CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 novembre 2008
88.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 1.300;
2011: - 4.700;
2. 583. Il relatore.

All'emendamento 2.582 del relatore apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 15-bis, al primo periodo, sopprimere le parole da «coppie» a: «composte da»;
b) al comma 15-ter, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni» e le parole: «15 milioni» con le seguenti «19 milioni».
0. 2. 582. 4. Vannucci.

All'emendamento 2.582 del relatore apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 15-bis, al primo periodo, sopprimere le parole da «coppie» a: «composte da»;
b) al comma 15-ter, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti «12 milioni» e le parole: «15 milioni» con le seguenti «19 milioni».
0. 2. 582. 7. Borghesi.

All'emendamento 2.582 del relatore, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 15-bis, dopo le parole: «da tale data» inserire le seguenti «o da coppie con uno o più figli minori»;
b) al comma 15-ter, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti «12 milioni» e le parole: «15 milioni» con le seguenti «19 milioni».
0. 2. 582. 5. Misiani.

All'emendamento 2.582 del relatore apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 15-bis, sostituire le parole «non superiore a 36 anni» con le parole: «non superiore a 38 anni».
b) al comma 15-ter, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti «11 milioni» e le parole «15 milioni» con le parole «16 milioni».
0. 2. 582. 2. Ravetto.

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All'emendamento 2.582 del relatore apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 15-bis, dopo le parole «36 anni» aggiungere le parole: «o a nuclei familiari con due o più figli»;
b) al comma 15-ter, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti «12 milioni» e le parole: «15 milioni» con le seguenti «19 milioni».
0. 2. 582. 3. Galletti, Ciccanti.

All'emendamento 2.582 del relatore apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 15-bis, dopo le parole «per l'acquisto di mobili» inserire le seguenti: «ed elettrodomestici»;
b) al comma 15-ter, sostituire le parole « 10 milioni» con le seguenti «14 milioni» e le parole: «15 milioni» con le seguenti: «21 milioni».
0. 2. 582. 1. Ciccanti.

Subemendamento all'emendamento 2.582 del relatore.

Al comma 15-bis, dopo le parole: abitazione principale aggiungere le seguenti: e che contraggono un mutuo per almeno il 50 per cento della spesa da sostenere per la ristrutturazione.
0. 2. 582. 6. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. La detrazione fiscale relativa agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, come prorogata, da ultimo, ai sensi del comma 15, spetta, per gli anni 2009, 2010 e 2011, anche per le spese sostenute da coppie coniugate alla data di entrata in vigore della presente legge o che contraggono matrimonio entro 18 mesi da tale data, composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili, destinati all'arredo di unità immobiliari da ristrutturare e adibire ad abitazione principale. La predetta detrazione compete per le spese sostenute sino ad un importo massimo pari al 10 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la ristrutturazione e comunque nel rispetto dell'ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro.»
15-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con codificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. 582. Il relatore.

All'emendamento 2.577, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
«Gli schemi dei disegni di legge di iniziativa del Governo e i decreti-legge che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del CIPE, prima della presentazione alle Camere ovvero dell'approvazione dei disegni di legge di conversione da parte delle stesse Camere. Le Camere sono informate senza ritardo dei pareri espressi ai sensi del precedente periodo».
0. 2. 577. 1. Marinello.

Dopo il comma 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«35-bis. In via sperimentale, in relazione alle esigenze di flessibilità del bilancio, le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il riparto di fondi e di risorse di importo superiore a 250.000 euro sono trasmesse alle Camere, prima dell'adozione definitiva, ai fini dell'espressione dei

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pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in 15 giorni dalla data di assegnazione. È in ogni caso necessaria una delibera del CIPE, da trasmettere alle Camere ai sensi del periodo precedente, per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».
2. 577. Il Relatore.

All'emendamento 2.578, aggiungere in fine, il seguente comma:
«35-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, anche al personale del sistema aeroportuale. Dalla medesima data agli stessi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
1-ter. Tutte le disposizioni del presente articolo che fanno riferimento al comma 1 dell'articolo 1-bis, si intendono riferite anche al comma 1-bis del medesimo articolo.».
0. 2. 578. 1 Simonetti, Bitonci.

All'emendamento 2.578, aggiungere in fine, i seguenti commi:
«35-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2009, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo a decorrere dall'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali può concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale ed inviate al ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
35-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 35-ter, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».
0. 2. 578. 1.(Nuova formulazione) Simonetti, Bitonci.

All'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per

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l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La finalizzazione di cui all'articolo 68 comma 4 lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, è ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.
2. 578. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
«5-quinquies. A decorrere dal 2008 le spese per la realizzazione di progetti specifici per l'infanzia, la non autosufficienza e le politiche giovanili, finanziate da contributi dello Stato, non sono computate ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad esclusione di quelle relative al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.»
0. 2. 580. 1. Rubinato, Baretta, Duilio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
«5-quinquies. A decorrere dal 2008 le spese per l'erogazione di contributi al funzionamento delle scuole d'infanzia non statali paritarie, non sono computate ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, quando tali scuole rappresentino oltre il 50 per cento dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia della regione».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad esclusione di quelle relative al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
0. 2. 580. 4. Rubinato.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. A decorrere dal 2008 le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui viene comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione venga effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
5-quater. All'articolo 7-bis del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole «a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008» sono soppresse.».
2. 580. Il Relatore.

Sostituire ovunque ricorrono le parole: quinquennio 2003-2007 con le parole: triennio 2005-2007.
0. 2. 581. 8. Bitonci, Simonetti.

Sopprimere la lettera a).
0. 2. 581. 10. Rubinato.
(Inammissibile)

Alla lettera a) apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole «2003-2007» con «2005-2007» ovunque ricorrano;
b) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011.
0. 2. 581. 9. Rubinato.
(Inammissibile)

Alla lettera a), capoverso comma 3, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011».
0. 2. 581. 7. Bitonci.
(Inammissibile)

All'emendamento 2.581 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) Dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Gli enti locali per i quali negli anni 2006 e 2007, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono escludere, ai fini del calcolo del saldo medio di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 3 le predette annualità, qualora nel corso delle stesse sia intervenuto il commissariamento.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera

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lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.»
0. 2. 581. 2. Gioacchino Alfano.

Al capoverso b) aggiungere le seguenti parole: e sono aggiunte in fine le parole: «e al netto dei pagamenti imputati al titolo II delle spese, in conto residui annualità 2007 e antecedenti, inerenti lavori e forniture già appaltate».

Conseguentemente al capoverso f) aggiungere le parole: e le parole: «non sono conteggiate» sono sostituite con le parole: «possono non essere conteggiate».»
0. 2. 581. 4. Guido Dussin.
(Inammissibile)

Alla lettera e) aggiungere in fine il seguente comma:
«7-quater. Per gli enti con rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, le percentuali indicate dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 sono ridotte del 5 per cento. Per gli enti con rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, le predette percentuali sono aumentate in una percentuale tale da assicurare una copertura pari alla riduzione di cui al periodo precedente del presente comma».
0. 2. 581. 5. Bitonci, Simonetti.

Sostituire il capoverso f) con il seguente:
«f) il comma 8 è soppresso».
0. 2. 581. 6. Bitonci, Simonetti.

Sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) Al comma 8 le parole «non sono conteggiate» sono sostituite dalle seguenti: «possono non essere conteggiate».»
0. 2. 581. 11. Misiani.
(Inammissibile)

Aggiungere in fine la seguente lettera:
i-bis) Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 per pagamenti relativi a spese per investimento effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, sino alla data di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, non si applicano le sanzioni di cui commi 20 e 21 agli enti locali che lo hanno comunque rispettato negli anni 2003-2007.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

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nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
0. 2. 581. 1. Rubinato.

Aggiungere in fine la seguente lettera:
i-bis) Dopo il comma 32 è inserito il seguente comma:
«32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente.
0. 2. 581. 3. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo medio del quinquennio 2003-2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2007 e presenta

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un saldo medio nel quinquennio 2003-2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 61 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 82 per cento per l'anno 2009, 134 per cento per l'anno 2010 e 214 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2007 e presenta un saldo medio nel quinquennio 2003-2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2007 e presenta un saldo medio nel quinquennio 2003-2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2007 e presenta un saldo medio nel quinquennio 2003-2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 70 per cento per l'anno 2009, 107 per cento per l'anno 2010 e 160 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 92 per cento per l'anno 2009, 154 per cento per l'anno 2010 e 220 per cento per l'anno 2011;
b) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;
c) al comma 6, le parole: «saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi,» sono sostituite dalle seguenti: «saldo finanziario medio registrato nel quinquennio 2003-2007»;
d) al comma 7, le parole: «saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi,» sono sostituite dalle seguenti: «saldo finanziario medio registrato nel quinquennio 2003-2007»;
e) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 15 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. I comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale.»;
f) al comma 8, la parola: «infrastrutturali» è soppressa;
g) al comma 9, le parole: «delle spese finali dell'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «della media delle spese finali per il quinquennio 2003-2007»;
h) il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2006 si fa riferimento alla media degli anni per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, a decorrere dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su

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cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.»;
i) al comma 20, alinea, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento,».
2. 581. Il Relatore.

All'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:
35-bis. Ai fini della determinazione del fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il Presidente della Corte rappresenta, in apposita relazione trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le esigenze finanziarie dell'Istituto legate all'espletamento delle funzioni istituzionali. La relazione individua distintamente:
a) le spese obbligatorie e d'ordine, determinate in base alla legge;
b) le spese per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali;
c) le spese per l'espletamento delle funzioni di controllo, evidenziando quelle svolte, quale organo ausiliario del Parlamento, con particolare riguardo all'attività di controllo parlamentare sui conti pubblici e sulla qualità e razionalizzazione della spesa, all'aggiornamento della legislazione contabile e al potenziamento delle attività di monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica e del coordinamento di essa, nel quadro dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. La relazione individua, in particolare, le esigenze derivanti dall'applicazione dei commi dal 43 al 66 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dalle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e sul sistema di finanza pubblica, nonché dalle attività volte al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento in ordine allo svolgimento dei controlli sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, e successive modificazioni.

35-ter. La relazione di cui al comma 35-bis dà conto altresì delle attività di cui alla lettera c) del medesimo comma 35-bis, svolte dalla Corte nell'anno precedente, indicando le spese a tal fine sostenute, nonché delle procedure in corso per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi della Corte in attuazione dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 3, comma 63, della legge n. 244 del 2007 è abrogato.
35-quater. I Presidenti delle Camere, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla relazione di cui al comma 35-bis, da esprimersi entro trenta giorni dall'assegnazione, indicano, d'intesa tra loro, al Ministro dell'economia e delle finanze la quota del fondo relativa alle funzioni di cui alla lettera c) dello stesso comma 35-bis, al fine di garantire l'efficace svolgimento del controllo parlamentare e la piena ed effettiva indipendenza della Corte dal Governo, sancita dall'articolo 100, terzo comma, della Costituzione.
2. 584. Il Relatore.

TAB. A.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce Ministero dell'economia e delle finanze,
2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

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Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, il Programma Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, e la seguente voce Legge n. 444 del 1998.
Art. 6 - interventi per il Duomo di Milano (u.p.b. 1.7.6 Investimenti, - cap. 8070), con i relativi importi:
2009: + 3.000.
Tab. A. 36. (Nuova formulazione). Duilio.