CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 novembre 2008
96.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1875 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.
(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio).

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio conferiti ai sensi del presente articolo concorrono al calcolo degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. I quantitativi conferiti saranno conteggiati sulla base degli indennizzi forfettari posti a carico del CONAI.
1. 1.Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo le parole: Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: e fino all'esaurimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,.
1. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sostituire le parole:, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro con le seguenti: fino alla concorrenza massima di quattro milioni di euro.
1. 3. Osvaldo Napoli.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania, inserire le seguenti: fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 1,.
* 2. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania, inserire le seguenti: fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 1,.
* 2. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: soggetti pubblici competenti inserire le seguenti: d'intesa con le strutture sanitarie competenti,.
2. 3. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3

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aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: ai sensi della normativa vigente con le seguenti: della normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. 4. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alla vigente normativa, con le seguenti: in merito al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e.
2. 5. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli oneri associati a quanto disposto dal presente comma sono certificati e liquidati dai soggetti pubblici medesimi a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. 6. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il sottosegretario di stato, in collaborazione con l'agenzia regionale per la protezione ambientale Campania, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti.
2. 7. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Si fa obbligo ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 di trattenere gli imballaggi delle merci e di conferirli alle zone di stoccaggio provvisorio, da individuare prioritariamente nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. A tal fine, entro sette giorni dalla data entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Presidente di amministrazione provinciale competente individua i lotti disponibili delle singole aree dandone comunicazione al Sottosegretario di Stato incaricato per l'emergenza rifiuti.
2. 8. Zamparutti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis) un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni interessati in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i dati di tale monitoraggio.
2. 9. Piffari, Scilipoti.

Al comma 3 aggiungere, infine, i seguenti periodi: A tal fine, il Ministro dell'interno provvede, attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali ai comuni interessati ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a versare le risorse occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
2. 10. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

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Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Entro il 30 marzo 2009, i comuni della regione Campania, in attuazione del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche devono provvedere alla realizzazione di centri di raccolta in numero adeguato alla popolazione comunale e comunque di un centro di raccolta per ciascun comune, secondo i requisiti tecnico gestionali previsti dal medesimo decreto ministeriale.
2. 11. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Sopprimere il comma 4.
2. 12. Libè.

Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo la parola: dispone inserire le seguenti:, previa motivata verifica di una effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania.
2. 13. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: il Sottosegretario di Stato individua inserire le seguenti: sentiti gli enti locali competenti.
* 2. 14. Libè.

Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: il Sottosegretario di Stato individua inserire le seguenti: sentiti gli enti locali competenti.
* 2. 15. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le disposizioni in deroga di cui al presente articolo cessano il 30 dicembre 2009.
2. 16.Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, inserire, in fine, le seguenti parole: «Il Sottosegretario di Stato ha l'obbligo di relazionare in Parlamento ogni due mesi sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti.
2. 17.Piffari, Scilipoti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di assicurare il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti la salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale, delle falde idriche e dell'aria nelle zone ove insistono o sono in via di realizzazione, siti di stoccaggio temporaneo attivi o da attivare, per lo smaltimento dei rifiuti urbani e industriali, con particolare attenzione soprattutto agli impianti di termovalorizzazione è previsto:
a) un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni interessati in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i dati di tale monitoraggio;
b) una rete di rilevamento dei gas maleodoranti (NH3, H2S, mercaptani, VOCs) ed un sistema di allarme/gestione intelligente di tali impianti, in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile

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ai cittadini i risultati di tale monitoraggio, e al fine di consentire - se ne esistano i presupposti - il blocco dell'operatività di tali impianti o siti qualora dovessero essere superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa comunitaria;
c) una rete di rilevamento della qualità dell'aria per monitorare gli inquinanti convenzionali ed i microinquinanti, in modo da valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria associata all'operatività di tali impianti, e quindi adottare i necessari provvedimenti a tutela della salute pubblica.

2. I termovalorizzatori che verranno realizzati devono essere alimentati con CDR aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa di settore.
3. I fattori di emissione per gli inquinanti convenzionali (S02, NOx, HCL, CO) e per i microinquinanti (diossine, IPA, PM, metalli pesanti) dei termovalorizzatori che saranno realizzati devono essere inferiori rispettivamente ad almeno un ordine e due ordini di grandezza dei valori limite di legge, ciò al fine di mitigare gli impatti ambientali di tali impianti ed i rischi associati per i cittadini residenti nell'area interessata.
2. 01.Piffari, Scilipoti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di assicurare il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti la salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale, delle falde idriche e dell'aria nelle zone ove insistono o sono in via di realizzazione siti di stoccaggio temporaneo attivi o da attivare, per lo smaltimento dei rifiuti urbani e industriali, con particolare attenzione soprattutto agli impianti di termovalorizzazione è prevista una rete di rilevamento dei gas maleodoranti (NH3, H2S, mercaptani, VOCs) ed un sistema di allarme/gestione intelligente di tali impianti, in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i risultati di tale monitoraggio, e al fine di consentire - se ne esistano i presupposti - il blocco dell'operatività di tali impianti o siti qualora dovessero essere superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa comunitaria.
2. 02. Piffari, Scilipoti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di assicurare il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti la salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale e delle falde idriche e l'aria nelle zone ove insistono o sono in via di realizzazione siti di stoccaggio temporaneo attivi o da attivare, per lo smaltimento dei rifiuti urbani e industriali, con particolare attenzione soprattutto agli impianti di termovalorizzazione è prevista una rete di rilevamento della qualità dell'aria per monitorare gli inquinanti convenzionali ed i microinquinanti, in modo da valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria associata all'operatività di tali impianti, e quindi adottare i necessari provvedimenti a tutela della salute pubblica.
2. I fattori di emissione per gli inquinanti convenzionali (S02, NOx, HCL, CO) e per i microinquinanti (diossine, IPA, PM, metalli pesanti) dei termovalorizzatori che saranno realizzati devono essere inferiori rispettivamente ad almeno un ordine e due ordini di grandezza dei valori limite di legge, ciò al fine di mitigare gli impatti ambientali di tali impianti ed i rischi associati per i cittadini residenti nell'area interessata.
2. 03. Piffari, Scilipoti.

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ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Piffari, Scilipoti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Commissariamento di enti locali).

1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La rimozione di cui al comma 1 può essere altresì disposta nei comuni situati nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta motivata dall'organo straordinario responsabile dell'emergenza, qualora le gravi e persistenti violazioni di legge riguardino le disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
3. 2. Zaccaria, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 1-bis sostituire le parole: ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni con le seguenti: ovvero in caso di gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta.
*3. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni con le seguenti: ovvero in caso di gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta.
*3. 6. Zaccaria, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: mancata osservanza con le seguenti: gravi e persistenti violazioni.
3. 4. Zaccaria, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: del recupero e.
3. 5. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: 3 aprile 2006, n. 152 inserire le seguenti: nonché del mancato controllo e rimozione dei rifiuti.
3. 7. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile.
3. 8. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

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Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: segnalazione con le seguenti: proposta motivata e dopo le parole: soggetto delegato inserire le seguenti: dal Governo.
3. 9. Zaccaria, Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: possono essere rimossi con le seguenti: devono essere rimossi.
3. 10. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 1, capoverso 1-bis, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: dei consigli e.
3. 11. Zaccaria, Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'interno provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse dei trasferimenti erariali corrispondenti alle quote di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente ai comuni della regione Campania che non attuano un sistema di raccolta differenziata «porta a porta» entro il 31 dicembre 2009. La presente disposizione si applica per i trasferimenti relativi all'anno 2009 e, successivamente, in ragione dei mesi del mancato adeguamento.
3. 12. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli affidamenti del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti con ricorso alla deroga di cui al comma 3 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo. L'amministrazione affidante, nella determinazione del corrispettivo del servizio, ne verifica la coerenza con i corrispettivi praticati negli affidamenti di servizi similari e conseguenti a procedure competitive.
3. 13. Bonavitacola, Iannuzzi.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: i comuni della provincia di Caserta inserire le seguenti:, anche in forma associata.
4. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I bandi di gara contengono misure che favoriscono strumenti di gestione dei rifiuti come l'applicazione della «tariffa a peso» e la raccolta «porta a porta».
4. 3. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

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Al comma 2 sostituire le parole: entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 4. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2 sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: trenta giorni e le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.
4. 5. Osvaldo Napoli.

ART. 5.

Sopprimere il comma 3.
5. 1. Piffari, Scilipoti.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Piffari, Scilipoti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 255, comma 1, le parole «con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da trecento a mille euro»; le parole «la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro» sono sostituite con le seguenti: «l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da centocinquanta a cinquecento euro; se i fatti sono commessi con l'uso di un veicolo, si procede nel corso delle indagini preliminari al sequestro preventivo del medesimo mezzo e alla sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo utilizzato.»;
b) all'articolo 255, comma 3, le parole «dell'arresto fino ad un anno» sono sostituite con le seguenti: «della reclusione fino a due anni»;
c) all'articolo 256, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite con le seguenti:
a)con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da diecimila a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da quindicimila a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
c) in ogni caso se i fatti sono commessi con l'uso di un veicolo, alla sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo utilizzato.»;
d) all'articolo 256, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Se i fatti di cui al comma 2 sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito:
a) con l'arresto da 3 ad otto mesi o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

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e) all'articolo 256, comma 3, le parole «dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni e la multa da quindicimila a cinquantamila euro»; le parole «dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a quattro anni e della multa da trentamila a centomila euro»;
f) all'articolo 256, comma 5, dopo le parole «di cui al comma 1 lettera b).» sono inserite le seguenti: «Se il fatto è commesso per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.»;
g) all'articolo 256, comma 6, le parole «dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da diecimila a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa»;
h) all'articolo 257, comma 1, le parole «dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da diecimila a quarantamila euro»; le parole «dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione fino a due anni e la multa da diecimila a quarantamila euro»;
i) all'articolo 257, comma 2, le parole «dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da un anno a tre anni e la multa da quindicimila a cinquantamila euro»;
l) all'articolo 259, comma 1, le parole «dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione fino a tre anni e la multa da quindicimila a cinquantamila euro»;
m) all'articolo 259, comma 1, dopo le parole «con la reclusione da», la parola «uno» è sostituita dalla seguente: «due».
6. 2. Ferranti, Tenaglia, Tidei, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 con le seguenti: nel territorio nazionale.
6. 3. Ferranti, Tenaglia, Tidei, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, inserire le seguenti: nonché nella regione Sicilia.
6. 4.Gibiino, Germanà.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, inserire le seguenti: nonché negli ambiti territoriali ottimali in cui non sia stata assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal comma 1108 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 5.Giibino, Germanà.

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Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) chiunque, al di fuori di siti autorizzati o con modalità diverse da quelle previste dalla legislazione vigente, abbandona, scarica, deposita, brucia o immette, nell'aria, nelle acque superficiali, sotterranee o marine, sul suolo e nel sottosuolo, rifiuti solidi, liquidi o gassosi, pericolosi o speciali ovvero rifiuti ingombranti, di peso superiore ai tre chilogrammi o di volume uguale o superiore a 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo scarico, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali sotterranee o marine, ovvero sul suolo o nel sottosuolo riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
b) i titolari di imprese e responsabili di enti che al di fuori di siti autorizzati o con modalità diverse da quelle previste dalla legislazione vigente, abbandonano, scaricano, depositano, bruciano o immettono, nell'aria, nelle acque superficiali, sotterranee o marine, sul suolo o nel sottosuolo, rifiuti solidi, liquidi o gassosi, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da un anno a sei anni, se si tratta di rifiuti pericolosi;
6. 6.Cosenza.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: rifiuti pericolosi inserire le seguenti: indipendentemente dal loro volume,.
6. 7. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: se i fatti sono commessi con l'uso di un veicolo, alla sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo utilizzato;.
6. 8. Ferranti, Tenaglia, Tidei, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: se i fatti sono commessi con l'uso di un veicolo, alla sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo utilizzato;.
6. 9. Ferranti, Tenaglia, Tidei, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: alla lettera b), con le seguenti: alle lettere a) e b).
6. 10.Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), numero 1, dopo le parole: con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro, inserire le seguenti: e il sequestro del mezzo fino a un anno.
6. 11.Cosenza.

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo le parole: con la pena della reclusione da uno a sei anni, nonché con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro, inserire le seguenti: e il sequestro del mezzo da un anno a due anni.
6. 12.Cosenza.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere in fine il seguente numero:
3) se i fatti di cui alla lettera d) sono commessi con l'uso di un veicolo, alla

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sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo utilizzato.
6. 13. Ferranti, Tenaglia, Tidei, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania è attribuita la facoltà di nominare, tra il proprio personale, quanti nell'esercizio delle proprie funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
6. 14. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: si può far ricorso ad con le seguenti: entro 90 giorni della entrata in vigore della presente legge, ha inizio.
7. 1.Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sui costi legati allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e sull'importanza dal punto di vista economico del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata.
7. 2.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti della regione Campania, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.
7. 3. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Formazione scolastica).

1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento, nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo, dell'educazione ambientale.
7. 01.Cosenza, Giammanco.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per gli aspetti antincendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato all'assunzione di 35 nuove unità di personale operativo, da assegnare, in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge

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23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
8. 1. Rosato, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*9. 2.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Sopprimerlo.
*9. 3.Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**9. 4. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**9. 5.Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*9. 6. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*9. 7.Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**9. 8. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**9. 10.Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**9. 11. Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**9. 12. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: senza distinzione fra parte organica ed inorganica.
*9. 13.Libè.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: senza distinzione fra parte organica ed inorganica.
*9. 14. Margiotta, Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: senza distinzione fra parte organica e inorganica con le seguenti: con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi.
9. 15.Piffari, Scilipoti.

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Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, da porre a carico della tariffa elettrica degli utenti della regione in cui hanno sede i relativi impianti.
9. 16. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «In carenza della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, gli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili in possesso di qualifica di impianti alimentati da fonti rinnovabili rilasciata dal GSE, sono incentivati per una quota di produzione di energia elettrica pari al 51,4 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi».
9. 17. Esposito, Tommaso Foti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Ai fini della determinazione degli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dal primo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quota biodegradabile del rifiuto urbano che residua dalla raccolta differenziata, come definito dal comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stabilita nella misura del cinquanta per cento.
1-ter. La quota biodegradabile dei rifiuti speciali, come definiti dal terzo comma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stabilita nella misura derivante dall'applicazione delle procedure e della normativa tecnica fissata dai decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, indicati al primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. 18.Tortoli.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Altre misure urgenti di tutela ambientale).

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti ed evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette ad appianare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, gli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, ai sensi dell'articolo 181, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente alla data della stipula degli accordi e contratti medesimi, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.
9. 01.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

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Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani).

1. Ai fini di prevenire le emergenze per lo smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti adotta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
2. Gli inceneritori debbono garantire livelli di rendimento elettrico fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nel rispetto della normativa europea.
3. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili ai fini della realizzazione del piano medesimo, il quale riporta anche i contributi compensativi a favore degli enti locali.
4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogata limitatamente agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.
9. 02.Tortoli.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure urgenti in materia di rifiuti).

1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 107 è sostituito dal seguente:
«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, la cui istallazione è comunicata da parte del rivenditore all'ente gestore del servizio idrico integrato che ne controlla la diffusione sul territorio di competenza al fine del corretto funzionamento del servizio»;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 182 è inserito il seguente:
«5-bis. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall'articolo 107, comma 3».
*9. 03.Tortoli.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti in materia di rifiuti).

1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come

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modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 107 è sostituito dal seguente:
«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, la cui istallazione è comunicata da parte del rivenditore all'ente gestore del servizio idrico integrato che ne controlla la diffusione sul territorio di competenza al fine del corretto funzionamento del servizio;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 182 è inserito il seguente:
«5-bis. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall'articolo 107, comma 3».
*9. 04. Togni, Lanzarin, Guido Dussin.