CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2008
92.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (C. 1857 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1 premettere i seguenti:
01. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per dati relativi al traffico: qualsiasi dato trattato ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione ivi compresi i dati necessari per identificare l'origine e la destinazione della comunicazione, ivi compresi la URL (Uniform Resource Locator) e l'IP Address (indirizzo IP), il percorso, l'orario (GMT), la data, la dimensione, la durata e il tipo di servizio implicito, nonché ogni altro dato necessario per identificare l'abbonato o l'utente»;
b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) per «contenuto delle comunicazioni»: le informazioni scambiate tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica. Ai fini del presente decreto legislativo, non costituiscono contenuto della comunicazione i dati relativi al traffico di cui alla lettera b);».

01-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, dopo il capoverso 2.1» aggiungere, in fine, il seguente: «2.1-bis. Ogni altro dato di traffico necessario all'individuazione della fonte della comunicazione, nei casi in cui gli operatori di comunicazione elettronica non possano procedere all'univoca assegnazione dell'indirizzo di protocollo internet (IP) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);».
1. 1. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola: «21» sono inserite le seguenti: «e 378 comma 2»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Concussione, corruzione e favoreggiamento».
1. 01. Bordo.
(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma l, lettera a), capoverso, sostituire le parole: 500 militari delle Forze armate con le seguenti: 500 unità preso dalle Forze armate già impiegate ai sensi del comma 1.
2. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-01.
(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01. Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-01.
(Misure per fronteggiare la criminalità organizzata).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata», destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro

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sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma l, determinati in curo 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 03. Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-01.
(Misure per l'efficienza della giustizia).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, per favorire la piena funzionalità dell'amministrazione della giustizia, al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», sono altresì devolute le somme di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 04. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.
(Inammissibile)

ART. 2-bis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso).

1. E disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in curo 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. 5. Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso).

1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in euro cinque milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. 6. Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata).

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è incrementato di cinquanta milioni di euro. II Ministro dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto all'attuazione della presente disposizione. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-bis. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con risorse a valere fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009.
2-bis. 2. Pisicchio.

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, sostituire le parole: può destinare con la seguente: attribuisce.
2-bis. 3. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

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Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, dopo le parole: una quota aggiungere le seguenti: non inferiore ad un terzo.
2-bis. 4. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.01.
(Assunzione di commissari di polizia).

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata ad assumere 8 candidati risultati idonei nelle procedure concorsuali indette per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, con decreti degli anni 2005, 2006 e 2007.
2-bis. 01. D'Ippolito Vitale, Tassone.
(Inammissibile)

ART. 2-quinquies.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: affine aggiungere le seguenti:, parente.
2-quinquies. 1. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: al tempo dell'evento.
2-quinquies. 2. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Assunzione di volontari inferma breve).

1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie - idonei non vincitori - reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2.000.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2-quinquies. 01. Paladini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Assunzione di volontari inferma breve).

1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero

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dell'Interno è autorizzato ad assumere i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie - idonei non vincitori - reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2-quinquies. 02. Paladini.
(Inammissibile)

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Misure per favorire la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia).

1. Al fine di migliorare la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti in euro:
Ministero della giustizia:
2008: -;
2009: 7.193.000;
2010: 11.212.000;
2011: 290.000;
Ministero dell'interno:
2008: 3.000.000;
2009: 30.307.000;
2009: 19.785.000;
2009: 19.785.000;
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
2008: -;
2009: -;
2010: 9.473.000;
2011: -;
Totale:
2008: 3.000.000;
2009: 37.500.000;
2010: 40.470.000;
2011: 20.075.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 3. Donadi.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione e condizione dello straniero).

1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
«Art. 13-ter. - (Centri di identificazione amministrativa). - 1. Qualora il cittadino

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straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto presso il centro di identificazione amministrativa fino alla conclusione del procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale o, comunque, fino a quando non sia stato effettivamente identificato.
4. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
5. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
6. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
7. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
8. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
9. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione

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delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
10. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
11. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
12. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14».

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità,» sono soppresse e le parole da: «, tra quelli individuati» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «l'accertamento» fino a: «ovvero» sono soppresse.

3. Al fine di attuare la disposizione di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. All'onere relativo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti in euro:
Ministero della giustizia:
2008: -;
2009: 7.193.000;
2010: 11.212.000;
2011: 290.000;
Ministero dell'interno:
2008: 3.000.000;
2009: 30.307.000;
2010: 19.785.000;
2011: 19.785.000;
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
2008: -;
2009: -;
2010: 9.473.000;
2011: -;
Totale :
2008: 3.000.000;
2009: 37.500.000;
2010: 40.470.000;
2011:20.075.000;

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 4. Donadi.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività per le forze dell'ordine).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività per le forze dell'ordine», destinato a finanziare i premi di produttività per le forze dell'ordine

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impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1.473.000 per l'anno 2010.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1.473.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'interno:
2008: 1.000.000
2009: 1.000.000
2010: -;
Ministero della salute:
2008: -;
2009: -;
2010: 1.473.000
Totale:
2008: 1.000.000;
2009: 1.00000;
2010: 1.473.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3. 6.Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata», destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di curo 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009 e di euro 40.470.000 per l'anno 2010».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata).
3. 5. Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per la realizzazione e l'ubicazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede dopo aver sentito la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati.
1-ter. Il Ministro dell'interno è tenuto a riferire alle competenti Commissioni parlamentari

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in merito alla costruzione dei nuovi centri di identificazione ed espulsione.
3. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e favorire l'adozione di idonee misure di assistenza, mediazione e integrazione è autorizzata una spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore delle comunità in cui sorgono i Centri di accoglienza richiedenti asilo. Il fondo è ripartito in ragione di euro 1.000 per ciascun posto assegnato dal Ministero dell'Interno alle singole strutture e suddiviso in parti eguali tra le Prefetture, per l'organizzazione di servizi di tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza, e i Comuni, per la strutturazione di servizi di accoglienza e integrazione, nei cui territori sorgono tali strutture.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
3. 7. Bordo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini della localizzazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati. La realizzazione delle opere è effettuata nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e tutela ambientale, nonché delle competenze regionali in materia di governo del territorio, edilizia e urbanistica».
3. 2. Donadi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.01.
(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'Interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008.

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3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 01. Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.01.
(Misure per fronteggiare la criminalità organizzata).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata», destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutata in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'interno:
2008: 1.000.000;
2009: 1.000.000;
2010: -;
Ministero della salute:
2008: -;
2009: -;
2010: 1.000.000;
Totale:
2008: 1.000.000;
2009: 1.000.000;
2010: 1.000.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole da: la spesa, fino alla fine del comma, con le seguenti: la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2008, di euro 36.500.000 per l'anno 2009, di euro 39.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione e sostituire la tabella con la seguente:
Ministero della giustizia:
2008: -;
2009: 7.193.000;
2010: 11.212.000;

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Ministero dell'interno:
2008: 2.000.000;
2009: 29.307.000;
2010: 19.785.000
Ministero della salute:
2008: -;
2009: -;
2010: 8.473.000;
Totale:
2008: 2.000.000;
2009: 36.500.000;
2009: 39.470.000.
3. 02. Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.
(Inammissibile)

ART. 3-bis.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98,00 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno, salvo quanto previsto al successivo comma 1-bis.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di 50,00 euro per ogni procedimento civile o penale definito con sentenza o con decreto penale di condanna e per ogni causa civile definita con estinzione o cancellazione dal ruolo.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 196,00 per ogni udienza e per ogni altra attività d'ufficio diversa dall'udienza. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ammontare delle indennità previste dai commi precedenti è adeguata ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel triennio precedente».
1-bis. Non sono ripetibili le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1.
3-bis. 1. Vietti, Rao, Volontè, Mannino, Tassone.

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ALLEGATO 2

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (C. 1857 Governo, approvato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO

Con decreto interministeriale del 29 luglio 2008, attuativo dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, convertito con legge n. 125 del 24 luglio 2008, è stato disposto l'impiego di un contingente di 3.000 appartenenti alle Forze Armate, per il concorso con le Forze di Polizia nelle attività di controllo del territorio.
Il contingente delle Forze Armate, come previsto nelle modalità d'impiego allegate al provvedimento interministeriale, è stato così ripartito:
1.000 unità per la vigilanza a siti ed obiettivi sensibili presenti nelle città di Milano, Roma e Napoli;
1.000 unità per la vigilanza a n. 16 Centri per Immigrati;
1.000 unità per le esigenze di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia nelle città di Bari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Verona.

Dal 4 agosto 2008, data di inizio del piano nazionale, ad oggi, sono stati conseguiti nella predetta attività di controllo del territorio i risultati meglio illustrati nell'allegato prospetto.

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Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, come noto, in data 3 ottobre 2008 è stato disposto, a decorrere dal 4 ottobre e fino al 31 dicembre 2008, il piano di impiego di un contingente di 500 militari del personale delle Forze Armate, per l'espletamento dei servizi di vigilanza, pattugliamento e perlustrazione nelle aree della provincia di Caserta e in quelle contermini della provincia di Napoli.
L'allegato al decreto definisce le modalità di impiego dei militari, che vengono, di massima, utilizzati, in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia, in:
servizi di vigilanza fissa a siti ed obiettivi sensibili, individuati anche in assi viari (posti di controllo), ritenuti particolarmente rilevanti ai fini di un coordinato controllo del territorio, con il concorso congiunto delle Forze di Polizia nei posti di controllo (2 unità e minimo una squadra di militari), ovvero dinamico per gli obiettivi fissi;
servizi di vigilanza dinamica a più obiettivi sensibili presenti in una delimitata area, con il concorso del personale preposto all'ordinario controllo del territorio;
servizi di vigilanza presso zone perimetrali, che racchiudono aree interessate da interventi operativi, con il concorso delle Forze di Polizia impegnate.

In proposito, si allega un prospetto riassuntivo contenente i risultati conseguiti nell'attività di controllo del territorio, svolta dal 4 al 26 ottobre 2008.

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DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

«Piano di impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate previsto dal comma 1-bis dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2 ottobre 2008, adottato ai sensi del richiamato articolo 7-bis, del decreto-legge n. 92 del 2008».

Considerata la particolare necessità di corrispondere alle contingenti esigenze di prevenzione della criminalità nelle aree della provincia di Caserta e in quelle contermini della provincia di Napoli, con specifico riferimento alla opportunità di attuare un più efficace controllo del territorio;
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza»;
Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e successive modificazioni, che consente l'autorizzazione all'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2008;
Visto il comma 1-bis del predetto articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 151 del 2 ottobre 2008, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina», con il quale è stato autorizzato l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio;
Visto il comma 4 del richiamato articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 151 del 2 ottobre 2008;
Considerato che il suddetto comma 1-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, fa rinvio ai fini ed alle medesime modalità relative all'autorizzazione del piano d'impiego di un contingente non superiore a 3.000 unità di personale delle Forze armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-bis;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, del 29 luglio 2008, con il quale è stato approvato il piano d'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, ai sensi del richiamato articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008;
Ravvisata la necessità di ricorrere al concorso del predetto contingente di 500 militari delle Forze armate per l'espletamento di servizi di vigilanza nelle aree della provincia di Caserta e in quelle contermini della provincia di Napoli, al fine di rendere più efficace il controllo del territorio, in relazione all'attuale situazione di emergenza criminale;
Acquisito il parere del Comitato Nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella riunione del 2 ottobre 2008;
Data preventiva informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

decreta

Art. 1.

1. È disposto il piano d'impiego del contingente di 500 militari delle Forze armate, autorizzato dall'articolo 7-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 23 maggio

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2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e successive modificazioni, richiamato in premessa, per l'espletamento di servizi di vigilanza, anche dinamica, a siti ed obiettivi sensibili, individuati anche in assi viari, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, al fine di assicurare un più efficace controllo del territorio, secondo le modalità operative specificate nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il predetto contingente di 500 unità è posto a disposizione del Prefetto della provincia di Caserta, per le esigenze di vigilanza di cui al comma 1, compreso il personale destinato ad attività di comando e supporto operativo logistico.
3. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, il Prefetto di Caserta definirà l'impiego del personale messo a sua disposizione previa consultazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. L'impiego del personale delle Forze Armate in aree contermini della provincia di Napoli, viene disposto, previa intesa con il Prefetto di Napoli, dal Prefetto di Caserta informando il Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 2, che ne dispone l'utilizzazione dandone comunicazione al Ministro dell'interno.
5. L'eventuale impiego in zone limitrofe di altre province, è disposto dal Prefetto di Caserta, d'intesa con il Prefetto territorialmente competente, previa autorizzazione del citato Comitato Tecnico.
6. Nel caso di cui al comma precedente, la modifica al piano d'impiego è ratificata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 2.

1. Alla verifica, al monitoraggio ed all'attuazione del piano d'impiego di cui all'articolo 1, nonché alla definizione di eventuali adeguamenti operativi al medesimo piano, provvede il Comitato tecnico istituito dall'articolo 2, comma 1, del proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, del 29 luglio 2008, richiamato in premessa.

Art. 3.

1. La speciale indennità onnicomprensiva da attribuire al personale militare impiegato nell'ambito del piano di cui al presente decreto sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Allegato al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, recante «Piano di impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate previsto dal comma 1-bis dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.151 del 2 ottobre 2008, adottato ai sensi del richiamato articolo 7-bis, del decreto-legge n. 92 del 2008».

Modalità di impiego del contingente di 500 unità di militari delle Forze Armate, per assicurare un più efficace controllo del territorio nelle aree della provincia di Caserta e in quelle contermini della provincia di Napoli, interessate da fenomeni di emergenza criminale.

1) Durata del piano: dal 4 ottobre al 31 dicembre 2008.
2) Il contingente di 500 unità di militari delle Forze Armate sarà posto a disposizione del Prefetto di Caserta, al fine di assicurare:
a) la vigilanza fissa a siti e obiettivi sensibili, che possono essere individuati anche in assi viari, ritenuti particolarmente rilevanti ai fini di un coordinato controllo del territorio;

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b) la vigilanza dinamica a più obiettivi sensibili presenti in una delimitata area;
c) la vigilanza presso zone perimetrali che racchiudono aree interessate da interventi operativi definiti dalle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza.

3) L'attività di vigilanza sarà assicurata con i seguenti moduli operativi:
per gli impieghi presso assi viari: servizio congiunto da parte di una pattuglia automontata delle Forze di Polizia, costituita da due unità e di un contingente delle Forze Armate, di entità non inferiore alla squadra (sei unità);
per gli obiettivi vigilati in forma fissa o dinamica: servizio assunto in via esclusiva da parte di un contingente delle Forze Armate con il concorso delle Forze di Polizia, assicurato a mezzo di una pattuglia, impiegata nell'area nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio;
per la vigilanza delle zone perimetrali: servizio assunto da parte di un contingente delle Forze Armate, in concorso con le Forze di Polizia impiegate nell'area delimitata, oggetto di interventi operativi.

4) Il personale delle Forze Armate preposto alle suindicate attività di vigilanza sarà integrato, sino al raggiungimento delle 500 unità complessive previste, da ulteriore personale destinato ad attività di comando e supporto operativo-logistico, con un impiego non superiore al 10 per cento del predetto contingente massimo.
5) L'entità delle unità operative delle Forze Armate impiegate nei predetti compiti, il loro armamento, l'uniforme, l'equipaggiamento (anche di carattere protettivo) e la motorizzazione di cui si avvarranno, saranno individuati dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, di intesa con i Comandi militari competenti, in relazione alla disponibilità e tenuto conto della sensibilità dei siti, della loro ubicazione e di altri elementi di valutazione.
6) Il personale delle Forze Armate si avvarrà, per le comunicazioni radio e i contatti con le centrali operative delle Forze di Polizia, di apparati radio forniti da queste ultime, che garantiranno altresì i collegamenti a mezzo di canali appositamente dedicati.
7) Gli appartenenti alle Forze Armate, per l'esecuzione dei compiti loro affidati, saranno muniti di apposite disposizioni che disciplinano il servizio, predisposte dall'Autorità militare competente, d'intesa con l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza.