CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 novembre 2008
94.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 42

ALLEGATO 1

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (C. 1762 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PER I QUALI È STATO RIVISTO IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

ART. 1.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, che comunque non potrà essere superiore alla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di uno differenziale fisso non superiore all'1,5 per cento a carico del cliente.
1. 02.Occhiuto, Romano, Galletti.

ART. 3.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.
2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate,
b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Pag. 43

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.
3. 1.Leo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.
2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;
b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
3. 2.Fluvi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;
b) le parole; «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-quinquies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.
3. 3.Pugliese.

Pag. 44

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;
b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.
3. 4.Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«3. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
4. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono incrementate di 300 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 2 e 3.
3. 5.Pugliese.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di garanzia interbancario).

1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.pA. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4.000 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi da 354 a 366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.
4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando

Pag. 45

altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28.1.1988 n.43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.
6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2009 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e dell'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
8. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla arata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
9. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.
10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.
3. 02.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo mutualistico interbancario).

1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi, è istituito

Pag. 46

il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato «Fondo».
2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.
3. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle imprese secondo le forme tecniche offerte dalle banche alle micro, piccole e medie imprese. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico anche un rappresentante delle banche e uno dei Confidi.
4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al comma 7 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese.
9. Una quota del Fondo è destinata ad operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre volte. In tal caso, la durata

Pag. 47

del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità, i criteri e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma.
3. 03.Lulli, Vico.

ART. 5.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Fondo frodi finanziarie).

Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 una quota pari all'1 per cento dell'utile netto delle banche e istituti di credito andrà ad alimentare il fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. 021.Montagnoli, Bragantini.

Pag. 48

ALLEGATO 2

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (C. 1762 Governo).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.4 DEL RELATORE

Sostituire il capoverso comma 345-novies con il seguente:
345-novies. Con i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-octies.

Al capoverso comma 345-terdecies, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro con le seguenti: alla Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116.

Sopprimere i capoversi commi 345-quaterdecies e 345-quinquiesdecies.
0. 4. 4. 1. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al capoverso comma 345-novies, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.
0. 4. 4. 2. Occhiuto.

Al capoverso comma 345-novies dopo le parole: su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,.
0. 4. 4. 2. (Nuova formulazione) Occhiuto.
(Approvato)

Al capoverso comma 345-novies, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il primo periodo.
0. 4. 4. 3. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimere il capoverso comma 345-decies.
0. 4. 4. 4. Occhiuto.

Al capoverso comma 345-decies dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: di concerto con i Ministri della Pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.
0. 4. 4. 5. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al capoverso comma 345-decies dopo le parole: è stabilita aggiungere le seguenti: in

Pag. 49

misura comunque non inferiore al 50 per cento.
0. 4. 4. 6. Occhiuto.

Al capoverso comma 345-decies, sopprimere le parole: destinata al finanziamento della ricerca scientifica nonché quella.
0. 4. 4. 7. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:
345-undecies.1. Ai risparmiatori che, investendo nelle «Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento» la cui lista è stata pubblicata dal consorzio «Patti chiari», hanno subito perdite superiori al 25 per cento del capitale inizialmente investito in tali titoli altrimenti non risarcite, si applicano a decorrere dall'anno 2009, le disposizioni di cui al comma 343. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto al loro valore iniziale. Tale previsione non inibisce azioni legali da parte dei risparmiatori nei confronti del citato consorzio e delle banche aderenti. La Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari alla somma necessaria per finanziare i rimborsi di cui al presente comma, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea.
0. 4. 4. 8. Messina, Barbato.

Dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:
345-undecies.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari ad almeno un miliardo di euro, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea.
0. 4. 4. 9. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al capoverso comma 45-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo.
0. 4. 4. 10. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Pag. 50

ALLEGATO 3

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (C. 1762 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 6, sostituire le parole: Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano.
1. 39.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimersi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati».
1. 64.Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del presente decreto, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni

Pag. 51

di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «e di concessione della garanzia statale» con le seguenti: «, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «2-bis, commi 1 e 3,»;
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. È abrogato il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008.
1. 03.Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385», con le seguenti: «di cui al Titolo IV del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
2. 3.Relatore.
(Approvato)

ART. 4.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario, su conti e rapporti non movimentati per il periodo normativamente previsto, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 345-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 84, comma 2, del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno»;
2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;
3) è aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.».
b) al comma 345-quater, dopo le parole: «comma 343» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.»
c) al comma 345-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «delle finanze» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno»;

Pag. 52

2) la parola «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio».
d) al comma 345-octies dopo le parole «relativo versamento» sono inserite le seguenti: «entro il termine di cui al medesimo regolamento».
e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:

345-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al predetto comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonché di cui al comma 344, ed è altresì stabilita la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata a favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla Decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006, vengono versate direttamente al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto legge n. 112 del 2008.
345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del decreto-legge n. 112 del 2008 si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'elettricità e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008.
345-terdecies. Il trasferimento al fondo di cui al comma 343 degli strumenti finanziari è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti il termine per il versamento al fondo;
b) per gli strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari

Pag. 53

o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al Fondo;
c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.

345-quaterdecies. La disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
345-quinquiesdecies. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, è abrogato. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole «, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica» sono soppresse.
4.4. (Nuova formulazione) Relatore.
(Approvato)