CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 novembre 2008
97.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1875 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
2. 18. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 18 con le seguenti: anche avvalendosi delle deroghe al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18.
4. 6. Il Relatore.

ART. 6.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Disciplina sanzionatoria).

1. Chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro.
2. I titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione fino a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Se i fatti di cui al comma 2 sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto fino ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto fino a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi.
4. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
a) con la pena della reclusione fino a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

5. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila

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euro. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
6. Le pene di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
7. Chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui al comma 4, lettera b), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto fino a un anno.
8. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto fino a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
6. 15. Il Relatore.