CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 ottobre 2008
85.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «Art. 612-bis con il seguente:
Art. 612-bis. Chiunque commette in modo reiterato uno dei fatti di cui agli articoli 610, 615-bis o 660, ovvero mette in atto ogni altro comportamento perturbatore idoneo ad interferire in maniera molesta e continuata nella vita pubblica e privata altrui è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva alla persona offesa ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, primo comma.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra l'aggravante di cui al secondo comma».
1. 18.Bernardini.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis», con il seguente:

Art. 612-bis.
(Atti persecutori).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni prevista dall'articolo 339.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia di ufficio nei casi previsti dal secondo o dal terzo comma del presente articolo, ovvero se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, su richiesta della medesima o di altra persona offesa, con provvedimento del questore territorialmente competente.
1. 34.Vietti, Rao.

Al comma 1, lettera a) al capoverso Art. 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
Art. 612-bis. - (Delitto di molestie insistenti). - Chiunque, ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia o all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psico-fisica della persona medesima, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
1. 1.Palomba.

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Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate e insistenti, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionargli un grave stato di sofferenza psichica anche non patologica, ovvero un fondato timore per l'incolumità o la sicurezza personale propria, del convivente, di un prossimo congiunto o comunque di una persona legata da relazione affettiva e tale da arrecare un significativo pregiudizio alle ordinarie condizioni di vita, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.».
1. 25. Samperi, Ferranti, Capano, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate e insistenti, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionargli un grave stato di sofferenza psichica anche non patologica, ovvero un fondato timore per l'incolumità o la sicurezza personale propria, del convivente, di un prossimo congiunto o comunque di una persona legata da relazione affettiva ovvero da arrecare un significativo pregiudizio alle ordinarie condizioni di vita, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.».
1. 24. Ferranti, Samperi, Capano, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque usa reiteratamente minaccia o molesta idonea a suscitare in taluno una sofferenza psichica o un grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva o, ancora, ad arrecare un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
1. 15.Contento.

Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a quercia della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
1. 13.Contento.

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sopprimere le parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,».
1. 100.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire le parole: con condotte reiterate, con la seguente: reiteratamente.
1. 101.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», dopo la parola: minaccia inserire la seguente: ingiustamente.
1. 105.Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis», primo comma sostituire le parole da: taluno sino a: vita con le seguenti:
ingenerando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona riconducibile alla sua vita privata ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini.
1. 14.Contento.

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Al comma 1, lettera a), al capoverso «Art. 612-bis, primo comma, sopprimere le parole: perdurante e.
1. 3.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis, primo comma, sostituire la parola: ansia con le seguenti: disagio emotivo.
1. 5.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis, primo comma sostituire le parole: ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita con le seguenti: ovvero da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere.
1. 2.Lussana.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis primo comma, dopo la parola: alterare inserire le seguenti: in modo apprezzabile.
1. 4.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e si procede d'ufficio.

Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto comma.
1. 23. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis secondo comma, sostituire le parole da: legalmente a: persona offesa con le parole: anche se separato o divorziato o da persona legata da relazione affettiva con la persona offesa anche se cessata.».
1. 26. Capano, Samperi, Ferranti, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis, dopo le parole: dal coniuge aggiungere le seguenti:, anche se e dopo le parole: che sia aggiungere le seguenti parole: «o sia».
1. 10.Lussana.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 612-bis, secondo comma, dopo le parole: che sia stata legata da aggiungere la seguente: stabile.
1. 19.Bernardini.

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente: Se il fatto è commesso a danno della stessa vittima da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma, la pena è della reclusione da tre a otto anni.».
1. 104.Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, al terzo comma, dopo le parole: fino alla metà aggiungere le seguenti: e si procede d'ufficio.
1. 21.Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, terzo comma, dopo la parola: minore aggiungere le seguenti: oppure di un soggetto disabile.
1. 27.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, al terzo periodo, sostituire le parole da: ovvero a: articolo 339 con le seguenti: se il fatto è commesso con violenza, con armi, o da persona travisata, con scritto o comunicazione anonima.
1. 28.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

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Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, comma 3, sostituire le parole: se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, con le seguenti: con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, ovvero violando gravemente o minacciando di violare gravemente la privacy della vittima.
1. 102.Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, dopo il terzo comma, inserire il seguente: Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza tra attenuanti e aggravanti.
1. 9.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, dopo il terzo comma, inserire il seguente: La pena è aumentata se il fatto per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
1. 31.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente sopprimere all'articolo 2 il comma 3.
1. 7.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: Fino a quando a: penale,;

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 3.
1. 6.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, al quarto comma, sopprimere il primo periodo.
1. 22.Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, dopo la parola: offesa inserire le seguenti: o di un prossimo congiunto.
1. 8.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, dopo la parola: offesa sono aggiunte le parole: il termine per la produzione della querela è di sei mesi.
1. 16.Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, sopprimere le parole: dal secondo e.
*1. 17.Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, sopprimere le parole: dal secondo e.
*1. 29.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, dopo il quarto comma, aggiungere i seguenti:
«Per i responsabili del reato di cui al primo comma è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo.
I condannati per il delitto di cui al primo comma sono esclusi dalla concessione dei benefici di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».
1. 11.Lussana.

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Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
«Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato».
1. 12.Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 20.Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 35.Vietti, Rao.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al secondo comma dell'articolo 577 aggiungere le seguenti parole: «o da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori, ai sensi dell'articolo 612-bis».
1. 37.Vietti, Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: che abbia con le seguenti: che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per aver.
1. 36.Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, lettera b), dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
4-ter) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi.
1. 30.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, aggiungere la seguente lettera:
c) All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 612-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a un programma di riabilitazione e/o alla sottoposizione a trattamento medico psicologico»;
b) al secondo comma, le parole: «nel comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi primo e secondo»;
c) al terzo comma, le parole: «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del terzo comma».
1. 32. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1-bis. (Gratuito patrocinio). Le parti offese del reato di cui all'articolo 612-bis sono ammesse al gratuito patrocinio di cui agli articoli dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).
1. 01. Ferranti, Tidei, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Vaccaro, Codurelli.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Ammonimento).

1. In alternativa alla querela, per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, la persona offesa può esporre i

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fatti al questore territorialmente competente, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
2. 8. Vietti, Rao.

Al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole: al questore con le seguenti: all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di abituale dimora.
2. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, sostituire le parole:, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, con le seguenti: sentite se necessario le persone informate dei fatti.
2. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, dopo la parola: verbale aggiungere le seguenti: Copia del medesimo è rilasciata al richiedente ed al soggetto ammonito.
2. 1. Contento.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 2. Contento.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
2-bis). L'Autorità di pubblica sicurezza comunica il provvedimento di cui ai commi precedenti ai servizi sociali e/o sanitari competenti e informa il questore per le valutazioni relative all'adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
2. 7. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Sopprimere il comma 3.
2. 3. Contento.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
Se risulta che la persona ammonita commetta uno o più fatti tra quelli previsti dall'articolo 612-bis si procede d'ufficio.
2. 6. Ferranti, Samperi, Capano, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«2-bis. Nel corso del procedimento per il reato di cui all'articolo 1 della presente legge, il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo, con messa alla prova per un periodo determinato e sulla base di un progetto contenente prescrizioni accettate dall'imputato. Nel caso di esito positivo della prova è dichiarata l'estinzione del reato.
Qualora venga segnalata la ripresa della condotta criminosa del reato richiamato al comma 1, il giudice, previa fissazione senza indugio della relativa udienza, può porre fine alla sospensione del processo e disporne la continuazione.
2. 01. Palomba.

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Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«2-bis. I soggetti condannati per il reato di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere ammessi, qualora il comportamento delittuoso non sia valutato di gravità apprezzabile, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate. Qualora vengano segnalate condotte ricadenti nel delitto richiamato al comma 1, il giudice dispone la sospensione della misura alternativa e la ripresa della misura detentiva».
2. 02. Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«2-bis. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 1 della presente legge, la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione ad un programma di rieducazione».
2. 03. Palomba.

ART. 3.

Al comma 1 sopprimere la lettera a):
3. 4. Vietti, Rao.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 282 bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) La rubrica è sostituita dalla seguente: (Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);
b) al comma 1, dopo le parole «casa familiare» inserire le parole «o gli altri luoghi frequentati dalla persona offesa»;
c) al comma 1, dopo le parole «del giudice che procede» inserire le parole «ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti cumulativamente ed anche successivamente al provvedimento di cui al comma l. Tuttavia, il provvedimento di cui al comma 3, anche se assunto successivamente, perde efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma l. Il provvedimento di cui al comma 3, se è adottato a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile, in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
e) dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 282-ter. - (Obblighi di comunicazione) - I provvedimenti di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale, sono immediatamente comunicati, dal giudice che procede, alla competente autorità di pubblica sicurezza, ai fini della eventuale adozione di provvedimenti in materia di anni e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
3. 5. Vietti, Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 282-ter, comma 3, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 1 e 2.
3. 8. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

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Al comma 1, lettera b), sottolineare il capoverso articolo 282-quater.
3. 1. Contento.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 282-quater, comma 1, dopo le parole: ai servizi socio-assistenziali del territorio aggiungere: ovvero all'autorità di polizia competente, che vigila sulla loro osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
3. 2. Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 6. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 7. Vietti, Rao.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Bernardini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale). - 1. Presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo 611-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra e di un assistente sociale. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.
2. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.
4. 09. Capano, Ferranti, Pollastrini, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
Art. 4-bis. (Istituzione dello sportello aperto al pubblico). 1. Presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. É compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro.

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente: Art. 5. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al Fondo antiviolenza, di cui all'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
4. 01. Lussana.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
Art. 4-bis. (Istituzione del numero verde nazionale). 1. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero

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della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 di euro.

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente: Art. 5. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-bis si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento di cui al Fondo antiviolenza, di cui all'articolo 2, comma 463 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. 02. Lussana.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
Art. 4-bis. (Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti). Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.
4. 03. Lussana.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Statistiche sulla violenza). 1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:
Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della violenza in famiglia, agli atti persecutori previsti all'articolo 612-bis, e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura con cadenza almeno quadriennale lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza, e sui maltrattamenti nonché sugli atti persecutori, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio».
4. 08. Ferranti, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Princìpi e strumenti nel sistema sanitario). 1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime del reato di cui all'articolo 612-bis c.p., attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».
2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal comma 2 del presente articolo, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:
Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis c.p., promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle

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vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».
4. 07. Ferranti, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis. (Relazione annuale al Parlamento). 1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612, la violenza alle donne nonché contro le discriminazioni operate per motivi connessi all'orientamento sessuale o all'identità in genere.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.
4. 06. Pollastrini, Cuperlo, Ferranti, Capano, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. 1. Annualmente gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, anche di concerto, programmano corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale nonché dei comportamenti discriminatori fondati sulle condizioni personali anche di disagio psicofisico, sull'identità di genere e sugli orientamenti sessuali.
4. 05. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, della legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
4. 04. Concia, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaio, Ciriello, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.