CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 novembre 2008
89.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) C. 1713 Governo.

NUOVE FORMULAZIONI

Dopo il comma 35, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«35-bis. Gli schemi dei disegni di legge di iniziativa del Governo e i decreti-legge che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del CIPE, prima della presentazione alle Camere ovvero dell'approvazione dei disegni di legge di conversione da parte delle stesse Camere. Le Camere sono informate senza ritardo dei pareri espressi ai sensi del precedente periodo.
35-ter. Le delibere adottate dal CIPE per il riparto di fondi e di risorse, dopo la pubblicazione, sono trasmesse alle Camere».
2. 577. (nuova formulazione) Il Relatore.

All'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente, le concessioni e anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di spesa di cui all'articolo 68 comma 4 lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2006, n. 127, è ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.
2. 578. (ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

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All'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:
35-bis. Ai fini della determinazione del fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il Presidente della Corte rappresenta, in apposita relazione da trasmettere entro il 30 maggio di ogni anno alle Camere, le esigenze finanziarie dell'Istituto legate all'espletamento delle funzioni istituzionali. La relazione individua distintamente:
a) le spese obbligatorie e d'ordine, determinate in base alla legge;
b) le spese per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali;
c) le spese per l'espletamento delle funzioni di controllo, evidenziando quelle svolte, quale organo ausiliario del Parlamento, con particolare riguardo all'attività di controllo parlamentare sui conti pubblici e sulla qualità e razionalizzazione della spesa, all'aggiornamento della legislazione contabile e al potenziamento delle attività di monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica e del coordinamento di essa, nel quadro dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. La relazione individua, in particolare, le esigenze derivanti dall'applicazione dei commi dal 43 al 66 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dalle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e sul sistema di finanza pubblica, nonché dalle attività volte al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento in ordine allo svolgimento dei controlli sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, e successive modificazioni.

35-ter. La relazione di cui al comma 35-bis dà conto altresì delle attività di cui alla lettera c) del medesimo comma 35-bis, svolte dalla Corte nell'anno precedente, indicando le spese a tal fine sostenute, nonché delle procedure in corso per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi della Corte in attuazione dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 3, comma 63, della legge n. 244 del 2007 è abrogato.
35-quater. I Presidenti delle Camere, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla relazione di cui al comma 35-bis, indicano, d'intesa tra loro, al Ministro dell'economia e delle finanze la quota del fondo relativa alle funzioni di cui alla lettera c) dello stesso comma 35-bis, al fine di garantire l'efficace svolgimento del controllo parlamentare e la piena ed effettiva indipendenza della Corte dal Governo, sancita dall'articolo 100, terzo comma, della Costituzione.
2. 584. (nuova formulazione) Il Relatore.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: + 4.000;
2010: + 4.000;
2011: + 4.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2009: + 13.000;
2010: + 13.000;
2011: + 13.000.

Conseguentemente alla tabella A, inserire la seguente voce Ministero della difesa, con i seguenti importi:
2009: + 13.000;
2010: + 13.000;
2011: + 13.000.

Conseguentemente alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno, per un importo complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Tab. A. 41. (nuova formulazione) Il Relatore.