CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 novembre 2008
94.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. C. 1762 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che:
l'articolo 3, comma 1, prevede che qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
la necessità di soddisfare tempestivamente esigenze di liquidità del sistema creditizio tramite finanziamenti adeguatamente garantiti, può giustificare l'anticipazione del momento in cui determinati contratti di garanzia, specificamente individuati dalla legge, si perfezionano o, comunque, il momento in cui tali contratti diventano opponibili nei confronti del debitore ceduto o del debitore del credito dato in pegno, nonché dei terzi aventi causa;
appare opportuno che, nell'ambito di un ragionevole bilanciamento degli interessi e tenuto conto del principio della tutela dei terzi in buona fede, sia comunque data al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno idonea e tempestiva notizia, anche tramite strumenti telematici, dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria e degli effetti che dallo stesso derivano secondo legge,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sia data idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria, anche tramite strumenti telematici, a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno.