri assistenziali relativi alla prima assistenza, fino al momento in cui al minore viene assegnata la tutela da parte della competente Autorità Giudiziaria. In seguito alla nomina del tutore - solitamente individuato nel responsabile dei Servizi Sociali del Comune ove è ubicata la comunità che lo accoglie - spetta al Comune stesso farsi carico del pagamento delle rette in questione fino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
L'arrivo sul territorio italiano di un crescente numero di minori stranieri privi di nucleo familiare, soprattutto nelle regioni meridionali del Paese, sta determinando una vera e propria emergenza finanziaria per i Comuni interessati.
Assicuro che su tale problema è, comunque, alta l'attenzione di questa Amministrazione che, da tempo, si è fatta parte attiva per individuare, anche in sinergia con le altre Amministrazioni coinvolte, soluzioni sollecite ed adeguate.
Con il Ministero della Gioventù verrà costituito un tavolo tecnico - che veda partecipi tutti i soggetti con competenza in materia - mirato al monitoraggio e allo sviluppo di iniziative organizzative e normative condivise.
È allo studio una iniziativa legislativa in materia che preveda anche lo stanziamento di apposite dotazioni finanziarie.
Ulteriori iniziative a sostegno dei Comuni coinvolti nell'assistenza dei minori non accompagnati sono state avviate anche dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Il 19 dicembre 2007, quel Ministero ha sottoscritto con l'ANCI una convenzione per la realizzazione di un programma nazionale di pronta accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, finalizzato a migliorare il sistema complessivo di identificazione, presa in carico e integrazione dei giovani.
La convenzione ha un importo complessivo di 10 milioni di euro e una durata di 18 mesi.
Il programma di interventi è realizzato attraverso le risorse del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito dalla legge finanziaria 2007, e prevede la costituzione di una rete di pronta accoglienza e assistenza di minori stranieri non accompagnati, istituita tramite bando pubblico rivolto a Comuni, anche associati, le loro unioni o consorzi.
Tramite il bando, approvato in sede di Comitato per i minori stranieri, pubblicato

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e gestito dall'ANCI, sono stati finanziati 26 progetti, che hanno interessato tutte le regioni italiane ad esclusione dei Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige.
Si stima che nelle strutture di accoglienza saranno ospitati, mediante un sistema di rotazione, oltre 1.500 minori.
Inoltre, il programma di interventi prevede la creazione di un servizio di monitoraggio, informazione e prima assistenza in Sicilia, in quanto territorio di arrivo e passaggio di un elevato numero di minori.
In particolare, il servizio dovrà garantire: il monitoraggio degli arrivi di minori stranieri non accompagnati e l'accertamento dell'età, la prima accoglienza, l'informazione legale e la prima assistenza sociale e psicologica ai minori, il controllo del collegamento con le altre strutture di pronta accoglienza del territorio siciliano, l'orientamento verso i servizi di accoglienza più adeguati alla situazione individuale dei minori.
Il programma attiverà anche un «Centro servizi/unità mobile multiculturale», finalizzato a migliorare le procedure di identificazione, indispensabili per una corretta ed efficace presa in carico del minore.
Il Centro servizi disporrà di personale altamente specializzato che interverrà sul territorio, anche su chiamata e in collaborazione con il personale locale, per un accompagnamento/formazione sul campo circa la prima accoglienza e la presa in carico dei minori.
L'attività riguarderà settori specifici, quali la mediazione culturale, l'affido, l'approccio etno-psichiatrico, lo screening sanitario.
Il Centro servizi opererà anche attraverso specifici interventi di formazione a livello centrale, in un'ottica di standardizzazione delle procedure.
Scopo prioritario di tali interventi è quello di potenziare il funzionamento del Comitato per minori stranieri attraverso forme di coordinamento tra l'azione di quest'ultimo e le Istituzioni, in particolare gli enti locali.

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ALLEGATO 5

5-00637 Lulli: Attuazione del Patto per la sicurezza relativo alla provincia di Prato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, il dinamismo economico e la posizione geografica della città di Prato favoriscono la presenza, nella provincia, di un gran numero di stranieri regolari e irregolari, richiamati dalle possibilità economiche e dalle numerose opportunità lavorative, specie nel settore manufattoriero.
Negli ultimi cinquanta anni, parallelamente alla crescita economica, è stato registrato un aumento della popolazione residente nella provincia che, al 1o gennaio 2008, contava 248.884 abitanti, di cui 27.986 stranieri in posizione regolare, pari all'11,4 per cento.
La città di Prato alla stessa data registrava 185.603 abitanti, di cui 23.658 stranieri, pari al 12,74 per cento.
Da qualche anno, tuttavia, il settore manifatturiero tessile attraversa una situazione di incertezza che determina preoccupazione e disagio nei residenti, accresciuti dalla presenza degli stranieri che hanno intrapreso attività imprenditoriali, di frequente non nel rispetto delle norme che regolano il mercato del lavoro.
Il 31 luglio 2007 è stato adottato il Patto per Prato Sicura, sottoscritto dal Prefetto di Prato e dai rappresentanti della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Prato.
Il Patto ha consentito di rinsaldare i rapporti interistituzionali sul fronte della lotta alla delinquenza e alla illegalità diffusa, con risultati apprezzabili. Durante il primo anno di vigenza, l'impegno profuso dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale ha consentito di elevare il livello di sicurezza generale, con una più intensa ed efficace attività di contrasto all'immigrazione clandestina, al lavoro nero, alla contraffazione, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, all'evasione fiscale. È stata anche rafforzata l'attività investigativa, con particolare riguardo a situazioni di sospetta irregolare circolazione del denaro.
Il Comune ha direttamente impiegato somme per circa 300.000,00 euro per realizzare iniziative e progetti previsti nel Patto stesso, quali:
la costruzione del Centro polifunzionale per la sicurezza e l'immigrazione (con la finalità di: 1. assicurare un punto di contatto con la popolazione della zona, prevalentemente cinese; 2. offrire servizi amministrativi; 3. fungere da punto di riferimento anche per le Forze dell'Ordine nello svolgimento della propria attività);
il potenziamento del sistema di video sorveglianza e della rete di illuminazione pubblica;
la manutenzione del verde pubblico nel capoluogo, con particolare riguardo a quello adiacente a strutture scolastiche.

Il Comune ha aie acquistato e installato 18 colonnine SOS e una centrale operativa presso la Polizia Municipale, tramite la quale effettuare periodici monitoraggi.
La Provincia, dal canto suo, ha direttamente sostenuto alcune spese per l'arredo di locali utilizzati dalle diverse Forze di Polizia, in particolare per la nuova caserma dell'Arma dei Carabinieri di Montemurlo (che secondo quanto previsto nel Patto, da Stazione è stata elevata a Tenenza) e per la Stazione dei Carabinieri di

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Vernio. Ha messo in sicurezza gli spazi comuni ai poli scolastici di Via Reggiana e di Via Galcianese.
Gli organici delle tre Forze di polizia sono stati potenziati, con 20 unità per la Guardia di Finanza, 13 per l'Arma dei Carabinieri e 10 per la Polizia di Stato.
Alla data del 31 ottobre 2008, risultavano presenti, nella provincia di Prato, 679 operatori delle Forze dell'Ordine, di cui 296 della Polizia di Stato, 190 dell'Arma dei Carabinieri e 193 della Guardia di Finanza.
Nel quadro dell'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha esteso la turnazione nella postazione di Prato Centro, che rappresenta un valido punto di riferimento per la cittadinanza e per gli esercenti del centro storico.
Il personale in servizio in questo posto di polizia assicura, pattugliamenti, anche in auto, con un'opera di vigilanza estesa fino a Piazza Mercatale e in tutte le vie del centro storico.
È stata costituita una «squadra di contrasto al crimine diffuso» che opera, in abiti civili, nell'intero ambito cittadino, soprattutto nel settore della lotta ai reati predatori e da strada.
Coerentemente con quanto previsto nel Patto per Prato Sicura, è stato rinnovato l'impulso a tutte le forme di espressione della polizia di prossimità, ricercando ogni possibile, ulteriore valorizzazione degli aspetti operativi di controllo del territorio.
La Questura e la Polizia Municipale hanno attivato, in via sperimentale, nelle diverse Circoscrizioni urbane un «Centro di ascolto per i cittadini e di analisi degli esposti», che consente di analizzare gli episodi di degrado, disturbo della quiete pubblica, presenza di spacciatori e altri fatti rilevanti sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica. I cittadini, attraverso i Presidenti delle circoscrizioni, ottengono un diretto riscontro sui risultati dell'attività svolta.
La Guardia di Finanza ha incrementato il contrasto alla criminalità economica con controlli intesi a combattere la contraffazione dei marchi e dei brevetti, l'irregolare circolazione del denaro e lo sfruttamento di manodopera clandestina. Ha inoltre incentivato i controlli degli esercizi pubblici e dei locali di intrattenimento nonché i servizi di prevenzione e controllo sul traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, la lotta allo sfruttamento della prostituzione e al commercio ambulante abusivo.
Sono stati rafforzati i servizi di controllo della circolazione stradale nei fine settimana e in altri periodi di particolare intensificazione del traffico veicolare.
I risultati di tale rilevante impegno delle Forze di Polizia non sono mancati.
L'Arma dei Carabinieri segnala che dal primo agosto 2007 al 30 novembre 2008, sono state controllate 79 ditte di cui 62 risultate irregolari; 32 titolari di laboratori e magazzini sono stati tratti in arresto per sfruttamento di manodopera clandestina; 756 lavoratori sono stati identificati e tra questi 378 sono risultati privi di permesso di soggiorno; 512 macchinari sono stati sottoposti a sequestro.
Complessivamente, l'Arma ha svolto 13.000 servizi esterni, con l'impiego anche di unità della Compagnia di intervento operativo dei 6o Battaglione «Toscana».
La Guardia di Finanza, nel settore del contrasto alla contraffazione ha eseguito, nel periodo 1o agosto 2007-31 ottobre 2008, 115 interventi, segnalando all'Autorità Giudiziaria 129 persone e arrestandone 6. I prodotti sequestrati sono stati 8.801.967. Nello stesso periodo, l'attività di contrasto al riciclaggio ha portato alla denuncia di 4 persone, mentre la lotta all'evasione fiscale si è concretizzata in 781 interventi ispettivi, portando all'individuazione di 24 evasori, al controllo di 3.582 scontrini e ricevute fiscali, accertando irregolarità in 411 casi. Sono stati individuati anche 32 lavoratori in nero. Per quanto concerne il contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la Guardia di Finanza ha svolto 32 interventi, traendo in arresto 2 persone e sequestrando, oltre a un mezzo, 1.534 grammi di sostanze.
I positivi risultati dell'attività delle Forze di Polizia, anche in attuazione delle iniziative previste del Patto per Prato Sicura,

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sono attestati dai dati in possesso del Ministero dell'Interno, dai quali emerge una diminuzione del 5,6 per cento del numero dei delitti commessi passati da 6.984 del periodo gennaio-giugno 2007 a 6.590 del corrispondente periodo del 2008.
Quanto alle future iniziative, con l'obiettivo di arginare l'ulteriore espansione delle imprese illegali e cercare di ricondurre il fenomeno entro canoni di legalità, da qualche mese, alla Prefettura è stato istituito, in via sperimentale, un tavolo di lavoro per lo scambio delle informazioni contenute nelle banche dati appartenenti ai diversi soggetti istituzionali, e per la programmazione ed il coordinamento degli interventi di polizia.
L'attività del tavolo coinvolge tutte le componenti istituzionali interessate ai controlli, in grado di fornire un prezioso contributo di conoscenza e di effettuare, nell'ambito delle proprie competenze, interventi operativi nei capannoni adibiti ad attività artigianali e/o industriali.
Tale attività è riferita, in particolare, alle ditte cinesi - che costituiscono oltre il 50 per cento delle imprese straniere iscritte alla Camera di Commercio - a carico delle quali, nei precedenti controlli, sono state accertate reiterate violazioni per: a) uso distorto dell'immobile sede dell'attività lavorativa; b) assoluta mancanza del rispetto delle regole che disciplinano la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro; c) marcata costante presenza di lavoratori non in regola, sia sotto il profilo del rapporto di lavoro sia del titolo di soggiorno sul territorio italiano.
Il lavoro svolto da questo tavolo risulta rispondente agli obiettivi perseguiti e, pertanto, sarà potenziato ulteriormente.
La Questura di Prato ha, altresì, redatto il «progetto integrato per la videosorveglianza cittadina», nell'ottica di un'efficace incremento del sistema di controllo già esistente, con particolare riferimento alle «aree in cui si profilano aspetti critici di degrado ed illegalità».

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ALLEGATO 6

5-00007 Contento: Costruzione di un edificio per la Polizia di Stato a Pordenone.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione sollevata dall'onorevole interrogante relativa ai lavori di costruzione dell'edificio da adibirsi a servizi generali e di accasermamento ad uso della Polizia di Stato di Pordenone, si riassume preliminarmente quanto precedentemente comunicato ad analogo atto n. 4-06148 presentato dall'interrogante medesimo nella XV Legislatura.
L'edificio de quo è stato finanziato per l'importo complessivo di euro 14.520.000,00, euro 10.920.000,00 a carico dei fondi degli esercizi dal 1991 al 2003, ed euro 3.600.000,00 a carico dell'esercizio 2004. I lavori sono stati affidati in concessione, e solo dopo una lunghissima serie di vicissitudini, che hanno visto anche uno spostamento del sito di costruzione, è stato possibile redigere il progetto esecutivo sul quale si è espresso in via definitiva il CTA del Provveditorato (allora SIIT) in data 4 marzo 2005.
Purtroppo non è stato possibile approvare subito il progetto, poiché mancava l'intesa Stato-Regione alla realizzazione dell'opera (atto da acquisire a cura del concessionario), che è stato possibile formalizzare solo dopo il 21 ottobre 2005, data della delibera della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia che ha dato parere favorevole all'intesa.
La necessità di integrare il finanziamento dell'opera, peraltro senza quantificare l'ammontare del finanziamento necessario, è stata segnalata per la prima volta dal concessionario con una nota di data 26 ottobre 2005. A tale nota è stata data pronta risposta dal Provveditorato in data 10 novembre 2005, assicurando che delle problematiche si era già a conoscenza, ma che solo una volta accertato che tali maggiori somme fossero effettivamente dovute a termini di legge, si sarebbe potuto provvedere a reperire gli ulteriori fondi.
Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto anch'esso dal concessionario, è stato quindi approvato in data 17 novembre 2005 per l'importo complessivo di euro 14.520.000,00, atteso che dei maggiori oneri (cui spettava al Concessionario fornire evidenza) non si aveva al momento certezza.
Solo in data 13 marzo 2006, il concessionario ha quantificato in parte le maggiori necessità di finanziamenti per l'opera, indicandole con precisione in euro 290.000,00 per gli espropri, ed esponendo altre cifre per un totale di euro 1.080.000,00.
Prontamente in data 21 marzo 2006 il Provveditorato ha chiesto al RUP di esprimere il proprio parere in merito ad una eventuale rimodulazione del quadro economico per un maggior importo di euro 1.080.000,00.
In data 7 giugno 2006 il RUP ha proposto la rimodulazione del quadro economico, indicando le poste necessarie di maggiori finanziamenti, con indicazione precisa dei motivi e dei maggiori costi, confermando la necessità di un maggiore finanziamento di euro 1.080.000,00. In pari data (7 giugno 2006) il RUP ha disposto per la consegna dei lavori.
L'urgenza di procedere con la costruzione della nuova Questura di Pordenone, attesa da tanti anni, ha pertanto suggerito di procedere comunque con i lavori, pur

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essendo a conoscenza che le somme disponibili non erano sufficienti al finanziamento dell'intera opera.
Il Provveditorato, di fronte al fatto compiuto ed a fronte delle sempre minori disponibilità di bilancio per i fondi ordinari (nel 2005 per l'intero territorio regionale sono stati assegnati 3,9 milioni pari a meno della metà dei precedenti usuali stanziamenti annuali, e cosi di seguito fino ad oggi), ha pertanto interessato la Direzione Generale dell'Edilizia, che però ha escluso qualsiasi possibilità di finanziamento al di fuori dei fondi già assegnati per l'anno 2006.
A fronte della scarsità di risorse sui capitoli ordinari di bilancio, il Provveditorato ha impostato una gestione dei fondi sostanzialmente di cassa, impegnando nelle singole annualità le somme che si prevede di spendere sostanzialmente entro l'anno.
Poiché i lavori della Questura di Pordenone sono iniziati nel 2006 e la loro ultimazione è prevista per l'ottobre del 2008, la parte di finanziamento mancante è sufficiente venga stanziata all'inizio del 2008 per permettere l'ultimazione dei lavori così come previsti.
Il Provveditorato, pertanto, si è già attivato per richiedere un finanziamento extra programma per l'anno 2007 in considerazione dell'importanza dell'opera, ma, qualora non si riuscisse ad ottenerlo, ha già considerato di inserire la somma necessaria (euro 1.080.00,00) nel programma ordinario 2008 per assicurare comunque il completamento della nuova sede della Questura di Pordenone.
Si segnala però che la somma di euro 1.080.00,00, che in base a quanto dichiarato fino ad ora dal Concessionario avrebbe assicurato il completamento dell'opera, sarebbero però ora nuovamente insufficienti, a fronte di quanto comunicato dal Concessionario stesso nel corso di una riunione svoltasi presso la Prefettura di Pordenone in data 31 agosto 2007. In tale sede il Concessionario ha infatti comunicato ufficialmente che, oltre le già somme indicate, per il completamento dell'opera sarebbero necessari ulteriori fondi, per un ammontare complessivo (che comprende il già considerato euro 1.080.00,00) di circa euro 3.500.000,00.
Tali ulteriori fondi servirebbero per finanziare ulteriori opere chieste dal Ministero dell'Interno, opere che sono state stralciate dal progetto per mancanza di fondi (cosa che il Concessionario solo ora evidenzia), e per portare l'aliquota IVA dal 10 per cento al 20 per cento (anche questo solo ora segnalato dal Concessionario).
In questo caso solo un finanziamento straordinario può essere in grado di far ultimate l'opera, atteso che i fondi annuali ordinari ammontano usualmente ad una cifra di tale ordine di grandezza.
Il Provveditorato é comunque in attesa che il Concessionario dia una indicazione precisa dei maggiori costi, per valutare compiutamente la situazione e rimodulare eventualmente la richiesta straordinaria di fondi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Va evidenziato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a chiedere la reiscrizione in bilancio dei fondi caduti in perenzione a seguito anche delle note n. 3083 e n. 3506 rispettivamente del 26 e del 28 luglio corrente anno.
L'intervento risulta finanziato difatti con fondi che gravano sui capitoli 7341 e 7408, divenuti perenti anche a seguito delle nuove disposizioni di cui all'articolo 3 commi 36 e seguenti della Legge finanziaria 2008, che ha per l'appunto ridotto da 5 a 3 anni i tempi utili per il pagamento dei fondi impegnati.
Per quanto riguarda il Capitolo 7408, a fronte delle richieste di reiscrizione in Bilancio da parte del Provveditorato alle OO.PP. competente per territorio, delle somme occorrenti per i pagamenti relativi al predetto intervento, per un importo complessivo di euro 6.270.240,01 si e provveduto:
quanto a euro 1.338.691,35 alla riassegnazione dei fondi in data 23 maggio 2008;

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quanto a euro 797.925,91 alla riassegnazione dei fondi con decreto del 7 agosto 2008, attualmente al visto della Ragioneria;
quanto a euro 4.133.622,75, il Provveditore, con nota n. 3083 del 26 giugno 2008, ha rimodulato la richiesta di reiscrizione della suddetta somma in relazione all'andamento economico dell'intervento, riquantificandola in complessivi euro 3.511.874,91 suddivisi in euro 3.049.603,00 e euro 462.271,91.

Per questi ultimi importi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto la reiscrizione in Bilancio in data 11 settembre 2008.
Allo stato non risultano richieste di reiscrizione per i fondi impegnati sul Capitolo 7341 e finalizzati alla realizzazione dell'intervento di che trattasi.
Occorre sottolineare che la procedura per la riassegnazione dei fondi caduti in perenzione amministrativa comporta un incremento dei costi che saranno inevitabilmente gravati dagli interessi per ritardato pagamento sugli stati di avanzamento.
Inoltre la mancanza di regolarità nella liquidazione dei pagamenti può generare contenzioso con l'impresa esecutrice e ritardi sull'ultimazione e presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione usuaria.

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ALLEGATO 7

5-00145 Contento: Accertamento delle incompatibilità degli assessori comunali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, com'è noto la legge attribuisce al sindaco un ampio potere nella scelta e nella nomina dei componenti della giunta municipale chiamati a collaborare alla realizzazione degli indirizzi generali di governo locale. La legge stessa, attribuendo al sindaco il citato potere, ne ha, al contempo, delimitato l'ambito di esercizio, stabilendo che la nomina degli assessori non facenti parte del consiglio deve essere effettuata «fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere».
La giurisprudenza della Cassazione ha, in più occasioni, ribadito l'equiparazione della posizione degli assessori scelti al di fuori della compagine consiliare ai consiglieri, rilevando, nel contempo, che per gli stessi il rinvio alle norme concernenti i requisiti di ineleggibilità, non deve essere inteso in senso tecnico, tenuto conto che essi non partecipano alla competizione elettorale. (Cass. Civ. sez. I sent. 3902/02).
Il testo del vigente articolo 70 del TUOEL n. 267/2000, nel prevedere il rimedio giurisdizionale dell'azione popolare per l'accertamento delle cause di «ineleggibilità» per gli amministratori locali, non annovera tra questi gli assessori.
La specifica prerogativa prevista dall'articolo 70 che attribuisce anche al prefetto la facoltà di attivare l'azione popolare, trova fondamento nell'interesse pubblico ad assicurare un immediato e diretto apprezzamento da parte dell'organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo di legittimità della funzione di amministratore locale (Cass. Civile sez. I, sent. 4254 del 24 febbraio 2006).
La formulazione dell'articolo 70, nel prevedere «la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale», non menziona gli assessori determinando una sorta di «asimmetria» nel sistema delle «ineleggibilità» a vantaggio dei componenti di giunta di nomina esterna, ai quali secondo il dato strettamente testuale non sarebbero contestabili le cause di ineleggibilità, come invece espressamente previsto per sindaci e consiglieri ai sensi dello stesso articolo.
Per evitare questa incongruenza sarebbe pertanto necessaria una modifica normativa diretta a prevedere, anche nei confronti degli assessori, la possibilità di attivare l'azione popolare.
Dal momento che è in fase di concertazione ministeriale un insieme di disegni di legge volti a rivedere ed aggiornare le disposizioni del Tuel con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali, all'evoluzione legislativa avvenuta in questi ultimi anni, e soprattutto all'adeguamento dell'ordinamento degli enti locali ai principi fondamentali introdotti dalla riforma dei titolo V della Costituzione, in questa specifica sede potrebbe esser valutata l'opportunità di introdurre tale modifica.

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ALLEGATO 8

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (C. 1493 Barbareschi).

TESTO BASE ADOTTATO

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 del presente articolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.